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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40239/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 28/10/2020, confermava la sentenza del 20/03/2018 del Tribunale di Palermo di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di danneggiamento aggravato.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura l'indicata sentenza della Corte d'appello di Palermo deducendone la mancanza o l'insufficienza della motivazione, risulta del tutto generico, essendosi il ricorrente limitato a lamentare - appunto, del tutto genericamente - che la stessa Corte «non esplicita chiaramente i criteri di valutazione che sulla base di quelle prove [«che la sorreggono»] consentono di pervenire alle conclusioni alle quali è pervenuta» e che, nella stessa sentenza, non «vi [è] un percorso motivazionale a [...] proposito» della responsabilità dell'imputato; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi, in base al quale il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze, correlando le stesse con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01); Considerato che il ricorso è inammissibile perché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato (pag. 1), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo, così, al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 28/10/2020, confermava la sentenza del 20/03/2018 del Tribunale di Palermo di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di danneggiamento aggravato. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura l'indicata sentenza della Corte d'appello di Palermo deducendone la mancanza o l'insufficienza della motivazione, risulta del tutto generico, essendosi il ricorrente limitato a lamentare - appunto, del tutto genericamente - che la stessa Corte «non esplicita chiaramente i criteri di valutazione che sulla base di quelle prove [«che la sorreggono»] consentono di pervenire alle conclusioni alle quali è pervenuta» e che, nella stessa sentenza, non «vi [è] un percorso motivazionale a [...] proposito» della responsabilità dell'imputato; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi, in base al quale il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze, correlando le stesse con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01); Considerato che il ricorso è inammissibile perché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato (pag. 1), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo, così, al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 40239/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris