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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14218/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento, anche senza rinvio, dell'impugnata sentenza [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe ,la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina del 6 giugno 2025 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per ildelitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.400,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in sei motivi. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta/ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge e motivazione mancante e/o contraddittoria in relazione agli artt. 168-bis cod. pen., 464-bis cod. proc. pen. e 136, commi 2 e 4, Cost.; erronea applicazione del principio tempus regit actum e della nozione di "rapporto esaurito" a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 90 del 2025.

Deduce che il giudice di appello ha escluso l'accesso dell'imputato all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova in forza della suindicata sentenza della Corte Costituzionale, ostandovi la natura processuale dell'istituto e la conseguente vigenza del principio tempus regit actum; che il giudice di secondo grado, richiamando un precedente di legittimità, ha sussunto la pronuncia della sentenza di primo grado nella categoria di "situazione esaurita", ritenendola impermeabile all'incidenza della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale; che operando in tali termini si finirebbe per perpetuare gli effetti di una norma espunta dall'ordinamento in tutti i procedimenti che, al momento della declaratoria, abbiano superato la fase del primo grado, in palese vulnus dell'art. 136 Cost. e della funzione nomofilattica del sindacato di costituzionalità; che secondo la giurisprudenza di legittimità in caso di riqualificazione giuridica del fatto che renda compatibile il reato con l'istituto in argomento sorge in capo al giudice il dovere di rivalutare la richiesta dell'imputato; che tale dovere di restitutio in integrum si configura a fortiori nel caso in cui l'ammissibilità del rito derivi da una pronuncia della Corte Costituzionale; che la tesi della "prevalente natura processuale" dell'istituto non può essere condivisa avuto riguardo all'esito di natura sostanziale dell'estinzione del reato; che al riguardo deve richiamarsi la sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 2025 che ha qualificato l'istituto come una "radicale alterazione peggiorativa del trattamento riservato all'imputato", sottolineandone la connotazione sostanziale e sfavorevole; che, pertanto, la rimozione di tale preclusione costituisce una modifica normativa di natura sostanziale favorevole, da applicare in tutti i procedimenti non ancora definiti con sentenza irrevocabile; che la Corte di appello aveva l'obbligo di valutare nel merito la richiesta formulata con i motivi nuovi "verificando la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la concessione del beneficio, ai sensi degli artt. 168 -bis e 646 -quater cod. proc. pen."; che tale omissione costituisce una palese violazione di legge e una carenza motivazionaleintrinseca e che il rigetto della richiesta ha comportato violazione del diritto di difesa. 2.2 Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e)/ cod. proc. pen. violazione di legge e motivazione mancante e/o contraddittoria in relazione all'art. 99 cod. pen.

Deduce che la statuizione della Corte di appello di conferma dell'applicazione della recidiva specifica infraquinquennale è apparente e tautologica; che la Corte territoriale è colpevolmente incorsa nell'omissione di qualsivoglia analisi concreta degli indici sintomatici richiesti dall'orientamento giurisprudenziale in materia; che ricorre palese carenza motivazionale per omessa confutazione delle deduzioni difensive e che la statuizione si presenta viziata da manifesta illogicità e violazione di legge. 2.3 Con il terzo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge e motivazione mancante e/o contraddittoria in relazione all'art. 62-bis cod. pen.

Deduce che il percorso argomentativo della sentenza in ordine alla negazione delle circostanze attenuanti generiche integra violazione di legge e assoluto difetto di motivazione; che la Corte valorizzando solo parametri sfavorevoli ha violato il precetto stabilito dall'art. 62-bis cod. pen. che impone una valutazione sinottica e globale di tutti gli indicatori comportamentali e soggettivi del reo, così come enucleati dal combinato disposto degli artt. 133 e 62-bis cod. peri.; che la sentenza ha disatteso l'esistenza di incensuratezza per reati di diversa natura e che non sono state considerate l'assenza di collegamento con la criminalità organizzata, la giovane età dell'imputato e le sue precarie condizioni socio-economiche. 2.4 Con il quarto motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen. violazione e motivazione mancante e/o contraddittoria in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

Deduce che la sentenza impugnata, utilizzando formula assertiva, ha omesso di fornire chiara e articolata giustificazione del percorso logico-giuridico che l'ha indotta a discostarsi in modo significativo dal minimo edittale e che l'omessa indicazione delle ragioni giustificatrici della pena eccedente il "minimo sindacabile" integra un vizio di manifesta illogicità della motivazione. 2.5 Con il quinto motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge e motivazione mancante e/o contraddittoria in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen.

Deduce che la Corte territoriale ha negato la sospensione condizionale della pena con la medesima manifesta illogicità e il medesimo travisamento del fatto che inficiano l'applicazione della recidiva; che è stato operato apodittico e non consentito automatismo valutativo; che è stato violato il principio di autonomia teleologica che connota l'istituto e che la Corte avrebbe dovuto valutare la complessiva personalità del 3ricorrente e la concreta possibilità che la pronuncia di condanna potesse sortire effetto deterrente.2.6 Con il sesto motivo lamenta/ ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e motivazione mancante e contraddittoria in relazione all'art. 81 cod. pen. - mancato riconoscimento dell'istituto della continuazione con il reato di cui alla sentenza del Tribunale di Messina del 18 novembre 2023.

Deduce che la sentenza impugnata ha apoditticamente negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il fatto in giudizio e quello commesso il 18 novembre 2023; che il giudice di merito ha elevato l'intervallo temporale di un anno e due mesi a fattore dirimente ed esclusivo, asserendo che tale lasso cronologico sia sintomatico di una successione di azioni sorrette da rinnovata ideazione piuttosto che espressione di un medesimo disegno criminoso, e che tale valutazione ha eluso l'analisi di indici sintomatici ben più pregnanti e qualificanti dell'unicità programmatica, quali l'identità tipologica dei reati, la contiguità spaziale del /ocus commissi delicti e la perfetta omogeneità esecutiva e il medesimo modus operandi che caratterizzano le condotte.

Deduce, inoltre, che la giurisprudenza di legittimità ritiene che l'unicità del disegno criminoso non postuli una programmazione analitica e ab origine di tutti i singoli segmenti criminosi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il difensore del [OSCURATO:PERSONA], alla luce sentenza della Corte Costituzionale n. 90 dell'il. giugno 2025, depositata il 1° luglio 2025, con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, ha richiesto, con motivi nuovi, alla Corte di appello l'annullamento della sentenza impugnata e la conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché procedesse alla corretta nuova contestazione del reato e, quindi, venisse consentito all'imputato di accedere alla messa alla prova.

La Corte territoriale con la sentenza impugnata, rispondendo alla richiesta formulata dall'appellante, ha osservato che deve escludersi la possibilità di applicare l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova a seguito della suindicata sentenza della Corte eostituzionale attesa la natura 4processuale del predetto istituto e la conseguente vigenza, in tale materia, del principio tempus regit actum.

Con considerazioni in diritto, possibili in questa sede, che rendono superfluo l'esame delle doglianze del ricorrente sul principio tempus regit actum richiamato dalla Corte territoriale a fondamento del rigetto della richiesta di annullamento della sentenza impugnata, deve osservarsi quanto segue.

Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 33216 del 31/03/2016 Rigacci, Rv. 267237 - 01, decidendo sulla questione dei rimedi esperibili avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, questione non rilevante nel presente procedimento, nel delineare il sistema di tali rimedi hanno espresso, tra l'altro, le seguenti argomentazioni (pag. 14): «Si tratta di una ricostruzione che intende offrire una lettura coerente di una disciplina non sempre lineare, proponendo sul piano dell'economia processuale, di ridurre sensibilmente le ipotesi di regressione del procedimento, se non addirittura di eliminarle del tutto, ovviamente a condizione di riconoscere al giudice di appello, nel caso di riforma del provvedimento di rigetto, il potere di sospendere il procedimento e di ammettere l'imputato al beneficio, negatogli in primo grado.

Infatti, l'accoglimento dell'appello contro l'ordinanza che abbia respinto la richiesta di messa alla prova, proposto, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., unitamente alla sentenza di condanna di primo grado, non rientra in alcuna delle ipotesi di annullamento indicate dall'art. 604, ipotesi tassative che vanno considerate eccezionali e non estensibili a evenienze diverse da quelle contemplate espressamente dalla legge; sicché, dovendosi escludere che il processo si scinda in una fase rescindente e in una fase rescissoria, il giudice d'appello, in base al principio di conservazione degli atti e di economia processuale, si sostituirà a quello di primo grado per sospendere il processo e disporre la messa alla prova dell'imputato».

La possibilità di sospendere il giudizio di appello, senza regressione del procedimento alle fasi antecedenti, per disporre la messa alla prova è stata affermata anche da altre decisioni di questa Corte e, in particolare, da Sez. 2, n. 995 del 25/11/2021, dep. 2022, Posca, Rv. 282582 - 01 («In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la Corte di cassazione, ove ritenga che la sentenza d'appello abbia illegittimamente confermato l'ordinanza con cui il primo giudice aveva respinto la richiesta di ammissione al beneficio per difetto dei presupposti, dispone l'annullamento con rinvio della sentenza, affinché il giudice di appello si pronunci sulla sussistenza delle condizioni per l'eventuale accoglimento della richiesta stessa, non versandosi in alcuna delle ipotesi che, ai termini degli artt. 604 e 623 cod. proc. pen., determinando la trasmissione degli atti al primo giudice»). 5Deve, poi, rilevarsi che nel giudizio di appello, tenutosi, come si rileva dalla sentenza impugnata (pag. 3), in forma non partecipata ai sensi dell'art. 598-bis cod. proc. pen., non è stata presentata formale richiesta di messa alla prova da parte dell'imputato o di procuratore speciale né questa risulta allegata ai motivi nuovi, sottoscritti dal solo difensore.

Ciò posto, deve rilevarsi che la sentenza della Corte Costituzionale n. 90 dell'Il giugno 2025, sopra richiamata, è intervenuta dopo la sentenza di primo grado pronunciata nel presente procedimento sicché, proprio per le affermazioni del ricorrente, secondo le quali la decisione "deve trovare applicazione in tutti i procedimenti non ancora definiti con sentenza irrevocabile" e la Corte di appello avrebbe dovuto verificare "la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la concessione del beneficio", e per l'ulteriore principio affermato da questa Corte, per il quale la messa alla prova può essere disposta anche nel giudizio di appello, il ricorrente, qualora ne avesse avuto effettivo interesse, avrebbe dovuto proporre la richiesta di messa alla prova, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel giudizio di appello, corredando la stessa con il programma di trattamento o la richiesta di elaborazione del predetto programma di cui all'art. 464-bis, comma 4, cod. proc. pen. Né il motivo nuovo di appello può ritenersi richiesta implicita di messa alla prova, trattandosi, come sopra rilevato, di atto sottoscritto dal solo difensore.

Pertanto, il motivo di ricorso con il quale è stata formulata richiesta di annullamento della sentenza, il cui accoglimento determinerebbe una non indispensabile regressione del procedimento e la violazione del principio di conservazione degli atti, deve ritenersi manifestamente infondato.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente la decisione sulla recidiva è stata validamente motivata.

In particolare, deve ritenersi correttamente motivata l'applicazione della circostanza aggravante sul presupposto della reiterazione di analoga condotta delittuosa dopo un anno e due mesi dal precedente analogo reato e della natura del fatto, indicativo di pericolosità sociale del ricorrente.

Non è neppure mancante l'esame delle modalità del fatto avendo la Corte territoriale rilevato, sia pur nell'esame del motivo di gravame relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, come lo stesso non avesse caratteristiche di intrinseca modestia, essendo consistito nella detenzione di significativi quantitativi di stupefacente di specie diversa.

Pertanto, le doglianze del ricorrente sono meramente reiterative di quelle già valutate con motivazione congrua e priva di illogicità da parte della Corte territoriale.

63. Il terzo motivo è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge.

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione sicché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, a rigore non può essere neppure sindacata nella presente sede di legittimità, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto).

Nel caso concreto, la Corte ha valutato le modalità del fatto nei termini sopra indicati, ha rilevato l'assenza di una condotta processuale positivamente valutabile e come difettassero altri elementi valutabili in favore dell'imputato.

Le doglianze del ricorrente, oltre a essere ripetitive di quelle già adeguatamente confutate dalla Corte di appello, attengono a profili non sindacabili nel giudizio di legittimità.

4. Il quarto motivo è stato proposto per motivi non consentiti.

Deve rammentarsi che «La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazionep(Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 2591432 — 01) sicché, avendo la Corte territoriale, in modo ragionevole e adeguato, spiegato le ragioni per le quali la pena inflitta, determinata al di sotto della media edittale (come tale neppure richiedente specifica e analitica motivazione, così Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 — 01), fosse congrua, le doglianze del difensore si risolvono in una critica non consentita nel giudizio di legittimità, con conseguente giudizio di inammissibilità anche sotto tale profilo.

5. Il quinto è manifestamente infondato.

La Corte ha adeguatamente motivato il diniego della sospensione condizionale della pena.

In particolare, la sentenza impugnata ha spiegato come la reiterazione della condotta nell'arco temporale di poco più di un anno e le descritte modalità del fatto siano ostative all'ulteriore riconoscimento delbeneficio della sospensione condizionale della pena.

Anche in questo caso le doglianze del ricorrente sono meramente reiterative di quelle già valutate dalla Corte di appello, con motivazione priva di illogicità.

6. Il sesto motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha risposto adeguatamente alle doglianze in merito al mancato riconoscimento della continuazione, evidenziando come il lasso temporale intercorrente tra i fatti fosse sintomatico di azioni sorrette da rinnovata ideazione e come l'unicità del disegno criminoso non possa identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione delle condotte delittuose sicché le doglianze del ricorrente sono da ritenersi meramente reiterative di quelle già valutate.

8. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della tassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.MDepositata in Cancelleria 2 0 gR, 2026 Oggi'IL FUNZ1ON Luan 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento, anche senza rinvio, dell'impugnata sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe ,la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina del 6 giugno 2025 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per ildelitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.400,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in sei motivi. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta/ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge e motivazione mancante e/o contraddittoria in relazione agli artt. 168-bis cod. pen., 464-bis cod. proc. pen. e 136, commi 2 e 4, Cost.; erronea applicazione del principio tempus regit actum e della nozione di "rapporto esaurito" a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 90 del 2025. Deduce che il giudice di appello ha escluso l'accesso dell'imputato all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova in forza della suindicata sentenza della Corte Costituzionale, ostandovi la natura processuale dell'istituto e la conseguente vigenza del principio tempus regit actum; che il giudice di secondo grado, richiamando un precedente di legittimità, ha sussunto la pronuncia della sentenza di primo grado nella categoria di "situazione esaurita", ritenendola impermeabile all'incidenza della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale; che operando in tali termini si finirebbe per perpetuare gli effetti di una norma espunta dall'ordinamento in tutti i procedimenti che, al momento della declaratoria, abbiano superato la fase del primo grado, in palese vulnus dell'art. 136 Cost. e della funzione nomofilattica del sindacato di costituzionalità; che secondo la giurisprudenza di legittimità in caso di riqualificazione giuridica del fatto che renda compatibile il reato con l'istituto in argomento sorge in capo al giudice il dovere di rivalutare la richiesta dell'imputato; che tale dovere di restitutio in integrum si configura a fortiori nel caso in cui l'ammissibilità del rito derivi da una pronuncia della Corte Costituzionale; che la tesi della "prevalente natura processuale" dell'istituto non può essere condivisa avuto riguardo all'esito di natura sostanziale dell'estinzione del reato; che al riguardo deve richiamarsi la sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 2025 che ha qualificato l'istituto come una "radicale alterazione peggiorativa del trattamento riservato all'imputato", sottolineandone la connotazione sostanziale e sfavorevole; che, pertanto, la rimozione di tale preclusione costituisce una modifica normativa di natura sostanziale favorevole, da applicare in tutti i procedimenti non ancora definiti con sentenza irrevocabile; che la Corte di appello aveva l'obbligo di valutare nel merito la richiesta formulata con i motivi nuovi "verificando la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la concessione del beneficio, ai sensi degli artt. 168 -bis e 646 -quater cod. proc. pen."; che tale omissione costituisce una palese violazione di legge e una carenza motivazionaleintrinseca e che il rigetto della richiesta ha comportato violazione del diritto di difesa. 2.2 Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e)/ cod. proc. pen. violazione di legge e motivazione mancante e/o contraddittoria in relazione all'art. 99 cod. pen. Deduce che la statuizione della Corte di appello di conferma dell'applicazione della recidiva specifica infraquinquennale è apparente e tautologica; che la Corte territoriale è colpevolmente incorsa nell'omissione di qualsivoglia analisi concreta degli indici sintomatici richiesti dall'orientamento giurisprudenziale in materia; che ricorre palese carenza motivazionale per omessa confutazione delle deduzioni difensive e che la statuizione si presenta viziata da manifesta illogicità e violazione di legge. 2.3 Con il terzo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge e motivazione mancante e/o contraddittoria in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Deduce che il percorso argomentativo della sentenza in ordine alla negazione delle circostanze attenuanti generiche integra violazione di legge e assoluto difetto di motivazione; che la Corte valorizzando solo parametri sfavorevoli ha violato il precetto stabilito dall'art. 62-bis cod. pen. che impone una valutazione sinottica e globale di tutti gli indicatori comportamentali e soggettivi del reo, così come enucleati dal combinato disposto degli artt. 133 e 62-bis cod. peri.; che la sentenza ha disatteso l'esistenza di incensuratezza per reati di diversa natura e che non sono state considerate l'assenza di collegamento con la criminalità organizzata, la giovane età dell'imputato e le sue precarie condizioni socio-economiche. 2.4 Con il quarto motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen. violazione e motivazione mancante e/o contraddittoria in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Deduce che la sentenza impugnata, utilizzando formula assertiva, ha omesso di fornire chiara e articolata giustificazione del percorso logico-giuridico che l'ha indotta a discostarsi in modo significativo dal minimo edittale e che l'omessa indicazione delle ragioni giustificatrici della pena eccedente il "minimo sindacabile" integra un vizio di manifesta illogicità della motivazione. 2.5 Con il quinto motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge e motivazione mancante e/o contraddittoria in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen. Deduce che la Corte territoriale ha negato la sospensione condizionale della pena con la medesima manifesta illogicità e il medesimo travisamento del fatto che inficiano l'applicazione della recidiva; che è stato operato apodittico e non consentito automatismo valutativo; che è stato violato il principio di autonomia teleologica che connota l'istituto e che la Corte avrebbe dovuto valutare la complessiva personalità del 3ricorrente e la concreta possibilità che la pronuncia di condanna potesse sortire effetto deterrente.2.6 Con il sesto motivo lamenta/ ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e motivazione mancante e contraddittoria in relazione all'art. 81 cod. pen. - mancato riconoscimento dell'istituto della continuazione con il reato di cui alla sentenza del Tribunale di Messina del 18 novembre 2023. Deduce che la sentenza impugnata ha apoditticamente negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il fatto in giudizio e quello commesso il 18 novembre 2023; che il giudice di merito ha elevato l'intervallo temporale di un anno e due mesi a fattore dirimente ed esclusivo, asserendo che tale lasso cronologico sia sintomatico di una successione di azioni sorrette da rinnovata ideazione piuttosto che espressione di un medesimo disegno criminoso, e che tale valutazione ha eluso l'analisi di indici sintomatici ben più pregnanti e qualificanti dell'unicità programmatica, quali l'identità tipologica dei reati, la contiguità spaziale del /ocus commissi delicti e la perfetta omogeneità esecutiva e il medesimo modus operandi che caratterizzano le condotte. Deduce, inoltre, che la giurisprudenza di legittimità ritiene che l'unicità del disegno criminoso non postuli una programmazione analitica e ab origine di tutti i singoli segmenti criminosi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA], alla luce sentenza della Corte Costituzionale n. 90 dell'il. giugno 2025, depositata il 1° luglio 2025, con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, ha richiesto, con motivi nuovi, alla Corte di appello l'annullamento della sentenza impugnata e la conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché procedesse alla corretta nuova contestazione del reato e, quindi, venisse consentito all'imputato di accedere alla messa alla prova. La Corte territoriale con la sentenza impugnata, rispondendo alla richiesta formulata dall'appellante, ha osservato che deve escludersi la possibilità di applicare l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova a seguito della suindicata sentenza della Corte eostituzionale attesa la natura 4processuale del predetto istituto e la conseguente vigenza, in tale materia, del principio tempus regit actum. Con considerazioni in diritto, possibili in questa sede, che rendono superfluo l'esame delle doglianze del ricorrente sul principio tempus regit actum richiamato dalla Corte territoriale a fondamento del rigetto della richiesta di annullamento della sentenza impugnata, deve osservarsi quanto segue. Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 33216 del 31/03/2016 Rigacci, Rv. 267237 - 01, decidendo sulla questione dei rimedi esperibili avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, questione non rilevante nel presente procedimento, nel delineare il sistema di tali rimedi hanno espresso, tra l'altro, le seguenti argomentazioni (pag. 14): «Si tratta di una ricostruzione che intende offrire una lettura coerente di una disciplina non sempre lineare, proponendo sul piano dell'economia processuale, di ridurre sensibilmente le ipotesi di regressione del procedimento, se non addirittura di eliminarle del tutto, ovviamente a condizione di riconoscere al giudice di appello, nel caso di riforma del provvedimento di rigetto, il potere di sospendere il procedimento e di ammettere l'imputato al beneficio, negatogli in primo grado. Infatti, l'accoglimento dell'appello contro l'ordinanza che abbia respinto la richiesta di messa alla prova, proposto, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., unitamente alla sentenza di condanna di primo grado, non rientra in alcuna delle ipotesi di annullamento indicate dall'art. 604, ipotesi tassative che vanno considerate eccezionali e non estensibili a evenienze diverse da quelle contemplate espressamente dalla legge; sicché, dovendosi escludere che il processo si scinda in una fase rescindente e in una fase rescissoria, il giudice d'appello, in base al principio di conservazione degli atti e di economia processuale, si sostituirà a quello di primo grado per sospendere il processo e disporre la messa alla prova dell'imputato». La possibilità di sospendere il giudizio di appello, senza regressione del procedimento alle fasi antecedenti, per disporre la messa alla prova è stata affermata anche da altre decisioni di questa Corte e, in particolare, da Sez. 2, n. 995 del 25/11/2021, dep. 2022, Posca, Rv. 282582 - 01 («In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la Corte di cassazione, ove ritenga che la sentenza d'appello abbia illegittimamente confermato l'ordinanza con cui il primo giudice aveva respinto la richiesta di ammissione al beneficio per difetto dei presupposti, dispone l'annullamento con rinvio della sentenza, affinché il giudice di appello si pronunci sulla sussistenza delle condizioni per l'eventuale accoglimento della richiesta stessa, non versandosi in alcuna delle ipotesi che, ai termini degli artt. 604 e 623 cod. proc. pen., determinando la trasmissione degli atti al primo giudice»). 5Deve, poi, rilevarsi che nel giudizio di appello, tenutosi, come si rileva dalla sentenza impugnata (pag. 3), in forma non partecipata ai sensi dell'art. 598-bis cod. proc. pen., non è stata presentata formale richiesta di messa alla prova da parte dell'imputato o di procuratore speciale né questa risulta allegata ai motivi nuovi, sottoscritti dal solo difensore. Ciò posto, deve rilevarsi che la sentenza della Corte Costituzionale n. 90 dell'Il giugno 2025, sopra richiamata, è intervenuta dopo la sentenza di primo grado pronunciata nel presente procedimento sicché, proprio per le affermazioni del ricorrente, secondo le quali la decisione "deve trovare applicazione in tutti i procedimenti non ancora definiti con sentenza irrevocabile" e la Corte di appello avrebbe dovuto verificare "la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la concessione del beneficio", e per l'ulteriore principio affermato da questa Corte, per il quale la messa alla prova può essere disposta anche nel giudizio di appello, il ricorrente, qualora ne avesse avuto effettivo interesse, avrebbe dovuto proporre la richiesta di messa alla prova, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel giudizio di appello, corredando la stessa con il programma di trattamento o la richiesta di elaborazione del predetto programma di cui all'art. 464-bis, comma 4, cod. proc. pen. Né il motivo nuovo di appello può ritenersi richiesta implicita di messa alla prova, trattandosi, come sopra rilevato, di atto sottoscritto dal solo difensore. Pertanto, il motivo di ricorso con il quale è stata formulata richiesta di annullamento della sentenza, il cui accoglimento determinerebbe una non indispensabile regressione del procedimento e la violazione del principio di conservazione degli atti, deve ritenersi manifestamente infondato. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente la decisione sulla recidiva è stata validamente motivata. In particolare, deve ritenersi correttamente motivata l'applicazione della circostanza aggravante sul presupposto della reiterazione di analoga condotta delittuosa dopo un anno e due mesi dal precedente analogo reato e della natura del fatto, indicativo di pericolosità sociale del ricorrente. Non è neppure mancante l'esame delle modalità del fatto avendo la Corte territoriale rilevato, sia pur nell'esame del motivo di gravame relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, come lo stesso non avesse caratteristiche di intrinseca modestia, essendo consistito nella detenzione di significativi quantitativi di stupefacente di specie diversa. Pertanto, le doglianze del ricorrente sono meramente reiterative di quelle già valutate con motivazione congrua e priva di illogicità da parte della Corte territoriale. 63. Il terzo motivo è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione sicché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, a rigore non può essere neppure sindacata nella presente sede di legittimità, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto). Nel caso concreto, la Corte ha valutato le modalità del fatto nei termini sopra indicati, ha rilevato l'assenza di una condotta processuale positivamente valutabile e come difettassero altri elementi valutabili in favore dell'imputato. Le doglianze del ricorrente, oltre a essere ripetitive di quelle già adeguatamente confutate dalla Corte di appello, attengono a profili non sindacabili nel giudizio di legittimità. 4. Il quarto motivo è stato proposto per motivi non consentiti. Deve rammentarsi che «La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazionep(Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 2591432 — 01) sicché, avendo la Corte territoriale, in modo ragionevole e adeguato, spiegato le ragioni per le quali la pena inflitta, determinata al di sotto della media edittale (come tale neppure richiedente specifica e analitica motivazione, così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 — 01), fosse congrua, le doglianze del difensore si risolvono in una critica non consentita nel giudizio di legittimità, con conseguente giudizio di inammissibilità anche sotto tale profilo. 5. Il quinto è manifestamente infondato. La Corte ha adeguatamente motivato il diniego della sospensione condizionale della pena. In particolare, la sentenza impugnata ha spiegato come la reiterazione della condotta nell'arco temporale di poco più di un anno e le descritte modalità del fatto siano ostative all'ulteriore riconoscimento delbeneficio della sospensione condizionale della pena. Anche in questo caso le doglianze del ricorrente sono meramente reiterative di quelle già valutate dalla Corte di appello, con motivazione priva di illogicità. 6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha risposto adeguatamente alle doglianze in merito al mancato riconoscimento della continuazione, evidenziando come il lasso temporale intercorrente tra i fatti fosse sintomatico di azioni sorrette da rinnovata ideazione e come l'unicità del disegno criminoso non possa identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione delle condotte delittuose sicché le doglianze del ricorrente sono da ritenersi meramente reiterative di quelle già valutate. 8. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della tassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.MDepositata in Cancelleria 2 0 gR, 2026 Oggi'IL FUNZ1ON Luan 8
Sentenza Cassazione n. 14218/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris