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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 28288/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 18405-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ed [OSCURATO:PERSONA]) in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso Oggetto R.G.N. 18405/2019 Cron.

Rep.

Ud. 15/06/2022 CC i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 196/2018 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].

DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 14/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) al pagamento delle differenze retributive rivendicate sul presupposto dello svolgimento, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 19.9.2007, di mansioni superiori inquadrabili nel IV livello della categoria dei quadri direttivi del c.c.n.l. per i dipendenti di esattorie.

2. La Corte territoriale (dinanzi a cui si è costituita, con comparsa di intervento, Agenzia delle Entrate - Riscossione, quale successore a titolo universale nei rapporti giuridici delle società del [OSCURATO:PERSONA]) ha accertato che la Trappolino fino al 30.8.2004 era inquadrata nella terza area professionale; in un primo periodo, con il primo livello retributivo presso il [OSCURATO:PERSONA] di Pescara e poi con il secondo livello retributivo presso la sede di Taranto, ove si occupava prevalentemente di attività interna nel settore dei fermi amministrativi; che dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 19.9.2007, sulla base di una delega conferita dalla presidente della società So.ge.t., aveva svolto attività legata all’intervento della Società di riscossione nelle procedure esecutive immobiliari pendenti innanzi al Tribunale di Taranto a carico dei contribuenti morosi; che in tal veste aveva partecipato alle udienze e predisposto i modelli informatici in cui inserire i risultati dell'attività processuale, agendo autonomamente e senza indicazioni da parte dei funzionari; che il 19.9.2007 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., subentrata alla So.ge.t, le aveva revocato ogni delega e in data 27.11.2007 le aveva rilasciato un'altra delega, ai sensi dell’art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1999, come riformulato dalla legge n. 262 del 2006.

3. La sentenza impugnata ha considerato pacifico lo svolgimento da parte della lavoratrice delle attività descritte nel ricorso introduttivo della lite ed ha valutato la riconducibilità delle mansioni svolte alla categoria di appartenenza (terza area professionale – secondo livello) o a quella rivendicata (quadro direttivo – quarto livello); ha escluso che ricorressero i presupposti per l'inquadramento della ricorrente nella categoria dei quadri direttivi di quarto livello, non risultando che la stessa fosse stata preposta ad una struttura cui erano addetti almeno venti dipendenti; ha parimenti escluso la riconducibilità delle mansioni alla categoria di quadri direttivi di primo livello mancando anche il requisito della assegnazione ad una struttura cui fossero addetti almeno otto dipendenti; ha osservato che l'atto di delega della lavoratrice a “rappresentare la So.ge.t dinanzi al Tribunale di Taranto, Cancelleria delle [OSCURATO:PERSONA] nelle udienze fissate…” rientrava nelle mansioni di inquadramento della terza area professionale, non comportando elevata responsabilità funzionale né esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi da parte della appellante, come invece richiesto dalla declaratoria dei quadri direttivi; ha rilevato come il potere di rappresentanza processuale non implicasse potere di disporre del diritto sottostante e come la documentazione prodotta (verbali d'udienza) non consentisse di qualificare l’attività svolta in termini di elevata preparazione professionale.

4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione formulando tre motivi, illustrati da successiva memoria.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha resistito con controricorso.

Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 cod. civ. nonché degli artt. 74 e 86 del c.c.n.l. degli impiegati delle aziende concessionarie del servizio della riscossione tributi del 12.1.2001 e dell’art. 2, legge n. 190 del 1985.

6. Si censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che, per esplicita previsione contrattuale, tra i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della qualifica superiore invocata rientrasse la posizione di “preposto” a struttura complessa con un certo numero di dipendenti ovvero di “coordinatore” di un gruppo di lavoro composto da almeno 20 dipendenti per il quarto livello retributivo, ovvero da almeno 8 dipendenti per il primo livello retributivo.

7. Si sostiene che la Corte territoriale abbia interpretato l'art. 74 del c.c.n.l. in contrasto col contenuto letterale delle relative clausole (art. 1362, comma 1) e col criterio logico sistematico (art. 1363, comma 1) in quanto non ha colto la natura alternativa dei criteri identificativi ivi enunciati, espressa attraverso la congiunzione “ovvero”.

8. Si osserva che il primo capoverso dell’art. 74 cit. descrive la declaratoria generale della categoria dei quadri direttivi identificando due distinte ed autonome tipologie di lavoratori: “i lavoratori stabilmente incaricati dall'azienda di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali e elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza nell'ambito di strutture centrali o periferiche” – ovvero – i lavoratori con “elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori appartenenti alla presente categoria e/o alla terza area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori”; che il terzo com ma dell'art. 74 reca una esemplificazione dei profili professionali della seconda tipologia di lavoratori, vale a dire di quelli con potere di gestione e coordinamento di altri dipendenti, rispetto ai quali l'inquadramento in uno dei quattro livelli retributivi è automatico e varia a seconda del numero degli addetti; che, al contrario, per i profili professionali che esulano da tale elencazione e per i quali non è possibile utilizzare, come criterio per la collocazione in uno dei quattro livelli retributivi, il numero dei dipendenti coordinati e diretti, la progressione all'interno della categoria sotto il profilo retributivo debba avvenire utilizzando come parametro il livello di responsabilità insito nella mansione assegnata al lavoratore e quindi, di conseguenza, la professionalità dello stesso; che la sentenza impugnata ha declassato la declaratoria generale di cui al primo comma in favore dell'esemplificazione di cui al terzo comma dell'articolo 74 cit., erroneamente elevato a criterio guida per determinare i requisiti professionali ai fini dell'inquadramento nella categoria dei quadri direttivi.

Una conferma della errata interpretazione adottata dalla Corte di merito si ricava, secondo la tesi di parte ricorrente, dalla lettura combinata dell'art. 74 con l'art. 78 del c.c.n.l. (il cui secondo capoverso prevede che “l'azienda definisce ruoli chiave che possono essere raggruppati in aggregazioni omogenee di competenza, sia specialistiche che di gestione e/o coordinamento e/o controllo di risorse tecniche e umane…”) che dimostra come i requisiti professionali per l'inquadramento nella categoria dei quadri direttivi possano riguardare alternativamente “le competenze funzionali e specialistiche” oppure “i lavoratori con specifiche competenze nelle attività di coordinamento e/o controllo di risorse tecniche e umane”.

9. L'interpretazione data dalla Corte d'appello sarebbe errata anche rispetto al criterio secondo cui la comune intenzione delle parti è desumibile anche dal loro comportamento complessivo, pure posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362, comma 2).

Nel caso in esame, la dichiarazione a verbale contenuta nell'art. 74 chiarisce la volontà delle parti stipulanti, al di là della esemplificazione contenuta nel terzo comma, di ancorare l’inserimento nell'area dei quadri direttivi non già e non solo al numero dei dipendenti coordinati dal lavoratore, quanto invece ai diversi livelli di responsabilità a questi assegnati, alle funzioni effettivamente svolte, alla struttura e all'organizzazione dell'azienda.

10. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1366, 1367, 1368 cod. civ. nonché degli artt. 74 e 86 del c.c.n.l. e dell’art. 3 Cost.

11. Si assume che la Corte territoriale, interpretando l'art. 74 alla luce della sola previsione contenuta nel terzo capoverso, abbia adottato una soluzione tale da rendere la clausola di cui al primo comma improduttiva di effetti, in contrasto col criterio ermeneutico di cui all'articolo 1367 cod. civ., poiché il prestatore di lavoro, sebbene incaricato di mansioni che comportino “elevate responsabilità funzionali, elevata preparazione professionale o particolari specializzazioni”, perderebbe a priori il diritto al trattamento corrispondente alla categoria dei quadri direttivi a causa del mancato coordinamento di un certo numero di dipendenti.

L'interpretazione adottata sarebbe in contrasto anche con l'art. 1368 cod. civ. in quanto la società ha promosso più di una risorsa a livello di quadro direttivo benché questa non avesse alcun dipendente sotto la sua diretta responsabilità o, comunque, non avesse mai svolto funzioni di particolare importanza o rilievo (come da esempi specificamente riportati).

12. Con il terzo motivo di ricorso si addebita alla sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché degli artt. 2103 e 1362 cod. civ., degli artt. 74 e 86 del c.c.n.l.

13. Si argomenta la violazione degli articoli 115 e 116 cit. sul rilievo che la Corte d'appello abbia recepito senza alcun apprezzamento critico elementi di prova che, al contrario, erano soggetti a valutazione ed abbia inoltre valutato isolatamente i singoli elementi istruttori, anziché procedere ad una valutazione complessiva degli stessi; si assume l'erronea valutazione dei dati emergenti sia dalla prova documentale e sia dalla prova testimoniale, con conseguente erronea esclusione dello svolgimento di mansioni di elevata responsabilità funzionale ed esercizio di poteri negoziali.

14. Si argomenta la violazione dell’art. 2103 cod. civ. e degli artt. 74 e 86 del c.c.n.l. nonché dell'art. 1362 cod. civ., sostenendosi che non vi fosse alcuna corrispondenza tra le mansioni svolte dalla lavoratrice e il livello di inquadramento contrattuale di appartenenza; che la stessa, infatti, non ha pacificamente svolto “attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura te tecnica e/o amministrativa”, né ha agito con “delimitata autonomia funzionale (nell'ambito) di direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dal Concessionario”, in quanto non sussisteva tra il presidente e la lavoratrice alcun funzionario di livello superiore che firmasse atti, documenti o commesse; al contrario, secondo la tesi di parte ricorrente, sussiste evidenza della perfetta equivalenza professionale tra le mansioni in concreto svolte dalla ricorrente e quelle proprie della categoria contrattuale rivendicata, avendo la stessa fatto fronte a compiti caratterizzati da “elevate responsabilità funzionali, preparazione professionale e/o particolari specializzazioni”, per un periodo di gran lunga superiore a quello previsto dall'articolo 2103 cod. civ.

15. Si critica ancora la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che l'atto di delega a rappresentare la So.ge.t dinanzi al tribunale di Taranto non comportasse in capo alla ricorrente “elevata responsabilità funzionale ed esercizio dei poteri negoziali nei confronti di terzi”, come richiesto dalla contrattazione collettiva relativamente alla declaratoria di quadri direttivi.

Si assume che tale statuizione contrasti con l'art. 86 del c.c.n.l., che non menziona affatto il potere di rappresentanza, sia esso negoziale o processuale, ed anche con l'art. 74, ai sensi del quale le funzioni e i compiti propri del quadro direttivo “possono” prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali.

La Corte di merito ha errato nell’attribuire alla locuzione “possono” un significato diverso da quello letterale, considerando l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi come requisito imprescindibile ai fini dell'inquadramento nella categoria dei quadri, mentre avrebbe dovuto considerare l'atto di delega sotto altro profilo, cioè quale atto attributivo di funzioni di elevata responsabilità ed elevata preparazione professionale propri della categoria dei quadri direttivi.

Conclusione avvalorata dai documenti 7 e 8 del fascicolo di appello recanti note da cui si desume la prassi, vigente in tutte le realtà Equitalia, di conferimento ai quadri direttivi e ai dirigenti di delega, ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo n. 112 del 1999 e successive modifiche, a rappresentare la società nei procedimenti relativi alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101, R.D. n. 267 del 1942 e al ricorso di cui all'art. 499 cod. proc. civ.; se ai quadri direttivi è conferita la delega di cui all’art. 41 citato, a fortiori non può che esservi corrispondenza tra le mansioni espletate dall'attuale ricorrente e la categoria superiore rivendicata, avendo la predetta agito in forza di una delega di gran lunga più ampia (nel novembre del 2008 la Trappolino ha ricevuto una nuova delega, ai sensi dell’art. 41 cit.).

16. I primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente perché criticano, da diversi punti di vista, l’interpretazione del contratto collettivo come eseguita dai giudici di appello, sono infondati.

17. Ai sensi dell’art. 74 c.c.n.l.

“La categoria dei quadri direttivi è articolata in 4 livelli retributivi”.

“Sono quadri direttivi i lavoratori/lavoratrici che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'azienda di svolgere, in via continuativa, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete (sportelli e/o strutture periferiche), ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla terza area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.

Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque esclude le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.

Nell’ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria: gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi, secondo le previsioni che seguono: 1° livello retributivo: il dipendente che venga preposto dal Concessionario alla direzione di uno sportello cui siano addetti almeno 8 dipendenti compreso il preposto: i preposti ai seguenti rami di attività specialistiche (presso la Direzione generale/centrale ovvero sportelli o strutture periferiche) cui siano addetti almeno 8 dipendenti compreso il preposto: legale, analisi e pianificazione organizzativa, contabilità e bilancio, risorse umane, procedure esecutive, fiscalità locale” […] 4° livello retributivo il dipendente che venga preposto alla direzione di un ambito territoriale provinciale cui siano stabilmente addetti almeno 20 dipendenti compreso il preposto; il dipendente che venga preposto dal Concessionario alla direzione di uno sportello cui viene addetti almeno 25 dipendenti compreso il preposto; i preposti ai seguenti rami di attività specialistiche (presso la Direzione generale/centrale ovvero sportelli o strutture periferiche) cui siano addetti almeno 25 dipendenti compreso il preposto: legale, analisi e pianificazione organizzativa, contabilità e bilancio, risorse umane, procedure esecutive, fiscalità locale” […]

18. Dal punto di vista letterale e in base alla costruzione del periodo contenuto nel primo comma dell’art. 74, è possibile isolare due frasi semplici o proposizioni entrambe rette dal verbo “comportino” riferito alle mansioni svolte: “mansioni che comportino”: “elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni” ovvero “elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori”.

Tali proposizioni sono all’evidenza alternative come si ricava dall’uso della congiunzione “ovvero”.

19. Occorre tuttavia considerare, proprio in base al criterio ermeneutico di cui all’art. 1363 cod. civ., come sia nelle premesse dell’art. 74 (“La categoria dei quadri direttivi è articolata in 4 livelli retributivi”) e sia nel terzo comma (“Nell’ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria: gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi, secondo le previsioni che seguono…” e cioè l’elencazione dei quattro livelli retributivi), sia enunciata una precisa e diretta correlazione tra la declaratoria contrattuale dei quadri direttivi nella sua complessità e i quattro livelli retributivi, con la conseguenza che, dal punto di vista sistematico e logico, i quattro livelli retributivi descritti risultano necessariamente esaustivi rispetto alla intera declaratoria contrattuale dei quadri direttivi.

Non è rinvenibile nel testo contrattuale alcun elemento che permetta di ritenere l’elencazione dei livelli retributivi, come preteso dall’attuale ricorrente, riferita unicamente ad uno dei due gruppi di lavoratori inclusi nel primo comma e cioè a coloro che svolgono “mansioni che comportino elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori”.

Una simile interpretazione si porrebbe in contrasto col dato letterale e col criterio logico sistematico. 20.

Tali criteri interpretativi inducono a leggere il primo comma dell’art. 74 in combinato disposto con le specifiche previsioni sui livelli retributivi e, quindi, a interpretare la generale declaratoria contrattuale alla luce delle specificazioni enunciate attraverso la descrizione dei livelli retributivi, come fatto appunto dai giudici di merito, evitando la creazione in via interpretativa di livelli retributivi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti.

Né elementi interpretativi univoci nel senso voluto dalla parte ricorrente possono trarsi dalle altre disposizioni contrattuali invocate.

21. L’interpretazione accolta dai giudici di appello non risulta quindi in contrasto con i canoni ermeneutici di cui è denunciata la violazione e ciò comporta l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso.

Neppure vi è spazio per ravvisare la violazione dell’art. 3 Cost., argomentata sulla base di dati non oggetto di accertamento nella sentenza impugnata (sul principio di parità di trattamento retributivo nel rapporto di lavoro subordinato privato v.

Cass.26925 del 2016; n. 13617 del 2020).

22. Ove anche si seguisse l’interpretazione sollecitata da parte ricorrente, non si giungerebbe ad un esito diverso, alla luce delle critiche mosse col terzo motivo di ricorso.

23. La sentenza impugnata ha negato l’inquadramento della lavoratrice nella categoria dei quadri direttivi sia per non essere la stessa preposta a strutture complesse, cui fossero addetti altri dipendenti, e sia per la mancata prova dei requisiti di elevata responsabilità funzionale ed esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi (v. sentenza pagg. 9 e 10).

24. Le censure mosse sul punto dalla ricorrente, col terzo motivo di ricorso, non possono trovare accoglimento.

Anzitutto, non è configurabile la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. che, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014) presuppone che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; abbia invertito gli oneri probatori.

Nessuna di queste situazioni è rappresentata nel motivo di ricorso in esame ove è unicamente e inammissibilmente dedotto che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento delle prove documentali e testimoniali.

25. Neppure ricorre la violazione dell’art. 2103 cod. civ. formulata sul presupposto, non dimostrato, dello svolgimento di mansioni superiori per un periodo di tempo superiore a quello indicato dalla disposizione citata.

26. Né, infine, ha alcuna decisività l’errore interpretativo denunciato in relazione al verbo “possono”, atteso che la Corte di merito ha fatto riferimento, tra gli altri indici rilevanti ai fini della categoria dei quadri direttivi, all’esercizio del potere negoziale ed ha ritenuto lo stesso non dimostrato.

27. Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso.

28. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza.

29. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forf

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 18405-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ed [OSCURATO:PERSONA]) in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso Oggetto R.G.N. 18405/2019 Cron. Rep. Ud. 15/06/2022 CC i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 196/2018 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]. DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 14/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) al pagamento delle differenze retributive rivendicate sul presupposto dello svolgimento, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 19.9.2007, di mansioni superiori inquadrabili nel IV livello della categoria dei quadri direttivi del c.c.n.l. per i dipendenti di esattorie. 2. La Corte territoriale (dinanzi a cui si è costituita, con comparsa di intervento, Agenzia delle Entrate - Riscossione, quale successore a titolo universale nei rapporti giuridici delle società del [OSCURATO:PERSONA]) ha accertato che la Trappolino fino al 30.8.2004 era inquadrata nella terza area professionale; in un primo periodo, con il primo livello retributivo presso il [OSCURATO:PERSONA] di Pescara e poi con il secondo livello retributivo presso la sede di Taranto, ove si occupava prevalentemente di attività interna nel settore dei fermi amministrativi; che dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 19.9.2007, sulla base di una delega conferita dalla presidente della società So.ge.t., aveva svolto attività legata all’intervento della Società di riscossione nelle procedure esecutive immobiliari pendenti innanzi al Tribunale di Taranto a carico dei contribuenti morosi; che in tal veste aveva partecipato alle udienze e predisposto i modelli informatici in cui inserire i risultati dell'attività processuale, agendo autonomamente e senza indicazioni da parte dei funzionari; che il 19.9.2007 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., subentrata alla So.ge.t, le aveva revocato ogni delega e in data 27.11.2007 le aveva rilasciato un'altra delega, ai sensi dell’art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1999, come riformulato dalla legge n. 262 del 2006. 3. La sentenza impugnata ha considerato pacifico lo svolgimento da parte della lavoratrice delle attività descritte nel ricorso introduttivo della lite ed ha valutato la riconducibilità delle mansioni svolte alla categoria di appartenenza (terza area professionale – secondo livello) o a quella rivendicata (quadro direttivo – quarto livello); ha escluso che ricorressero i presupposti per l'inquadramento della ricorrente nella categoria dei quadri direttivi di quarto livello, non risultando che la stessa fosse stata preposta ad una struttura cui erano addetti almeno venti dipendenti; ha parimenti escluso la riconducibilità delle mansioni alla categoria di quadri direttivi di primo livello mancando anche il requisito della assegnazione ad una struttura cui fossero addetti almeno otto dipendenti; ha osservato che l'atto di delega della lavoratrice a “rappresentare la So.ge.t dinanzi al Tribunale di Taranto, Cancelleria delle [OSCURATO:PERSONA] nelle udienze fissate…” rientrava nelle mansioni di inquadramento della terza area professionale, non comportando elevata responsabilità funzionale né esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi da parte della appellante, come invece richiesto dalla declaratoria dei quadri direttivi; ha rilevato come il potere di rappresentanza processuale non implicasse potere di disporre del diritto sottostante e come la documentazione prodotta (verbali d'udienza) non consentisse di qualificare l’attività svolta in termini di elevata preparazione professionale. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione formulando tre motivi, illustrati da successiva memoria. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha resistito con controricorso. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 cod. civ. nonché degli artt. 74 e 86 del c.c.n.l. degli impiegati delle aziende concessionarie del servizio della riscossione tributi del 12.1.2001 e dell’art. 2, legge n. 190 del 1985. 6. Si censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che, per esplicita previsione contrattuale, tra i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della qualifica superiore invocata rientrasse la posizione di “preposto” a struttura complessa con un certo numero di dipendenti ovvero di “coordinatore” di un gruppo di lavoro composto da almeno 20 dipendenti per il quarto livello retributivo, ovvero da almeno 8 dipendenti per il primo livello retributivo. 7. Si sostiene che la Corte territoriale abbia interpretato l'art. 74 del c.c.n.l. in contrasto col contenuto letterale delle relative clausole (art. 1362, comma 1) e col criterio logico sistematico (art. 1363, comma 1) in quanto non ha colto la natura alternativa dei criteri identificativi ivi enunciati, espressa attraverso la congiunzione “ovvero”. 8. Si osserva che il primo capoverso dell’art. 74 cit. descrive la declaratoria generale della categoria dei quadri direttivi identificando due distinte ed autonome tipologie di lavoratori: “i lavoratori stabilmente incaricati dall'azienda di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali e elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza nell'ambito di strutture centrali o periferiche” – ovvero – i lavoratori con “elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori appartenenti alla presente categoria e/o alla terza area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori”; che il terzo com ma dell'art. 74 reca una esemplificazione dei profili professionali della seconda tipologia di lavoratori, vale a dire di quelli con potere di gestione e coordinamento di altri dipendenti, rispetto ai quali l'inquadramento in uno dei quattro livelli retributivi è automatico e varia a seconda del numero degli addetti; che, al contrario, per i profili professionali che esulano da tale elencazione e per i quali non è possibile utilizzare, come criterio per la collocazione in uno dei quattro livelli retributivi, il numero dei dipendenti coordinati e diretti, la progressione all'interno della categoria sotto il profilo retributivo debba avvenire utilizzando come parametro il livello di responsabilità insito nella mansione assegnata al lavoratore e quindi, di conseguenza, la professionalità dello stesso; che la sentenza impugnata ha declassato la declaratoria generale di cui al primo comma in favore dell'esemplificazione di cui al terzo comma dell'articolo 74 cit., erroneamente elevato a criterio guida per determinare i requisiti professionali ai fini dell'inquadramento nella categoria dei quadri direttivi. Una conferma della errata interpretazione adottata dalla Corte di merito si ricava, secondo la tesi di parte ricorrente, dalla lettura combinata dell'art. 74 con l'art. 78 del c.c.n.l. (il cui secondo capoverso prevede che “l'azienda definisce ruoli chiave che possono essere raggruppati in aggregazioni omogenee di competenza, sia specialistiche che di gestione e/o coordinamento e/o controllo di risorse tecniche e umane…”) che dimostra come i requisiti professionali per l'inquadramento nella categoria dei quadri direttivi possano riguardare alternativamente “le competenze funzionali e specialistiche” oppure “i lavoratori con specifiche competenze nelle attività di coordinamento e/o controllo di risorse tecniche e umane”. 9. L'interpretazione data dalla Corte d'appello sarebbe errata anche rispetto al criterio secondo cui la comune intenzione delle parti è desumibile anche dal loro comportamento complessivo, pure posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362, comma 2). Nel caso in esame, la dichiarazione a verbale contenuta nell'art. 74 chiarisce la volontà delle parti stipulanti, al di là della esemplificazione contenuta nel terzo comma, di ancorare l’inserimento nell'area dei quadri direttivi non già e non solo al numero dei dipendenti coordinati dal lavoratore, quanto invece ai diversi livelli di responsabilità a questi assegnati, alle funzioni effettivamente svolte, alla struttura e all'organizzazione dell'azienda. 10. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1366, 1367, 1368 cod. civ. nonché degli artt. 74 e 86 del c.c.n.l. e dell’art. 3 Cost. 11. Si assume che la Corte territoriale, interpretando l'art. 74 alla luce della sola previsione contenuta nel terzo capoverso, abbia adottato una soluzione tale da rendere la clausola di cui al primo comma improduttiva di effetti, in contrasto col criterio ermeneutico di cui all'articolo 1367 cod. civ., poiché il prestatore di lavoro, sebbene incaricato di mansioni che comportino “elevate responsabilità funzionali, elevata preparazione professionale o particolari specializzazioni”, perderebbe a priori il diritto al trattamento corrispondente alla categoria dei quadri direttivi a causa del mancato coordinamento di un certo numero di dipendenti. L'interpretazione adottata sarebbe in contrasto anche con l'art. 1368 cod. civ. in quanto la società ha promosso più di una risorsa a livello di quadro direttivo benché questa non avesse alcun dipendente sotto la sua diretta responsabilità o, comunque, non avesse mai svolto funzioni di particolare importanza o rilievo (come da esempi specificamente riportati). 12. Con il terzo motivo di ricorso si addebita alla sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché degli artt. 2103 e 1362 cod. civ., degli artt. 74 e 86 del c.c.n.l. 13. Si argomenta la violazione degli articoli 115 e 116 cit. sul rilievo che la Corte d'appello abbia recepito senza alcun apprezzamento critico elementi di prova che, al contrario, erano soggetti a valutazione ed abbia inoltre valutato isolatamente i singoli elementi istruttori, anziché procedere ad una valutazione complessiva degli stessi; si assume l'erronea valutazione dei dati emergenti sia dalla prova documentale e sia dalla prova testimoniale, con conseguente erronea esclusione dello svolgimento di mansioni di elevata responsabilità funzionale ed esercizio di poteri negoziali. 14. Si argomenta la violazione dell’art. 2103 cod. civ. e degli artt. 74 e 86 del c.c.n.l. nonché dell'art. 1362 cod. civ., sostenendosi che non vi fosse alcuna corrispondenza tra le mansioni svolte dalla lavoratrice e il livello di inquadramento contrattuale di appartenenza; che la stessa, infatti, non ha pacificamente svolto “attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura te tecnica e/o amministrativa”, né ha agito con “delimitata autonomia funzionale (nell'ambito) di direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dal Concessionario”, in quanto non sussisteva tra il presidente e la lavoratrice alcun funzionario di livello superiore che firmasse atti, documenti o commesse; al contrario, secondo la tesi di parte ricorrente, sussiste evidenza della perfetta equivalenza professionale tra le mansioni in concreto svolte dalla ricorrente e quelle proprie della categoria contrattuale rivendicata, avendo la stessa fatto fronte a compiti caratterizzati da “elevate responsabilità funzionali, preparazione professionale e/o particolari specializzazioni”, per un periodo di gran lunga superiore a quello previsto dall'articolo 2103 cod. civ. 15. Si critica ancora la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che l'atto di delega a rappresentare la So.ge.t dinanzi al tribunale di Taranto non comportasse in capo alla ricorrente “elevata responsabilità funzionale ed esercizio dei poteri negoziali nei confronti di terzi”, come richiesto dalla contrattazione collettiva relativamente alla declaratoria di quadri direttivi. Si assume che tale statuizione contrasti con l'art. 86 del c.c.n.l., che non menziona affatto il potere di rappresentanza, sia esso negoziale o processuale, ed anche con l'art. 74, ai sensi del quale le funzioni e i compiti propri del quadro direttivo “possono” prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali. La Corte di merito ha errato nell’attribuire alla locuzione “possono” un significato diverso da quello letterale, considerando l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi come requisito imprescindibile ai fini dell'inquadramento nella categoria dei quadri, mentre avrebbe dovuto considerare l'atto di delega sotto altro profilo, cioè quale atto attributivo di funzioni di elevata responsabilità ed elevata preparazione professionale propri della categoria dei quadri direttivi. Conclusione avvalorata dai documenti 7 e 8 del fascicolo di appello recanti note da cui si desume la prassi, vigente in tutte le realtà Equitalia, di conferimento ai quadri direttivi e ai dirigenti di delega, ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo n. 112 del 1999 e successive modifiche, a rappresentare la società nei procedimenti relativi alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101, R.D. n. 267 del 1942 e al ricorso di cui all'art. 499 cod. proc. civ.; se ai quadri direttivi è conferita la delega di cui all’art. 41 citato, a fortiori non può che esservi corrispondenza tra le mansioni espletate dall'attuale ricorrente e la categoria superiore rivendicata, avendo la predetta agito in forza di una delega di gran lunga più ampia (nel novembre del 2008 la Trappolino ha ricevuto una nuova delega, ai sensi dell’art. 41 cit.). 16. I primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente perché criticano, da diversi punti di vista, l’interpretazione del contratto collettivo come eseguita dai giudici di appello, sono infondati. 17. Ai sensi dell’art. 74 c.c.n.l. “La categoria dei quadri direttivi è articolata in 4 livelli retributivi”. “Sono quadri direttivi i lavoratori/lavoratrici che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'azienda di svolgere, in via continuativa, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete (sportelli e/o strutture periferiche), ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla terza area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori. Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque esclude le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili. Nell’ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria: gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi, secondo le previsioni che seguono: 1° livello retributivo: il dipendente che venga preposto dal Concessionario alla direzione di uno sportello cui siano addetti almeno 8 dipendenti compreso il preposto: i preposti ai seguenti rami di attività specialistiche (presso la Direzione generale/centrale ovvero sportelli o strutture periferiche) cui siano addetti almeno 8 dipendenti compreso il preposto: legale, analisi e pianificazione organizzativa, contabilità e bilancio, risorse umane, procedure esecutive, fiscalità locale” […] 4° livello retributivo il dipendente che venga preposto alla direzione di un ambito territoriale provinciale cui siano stabilmente addetti almeno 20 dipendenti compreso il preposto; il dipendente che venga preposto dal Concessionario alla direzione di uno sportello cui viene addetti almeno 25 dipendenti compreso il preposto; i preposti ai seguenti rami di attività specialistiche (presso la Direzione generale/centrale ovvero sportelli o strutture periferiche) cui siano addetti almeno 25 dipendenti compreso il preposto: legale, analisi e pianificazione organizzativa, contabilità e bilancio, risorse umane, procedure esecutive, fiscalità locale” […] 18. Dal punto di vista letterale e in base alla costruzione del periodo contenuto nel primo comma dell’art. 74, è possibile isolare due frasi semplici o proposizioni entrambe rette dal verbo “comportino” riferito alle mansioni svolte: “mansioni che comportino”: “elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni” ovvero “elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori”. Tali proposizioni sono all’evidenza alternative come si ricava dall’uso della congiunzione “ovvero”. 19. Occorre tuttavia considerare, proprio in base al criterio ermeneutico di cui all’art. 1363 cod. civ., come sia nelle premesse dell’art. 74 (“La categoria dei quadri direttivi è articolata in 4 livelli retributivi”) e sia nel terzo comma (“Nell’ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria: gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi, secondo le previsioni che seguono…” e cioè l’elencazione dei quattro livelli retributivi), sia enunciata una precisa e diretta correlazione tra la declaratoria contrattuale dei quadri direttivi nella sua complessità e i quattro livelli retributivi, con la conseguenza che, dal punto di vista sistematico e logico, i quattro livelli retributivi descritti risultano necessariamente esaustivi rispetto alla intera declaratoria contrattuale dei quadri direttivi. Non è rinvenibile nel testo contrattuale alcun elemento che permetta di ritenere l’elencazione dei livelli retributivi, come preteso dall’attuale ricorrente, riferita unicamente ad uno dei due gruppi di lavoratori inclusi nel primo comma e cioè a coloro che svolgono “mansioni che comportino elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori”. Una simile interpretazione si porrebbe in contrasto col dato letterale e col criterio logico sistematico. 20. Tali criteri interpretativi inducono a leggere il primo comma dell’art. 74 in combinato disposto con le specifiche previsioni sui livelli retributivi e, quindi, a interpretare la generale declaratoria contrattuale alla luce delle specificazioni enunciate attraverso la descrizione dei livelli retributivi, come fatto appunto dai giudici di merito, evitando la creazione in via interpretativa di livelli retributivi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti. Né elementi interpretativi univoci nel senso voluto dalla parte ricorrente possono trarsi dalle altre disposizioni contrattuali invocate. 21. L’interpretazione accolta dai giudici di appello non risulta quindi in contrasto con i canoni ermeneutici di cui è denunciata la violazione e ciò comporta l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso. Neppure vi è spazio per ravvisare la violazione dell’art. 3 Cost., argomentata sulla base di dati non oggetto di accertamento nella sentenza impugnata (sul principio di parità di trattamento retributivo nel rapporto di lavoro subordinato privato v. Cass.26925 del 2016; n. 13617 del 2020). 22. Ove anche si seguisse l’interpretazione sollecitata da parte ricorrente, non si giungerebbe ad un esito diverso, alla luce delle critiche mosse col terzo motivo di ricorso. 23. La sentenza impugnata ha negato l’inquadramento della lavoratrice nella categoria dei quadri direttivi sia per non essere la stessa preposta a strutture complesse, cui fossero addetti altri dipendenti, e sia per la mancata prova dei requisiti di elevata responsabilità funzionale ed esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi (v. sentenza pagg. 9 e 10). 24. Le censure mosse sul punto dalla ricorrente, col terzo motivo di ricorso, non possono trovare accoglimento. Anzitutto, non è configurabile la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. che, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014) presuppone che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; abbia invertito gli oneri probatori. Nessuna di queste situazioni è rappresentata nel motivo di ricorso in esame ove è unicamente e inammissibilmente dedotto che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento delle prove documentali e testimoniali. 25. Neppure ricorre la violazione dell’art. 2103 cod. civ. formulata sul presupposto, non dimostrato, dello svolgimento di mansioni superiori per un periodo di tempo superiore a quello indicato dalla disposizione citata. 26. Né, infine, ha alcuna decisività l’errore interpretativo denunciato in relazione al verbo “possono”, atteso che la Corte di merito ha fatto riferimento, tra gli altri indici rilevanti ai fini della categoria dei quadri direttivi, all’esercizio del potere negoziale ed ha ritenuto lo stesso non dimostrato. 27. Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso. 28. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza. 29. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forf
Sentenza Cassazione n. 28288/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris