CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 2021
Cassazione n. 37409/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] A? ha concluso chiedendo L i < (( 1 0(-•" udito il difensore i L [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Bari ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 10 ottobre 2017, con la quale lo stesso veniva condannato dei reati di cui agli artt. 216 comma 1, n. 1 e 2, 216, comma 2, 219, comma 1 e 2, n. 1 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, alla pena di anni quattro di reclusione, con l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale, all'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci e l'interdizione per anni cinque dai pubblici uffici. 2.Avverso tale provvedimento, l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso deducendo, con motivo unico, i vizi di cui all'art. 606, comma i, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 175 cod. proc. pen. 2.1.L'intempestività dell'appello è incontestata, ma la Corte d'appello rigetta la richiesta di restituzione del termine ritenendo improbabile che il ritardo dipenda dall'imprevedibile ignoranza della legge processuale da parte del difensore, piuttosto che da un mero errore di computo del termine da osservare per proporre impugnazione, non tenendo in considerazione le lacune in materia di leggi processuali del difensore d'appello che aveva chiesto il rilascio di una procura speciale, atto né necessario né indispensabile, elemento indicatore di scarsa conoscenza, da parte del legale prescelto, della materia processuale delle impugnazioni. Per il ricorrente, poi, la Corte d'appello non terrebbe in considerazione il fatto che l'imputato non avrebbe potuto far nulla di fronte all'ignoranza della legge processuale del professionista. 2.2.Sicché si invoca il caso fortuito, non potendosi chiedere al comune cittadino di sostituirsi al professionista, né sarebbe equo porre a carico del medesimo imputato le conseguenze dell'incompetenza del difensore prescelto.3. Il Procuratore generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorso è inammissibile. 1.La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha precisato che costituisce causa di forza maggiore quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile, mentre si definisce caso fortuito ogni evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo. Ciò che caratterizza il caso fortuito è la sua imprevedibilità, mentre nota distintiva della forza maggiore è l'elemento della irresistibilità. Connotazione comune ad entrambi è la inevitabilità (Sez. U, n. 14991 del 2006, [OSCURATO:PERSONA], in mot.). 1.1. Ciò posto, si osserva che è indirizzo costante di questa Corte quello che esclude che il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia deil'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, siano idonei a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine (ex multis, Sez. 2, n. 13803 del 10/03/2021, Pinna, Rv. 281033; Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv. 271660; precedenti conformi: N. 626 del 2000, Rv. 215490; N. 49179 del 2003, Rv. 227696, N. 43277 del 2011, Rv. 251695; N. 18886 del 2012, Rv. 252812; N. 20655 del 2012, Rv. 254072; N. 39437 del 2013, Rv. 257221; N. 16066 del 2015, Rv. 263761, N. 18716 del 2016). In sostanza si sottolinea che "la decadenza dell'imputato dal termine per proporre appello non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto ascrivile al difensore, atteso che all'imputato personalmente spetta la facoltà di impugnare, in via autonoma e concorrente rispetto al difensore". 1.1.Corollario di tale indirizzo è il principio secondo cui non può escludersi la sussistenza, in via presuntiva, di un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (Sez. 6, n. 3631 del 20/12/2016, dep. 2017, Porricelli, Rv. 269738; Sez. 6, n. 18716 del 31/03/2016, Sarcinelli, Rv. 266926; Sez. 2, n. 16066 del 02/04/2015, Costica, Rv. 263761). 2. Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità si rileva che, nel caso al vaglio, l'impugnazione proposta dal precedente difensore di fiducia dell'imputato à, pacificamente, tardiva, perché proposta (il 26 gennaio 2018) oltre il termine di 45 giorni (scaduto il 23 gennaio 2018), ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) e art. 585 cod. proc. pen., a fronte di dispositivo pronunciato il 10 ottobre 2017, con motivazione depositata entro il maggior termine di giorni sessanta assegnato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen. 2.1. Si deve, poi, osservare che i precedenti citati dal nuovo difensore, in senso favorevole all'accoglimento del ricorso, nella memoria depositata alla Corte territoriale e nel ricorso medesimo, sono espressione di un indirizzo risalente e, comunque, minoritario rispetto a quello consolidato sopra ampiamente illustrato. Il richiamo a detti precedent(i, peraltro, non tiene conto che, nel caso di specie, l'appello è stato proposto qualche giorno dopo la scadenza del termine, espressione più che di imprevedibile ignoranza da parte del difensore allora nominato circa la legge processuale penale, di un mero errore di computo del termine da osservare per la presentazione dell'impugnazione, come correttamente osservato dalla Corte territoriale. 2.2. Infine, si rileva che alla proposizione dell'impugnazione depositata tardivamente, è legittimato lo stesso imputato, peraltro assistito, nella specie, da un legale officiato ad hoc. 3. Segue alla pronuncia, la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/05/2021 Il