CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 44381/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 del TRIBUNALE di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 18 agosto 2022, il Tribunale di Pescara ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui all'art. 677, comma 3, cod. pen., condannandoli alla pena di 309 euro di ammenda. Il Tribunale ha accertato che [OSCURATO:PERSONA], in qualità di proprietaria dell'immobile descritto nel capo di imputazione, e successivamente, [OSCURATO:PERSONA], divenuto proprietario del suddetto immobile per effetto di donazione, avevano omesso di effettuare gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica, pur a fronte delle ordinanze emesse dal Comune di Spoltore e loro notificate. Il Tribunale ha ravvisato in tali condotte gli estremi del reato contestato, emergendo dalla documentazione in atti la prova della situazione di estremo pericolo per la pubblica incolumità in cui versava l'immobile, nonché la totale inerzia dei proprietari nel rimuoverla. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto il Tribunale non avrebbe distinto la posizione del ricorrente rispetto a quella di [OSCURATO:PERSONA]. Egli, infatti, era divenuto proprietario dell'immobile solo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e in data 27.9.2018 gli era stata notificata l'ordinanza comunale n. 22, già notificata a [OSCURATO:PERSONA], senza che tuttavia fossero stati modificati i termini originariamente assegnati per porre in essere interventi di messa in sicurezza. Inoltre, il Comune, anteriormente alla scadenza dei suddetti termini, avrebbe provveduto autonomamente alla demolizione dell'immobile, in tal modo impedendo al ricorrente di adempiere a quanto disposto dall'ordinanza. La sentenza impugnata avrebbe perciò illegittimamente parificato la posizione dei due imputati, e avrebbe omesso di motivare in merito alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 677, comma 3, cod. pen. Nella specie non sarebbe ravvisabile alcuna omissione a carico del ricorrente in quanto il Comune di Spoltore, intervenendo autonomamente, avrebbe anticipato il ricorrente nell'esecuzione dei lavori, impedendogli di intervenire diligentemente e compatibilmente con le tempistiche necessarie ad un privato per realizzare i lavori richiesti.2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. [OSCURATO:PERSONA], infatti, si sarebbe trovato nella impossibilità di ottemperare all'obbligo di mettere in sicurezza l'immobile a causa dell'intervento del Comune, sicché non sarebbe configurabile alcuna colpa. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusione scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi. Essi sono manifestamente infondati. L'art. 677, terzo comma, cod. pen. sanziona la condotta del proprietario di un edificio che minacci rovina con pericolo per le persone, il quale non provveda ad eseguire i lavori necessari per rimuovere tale situazione. L'obbligo di attivazione previsto dalla citata disposizione e che dà luogo a responsabilità incombe sui proprietari, ovvero su chi per loro è obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, sicché esso deriva dalla situazione di legale disponibilità del bene. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale obbligo prescinde dall'esistenza di un provvedimento amministrativo presupposto, ma trova fondamento nella posizione di garanzia del soggetto attivo del reato. Si è infatti affermato che l'obbligo «di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l'incolumità delle persone costituito dall'esistenza di un edificio o di una costruzione che minacci rovina, sorge indipendentemente da qualsiasi provvedimento coattivo della RA. che, se adottato, assume carattere meramente ricognitivo della già verificatasi inosservanza, sicché la brevità del termine concesso dal provvedimento stesso per l'esecuzione dei lavori e il fatto che questi ultimi non siano specificati non assume rilevanza ai fini dell'esclusione del reato» (Sez. 1, n. 233 del 21/11/2007, Aversano, Rv. 238809-01; in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 17844 del 26/03/2003, Milesi, Rv. 224799-01; Sez. 1, n. 34112 del 13/07/2001, Muscolino, Rv. 219758-01; Sez. 1, n. 29595 del 13/07/2021, Manniello, Rv. 281644 - 01).Se dunque la sussistenza del reato prescinde dall'esistenza di un provvedimento del Comune, ricollegandosi alla condizione di proprietario dell'immobile in rovina, correttamente il Tribunale non ha distinto la posizione del ricorrente rispetto a quella della figlia, [OSCURATO:PERSONA], posto che entrambi, sia pure per periodi di tempo diversi, erano proprietari dell'immobile di cui al capo di imputazione, e altrettanto correttamente ha ritenuto che sul ricorrente gravasse, a far data dall'atto di donazione, l'obbligo previsto dall'art. 677 cod. pen. A ciò consegue, inoltre, l'irrilevanza del termine che il Comune avrebbe assegnato al Pellegrini per porre in essere gli interventi necessari a scongiurare il pericolo di crollo dell'edificio, dal momento che esso non incide in alcun modo sulla configurabilità del reato. Invero, l'obbligo di attivarsi previsto dalla legge, essendo connesso alla situazione di fatto della pericolosità dell'immobile per le persone, sorge al verificarsi di tale situazione, sicché sorge non appena essa si verifichi. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dunque attivarsi non appena divenuto proprietario dell'edificio, mentre non risulta che egli si sia in alcun modo attivato, neppure avviando le procedure amministrative richieste per l'esecuzione delle opere necessarie a mettere in sicurezza l'immobile. Del tutto destituita di fondamento è altresì la dedotta mancanza di motivazione in ordine alla applicabilità nella specie dell'art. 131-bis cod. pen. Il Tribunale, invero, ha puntualmente dato conto delle ragioni per cui ha escluso la particolare tenuità del fatto, affermando con motivazione congrua, che, alla luce degli atti non erano emerse circostanze dalle quali desumere che l'inerzia dell'imputato fosse dipesa da una non completa comprensione della situazione concreta ovvero da situazioni personali «socialmente apprezzabili». 3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Secondo l'insegnamento di questa Corte, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo nel reato di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina, previsto dall'art. 677, terzo comma, cod. pen., è necessaria una volontà cosciente e libera, cui è condizionata l'imputabilità anche in riferimento al reato contravvenzionale ai sensi dell'art. 42 cod. pen., e che è esclusa dalla oggettiva impossibilità di esecuzione dei lavori non dipendente da colpa. (Sez. 1, n. 34096 del 14/04/2015, Rv. 264694 - 01). Si è inoltre ritenuto che, ai fini della sussistenza della colpa, è necessario che il proprietario o la persona obbligata in sua vece siano coscienti della situazione di pericolo per le persone e non la eliminino per negligenza, imprudenza od imperizia (Sez. 1, Sentenza n. 7848 del 21/01/2015, Rv. 262466 - 01). Nella specie appare indubbio che il ricorrente fosse cosciente della situazione in cui versava l'immobile, non foss'altro che per il fatto che gli era stato notificato il provvedimento del Comune. La condizione rovinosa in cui si trovava l'edificio - per quanto si è già detto - avrebbe dovuto indurre il ricorrente, non appena divenuto proprietario, a fare quanto necessario per rimuovere la condizione di pericolo. Invece, ad un mese di distanza dall'atto di donazione, non risulta che il Pellegrini si fosse in alcun modo attivato, tanto da avervi provveduto l'amministrazione comunale. È perciò del tutto irrilevante (se non paradossale) che il ricorrente individui in tale intervento di messa in sicurezza dell'edificio la causa del mancato adempimento del suo obbligo e quindi la ricorrenza di una situazione di impossibilità oggettiva che ne escluderebbe la colpa. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa dette ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.