CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 1990
Cassazione n. 07935/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/12/1990 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina aggravata già pronunciata dal GIP del Tribunale di Napoli con sentenza 24 marzo 2015. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, [OSCURATO:PERSONA] Carmine. 3. Il ricorso, con cui si lamenta l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, l'altrettanto ingiustificato diniego dell'attenuante del danno di minima entità e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è inammissibile. 3.1. Sussiste, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, adeguata motivazione che valorizza le modalità del fatto, avvenuto con l'uso di armi, in pieno giorno, in un esercizio commerciale aperto al pubblico e la condotta successiva e processuale qualificata dalla presenza di un alibi falso. Per altro verso, correttamente, la Corte territoriale rileva le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod pen, che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena. A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego, l'assenza di congrui profili di meritevolezza. (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01). 3.2. Altrettanto coerente e logica motivazione in ordine al diniego del danno di minima entità (che contiene un erroneo riferimento al n. 3 dell'articolo 62 cod pen) in conseguenza del carattere plurioffensivo del delitto di rapina e della accennata gravità della condotta. 3.3. Il quanto alla determinazione della pena, questa risulta ancorata a valori prossimi ai minimi edittali e comunque inferiore ai valori medi, con la conseguente limitazione dell'onere motivazionale che, fra l'altro, nel caso di specie risulta adeguatamente svolto valorizzando la Corte territoriale gravità del fatto, allarmante personalità dell'imputato desunta dal modo in cui costui puntava la pistola verso gli astanti avverso gli operanti intervenuti. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso n Roma, il 25 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re este