CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28248/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato, riducendo la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la sentenza del 26 ottobre 2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata e, applicate le circostanze attenuanti equivalenti all'aggravante, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile; - che il primo motivo di ricorso è inammissibile, avendo il ricorrente rinunciato ai motivi di gravame attinenti alla responsabilità penale ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; - che il secondo motivo di ricorso è fondato, atteso che la pena inflitta, inferiore ad anni tre di reclusione, non consente, ai sensi dell'art. 29 cod. pen., l'applicazione della interdizione dai pubblici uffici e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in parte qua; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie di cui all'art. 29 cod. pen., che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 2