CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 01593/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 12 aprile 2022, ha confermato la sentenza dal G.i.p. del Tribunale del medesimo capoluogo in data 16 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] N1ANZUR ([OSCURATO:PERSONA]) in relazione al concorso nel delitto di rapina aggravata, di cui agli artt. 110, 628 comma terzo cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto per supposta insufficienza probatoria, l'altro il vizio motivazionale in relazione agli elementi costitutivi del reato contestato e l'ultimo la violazione di legge in relazione alla mancata applicabilità dell'art. 56 cod. pen., sono tutti manifestamente infondati poiché afferenti ad asseriti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme alle esauriente disamina di tutti i dati probatori (si veda, in particolare, pag. 7 e ss. della sentenza impugnata); ritenuto, pure, che i predetti motivi - oltre ad essere inconferenti ed infondati - non sono, peraltro, consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento (si vedano, pag. 8 e 9 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.