CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 40163/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non superi la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione dalla capacità dimostrativa delle prove senza indicare vizi manifesti e decisivi del percorso motivazionale; invero il ricorrente ripropone le doglianze già avanzate con la prima impugnazione alle quali La Corte d'appello ha offerto una esaustiva e logica motivazione, dimostrando il concorso del ricorrente nella contestata ricettazione ( pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato che non supera la soglia di ammissibilità neanche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si contesta il trattamento sanzionatorio in modo generico senza indicare gli elementi che giustificherebbero la diminuzione della sanzione e senza considerare che la Corte d'appello aveva espressamente escluso che il fatto potesse essere inquadrato come di lieve entità, confermando la pena inflitta in primo grado; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell'e ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente