CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00993/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ne ha confermato la condanna in ordine al reato di cui all'art. 495 c.p.; Considerato che tutti e tre i motivi di ricorso — che contestano rispettivamente la correttezza della motivazione in merito all'individuazione dell'imputata quale autrice della condotta di reato contestata, la correttezza della motivazione in merito al giudizio relativo alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata, ed infine la mancanza assoluta di motivazione in merito al giudizio relativo all'applicazione della sospensione condizionale della pena ex art. 164 comma quarto c.p.p. — non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (vd. pag. 3 della sentenza impugnata con riferimento al primo motivo di ricorso; pag. 4 e 5 in relazione al secondo e al terzo motivo di ricorso); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i