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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04429/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4809/19 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata a Roma, via della [OSCURATO:PERSONA] n. 201, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], Agenzia delle Entrate-Riscossione; - intimati - avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma 6.8.2018 n. 26617; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2021 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; tAv [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2018 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Giudice di pace di Roma la Agenzia delle Entrate-Riscossione e Roma capitale, esponendo che: -) in seguito ad una richiesta di informazioni presso l'Agenzia delle Entrate aveva appreso dell'esistenza a proprio carico di dodici cartelle esattoriali, emesse per la riscossione di altrettante sanzioni irrogate per violazione al codice della strada; -) le suddette cartelle esattoriali tuttavia non le erano mai state notificate, e comunque il credito erariale era prescritto.

Chiese pertanto che fosse accertata la inesistenza di propri debiti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per le suddette causali.R.G.N. 4809/19 Camera di consiglio del 23 novembre 2021

2. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma, con sentenza 6 agosto 2018 n. 26617 ritenne che, col suddetto atto, [OSCURATO:PERSONA] avesse proposto una opposizione esecutiva, e che tale opposizione andava qualificata in parte come opposizione all'esecuzione, ed in parte come opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c..

Così qualificata la domanda, il Giudice di pace dichiarò prescritto il credito erariale con riferimento a 10 cartelle esattoriali; per le restanti due (le cartelle contraddistinte da numeri le cui ultime sei cifre sono, rispettivamente, 124000 e 313000) il Giudice di pace rigettò l'eccezione di prescrizione ma non esaminò i restanti motivi, ritenendo che essi si sarebbero dovuti far valere "ai sensi e nei termini di cui all'articolo 617 c.p.c.".

2. La sentenza è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un motivo.

Le controparti non si sono difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo del proprio ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 121 e 617 c.p.c..

La ricorrente premette di non voler impugnare la sentenza di merito nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione relativamente ai crediti Isk sottesi dalle cartelle nn. 124000 e 313000, e dichiara di voler impugnare la sentenza suddetta nella sola parte in cui ha qualificato come "opposizione agli atti esecutivi" l'impugnazione delle suddette cartelle.

Nel merito, la ricorrente deduce che erroneamente il Giudice di pace ha rigettato l'opposizione sol perché "i motivi di opposizione andavano proposti ai sensi e nei termini di cui all'articolo 617 c.p.c.".

A sostegno di questa censura illustra una tesi così riassumibile: -) l'opposizione agli atti esecutivi va proposta, prima dell'inizio dell'esecuzione, con citazione da notificarsi entro 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto; -) nel caso di specie l'opposizione era stata introdotta con atto di citazione; tale atto era stato notificato entro 20 giorni da quello in cui l'odierna ricorrente R.G.N. 4809/19 Camera di consiglio del 23 novembre 2021 aveva appreso sua sponte dell'esistenza di crediti erariali iscritti a ruolo a suo carico; e la domanda era stata proposta dinanzi al giudice competente per materia e per territorio; -) pertanto, essendo stati rispettati i requisiti richiesti dalla legge per la valida introduzione di una opposizione agli atti esecutivi, il Giudice di pace avrebbe dovuto esaminare la domanda nel merito.

1.1. Il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni.

1.1.1. La prima ragione è il mancato rispetto dell'onere di esposizione dei fatti di causa, imposto a pena di inammissibilità, dall'articolo 366, n. 3, c.p.c.

La ricorrente, infatti, si duole del fatto che la sua opposizione sia stata qualificata come "opposizione agli atti esecutivi" e per tale ragione rigettata: ma in nessun punto del proprio ricorso chiarisce in modo esaustivo e completo quali furono i motivi di opposizione proposti in primo grado e non esaminati dal Giudice di pace, né con quali argomenti furono sostenuti (ad eccezione di due: l'eccezione di prescrizione e l'eccezione di mancata notifica delle cartelle).

Né tali indicazioni sono desumibili con chiarezza dalla sentenza impugnata.

1.1.2. La seconda ragione di inammissibilità è la mancanza di decisività della t‘v censura prospettata dalla ricorrente, al fine della cassazione della sentenza impugnata.

La ricorrente, infatti, assume di avere proposto una opposizione che possedeva tutti i requisiti formali e sostanziali della opposizione agli atti esecutivi, e che pertanto il Giudice di pace avrebbe dovuto esaminarla, anziché spogliarsene. [OSCURATO:PERSONA] di pace, tuttavia, sia pure con espressione molto laconica, ha rigettato l'opposizione proposta dall'odierna ricorrente avverso le cartelle esattoriali 124000 e 313000 sul presupposto che tale opposizione "avrebbe dovuto essere proposta ai sensi e nei termini di cui all'articolo 617 c.p.c.".

R.G.N. 4809/19 Camera di consiglio del 23 novembre 2021 "Ai sensi" dell'art. 617 c.p.c. non può che voler dire, secondo l'unica interpretazione plausibile, nel rispetto di tutte le regole di forma e di competenza prescritte da tale norma.

Ebbene, nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che il Giudice di pace sia incompetente ratione materiae a decidere sulle opposizioni agli atti esecutivi di cui all'articolo 617 c.p.c., per essere competente il Tribunale (ex permultis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7337 del 23/03/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19051 del 28/09/2016, Rv. 642131 -. 01; Sez. 3, Sentenza n. 6667 del 20/03/2007; Sez. 3, Sentenza n. 14725 del 21/11/2001, Rv. 550466 - 01).

Pertanto il Giudice di pace, allorché ha affermato che l'opposizione si sarebbe dovuto proporre "ai sensi dell'articolo 617 c.p.c.", ha affermato in modo implicito ma inequivoco anche la propria incompetenza ratione materiae.

Tale statuizione, tuttavia, non è stata impugnata dalla odierna ricorrente, la quale fonda anzi il proprio ricorso su un assunto antitetico, e cioè che l'opposizione agli atti esecutivi avverso cartelle esattoriali emesse per la riscossione di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada rientri nella competenza del Giudice di pace.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

