Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 92/2008
ECLI:EU:T:2008:14
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 23 gennaio 2008 – Demp / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
(causa T-106/06)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchi figurativi anteriori BAUHAUS – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. a) e b), e art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 43, 47‑48)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 31 gennaio 2006 (procedimento R 92/2004-4) relativa
ad un procedimento di opposizione tra Demp BV e [OSCURATO:PERSONA] GmbH
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio figurativo "BAUHOW" per beni e servizi delle classi 7, 8, 11, 19, 20, 36, 37 e 40 (domanda n. 1 740 133)
Titolare del marchio o del segno fatto su cui si fonda l’opposizione:
Demp BV
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio figurativo "BAUHAUS" come marchio registrato nel Benelux n. 570 351 e come marchio internazionale n. 646 757 per prodotti
e servizi delle classi 1, 2, 6-9, 11, 12, 16, 17, 19-21, 25, 27, 31 e 40, nonché la domanda di marchio irlandese n. 2000/03158
Decisione della divisione di opposizione:
Rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Demp BV è condannata alle spese.