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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11096/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 del TRIBUNALE di MONZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Monza, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado dal Giudice di Pace per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.; - che entrambi i motivi di ricorso - per quanto formulati anche sotto il concorrente profilo della violazione di legge - si risolvono in una censura del profilo motivazionale afferente alla sussistenza della legittima difesa e alla determinazione del trattamento sanzionatorio e, pertanto, sono indeducibili perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 1 1096 -Composta da: 26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3130/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 38278/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 del TRIBUNALE di MONZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Monza, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado dal Giudice di Pace per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.; - che entrambi i motivi di ricorso - per quanto formulati anche sotto il concorrente profilo della violazione di legge - si risolvono in una censura del profilo motivazionale afferente alla sussistenza della legittima difesa e alla determinazione del trattamento sanzionatorio e, pertanto, sono indeducibili perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la  sentenza del 09/06/2025  del TRIBUNALE di MONZA dato avviso alle  parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -  che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Monza, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado dal Giudice di Pace per il reato di  cui  all'art. 582 cod. pen.; -  che entrambi i motivi di ricorso - per quanto formulati anche sotto il concorrente profilo della violazione di legge - si risolvono in una censura del profilo motivazionale afferente alla sussistenza della legittima difesa e alla determinazione del trattamento sanzionatorio e, pertanto, sono indeducibili perché, ai sensi degli artt. 606, comma  2 -bis,  cod. proc. pen. e  39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE   1 1096 -Composta da:                 26 [OSCURATO:PERSONA]            - Presidente -        Ord. n. sez. 3130/2026 [OSCURATO:PERSONA] -  [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                    - Relatore -          R.G.N. 38278/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la  sentenza del 09/06/2025  del TRIBUNALE di MONZA dato avviso alle  parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -  che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Monza, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado dal Giudice di Pace per il reato di  cui  all'art. 582 cod. pen.; -  che entrambi i motivi di ricorso - per quanto formulati anche sotto il concorrente profilo della violazione di legge - si risolvono in una censura del profilo motivazionale afferente alla sussistenza della legittima difesa e alla determinazione del trattamento sanzionatorio e, pertanto, sono indeducibili perché, ai sensi degli artt. 606, comma  2 -bis,  cod. proc. pen. e  39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.   P.Q.MP.Q.M
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