CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 21128/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del medesimo per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da rnere doglianze in punto di fatto, oltre che privi di specificità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 6, sulle false generalità declinate e sul fine di vantaggio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente