CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2024
Cassazione n. 43895/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 5 OSSERVA Vista anche la memoria difensiva a sostegno della intervenuta prescrizione del capo b), depositata viepiù tardivamente (con pec del 29 ottobre 2024); Considerato che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti darlà legge-in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - (primo motivo) precluse, in quanto l'annullamento con rinvio della Suprema Corte era limitato alla sola sussistenza dell'aggravante mafiosa e non alla sussistenza del reato; - (secondo motivo) manifestamente infondate, alla luce del principio consolidato affermato da Sez. 5, n. 22781 del 30/03/2021, Rv. 281316 in tema di prescrizione; - (terzo motivo) afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione sul punto (cfr. pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de