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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09534/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolato in fatto; peraltro richiede alla corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.

2. La sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come il dato quantitativo e la natura delle sostanze unito alle modalità della condotta fa ritenere un'attività su larga scala di spaccio.

L'attivismo dell'imputato nello spaccio si è protratto per molti anni rifornendo gran parte dei consumatori del Comune di Valderice.

Anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato, generico ed in fatto.

La Corte di appello adeguatamente motiva per l'esclusione dell'attenuante della speciale tenuità di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. rilevando la massiccia attività di spaccio nei confronti di più persone, anche minori con un sistema di vendita organizzato 8anche se rudimentale).

Si tratta di evidenti accertamenti di merito, non sindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivati.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolato in fatto; peraltro richiede alla corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. 2. La sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come il dato quantitativo e la natura delle sostanze unito alle modalità della condotta fa ritenere un'attività su larga scala di spaccio. L'attivismo dell'imputato nello spaccio si è protratto per molti anni rifornendo gran parte dei consumatori del Comune di Valderice. Anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato, generico ed in fatto. La Corte di appello adeguatamente motiva per l'esclusione dell'attenuante della speciale tenuità di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. rilevando la massiccia attività di spaccio nei confronti di più persone, anche minori con un sistema di vendita organizzato 8anche se rudimentale). Si tratta di evidenti accertamenti di merito, non sindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivati. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 09534/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris