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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 novembre 2023

Cassazione n. 27408/2024

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) RICCIO Alessandro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante RICCIO Alessandro avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Como visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria di replica dei difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Como ha rigettato le richieste di riesame proposte da RICCIO Alessandro (in proprio e quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente, dei beni (tra l'altro) dei predetti ricorrenti, in relazione ai reati di omessa dichiarazione (capi 4-5, 7-8), dichiarazione fraudolenta (capi 13- 14) e indebita compensazione (capo 15): reati ascritti al RICCIO in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. quanto ai capi 13, 14, 15, e - in concorso con altri indagati, come meglio specificato in rubrica - in qualità di amministratore di fatto delle altre società [OSCURATO:SOCIETA]. (capi 3-4) e UNICLEAN capi 7-8).

2. Ricorrono per cassazione, con unico atto, il RICCIO e la [OSCURATO:SOCIETA], a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta inesistente, con riferimento all'attribuzione al RICCIO della qualifica di amministratore di fatto delle predette società.

Si censura l'ordinanza, da un lato, per aver sovrapposto il collegamento tra il RICCIO ed altri indagati - al più idoneo a sorreggere il fumus per i soli reati di dichiarazione fraudolenta di cui ai capi 13 e 14 - alla ben diversa nozione di "gestione unitaria" delle società ritenute cartiere (ivi compresa la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), e - d'altro lato - per aver automaticamente esteso alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:PERSONA] le considerazioni svolte sulla base del rinvenimento di documentazione relativa alla UNICLEAN, che comunque risultava inidonea a comprovare il continuativo esercizio, da parte del RICCIO, dei poteri inerenti alla qualifica di amministratore.

Si deduce, in altri termini, che la documentazione e i dispositivi rinvenuti nella disponibilità del ricorrente potrebbero al più comprovare la sua consapevolezza delle frodi poste in essere dall'emittente, ma non anche l'esercizio dei poteri gestori delle società ritenute cartiere.

2.2. Violazione di legge con riferimento al periculum in mora.

Si deduce la nullità del decreto di sequestro, per la sintetica motivazione cumulativa, e si censura l'ordinanza per aver introdotto un'eccentrica presunzione di periculum per le imprese commerciali, nonostante quanto dedotto dalla difesa in ordine al fatto che il RICCIO, pur consapevole del procedimento sin dal maggio 2021, aveva incrementato il patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA] ed il suo fatturato, astenendosi dal compimento di atti di disposizione patrimoniale.

In tale contesto, si osserva che sarebbe stata necessaria una "motivazione granitica" per sostenere un concreto pericolo di dispersione o alinenazione dei beni.

3. Con distinte requisitorie, i rappresentanti della Procura Generale sollecitano una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, ritenendo insussistenti le ipotesi di violazione di legge lamentate, al più riconducibili a vizi motivazionali.

4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni della Procura Generale, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati limitatamente al requisito del periculum in mora.

2. Le censure volte a contestare l'attribuzione al RICCIO della qualifica di amministratore di fatto delle società "cartiere" sono manifestamente infondate.

Lungi dall'aver reso sul punto una motivazione "inesistente", come dedotto in ricorso, il Tribunale (pag. 4 seg.) ha sottolineato che le risultanze captative, valorizzate in sede applicativa della misura, sono state riscontrate da elementi oggettivi.

Sotto il primo profilo, basti qui richiamare le considerazioni dei giudici di merito su quanto affermato da LUCIANO Mauro, amministratore di fatto della UNCLEAN - ovvero di una delle società "cartiere" - in ordine all'individuazione di "Alessandro" come colui che aveva creato e gestiva le società (cfr. pag. pag. 64 del decreto di sequestro, in cui si evidenzia il pieno consapevole inserimento del LUCIANO nel "giro" di fatture false), e all'identificazione nell'odierno ricorrentedei personaggi denominati "[OSCURATO:PERSONA]" - cui veniva ascritta la responsabilità della emissione delle false fatture (cfr. pag. 35 segg.) - e "[OSCURATO:PERSONA]", nickname di uno dei protagonisti di una chat con tale "[OSCURATO:PERSONA]", nella quale erano contenuti migliaia di messaggi relativi ad operazioni commerciali, emissioni di fatture ecc (cfr. pag. 43 del decreto).

Sotto il secondo profilo, il Tribunale ha tutt'altro che illogicamente valorizzato (pag. 5) il rinvenimento, negli apparati informatici trovati presso la [OSCURATO:SOCIETA] (amministrata dal RICCIO), di una serie di file relativi a dati sensibili (password per l'accesso alle banche, ai siti della società, al cassetto fiscale, al portale REGISTER per la fatturazione elettronica) non solo della UNICLEAN, ma anche della [OSCURATO:SOCIETA] (password per accesso a domini internet riferibili alla società) e alla [OSCURATO:PERSONA] (password per l'accesso, anche in questo caso, al predetto portale REGISTER: cfr. sul punto pag. 43 del decreto di sequestro).

Si tratta, all'evidenza, di un compendio argomentativo ampiamente idoneo a soddisfare i requisiti motivazionali necessari per escludere la "violazione di legge" di cui all'art. 325 cod. proc. pen. 3.

E' invece fondato il secondo ordine di censure.

3.1. Appare opportuno prendere le mosse dall'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte secondo cui «il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege» (Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 -

01. In motivazione, relativa ad una fattispecie di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, il [OSCURATO:PERSONA] ha ulteriormente chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato).

Tale principio è stato costantemente ribadito nella elaborazione giurisprudenziale successiva (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 9206 del 07/11/2023, dep. 2024, Fiore, Rv. 286021 - 01, la quale ha precisato che la motivazione relativa alla sussistenza del periculum non può essere imperniata sulla mera natura fungibile del denaro); in tale ottica ricostruttiva, si è anche affermato che «il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen. deve contenere la concisa motivazione del periculum in mora, che può essere desunto sia da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, sia da elementi soggettivi, relativi al comportamento dell'onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che gli stessi debbano necessariamente concorrere» (Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, Fricano, Rv. 283769 - 01).

3.2. In tale ottica ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, deve osservarsi che la difesa aveva dedotto in sede di riesame una circostanza di sicuro rilievo, nel giudizio prognostico che qui rileva: nonostante il RICCIO fosse a conoscenza sin dal 2021 del procedimento penale a suo carico, nessun atto di disposizione patrimoniale era stato effettuato con riferimento ai beni della UNI- CO: società che aveva anzi incrementato, nell'arco temporale decorso fino al decreto di sequestro, il fatturato ed il proprio patrimonio.

Ad avviso di questo Collegio, il confronto del Tribunale con tale prospettazione è stato sostanzialmente apparente, dal momento che la conferma del decreto è stata motivata con il richiamo alle modalità operative sviluppate nel corso dell'attività illecita, e alla possibilità di dispersione del danaro a disposizione della società.

È invero evidente, da un lato, che il primo ordine di considerazioni svolte dal Tribunale attiene alla modalità di commissione del reato, che non può, ex se ed in ogni caso, assumere un dirimente rilievo nella valutazione prognostica che qui rileva; d'altro lato, il fatto che la società sia attiva ed operi nel mercato non pare - alla luce dei principi sopra richiamati - elemento idoneo a giustificare il mantenimento in sequestro del danaro, in assenza di elementi di specifico allarme (ed anzi in presenza di una condotta imprenditoriale priva di connotazioni dissipative, tenuta nei due anni precedenti il sequestro dal RICCIO, pur consapevole del procedimento in corso).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Como per nuovo esame dei profili correlati al periculum in mora.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Como com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) RICCIO Alessandro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante RICCIO Alessandro avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Como visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria di replica dei difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Como ha rigettato le richieste di riesame proposte da RICCIO Alessandro (in proprio e quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente, dei beni (tra l'altro) dei predetti ricorrenti, in relazione ai reati di omessa dichiarazione (capi 4-5, 7-8), dichiarazione fraudolenta (capi 13- 14) e indebita compensazione (capo 15): reati ascritti al RICCIO in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. quanto ai capi 13, 14, 15, e - in concorso con altri indagati, come meglio specificato in rubrica - in qualità di amministratore di fatto delle altre società [OSCURATO:SOCIETA]. (capi 3-4) e UNICLEAN capi 7-8). 2. Ricorrono per cassazione, con unico atto, il RICCIO e la [OSCURATO:SOCIETA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta inesistente, con riferimento all'attribuzione al RICCIO della qualifica di amministratore di fatto delle predette società. Si censura l'ordinanza, da un lato, per aver sovrapposto il collegamento tra il RICCIO ed altri indagati - al più idoneo a sorreggere il fumus per i soli reati di dichiarazione fraudolenta di cui ai capi 13 e 14 - alla ben diversa nozione di "gestione unitaria" delle società ritenute cartiere (ivi compresa la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), e - d'altro lato - per aver automaticamente esteso alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:PERSONA] le considerazioni svolte sulla base del rinvenimento di documentazione relativa alla UNICLEAN, che comunque risultava inidonea a comprovare il continuativo esercizio, da parte del RICCIO, dei poteri inerenti alla qualifica di amministratore. Si deduce, in altri termini, che la documentazione e i dispositivi rinvenuti nella disponibilità del ricorrente potrebbero al più comprovare la sua consapevolezza delle frodi poste in essere dall'emittente, ma non anche l'esercizio dei poteri gestori delle società ritenute cartiere. 2.2. Violazione di legge con riferimento al periculum in mora. Si deduce la nullità del decreto di sequestro, per la sintetica motivazione cumulativa, e si censura l'ordinanza per aver introdotto un'eccentrica presunzione di periculum per le imprese commerciali, nonostante quanto dedotto dalla difesa in ordine al fatto che il RICCIO, pur consapevole del procedimento sin dal maggio 2021, aveva incrementato il patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA] ed il suo fatturato, astenendosi dal compimento di atti di disposizione patrimoniale. In tale contesto, si osserva che sarebbe stata necessaria una "motivazione granitica" per sostenere un concreto pericolo di dispersione o alinenazione dei beni. 3. Con distinte requisitorie, i rappresentanti della Procura Generale sollecitano una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, ritenendo insussistenti le ipotesi di violazione di legge lamentate, al più riconducibili a vizi motivazionali. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni della Procura Generale, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati limitatamente al requisito del periculum in mora. 2. Le censure volte a contestare l'attribuzione al RICCIO della qualifica di amministratore di fatto delle società "cartiere" sono manifestamente infondate. Lungi dall'aver reso sul punto una motivazione "inesistente", come dedotto in ricorso, il Tribunale (pag. 4 seg.) ha sottolineato che le risultanze captative, valorizzate in sede applicativa della misura, sono state riscontrate da elementi oggettivi. Sotto il primo profilo, basti qui richiamare le considerazioni dei giudici di merito su quanto affermato da LUCIANO Mauro, amministratore di fatto della UNCLEAN - ovvero di una delle società "cartiere" - in ordine all'individuazione di "Alessandro" come colui che aveva creato e gestiva le società (cfr. pag. pag. 64 del decreto di sequestro, in cui si evidenzia il pieno consapevole inserimento del LUCIANO nel "giro" di fatture false), e all'identificazione nell'odierno ricorrentedei personaggi denominati "[OSCURATO:PERSONA]" - cui veniva ascritta la responsabilità della emissione delle false fatture (cfr. pag. 35 segg.) - e "[OSCURATO:PERSONA]", nickname di uno dei protagonisti di una chat con tale "[OSCURATO:PERSONA]", nella quale erano contenuti migliaia di messaggi relativi ad operazioni commerciali, emissioni di fatture ecc (cfr. pag. 43 del decreto). Sotto il secondo profilo, il Tribunale ha tutt'altro che illogicamente valorizzato (pag. 5) il rinvenimento, negli apparati informatici trovati presso la [OSCURATO:SOCIETA] (amministrata dal RICCIO), di una serie di file relativi a dati sensibili (password per l'accesso alle banche, ai siti della società, al cassetto fiscale, al portale REGISTER per la fatturazione elettronica) non solo della UNICLEAN, ma anche della [OSCURATO:SOCIETA] (password per accesso a domini internet riferibili alla società) e alla [OSCURATO:PERSONA] (password per l'accesso, anche in questo caso, al predetto portale REGISTER: cfr. sul punto pag. 43 del decreto di sequestro). Si tratta, all'evidenza, di un compendio argomentativo ampiamente idoneo a soddisfare i requisiti motivazionali necessari per escludere la "violazione di legge" di cui all'art. 325 cod. proc. pen. 3. E' invece fondato il secondo ordine di censure. 3.1. Appare opportuno prendere le mosse dall'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte secondo cui «il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege» (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01. In motivazione, relativa ad una fattispecie di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, il [OSCURATO:PERSONA] ha ulteriormente chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato). Tale principio è stato costantemente ribadito nella elaborazione giurisprudenziale successiva (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 9206 del 07/11/2023, dep. 2024, Fiore, Rv. 286021 - 01, la quale ha precisato che la motivazione relativa alla sussistenza del periculum non può essere imperniata sulla mera natura fungibile del denaro); in tale ottica ricostruttiva, si è anche affermato che «il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen. deve contenere la concisa motivazione del periculum in mora, che può essere desunto sia da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, sia da elementi soggettivi, relativi al comportamento dell'onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che gli stessi debbano necessariamente concorrere» (Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, Fricano, Rv. 283769 - 01). 3.2. In tale ottica ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, deve osservarsi che la difesa aveva dedotto in sede di riesame una circostanza di sicuro rilievo, nel giudizio prognostico che qui rileva: nonostante il RICCIO fosse a conoscenza sin dal 2021 del procedimento penale a suo carico, nessun atto di disposizione patrimoniale era stato effettuato con riferimento ai beni della UNI- CO: società che aveva anzi incrementato, nell'arco temporale decorso fino al decreto di sequestro, il fatturato ed il proprio patrimonio. Ad avviso di questo Collegio, il confronto del Tribunale con tale prospettazione è stato sostanzialmente apparente, dal momento che la conferma del decreto è stata motivata con il richiamo alle modalità operative sviluppate nel corso dell'attività illecita, e alla possibilità di dispersione del danaro a disposizione della società. È invero evidente, da un lato, che il primo ordine di considerazioni svolte dal Tribunale attiene alla modalità di commissione del reato, che non può, ex se ed in ogni caso, assumere un dirimente rilievo nella valutazione prognostica che qui rileva; d'altro lato, il fatto che la società sia attiva ed operi nel mercato non pare - alla luce dei principi sopra richiamati - elemento idoneo a giustificare il mantenimento in sequestro del danaro, in assenza di elementi di specifico allarme (ed anzi in presenza di una condotta imprenditoriale priva di connotazioni dissipative, tenuta nei due anni precedenti il sequestro dal RICCIO, pur consapevole del procedimento in corso). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Como per nuovo esame dei profili correlati al periculum in mora. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Como com
Decreto Cassazione n. 27408/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris