CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03135/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04RE25I) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, risulta manifestamente infondato, poiché i giudici di appello hanno confermato i presupposti applicativi della suddetta aggravante, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice sul punto non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (si veda pag. 5 dell'impugnata sentenza, ove la Corte di appello ha evidenziato come la ricaduta nel reato da parte dell'odierno ricorrente risulti dimostrativa di una sua maggiore pericolosità sociale e di una sua specifica inclinazione a delinquere, nonché della inefficacia deterrente delle pene precedentemente inflittegli per i numerosi precedenti, anche specifici, di cui egli risulta gravato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 20