CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 14937/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lessandro, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] DiStefano-ricorrenti-controComune [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.3410/2018 depositata il 23/05/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 794/2019Numero sezionale 1833/2026Numero di raccolta generale 14937/2026Data pubblicazione 19/05/2026Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.3410/2018 depositata il 23.05.2018 e non notificata, veniva rigettatol’appello dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede della sig. ra CentraAssunta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propostoavverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva parzialmente accolto ilricorso dei ricorrenti avente ad oggetto gli avvisi di accertamento a titolodi ICI per gli anni d’imposta 2010-2011.I giudici di secondo grado condividevano la decisione impugnata, nonpotendosi ritenere che i terreni oggetto di accertamento fossero soggettial vincolo d’inedificabilità per gli anni 2010-2011 e quindi ritenendolegittima la procedura di recupero dell’imposta evasa.Pertanto, concludevano che “l’appello dei contribuenti deve essererespinto, confermando la riduzione del valore al 47% e la relativa imposta,dovuta per gli anni 2010 e 2011”, con compensazione delle spese.Avverso la pronuncia della CTR del Lazio i ricorrenti proponevano ricorsoper cassazione, affidato a due motivi di ricorso, illustrati con memoria.Il Comune di Fiumicino si è costituito in giudizio depositando controricorsoe successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano l’omesso esamecirca più fatti decisivi ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., non avendomotivato i giudici regionali su più fatti dirimenti ai fini della decisione inrelazione all’accertamento della esistenza dei vincoli derivanti dallapresenza di rischi idrogeologici e presenza di gas endogeni/Co2 sugliimmobili oggetto di accertamento.1.2 Con il secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti lamentanoviolazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3,dell’art. 2, comma 1, lett. b D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 così comeinterpretato dell’art. 36 della legge n. 248/2006 e/o violazione e falsaNumero registro generale 794/2019Numero sezionale 1833/2026Numero di raccolta generale 14937/2026Data pubblicazione 19/05/2026applicazione del punto 6.3 n. 1 della Delibera di Giunta del Comune disuccessiva Delibera di Giunta n. 31/2009.2. Il primo motivo di gravame è infondato.Il nuovo testo del n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ. introducenell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che seesaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio diomesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa siastato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenzanon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.La parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni dicui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4),- il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale oextratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nelquadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti,e la "decisività" del fatto stesso. (Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n.19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).Così perimetrato il motivo di doglianza prospettato da controparte cheinnesca il sindacato della Corte, ritiene il Collegio che non sussistel’asserito omesso esame perché la CTR ha dato conto, con motivazionechiara ed esauriente, dei vincoli di inedificabilità ed alla ricorrenza deglistessi ha correlato l’accertamento di valore.Questo è il cuore del percorso argomentativo della sentenza gravata che sisottrae alla doglianza di parte ricorrente: “…nel caso in esame risulta insoggetti al vincolo di inedificabilità per gli anni di imposta 2010 e 2011, inNumero registro generale 794/2019Numero sezionale 1833/2026Numero di raccolta generale 14937/2026Data pubblicazione 19/05/2026quanto inseriti nel PRG adottato (anno 1999). Correttamente la sentenzaappellata ha tenuto conto della gradualità nel tempo del valore e del Pianoall’[OSCURATO:PERSONA] il contesto idrogeologico è mutato con l’adozionedell’Autorità di Bacino del [OSCURATO:PERSONA] del Decreto n. 58/2016 conulteriore vincolo che coinvolge i terreni edificabili in esame e riguardal’anno di imposta 2016, pertanto corretta è da ritenersi la proceduraindicata in applicazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 esuccessive “precisazioni” art. 36, comma 2, D.L. n. 223/2006 (convertitocon modificazioni della L. n. 248/2006) per gli anni in esame. In questo ciaiuta la citata sentenza della Cassazione a SS.UU. a conferma dellalegittima procedura seguita dal Comune nel recupero dell’evasionedell’imposta. Non è secondario richiamare la L. 212/2000 i cui principisono stati applicati”.Parte ricorrente nell’articolazione del motivo di gravame indugiadiffusamente sull’omessa valutazione da parte dei giudici regionali dei varirischi che incombono sui terreni oggetto di accertamento (in relazione allaprossimità dell’area alla foce del Tevere) e che ne limitano in modoassoluto le potenzialità edificatorie.Invero, la piana lettura della motivazione della sentenza testé riportatachiarisce senza tema di smentita che i giudici di secondo grado hannotenuto conto anche del vincolo posto dall’autorità di bacino ponendol’attenzione sulla data di apposizione del prefato vincolo (2016) che neesclude l’applicabilità alle annualità di riferimento (2010-2011) oggetto dicontroversia.Né va ignorato che sembra difettare la decisività del fatto il cui esame èstato omesso perché il motivo non dà conto del come i vincoli in questioneincidano sul valore delle aree edificabili.Orbene, il valore dell’area edificabile integra la base imponibile del tributoex d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5, che va letto inNumero registro generale 794/2019Numero sezionale 1833/2026Numero di raccolta generale 14937/2026Data pubblicazione 19/05/2026relazione alla nozione di area fabbricabile di cui all’art. 2, lett. b), daintendersi secondo i seguenti principi di diritto: “In tema di ICI, a seguitodell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, deldecreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazionidalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, deldecreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dallalegge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autenticadell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,l'edificabilità di un’area, ai fini dell'applicabilità del criterio dideterminazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'esseredesunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatoregenerale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dellostesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanisticiE’ consolidato l’orientamento di questa corte secondo il quale : “In temad'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'inclusione di un'area in unazona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o diinteresse pubblico incide senz'altro nella determinazione del valore venaledell'immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità dellesue potenzialità edificatorie, ma non ne esclude l'oggettivo carattereedificabile ex art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincolid'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel pianoregolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione chenon fanno venire meno l'originaria natura edificabile (Cass. 26 luglio 2021,n. 21351; Cass., 6 luglio 2018, n. 17764; Cass., 23 novembre 2016, n.23814; Cass., 15 luglio 2015, n. 14763).Difetta nella fattispecie in esame una chiara illustrazione in sede di ricorsodella portata dei vincoli di inedificabilità e quindi sulla loro reale incidenzaconcreta sulle potenzialità edificatorie delle aree.Numero registro generale 794/2019Numero sezionale 1833/2026Numero di raccolta generale 14937/2026Data pubblicazione 19/05/2026Quanto all’eccezione di giudicato esterno, il Collegio nel rilevare in viapreliminare che la stessa è stata introdotta in difetto di un motivospecifico di doglianza, non si può esimere dal rimarcare che se da unaparte (ed il dato non è contestato) il giudicato esterno di cui alla sentenzan. 1640/2018 della CTR Lazio afferisce in parte a distinte superficiedificabili, dall’altra sembra insuperabile il rilievo sollevato da contropartedel difetto di prova dell’attestazione del passaggio in giudicato dellasentenza di cui è stato eccepito da controparte la formazione del giudicatoesterno (peraltro intervenuto dopo l’emissione della sentenza impugnata,che pertanto non ne poteva tenere conto).E’, poi, appena il caso di rimarcare che, come rilevato dalla Corte conriferimento all’efficacia ultrattiva del giudicato esterno, detta efficaciainvolge gli elementi di fattispecie tendenzialmente permanenti (Cass. Sez.U., 16 giugno 2006, n. 13916 e innumerevoli successive), così che, si èrilevato, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili,quale base imponibile dell’Imposta comunale sugli immobili (ICI),costituisce elemento variabile con riferimento ai diversi periodi di impostache, pertanto, non può ascriversi «a quei fatti che appaiano elementicostitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente»(Cass., 12 luglio 2021, n. 19811; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34594;Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300; Cass., 16 settembre 2011, n. 18923).3. Con riferimento al secondo motivo incentrato sulla violazione di legge esulla falsa interpretazione delle delibere di giunta comunale che prevedonola riduzione del valore venale in commercio in presenza di dati vincoli diinedificabilità, il Collegio ritiene inammissibile tale censura poiché sottol’apparente denuncia di violazione di legge si introducono questioni cheafferiscono all’accertamento in fatto del giudice del merito, in particolaresul valore venale delle aree che, per quel che qui rileva, sconterebbe(anche) una doppia conforme.Numero registro generale 794/2019Numero sezionale 1833/2026Numero di raccolta generale 14937/2026Data pubblicazione 19/05/2026Invero, con tale doglianza e con specifico riferimento alla falsainterpretazione della delibera di giunta del comune di Fiumicino n. 7/2009così come interpretata in via autentica con la successiva delibera n.31/2009, la parte intende sovvertire l’esito del giudizio di secondo gradosulla base di un’interpretazione di atti amministrativi che non può essereoggetto del presente giudizio di legittimità.4. Le spese vanno regolate secondo soccombenza. P.Q.MLa Corte, rigetta il ricorso; condanna parti ricorrenti al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese processuali, che liquida in €5.600,00, ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spesegenerali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, con distrazione infavore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrentidell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto