CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08430/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18393/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., quale incorporante della [OSCURATO:SOCIETA]., con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio 2, presso lo studio dell’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Comune di Lissone, in persona del suo Sindacop.t., con domicilio eletto in Roma, via G. P. da Palestrina n. 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 5182/2019, depositata il 12 dicembre 2017, della Commissione tributaria regionaledella Lombardia; [OSCURATO:PERSONA] Rimborso udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. –con sentenza n. 5182/2019, depositata il 12 dicembre 2017, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello proposto dalla parte, odierna ricorrente, così integralmente confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disattesol’impugnazione di un diniego di rimborso dell’IMU corrisposta dalla contribuente per l’anno 2012; 1.1 -a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che: - v enendo in considerazione un contratto di locazione finanziaria oggetto di risoluzione per inadempimento, la contribuente aveva versato quanto effettivamente dovutoin quanto il soggetto passivo di imposta si doveva individuare nel locatore anche in difetto di riconsegna del bene da parte dell’utilizzatore che ( diversamente ) rimaneva gravato dal tributo per la sola durata del contratto; -la difforme soluzione normativa adottata in tema di Tasi trovava giustificazione nella diversa natura del tributo che giustappunto risultava correlato al «godimento di servizi intimamente connessi alla funzione di godimento dell’immobile»; 2. - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; il Comune di Lissoneresiste con controricorso, ed ha depositato memoria. Considerato che: 1. - ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 23 del 2011, artt. 8 e 9, c. 1, ed alla l. n. 147 del 2013, art. 1, c. 672, deducendo, in sintesi, che, - avuto r iguardo ai dati di sistema involti dall’efficacia ultrattiva del contratto di locazione finanziaria ed a quelli, più specifici, desumibili dalla disciplina dei presupposti e dei soggetti passivi dell’imposta municipale propria, oltreché dalle stesse istruzioni ministeriali attuative (d.m. 30 ottobre 2012) e dalla disciplina della Tasi (art. 1, c. 672, cit.), -la formula normativa di identificazione dei soggetti passivi d’imposta (art. 9, c. 1, cit.) deve essere interpretata nel senso che solo con la riconsegna del bene, oggetto di locazione finanziaria, recede la soggettività passiva dell’utilizzatore in favore di quella del locatore; 2. –il motivo è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso; 3. - seppur connotato da un (iniziale) contrasto interp retativo, l’orientamento della Corte si è venuto progressivamente a consolidare secondo una lettura del dato normativo (d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, c. 1), cui il Collegio intende dare continuità, alla cui stregua l’obbligazione d’imposta, al ricorrere di un contratto di locazione finanziaria, si consolida quale situazione giuridica soggettiva dell’utilizzatore sin dalla sottoscrizione del relativo contratto e, simmetricamente, viene a cessare con la scadenza (in difetto di riscatto) o, come nella fattispecie, con la risoluzione, di quello stesso contratto (Cass., 27 aprile 2022, n. 13120; Cass., 30 giugno 2021, n. 18393; Cass., 16 giugno 2021, n. 16999; Cass., 13 gennaio 2021, n. 418; Cass., 13 marzo 2020, n. 7227; Cass., 19 novembre 2019, n. 29973; Cass., 9 ottobre 2019, n. 25249; Cass., 22 maggio 2019, n. 13793; contraCass., 17 luglio 2019, n. 19166); 3.1- la Corte ha, in particolare, rimarcato come la lettura del dato normativo di cui all’art. 9, c. 1, cit., - di deroga del presupposto impositivo dell’imposta municipale propria, quale costituito dal possesso degli immobili (d.lgs. n. 23 del 2011, art. 8, c. 2; v., in identici sostanziali termini, il d.lgs. n. 504, cit., art. 1, c. 2), - induca ad attribuire rilevanza, piuttosto che alla detenzione dell’utilizzatore, in quanto tale, - detenzione che, difatti, difetta rispetto alla fattispecie dell’immobile da costruire che, ciò non di meno, forma oggetto di contratto e di imposizione,- al vincolo contrattuale che fonda la stessa detenzione qualificata che, pertanto, permane, -nella sua dimensione rilevante ai fini tributari, - sino a quando è in vita quel vincolo e, simmetricamente, viene a cessare al suo venir meno (per scadenza o risoluzione del contratto), con conseguente detenzione senza titolo; -si è, poi, osservato che, - rilevando la cd. ultrattività del contratto di durata, avente ad oggetto il godimento del bene altrui, all’interno del solo rapporto che lega le parti del contratto, - la disposizione normativa sopravvenuta in tema di TASI (art. 1, c. 672, cit.), cui non può riconoscersi un contenuto interpretativo della previgente disciplina dell’IMU, -che, difatti, viene contestualmente salvaguardata da quello stesso ius superveniens (l. n. 147 del 2013, art. 1, c. 703), - trova giustificazione in ragione della diversa natura, e dei distinti presupposti impositivi, che connotato i trattamenti impositivi oggetto di comparazione; laddove, poi, alcun valore interpretativo vincolante può riconoscersi ad istruzioni volte a disciplinare le modalità di compilazione della dichiarazione IMU; -può soggiungersi, ora, che la fattispecie in trattazione ha trovato immutate coordinate regolative anche nella rimodulazione della disciplina che è stata operata dal legislatore (l. n. 160 del 2019, art. 1, cc. 738 ss.), essendosi, difatti, confermato che il soggetto passivo dell’imposta municipale propria (cd. nuova IMU), - il cui presupposto impositivo si correla, pur sempre, al possesso di immobili (art. 1, c. 740, cit.), - è il locatario di immobili «anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, … a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto» (art. 1, c. 743, cit.); 4. – le spese de l giudizio di legittimità vanno integralmente compensate, tra le parti, avuto riguardo al progressivo consolidarsi della giurisprudenza della Corte;-nei confronti della ricorrente sussistono, da ultimo, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso; compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità; a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del com