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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25375/2026

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la Corte d'appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria di replica dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Palermo haconfermato la sentenza del Tribunale di Marsala con la quale SantangeloMelchiorre era stato condannato, alla pena sospesa di due mesi di arresto e €20.000 di ammenda, in relazione ai reati di cui all’art. 181 comma 1 del d.lvo n.42 del 2004 (capo a), art. 734 cod.pen. (capo b) e artt. 1161 cod. nav. (capo c)perché, quale proprietario committente, realizzava, in area sottoposta a vincolopaesaggistico, entro 30 metri dalla fascia del confine del demanio marittimo, inassenza di autorizzazione paesaggistica e marittima, un muro in concio di tufo sufondazioni in calcestruzzo, avente lunghezza di 7 m., un'altezza di 1,50 m., nonchéun barbecue e così distruggendo le bellezze naturali.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo deldifensore, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limitidi cui all’art. 173 disp. attu. cod.proc.pen.2.1.

Con il primo e secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art.606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla assenza di motivazione e allamancata applicazione dell’art. 181 comma 1 quinquies del d.lvo n. 42 del 2004.La Corte territoriale avrebbe escluso la causa estintiva con motivazionemeramente apparente e comunque illogica ed anche con il travisamento dellaprova, segnatamente la consulenza arch.

Calamia che aveva attestatol’eliminazione della fondazione, sul rilievo che l’imputato non aveva eliminatocompletamente le opere abusive, non avendo eliminato la fondazione incalcestruzzo e non avendo dimostrato che questa fosse preesistente allarealizzazione del muro e del barbecue.

Nell’escludere la ricorrenza dei presuppostiapplicativi della causa estintiva avrebbe altresì errato nell’applicazione della leggeavendo ritenuto necessario un quid pluris senza peraltro alcuna indicazionespecifica in cui si sarebbe avrebbe dovuto consistere da cui la violazione di leggein relazione all’art. 181 comma 1 quinquies del d.lvo n. 42 del 2004.2.2.

Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1,lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 734 cod.pen. motivazione apparente sullaaffermazione della responsabilità non essendo evincibile, nelle sentenze di merito,la condotta del reato e la prova del danno.2.3.

Con il quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilitàex art. 131 bis cod.pen.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso, conmotivazioni illogica, la ricorrenza dei presupposti di applicazione della causa di nonpunibilità prevista dall'articolo 131 bis cod.pen., non avendo compiuto un giudiziocomplessivo circa la gravità del fatto e della non tenuità dell’offesa, ai sensidell’art. 133 cod.pen. e non avendo considerato la condotta susseguente reatoconsistita nella demolizione, pur parziale, delle opere.3.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4.

Il primo e secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati edanche in parte diretti, attraverso la deduzione del travisamento probatorio, aveicolare una diversa ricostruzione del fatto e segnatamente sull’avvenutoripristino dello stato dei luoghi, presupposto per l’applicazione della causa diestinzione di cui all’art. 181 quinquies d.lvo n. 42/2004.Trattasi di censura non proponibile in questa sede a fronte di una motivazioneadeguata, logica offerta dal giudice del merito e fondata sugli accertamenti di fatto,neppure contestati dal ricorrente, secondo cui, a fronte della incontestatarealizzazione di un muro in concio di tufo su fondazioni in calcestruzzo, aventelunghezza di 7 m., un'altezza di 1,50 m., nonché un barbecue, il tutto in areasottoposta a vincolo paesaggistico entro 30 metri dalla fascia del confine deldemanio marittimo, era stata accertata, sulla scorta della testimonianza deltecnico del Comune di Castelvetrano, la parziale rimozione degli abusi, avendolasciato, l’imputato, proprietario del fondo, inalterate le fondamenta dicalcestruzzo, opera per la quale era stata emessa ordinanza di ripristino (cfr. pag.2).

Da cui la corretta conclusione che non vi erano i presupposti per l’applicazionedella speciale causa estintiva prevista dall'art. 181, comma 1 quinquies, d.lgs. n.42 del 2004, concepita come una misura di carattere premiale limitatamente allecondotte illecite minori (esclusivamente quelle di cui al primo comma delladisposizione) di turbativa del paesaggio per coloro che procedono alla rimessionein pristino delle aree o degli immobili soggetti al vincolo paesaggistico, prima cheessa venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa e comunque prima dellacondanna, mirando il legislatore ad invogliare le condotte di tempestivo recuperodella zona sottoposta al vincolo affinché il paesaggio riacquisti il precedenteaspetto esteriore con conseguente recupero del suo pregio estetico che costituiscead un tempo l'oggetto e la ragione della tutela.Nel caso in esame, era mancato il ripristino completo dei luoghi, adesclusione del muro e del barbecue, e non era intervenuta la rimozione del muroin calcestruzzo per il quale era stato ordinata la rimozione e, dunque, era mancatoil tempestivo recupero del luogo con ripristino del pregio estetico dei luoghipaesaggisticamente vincolati.5.

Il terzo motivo di ricorso è fondato.

La sentenza impugnata contiene unamotivazione apparente sull’affermazione della responsabilità penale in ordineall’art. 734 cod.pen., motivazione che si limita all’esposizione dei principigiurisprudenziali in materia, ma che non fa alcun riferimento alle circostanzeconcrete del fatto.6.

Il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 biscod.pen. è stato correttamente argomentato sul rilievo che le condotte contestateall’imputato, per come sopra accertate, non potevano ritenersi di minima rilevanzae dunque tenue l’offesa, e ciò non solo perché erano state violate più disposizioni(art.181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004, e art. 1161 cod. nav.), ma ancheperché non era avvenuto il completo ripristino, condotta susseguente che, in unocon le condotte realizzate, non elideva il giudizio di non particolare tenuità delfatto.Anzitutto merita ricordare come la norma in esame è stata recentementenovellata dalla c.d. riforma [OSCURATO:PERSONA], la quale, con la legge delega n. 134 del 2021,aveva individuato, tra i princìpi e i criteri direttivi cui avrebbe dovuto attenersi ilgoverno nell’attuazione della delega, la necessità di attribuire rilievo alla condottasusseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuitàdell’offesa.

Indicazione prontamente recepita dalla giurisprudenza di Questa cortecon una pronuncia a Sezioni Unite del 27 gennaio 2022 (Sez.

Un., n. 18891 del27/01/2022, Ubaldi, Rv 283064), prima ancora che venisse adottato il decretolegislativo attuativo n. 150 del 2022, entrato in vigore lo scorso 30 dicembre, concui sono state formalmente inserite, al primo comma dell’art. 131-bis, cod. pen.,le parole «anche in considerazione della condotta susseguente al reato».Hanno chiarito, le Sezioni Unite Ubaldi, che la valorizzazione da parte dellegislatore di tale specifico criterio di delega, - ora espressamente introdotto dald.l. n. 150 del 2022 -, comporta, infatti, la necessità di superare l'indirizzo alriguardo seguito dalla giurisprudenza di questa Corte, includendo, nel catalogodegli indicatori dianzi richiamati, anche il profilo di valutazione inerente alla"condotta susseguente al reato".

Non di meno, come osservato dai giudici nellaloro massima espressione, entro tale prospettiva, dunque, le condotte successiveal reato ben possono «integrare nel caso concreto un elemento suscettibile diessere preso in considerazione nell'ambito del giudizio di particolare tenuitàdell'offesa, rilevando ai fini dell'apprezzamento della entità del danno, ovverocome possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo».Ora, a seguito della modifica legislativa, la condotta susseguente al reato,in uno con i criteri di cui all’art. 133 comma 1 cod.pen., rientra nell’ambito divalutazione del giudice per stabilire se, per le modalità della condotta e l’esiguitàdel danno o del pericolo, l’offesa risulta di particolare tenuità.Come già chiarito dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite, la condottasusseguente il reato è elemento di considerazione nell’ambito della complessivavalutazione dei requisiti per l’applicazione della causa di non punibilità nel casoconcreto « rilevando ai fini dell'apprezzamento della entità del danno, ovvero comepossibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo», ma, tuttavia, non potrà, diper sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momentodel fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivosull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art.133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Rv. 284497 - 01Ebbene, nel caso di specie, il giudice di appello, mostra di avere fattocorretta applicazione dei principi sopra menzionati in un contesto nel quale, siribadisce, neppure vi era stato un completo ripristino.

Si tratta di valutazioni dimerito, che, in quanto non manifestamente illogiche nè contraddittorie sonoinsindacabili in sede di legittimità.7.

Conclusivamente, la sentenza va annullata con rinvio per nuovo esamelimitatamente al reato di cui all’art. 734 cod.pen. ad altra Sezione della Corted’appello di Palermo, nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al capo di imputazione relativoall'art. 734 c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello diPalermo.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria di replica dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Palermo haconfermato la sentenza del Tribunale di Marsala con la quale SantangeloMelchiorre era stato condannato, alla pena sospesa di due mesi di arresto e €20.000 di ammenda, in relazione ai reati di cui all’art. 181 comma 1 del d.lvo n.42 del 2004 (capo a), art. 734 cod.pen. (capo b) e artt. 1161 cod. nav. (capo c)perché, quale proprietario committente, realizzava, in area sottoposta a vincolopaesaggistico, entro 30 metri dalla fascia del confine del demanio marittimo, inassenza di autorizzazione paesaggistica e marittima, un muro in concio di tufo sufondazioni in calcestruzzo, avente lunghezza di 7 m., un'altezza di 1,50 m., nonchéun barbecue e così distruggendo le bellezze naturali.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo deldifensore, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limitidi cui all’art. 173 disp. attu. cod.proc.pen.2.1. Con il primo e secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art.606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla assenza di motivazione e allamancata applicazione dell’art. 181 comma 1 quinquies del d.lvo n. 42 del 2004.La Corte territoriale avrebbe escluso la causa estintiva con motivazionemeramente apparente e comunque illogica ed anche con il travisamento dellaprova, segnatamente la consulenza arch. Calamia che aveva attestatol’eliminazione della fondazione, sul rilievo che l’imputato non aveva eliminatocompletamente le opere abusive, non avendo eliminato la fondazione incalcestruzzo e non avendo dimostrato che questa fosse preesistente allarealizzazione del muro e del barbecue. Nell’escludere la ricorrenza dei presuppostiapplicativi della causa estintiva avrebbe altresì errato nell’applicazione della leggeavendo ritenuto necessario un quid pluris senza peraltro alcuna indicazionespecifica in cui si sarebbe avrebbe dovuto consistere da cui la violazione di leggein relazione all’art. 181 comma 1 quinquies del d.lvo n. 42 del 2004.2.2. Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1,lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 734 cod.pen. motivazione apparente sullaaffermazione della responsabilità non essendo evincibile, nelle sentenze di merito,la condotta del reato e la prova del danno.2.3. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilitàex art. 131 bis cod.pen. La Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso, conmotivazioni illogica, la ricorrenza dei presupposti di applicazione della causa di nonpunibilità prevista dall'articolo 131 bis cod.pen., non avendo compiuto un giudiziocomplessivo circa la gravità del fatto e della non tenuità dell’offesa, ai sensidell’art. 133 cod.pen. e non avendo considerato la condotta susseguente reatoconsistita nella demolizione, pur parziale, delle opere.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. Il primo e secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati edanche in parte diretti, attraverso la deduzione del travisamento probatorio, aveicolare una diversa ricostruzione del fatto e segnatamente sull’avvenutoripristino dello stato dei luoghi, presupposto per l’applicazione della causa diestinzione di cui all’art. 181 quinquies d.lvo n. 42/2004.Trattasi di censura non proponibile in questa sede a fronte di una motivazioneadeguata, logica offerta dal giudice del merito e fondata sugli accertamenti di fatto,neppure contestati dal ricorrente, secondo cui, a fronte della incontestatarealizzazione di un muro in concio di tufo su fondazioni in calcestruzzo, aventelunghezza di 7 m., un'altezza di 1,50 m., nonché un barbecue, il tutto in areasottoposta a vincolo paesaggistico entro 30 metri dalla fascia del confine deldemanio marittimo, era stata accertata, sulla scorta della testimonianza deltecnico del Comune di Castelvetrano, la parziale rimozione degli abusi, avendolasciato, l’imputato, proprietario del fondo, inalterate le fondamenta dicalcestruzzo, opera per la quale era stata emessa ordinanza di ripristino (cfr. pag.2). Da cui la corretta conclusione che non vi erano i presupposti per l’applicazionedella speciale causa estintiva prevista dall'art. 181, comma 1 quinquies, d.lgs. n.42 del 2004, concepita come una misura di carattere premiale limitatamente allecondotte illecite minori (esclusivamente quelle di cui al primo comma delladisposizione) di turbativa del paesaggio per coloro che procedono alla rimessionein pristino delle aree o degli immobili soggetti al vincolo paesaggistico, prima cheessa venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa e comunque prima dellacondanna, mirando il legislatore ad invogliare le condotte di tempestivo recuperodella zona sottoposta al vincolo affinché il paesaggio riacquisti il precedenteaspetto esteriore con conseguente recupero del suo pregio estetico che costituiscead un tempo l'oggetto e la ragione della tutela.Nel caso in esame, era mancato il ripristino completo dei luoghi, adesclusione del muro e del barbecue, e non era intervenuta la rimozione del muroin calcestruzzo per il quale era stato ordinata la rimozione e, dunque, era mancatoil tempestivo recupero del luogo con ripristino del pregio estetico dei luoghipaesaggisticamente vincolati.5. Il terzo motivo di ricorso è fondato. La sentenza impugnata contiene unamotivazione apparente sull’affermazione della responsabilità penale in ordineall’art. 734 cod.pen., motivazione che si limita all’esposizione dei principigiurisprudenziali in materia, ma che non fa alcun riferimento alle circostanzeconcrete del fatto.6. Il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 biscod.pen. è stato correttamente argomentato sul rilievo che le condotte contestateall’imputato, per come sopra accertate, non potevano ritenersi di minima rilevanzae dunque tenue l’offesa, e ciò non solo perché erano state violate più disposizioni(art.181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004, e art. 1161 cod. nav.), ma ancheperché non era avvenuto il completo ripristino, condotta susseguente che, in unocon le condotte realizzate, non elideva il giudizio di non particolare tenuità delfatto.Anzitutto merita ricordare come la norma in esame è stata recentementenovellata dalla c.d. riforma [OSCURATO:PERSONA], la quale, con la legge delega n. 134 del 2021,aveva individuato, tra i princìpi e i criteri direttivi cui avrebbe dovuto attenersi ilgoverno nell’attuazione della delega, la necessità di attribuire rilievo alla condottasusseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuitàdell’offesa. Indicazione prontamente recepita dalla giurisprudenza di Questa cortecon una pronuncia a Sezioni Unite del 27 gennaio 2022 (Sez. Un., n. 18891 del27/01/2022, Ubaldi, Rv 283064), prima ancora che venisse adottato il decretolegislativo attuativo n. 150 del 2022, entrato in vigore lo scorso 30 dicembre, concui sono state formalmente inserite, al primo comma dell’art. 131-bis, cod. pen.,le parole «anche in considerazione della condotta susseguente al reato».Hanno chiarito, le Sezioni Unite Ubaldi, che la valorizzazione da parte dellegislatore di tale specifico criterio di delega, - ora espressamente introdotto dald.l. n. 150 del 2022 -, comporta, infatti, la necessità di superare l'indirizzo alriguardo seguito dalla giurisprudenza di questa Corte, includendo, nel catalogodegli indicatori dianzi richiamati, anche il profilo di valutazione inerente alla"condotta susseguente al reato". Non di meno, come osservato dai giudici nellaloro massima espressione, entro tale prospettiva, dunque, le condotte successiveal reato ben possono «integrare nel caso concreto un elemento suscettibile diessere preso in considerazione nell'ambito del giudizio di particolare tenuitàdell'offesa, rilevando ai fini dell'apprezzamento della entità del danno, ovverocome possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo».Ora, a seguito della modifica legislativa, la condotta susseguente al reato,in uno con i criteri di cui all’art. 133 comma 1 cod.pen., rientra nell’ambito divalutazione del giudice per stabilire se, per le modalità della condotta e l’esiguitàdel danno o del pericolo, l’offesa risulta di particolare tenuità.Come già chiarito dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite, la condottasusseguente il reato è elemento di considerazione nell’ambito della complessivavalutazione dei requisiti per l’applicazione della causa di non punibilità nel casoconcreto « rilevando ai fini dell'apprezzamento della entità del danno, ovvero comepossibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo», ma, tuttavia, non potrà, diper sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momentodel fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivosull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art.133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Rv. 284497 - 01Ebbene, nel caso di specie, il giudice di appello, mostra di avere fattocorretta applicazione dei principi sopra menzionati in un contesto nel quale, siribadisce, neppure vi era stato un completo ripristino. Si tratta di valutazioni dimerito, che, in quanto non manifestamente illogiche nè contraddittorie sonoinsindacabili in sede di legittimità.7. Conclusivamente, la sentenza va annullata con rinvio per nuovo esamelimitatamente al reato di cui all’art. 734 cod.pen. ad altra Sezione della Corted’appello di Palermo, nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al capo di imputazione relativoall'art. 734 c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello diPalermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]
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