CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2024
Cassazione n. 04548/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] • 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Milano ha dichiarato non doversi per procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per man- canza della conoscenza del procedimento penale a loro carico e ha disposto la ricerca delle imputate a mezzo P.G. fino al 14 luglio 2024. 2. Le imputate, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa traduzione in lingua da loro conosciuta dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e per difetto di querela. Con memoria del 22 novembre 2023, la difesa delle imputate chiede emettersi sentenza di non doversi procedere per difetto di querela. 3. I ricorsi sono inammissibili. Va premesso che l'art. 581, co. 1 quater cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede che: "Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio". Secondo il recente, ma già consolidato orientamento di questa Corte, in tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater cit., nella parte in cui prevede la necessità di depositare lo specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, si applica anche al ricorso per Cassazione, unitamente alla dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato assente, - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole (Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Makhatar, Rv. 285444; Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353). L'intero sistema processuale introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA], infatti, è per- meato dall'esigenza di garantire una partecipazione consapevole e volontaria dell'im- putato al processo, ne discende che anche l'impugnazione deve costituire espressione del personale interesse dell'imputato a coltivare il gravame piuttosto che una scelta del difensore, quasi automatica. In tema di applicabilità della disciplina di cui all'art. 581 cit. al giudizio di Cassazione, questa Corte ha affermato la piena compatibilità della sua ratio con il meccanismo degli avvisi dovuti alle parti al fine di garantirne la conoscenza e, entro certi limiti e per lo più attraverso il patrocinio defensionale, la partecipazione al giudizio di legittimità, a prescindere dal dato testuale della previ- sione, che fa menzione della "citazione a giudizio", formalmente propria della rego- lamentazione del processo di merito (Sez. 5, n. 39166 del 4/7/2023, Nappi, non massimata). L'intenzione del legislatore nel prevedere uno specifico mandato ad impugnare, deve ritenersi senz'altro applicabile al giudizio di Cassazione in ragione della colloca- zione sistematica della norma "Forme dell'impugnazione," nell'ambito del libro IX de- dicato in generale alle impugnazioni e in considerazione della ratio sottesa alla Ri- forma, consistente nel selezionare le impugnazioni, anche per il giudizio di Cassa- zione, avendo comunque attenzione alla salvaguardia dei diritti delle parti e delle garanzie del giusto processo. Lo scopo perseguito dal legislatore consiste nel consentire la proposizione di im- pugnazioni consapevoli da parte dell'imputato nell'ottica di semplificare (anche) l'at- tività della Corte di cassazione e garantire la corretta amministrazione della giustizia, senza che dai più stringenti requisiti i posti dalla norma a pena di inammissibilità derivi un pregiudizio per lo stesso imputato. Dalla sussistenza di tale onere anche nel giudizio di legittimità non conseguono lesioni ai principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, in quanto, se l'imputato prova che la propria assenza è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo, può ricorrere ai plurimi rimedi restitutori suscettibili di reintegrarlo nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare. Nella fattispecie in esame, il difensore ha presentato i ricorsi nell'interesse delle imputate il 26 gennaio 2023 nell'interesse degli imputati - che erano liberi ed assenti - in mancanza di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza impu- gnata, contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio. La carenza di legittimazione a proporre il ricorso preclude l'esame della richiesta - avanzata con la memoria difensiva - di emettersi sentenza di non doversi procedere per difetto di querela 4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna alla Cassa delle ammende.