R.G.N. 4809/19 Camera di consiglio del 23 novembre 2021 Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4809/19 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata a Roma, via della [OSCURATO:PERSONA] n. 201, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], Agenzia delle Entrate-Riscossione; - intimati - avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma 6.8.2018 n. 26617; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2021 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; tAv [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2018 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Giudice di pace di Roma la Agenzia delle Entrate-Riscossione e Roma capitale, esponendo che: -) in seguito ad una richiesta di informazioni presso l'Agenzia delle Entrate aveva appreso dell'esistenza a proprio carico di dodici cartelle esattoriali, emesse per la riscossione di altrettante sanzioni irrogate per violazione al codice della strada; -) le suddette cartelle esattoriali tuttavia non le erano mai state notificate, e comunque il credito erariale era prescritto. Chiese pertanto che fosse accertata la inesistenza di propri debiti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per le suddette causali.R.G.N. 4809/19 Camera di consiglio del 23 novembre 2021 2. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma, con sentenza 6 agosto 2018 n. 26617 ritenne che, col suddetto atto, [OSCURATO:PERSONA] avesse proposto una opposizione esecutiva, e che tale opposizione andava qualificata in parte come opposizione all'esecuzione, ed in parte come opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c.. Così qualificata la domanda, il Giudice di pace dichiarò prescritto il credito erariale con riferimento a 10 cartelle esattoriali; per le restanti due (le cartelle contraddistinte da numeri le cui ultime sei cifre sono, rispettivamente, 124000 e 313000) il Giudice di pace rigettò l'eccezione di prescrizione ma non esaminò i restanti motivi, ritenendo che essi si sarebbero dovuti far valere "ai sensi e nei termini di cui all'articolo 617 c.p.c.". 2. La sentenza è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un motivo. Le controparti non si sono difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo del proprio ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 121 e 617 c.p.c.. La ricorrente premette di non voler impugnare la sentenza di merito nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione relativamente ai crediti Isk sottesi dalle cartelle nn. 124000 e 313000, e dichiara di voler impugnare la sentenza suddetta nella sola parte in cui ha qualificato come "opposizione agli atti esecutivi" l'impugnazione delle suddette cartelle. Nel merito, la ricorrente deduce che erroneamente il Giudice di pace ha rigettato l'opposizione sol perché "i motivi di opposizione andavano proposti ai sensi e nei termini di cui all'articolo 617 c.p.c.". A sostegno di questa censura illustra una tesi così riassumibile: -) l'opposizione agli atti esecutivi va proposta, prima dell'inizio dell'esecuzione, con citazione da notificarsi entro 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto; -) nel caso di specie l'opposizione era stata introdotta con atto di citazione; tale atto era stato notificato entro 20 giorni da quello in cui l'odierna ricorrente R.G.N. 4809/19 Camera di consiglio del 23 novembre 2021 aveva appreso sua sponte dell'esistenza di crediti erariali iscritti a ruolo a suo carico; e la domanda era stata proposta dinanzi al giudice competente per materia e per territorio; -) pertanto, essendo stati rispettati i requisiti richiesti dalla legge per la valida introduzione di una opposizione agli atti esecutivi, il Giudice di pace avrebbe dovuto esaminare la domanda nel merito. 1.1. Il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni. 1.1.1. La prima ragione è il mancato rispetto dell'onere di esposizione dei fatti di causa, imposto a pena di inammissibilità, dall'articolo 366, n. 3, c.p.c. La ricorrente, infatti, si duole del fatto che la sua opposizione sia stata qualificata come "opposizione agli atti esecutivi" e per tale ragione rigettata: ma in nessun punto del proprio ricorso chiarisce in modo esaustivo e completo quali furono i motivi di opposizione proposti in primo grado e non esaminati dal Giudice di pace, né con quali argomenti furono sostenuti (ad eccezione di due: l'eccezione di prescrizione e l'eccezione di mancata notifica delle cartelle). Né tali indicazioni sono desumibili con chiarezza dalla sentenza impugnata. 1.1.2. La seconda ragione di inammissibilità è la mancanza di decisività della t‘v censura prospettata dalla ricorrente, al fine della cassazione della sentenza impugnata. La ricorrente, infatti, assume di avere proposto una opposizione che possedeva tutti i requisiti formali e sostanziali della opposizione agli atti esecutivi, e che pertanto il Giudice di pace avrebbe dovuto esaminarla, anziché spogliarsene. [OSCURATO:PERSONA] di pace, tuttavia, sia pure con espressione molto laconica, ha rigettato l'opposizione proposta dall'odierna ricorrente avverso le cartelle esattoriali 124000 e 313000 sul presupposto che tale opposizione "avrebbe dovuto essere proposta ai sensi e nei termini di cui all'articolo 617 c.p.c.". R.G.N. 4809/19 Camera di consiglio del 23 novembre 2021 "Ai sensi" dell'art. 617 c.p.c. non può che voler dire, secondo l'unica interpretazione plausibile, nel rispetto di tutte le regole di forma e di competenza prescritte da tale norma. Ebbene, nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che il Giudice di pace sia incompetente ratione materiae a decidere sulle opposizioni agli atti esecutivi di cui all'articolo 617 c.p.c., per essere competente il Tribunale (ex permultis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7337 del 23/03/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19051 del 28/09/2016, Rv. 642131 -. 01; Sez. 3, Sentenza n. 6667 del 20/03/2007; Sez. 3, Sentenza n. 14725 del 21/11/2001, Rv. 550466 - 01). Pertanto il Giudice di pace, allorché ha affermato che l'opposizione si sarebbe dovuto proporre "ai sensi dell'articolo 617 c.p.c.", ha affermato in modo implicito ma inequivoco anche la propria incompetenza ratione materiae. Tale statuizione, tuttavia, non è stata impugnata dalla odierna ricorrente, la quale fonda anzi il proprio ricorso su un assunto antitetico, e cioè che l'opposizione agli atti esecutivi avverso cartelle esattoriali emesse per la riscossione di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada rientri nella competenza del Giudice di pace. 2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. R.G.N. 4809/19 Camera di consiglio del 23 novembre 2021 Così deci
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