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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10574/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3808/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), (C.F. e P. IVA: 017432004699), con sede in Massa (piazza Aranci n. 29), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il citato Avv. [OSCURATO:PERSONA] (con studio in Roma, via Vallisneri n. 11); - ricorrente - S7?(, contro 7424- AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - controricorrente - R.G.N. 380812015-Cass. sez. 5 c v.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.I./A.E. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Toscana (n. 1570/13/2014), pronunciata il 24 aprile 2014 e depositata il 29 agosto 2014; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 27 ottobre 2021; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.1) ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate («A.E.») avverso la sentenza (n. 44/04/2012) con la quale la CTP di Lucca aveva accolto l'impugnazione di avvisi di accertamento (IVA ed imposte dirette), per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, emessi in forza di maggiori reddito d'impresa e volume d'affari determinati mediante accertamenti bancari.

L'Ufficio si difende con controricorso, con il quale prospetta anche profili d'inammissibilità dell'impugnazione (oltre che dei singoli motivi di ricorso). [OSCURATO:PERSONA]

1. È superflua l'esplicitazione dei motivi di ricorso essendo l'impugnazione inammissibile, come correttamente dedotto dall'A.E. controricorrente, in quanto proposta in forza di procura alle liti conferita da soggetto non legittimato.

2. Nella specie, difatti, emerge pacificamente dagli atti (ricorso, controricorso e atto di conferimento di procura specie del 2018) che la procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR, apposta a margine dello stesso atto, è stata conferita il 25 gennaio 2015, agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], non più amministratore della società contribuente, e non dall'amministratrice ([OSCURATO:PERSONA]).

2.1. A nulla rileva in senso contrario la circostanza per la quale l'amministratrice ([OSCURATO:PERSONA]) nel 2018) abbia conferito a [OSCURATO:PERSONA] «procura speciale ... per stare in giudizio in nome, vece, e conto R.G.N. 3808/2015-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.I./A.E. e rappresentanza, della società [OSCURATO:PERSONA]...sanando» (a suo dire) «un errore di firma nel ricorso per cassazione...ai sensi dell'art.182 c.p.c.».

Deve infatti in questa sede ribadirsi il principio di cui a Cass. Sez.

U., 27/04/2018, n. 10266 (in motivazione, par. 1.3), in forza del quale è esclusa, nel giudizio di legittimità, l'operatività dal rimedio della sanatoria postuma del difetto di procura, introdotta con la novella del 2009 dell'art. 182 c.p.c. (in merito si vedano, altresì: Cass. sez. 3, 19/01/2018, n. 1255, Rv. 647579-01; Cass. sez. 6-4, 04/04/2017, n. 8741, Rv. 644058-01).

La detta disposizione, in particolare, trova applicazione circoscritta al giudizio di merito, in difetto nel giudizio di legittimità di previsione analoga all'art. 359 c.p.c. per il giudizio d'appello e in presenza, invece, di una disciplina peculiare atta a presidiare in modo esaustivo e rigoroso (artt. 365, 366 n. 5, 369 n. 3, c.p.c.) l'attribuzione e l'anteriorità del potere di rappresentanza processuale davanti alla Corte di cassazione.

Il che, proseguono le dette Sezioni Unite, è coerente coi fondamentali principi di officiosità, celerità e massima concentrazione del giudizio di ultima istanza (Cass., 28/11/2017, n. 28449; 26/06/2017, n. 15895; 06/10/2016, n. 20016; 26/11/2017, n. 27519).

Secondo la Corte EDU, inoltre, il diritto di accedere al giudice di ultima istanza non è assoluto e, sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi, gli Stati hanno un sicuro margine di apprezzamento, potendo prevedere restrizioni a seconda del ruolo svolto dai vari organi giurisdizionali e dell'insieme delle regole che governano il processo (Corte EDU, 15/09/2016, Trevisanato c.

Italia; conf.

Cass., Sez.

U., 27/12/2017, n. 30996, § 2.3).

3. In conclusione, il ricorso è inammissibile ed i difensori della parte ricorrente devono essere condannati al pagamento delle spese processuali, relative al presente giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che si liquidano (in applicazione dei parametri R.G.N. 3808/2015-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.I./A.E. applicabili ratione temporis) in euro 7.830,00, oltre alle spese prenotate a debito, in applicazione di principio di diritto costantemente ribadito da questa Corte.

In tema di disciplina delle spese processuali, difatti, l'attività del difensore senza procura, perché inesistente, falsa o (come nella specie) rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi diverse da quelle in cui l'atto è speso, non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità, anche in ordine alle spese di giudizio, ne consegue che il procedimento sarà definito con declaratoria di inammissibilità, e a soccombere sulla questione pregiudiziale della carenza di procura, rilevabile d'ufficio, è soltanto l'avvocato che ha sottoscritto, e fatto notificare, l'atto introduttivo del giudizio, né può trovare applicazione l'esonero dalle spese processuali, previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., per il «lavoratore soccombente», non rientrando lo stesso in tale categoria (Cass. sez. 4, 12/06/2018, n. 15305, Rv. 649253-01; s vedano, ex plurimis, sempre nel senso della condanna dell'avvocato nelle ipotesi di cui innanzi: Cass. sez. 3, 05/10/2021, n. 26987; Cass. sez. 6-3, 28/05/2019, n. 44474, Rv. 653941-01; Cass. sez. 6-1, 09/12/2019, n. 32008, Rv. 656494; Cass. Sez.

U, 10/05/2006, n. 10706, Rv. 589872-01).

3.1. Stante il tenore della pronunzia, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (aggiunto dall'art. 1, comma 17, della

I. 24 dicembre 2012, n. 228), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte degli avvocati della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (circa i limiti di detta attestazione, da riferirsi esclusivamente al presupposto processuale della tipologia di pronuncia adottata e non al presupposto sostanziale R.G.N. 3808/2015-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.I./A.E. della debenza del contributo del cui raddoppio trattasi, si veda Cass. Sez.

U, 20/02/20, n. 4315).

In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore deve difatti comunque provvedersi ai sensi del citato art. 13, sicché, trattandosi di attività processuale della quale il leale assume esclusivamente la responsabilità su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio (come innanzi evidenziato), compreso il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato (ex plurimis: Cass. sez. 3, 05/10/2021, n. 26987, cit. e Cass. sez. 6-1, 09/12/2019, cit.).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i difensori della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presene giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che si liquidano in euro 7.830,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte dei difensori della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3808/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), (C.F. e P. IVA: 017432004699), con sede in Massa (piazza Aranci n. 29), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il citato Avv. [OSCURATO:PERSONA] (con studio in Roma, via Vallisneri n. 11); - ricorrente - S7?(, contro 7424- AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - controricorrente - R.G.N. 380812015-Cass. sez. 5 c v.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.I./A.E. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Toscana (n. 1570/13/2014), pronunciata il 24 aprile 2014 e depositata il 29 agosto 2014; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 27 ottobre 2021; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.1) ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate («A.E.») avverso la sentenza (n. 44/04/2012) con la quale la CTP di Lucca aveva accolto l'impugnazione di avvisi di accertamento (IVA ed imposte dirette), per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, emessi in forza di maggiori reddito d'impresa e volume d'affari determinati mediante accertamenti bancari. L'Ufficio si difende con controricorso, con il quale prospetta anche profili d'inammissibilità dell'impugnazione (oltre che dei singoli motivi di ricorso). [OSCURATO:PERSONA] 1. È superflua l'esplicitazione dei motivi di ricorso essendo l'impugnazione inammissibile, come correttamente dedotto dall'A.E. controricorrente, in quanto proposta in forza di procura alle liti conferita da soggetto non legittimato. 2. Nella specie, difatti, emerge pacificamente dagli atti (ricorso, controricorso e atto di conferimento di procura specie del 2018) che la procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR, apposta a margine dello stesso atto, è stata conferita il 25 gennaio 2015, agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], non più amministratore della società contribuente, e non dall'amministratrice ([OSCURATO:PERSONA]). 2.1. A nulla rileva in senso contrario la circostanza per la quale l'amministratrice ([OSCURATO:PERSONA]) nel 2018) abbia conferito a [OSCURATO:PERSONA] «procura speciale ... per stare in giudizio in nome, vece, e conto R.G.N. 3808/2015-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.I./A.E. e rappresentanza, della società [OSCURATO:PERSONA]...sanando» (a suo dire) «un errore di firma nel ricorso per cassazione...ai sensi dell'art.182 c.p.c.». Deve infatti in questa sede ribadirsi il principio di cui a Cass. Sez. U., 27/04/2018, n. 10266 (in motivazione, par. 1.3), in forza del quale è esclusa, nel giudizio di legittimità, l'operatività dal rimedio della sanatoria postuma del difetto di procura, introdotta con la novella del 2009 dell'art. 182 c.p.c. (in merito si vedano, altresì: Cass. sez. 3, 19/01/2018, n. 1255, Rv. 647579-01; Cass. sez. 6-4, 04/04/2017, n. 8741, Rv. 644058-01). La detta disposizione, in particolare, trova applicazione circoscritta al giudizio di merito, in difetto nel giudizio di legittimità di previsione analoga all'art. 359 c.p.c. per il giudizio d'appello e in presenza, invece, di una disciplina peculiare atta a presidiare in modo esaustivo e rigoroso (artt. 365, 366 n. 5, 369 n. 3, c.p.c.) l'attribuzione e l'anteriorità del potere di rappresentanza processuale davanti alla Corte di cassazione. Il che, proseguono le dette Sezioni Unite, è coerente coi fondamentali principi di officiosità, celerità e massima concentrazione del giudizio di ultima istanza (Cass., 28/11/2017, n. 28449; 26/06/2017, n. 15895; 06/10/2016, n. 20016; 26/11/2017, n. 27519). Secondo la Corte EDU, inoltre, il diritto di accedere al giudice di ultima istanza non è assoluto e, sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi, gli Stati hanno un sicuro margine di apprezzamento, potendo prevedere restrizioni a seconda del ruolo svolto dai vari organi giurisdizionali e dell'insieme delle regole che governano il processo (Corte EDU, 15/09/2016, Trevisanato c. Italia; conf. Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30996, § 2.3). 3. In conclusione, il ricorso è inammissibile ed i difensori della parte ricorrente devono essere condannati al pagamento delle spese processuali, relative al presente giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che si liquidano (in applicazione dei parametri R.G.N. 3808/2015-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.I./A.E. applicabili ratione temporis) in euro 7.830,00, oltre alle spese prenotate a debito, in applicazione di principio di diritto costantemente ribadito da questa Corte. In tema di disciplina delle spese processuali, difatti, l'attività del difensore senza procura, perché inesistente, falsa o (come nella specie) rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi diverse da quelle in cui l'atto è speso, non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità, anche in ordine alle spese di giudizio, ne consegue che il procedimento sarà definito con declaratoria di inammissibilità, e a soccombere sulla questione pregiudiziale della carenza di procura, rilevabile d'ufficio, è soltanto l'avvocato che ha sottoscritto, e fatto notificare, l'atto introduttivo del giudizio, né può trovare applicazione l'esonero dalle spese processuali, previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., per il «lavoratore soccombente», non rientrando lo stesso in tale categoria (Cass. sez. 4, 12/06/2018, n. 15305, Rv. 649253-01; s vedano, ex plurimis, sempre nel senso della condanna dell'avvocato nelle ipotesi di cui innanzi: Cass. sez. 3, 05/10/2021, n. 26987; Cass. sez. 6-3, 28/05/2019, n. 44474, Rv. 653941-01; Cass. sez. 6-1, 09/12/2019, n. 32008, Rv. 656494; Cass. Sez. U, 10/05/2006, n. 10706, Rv. 589872-01). 3.1. Stante il tenore della pronunzia, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (aggiunto dall'art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte degli avvocati della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (circa i limiti di detta attestazione, da riferirsi esclusivamente al presupposto processuale della tipologia di pronuncia adottata e non al presupposto sostanziale R.G.N. 3808/2015-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.I./A.E. della debenza del contributo del cui raddoppio trattasi, si veda Cass. Sez. U, 20/02/20, n. 4315). In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore deve difatti comunque provvedersi ai sensi del citato art. 13, sicché, trattandosi di attività processuale della quale il leale assume esclusivamente la responsabilità su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio (come innanzi evidenziato), compreso il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato (ex plurimis: Cass. sez. 3, 05/10/2021, n. 26987, cit. e Cass. sez. 6-1, 09/12/2019, cit.). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i difensori della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presene giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che si liquidano in euro 7.830,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte dei difensori della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i
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