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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 15047/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 16 settembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha respinto il reclamo presentato da MANGIONE Enzo avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, con cui veniva rigettato il reclamo proposto dal detenuto ai sensi degli artt. 35bis, co. 4, e 69, lett. b), ord.pen., in relazione alle modalità di svolgimento del colloquio mensile con i familiari.

In motivazione il Tribunale osserva che le considerazioni svolte dal primo Giudice nell'ordinanza impugnata sono pienamente condivisibili: l'opposizione del vetro divisorio nell'effettuazione dei colloqui con i familiari è resa necessaria dall'esigenza di evitare contatti e passaggi di oggetti o messaggi con l'esterno, rispondendo in tal modo alle esigenze di ordine e sicurezza imposte dalle caratteristiche di pericolosità sociale dei detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MANGIONE Enzo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, avendo il Tribunale fatto applicazione degli orientamenti interpretativi più volte ribaditi da questa Corte di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 16 settembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha respinto il reclamo presentato da MANGIONE Enzo avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, con cui veniva rigettato il reclamo proposto dal detenuto ai sensi degli artt. 35bis, co. 4, e 69, lett. b), ord.pen., in relazione alle modalità di svolgimento del colloquio mensile con i familiari. In motivazione il Tribunale osserva che le considerazioni svolte dal primo Giudice nell'ordinanza impugnata sono pienamente condivisibili: l'opposizione del vetro divisorio nell'effettuazione dei colloqui con i familiari è resa necessaria dall'esigenza di evitare contatti e passaggi di oggetti o messaggi con l'esterno, rispondendo in tal modo alle esigenze di ordine e sicurezza imposte dalle caratteristiche di pericolosità sociale dei detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MANGIONE Enzo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, avendo il Tribunale fatto applicazione degli orientamenti interpretativi più volte ribaditi da questa Corte di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 15047/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris