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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2025

Cassazione n. 06927/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 217, comma 2, L. Fail.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di penale responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (che ha annpiamento illustrato le ragioni della conferma della condanna anche in punto di elemento soggettivo); [OSCURATO:PERSONA] inoltre, con particolare riferimento alle doglianze inerenti all'elemento soggettivo del reato, che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha correttamente rilevato come ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice (art. 217, comma 2, L. Fall.), l'elemento soggettivo può indifferentemente essere costituito dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture; nel caso di specie la colpa del ricorrente sussiste nell'aver assunto la carica di amministratore senza attivarsi per adempiere gli oneri legali connessi che vengono meno solo nel caso di cessazione dell'attività formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese.

La congrua motivazione della sentenza impugnata (cfr. Pag. 3 della sentenza impugnata), che per altro verso il ricorrente contesta sulla base dì circostanze di fatto, rende quindi manifestamente insussistente il vizio denunciato.

R levato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 novembre 2025 Il consigli r estensore Il id

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 217, comma 2, L. Fail. Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di penale responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (che ha annpiamento illustrato le ragioni della conferma della condanna anche in punto di elemento soggettivo); [OSCURATO:PERSONA] inoltre, con particolare riferimento alle doglianze inerenti all'elemento soggettivo del reato, che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha correttamente rilevato come ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice (art. 217, comma 2, L. Fall.), l'elemento soggettivo può indifferentemente essere costituito dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture; nel caso di specie la colpa del ricorrente sussiste nell'aver assunto la carica di amministratore senza attivarsi per adempiere gli oneri legali connessi che vengono meno solo nel caso di cessazione dell'attività formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese. La congrua motivazione della sentenza impugnata (cfr. Pag. 3 della sentenza impugnata), che per altro verso il ricorrente contesta sulla base dì circostanze di fatto, rende quindi manifestamente insussistente il vizio denunciato. R levato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 novembre 2025 Il consigli r estensore Il id
Sentenza Cassazione n. 06927/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris