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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 30817/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Brescia ha proposto ricorso contro l'ordinanza, in epigrafe indicata, con cui il medesimo Tribunale non aveva convalidato l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale.

2. Deve preliminarmente darsi atto che, in data 24/01/2024, il ricorrente depositava presso il Tribunale di Brescia atto con cui dichiarava di rinunciare al ricorso proposto.

3. Ne consegue che il ricorso debba dichiararsi inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 19 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Brescia ha proposto ricorso contro l'ordinanza, in epigrafe indicata, con cui il medesimo Tribunale non aveva convalidato l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale. 2. Deve preliminarmente darsi atto che, in data 24/01/2024, il ricorrente depositava presso il Tribunale di Brescia atto con cui dichiarava di rinunciare al ricorso proposto. 3. Ne consegue che il ricorso debba dichiararsi inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 19 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente