CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31318/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile per genericità, non confrontandosi con la completa motivazione della sentenza impugnata; inoltre, al di là di mere prospettazioni fattuali, non si indica quale sarebbe stata in concreto l'erronea applicazione della norma di legge. Il secondo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per genericità, non avendo indicato, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., gli elementi di fatto che il giudice avrebbe dovuto valutare ai fini dell'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., rispetto ad un giudizio di gravità del fatto comunque formulato nella motivazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 giugno