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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 maggio 2022

Cassazione n. 15624/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 10923-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 102, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in fallimento; - intimata - avverso la sentenza n. 788/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 10923/2021 Numero sezionale 2314/2022 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 15624/2022Data pubblicazione 16/05/2022 [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], ricorre per due mezzi, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. contro la sentenza dell’11 marzo 2021, con cui la Corte d’appello di Milano ha respinto il suo reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non svolge difese. [OSCURATO:PERSONA] Il primo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 15, terzo comma, della legge fallimentare, nonché 140 e 145 c.p.c.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 della legge fallimentare. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Il primo mezzo lamenta che la notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento non sarebbe «risultato sufficiente a garantire l’instaurazione del contraddittorio nonché l’esercizio da parte del debitore del diritto di difesa»: ma è la stessa società ricorrente a riconoscere che: «La notifica del ricorso del decreto è avvenuta sì, nel rispetto del dettato normativo ex art. 15, comma 3, l.f», il che già testimonia l’inammissibilità della censura, laddove denuncia una violazione di legge che essa stessa riconosce insussistente.

Quanto poi all’assunto secondo cui sarebbe mancata «La notifica liquidatore della società debitrice ed ormai oggi fallita», presso il suo indirizzo, la censura non richiama a proposito l’autorità di Cass. 18 dicembre 2017, numero 30297, la quale ha ritenuto la validità di una notificazione eseguita presso il domicilio del liquidatore, ma non ha affatto affermato che una simile notificazione debba di regola essere effettuata.

F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 10923/2021 Il secondo mezzo lamenta l’insussistenza dello stato di insolvenza, sul Numero sezionale 2314/2022Numero di raccolta generale 15624/2022 rilievo che il creditore era l’erario e che i crediti erariali avrebbero potuto Data pubblicazione 16/05/2022 essere contestati anzitutto perché prescritti ed eventualmente rateizzati: nel che la censura prescinde totalmente dalla ratio decidendi posta dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, ed è perciò inammissibile, laddove questi ha osservato che la allegazione concernente i debiti erariali era del tutto generica «dato che non viene riportato alcun riferimento ai termini identificativi dei debiti erariali e alla loro eventuale prescrizione o avvenuto pagamento», e che, in ogni caso, l’assunto dell’insussistenza dello stato di insolvenza risultava smentito «dal fatto che i bilanci prodotti (e tra l’altro mai depositati al registro delle imprese nell’ultimo triennio, e dunque scarsamente attendibili), dimostrano una situazione di indebitamento che non si è in alcun modo ridotto negli anni, ma semmai incrementato, nonostante lo stato di liquidazione della società, e parallelamente una situazione in cui il patrimonio netto ha avuto un incremento crescente di segno negativo, rendendo del tutto implausibile l’allegazione della reclamante in ordine alla capacità della società di saldare i debiti erariali».

Nulla per le spese.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10923-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 102, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in fallimento; - intimata - avverso la sentenza n. 788/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 10923/2021 Numero sezionale 2314/2022 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 15624/2022Data pubblicazione 16/05/2022 [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], ricorre per due mezzi, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. contro la sentenza dell’11 marzo 2021, con cui la Corte d’appello di Milano ha respinto il suo reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non svolge difese. [OSCURATO:PERSONA] Il primo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 15, terzo comma, della legge fallimentare, nonché 140 e 145 c.p.c. Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 della legge fallimentare. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Il primo mezzo lamenta che la notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento non sarebbe «risultato sufficiente a garantire l’instaurazione del contraddittorio nonché l’esercizio da parte del debitore del diritto di difesa»: ma è la stessa società ricorrente a riconoscere che: «La notifica del ricorso del decreto è avvenuta sì, nel rispetto del dettato normativo ex art. 15, comma 3, l.f», il che già testimonia l’inammissibilità della censura, laddove denuncia una violazione di legge che essa stessa riconosce insussistente. Quanto poi all’assunto secondo cui sarebbe mancata «La notifica liquidatore della società debitrice ed ormai oggi fallita», presso il suo indirizzo, la censura non richiama a proposito l’autorità di Cass. 18 dicembre 2017, numero 30297, la quale ha ritenuto la validità di una notificazione eseguita presso il domicilio del liquidatore, ma non ha affatto affermato che una simile notificazione debba di regola essere effettuata. F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 10923/2021 Il secondo mezzo lamenta l’insussistenza dello stato di insolvenza, sul Numero sezionale 2314/2022Numero di raccolta generale 15624/2022 rilievo che il creditore era l’erario e che i crediti erariali avrebbero potuto Data pubblicazione 16/05/2022 essere contestati anzitutto perché prescritti ed eventualmente rateizzati: nel che la censura prescinde totalmente dalla ratio decidendi posta dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, ed è perciò inammissibile, laddove questi ha osservato che la allegazione concernente i debiti erariali era del tutto generica «dato che non viene riportato alcun riferimento ai termini identificativi dei debiti erariali e alla loro eventuale prescrizione o avvenuto pagamento», e che, in ogni caso, l’assunto dell’insussistenza dello stato di insolvenza risultava smentito «dal fatto che i bilanci prodotti (e tra l’altro mai depositati al registro delle imprese nell’ultimo triennio, e dunque scarsamente attendibili), dimostrano una situazione di indebitamento che non si è in alcun modo ridotto negli anni, ma semmai incrementato, nonostante lo stato di liquidazione della società, e parallelamente una situazione in cui il patrimonio netto ha avuto un incremento crescente di segno negativo, rendendo del tutto implausibile l’allegazione della reclamante in ordine alla capacità della società di saldare i debiti erariali». Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis
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