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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 07663/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Premesso che il Tribunale di sorveglianza di Milano ha, tra l'altro, respinto la domanda di differimento dell'esecuzione della pena nella forma della detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo le condizioni di salute del condannato compatibili con il regime detentivo; Considerato che il ricorrente, lamentando il vizio di violazione di legge sostanziale e processuale nonché quello di motivazione tende, in realtà, ad una differente ed inammissibile valutazione degli elementi di merito, già adeguatamente considerati, con motivazione congrua e non illogica, dal Tribunale di sorveglianza rispetto alle sue condizioni di salute; Ritenuto, infatti, che i suddetti motivi sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché privi della necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Premesso che il Tribunale di sorveglianza di Milano ha, tra l'altro, respinto la domanda di differimento dell'esecuzione della pena nella forma della detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo le condizioni di salute del condannato compatibili con il regime detentivo; Considerato che il ricorrente, lamentando il vizio di violazione di legge sostanziale e processuale nonché quello di motivazione tende, in realtà, ad una differente ed inammissibile valutazione degli elementi di merito, già adeguatamente considerati, con motivazione congrua e non illogica, dal Tribunale di sorveglianza rispetto alle sue condizioni di salute; Ritenuto, infatti, che i suddetti motivi sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché privi della necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2023.
Sentenza Cassazione n. 07663/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris