CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 47325/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del Tribunale di Ancona del 23.1.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Fermo aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di furto aggravato e di quello di tentata estorsione aggravata e, individuata l'aggravante più grave in quella di cui all'art. 628, comma 3, cod. pen., ritenuta la continuazione tra le diverse violazioni di legge ed applicata la riduzione per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena finale di anni 3 di reclusione ed euro 1.800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere; 2. la Corte di appello di Ancona, giudicando sull'appello dell'imputato e su quello del Procuratore Generale, ha riformato la sentenza del Tribunale limitatamente al delitto di tentata estorsione rideterminando la pena in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.333 di multa e condannando l'imputato al pagamento delle spese del grado; 3. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore deducendo: 3.1 violazione di norme processuali tali da determinare la nullità della sentenza impugnata: rileva che la difesa aveva eccepito che il giudizio abbreviato, innestatosi sull'immediato, era stato celebrato senza che fosse stata adottata una ordinanza di ammissione al rito alternativo, in violazione dell'art. 438, comma 3, cod. proc. pen., e dell'art. 458, comma 3, cod. proc. pen. ma che la Corte di appello ha ritenuto non necessaria; rileva, ancora, che la difesa aveva avanzato richiesta di patteggiamento e solo in via subordinata di rito abbreviato condizionato, aggiungendo che agli atti non risulta alcun provvedimento di rigetto dell'abbreviato condizionato; 3.2 violazione di legge e, in particolare, dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.: rileva che il giudice di primo grado aveva determinato la pena partendo dal più grave delitto di estorsione applicando la riduzione per il tentativo, l'aumento per la continuazione e la finale riduzione per la scelta di rito; segnala che in appello, venuto meno il delitto di cui al capo 1), la pena finale è stata indicata in anni 4 di reclusione ed euro 2.000 ma che la riduzione di un terzo operata sulla pena pecuniaria in sentenza non è corretta; 4. la Procura Generale ha trasmesso le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020, insistendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che il primo motivo è meramente reiterativo della medesima doglianza già formulata in appello e, comunque infondata in quanto il giudizio abbreviato è stato correttamente instaurato; aggiunge che, in ogni caso, la difesa ha discusso il processo in abbreviato e non ha sollevato eccezioni tempestive, sanando così l'eventuale nullità; sottolinea, inoltre, la infondatezza del secondo motivo;a 5. la difesa ha trasmesso una memoria insistendo contrastando le considerazioni della Procura Generale ed insistendo, in particolare, per la fondatezza del secondo motivo del ricorso. 6. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate. 6.1 Il primo motivo, infatti, è tale "in fatto". La verifica degli atti, consentita e, anzi, imposta dalla natura processuale della censura, ha permesso di appurare che, all'esito della adozione del decreto di giudizio immediato, il difensore, munito di procura speciale, con richiesta depositata in data 29.4.2022, aveva avanzato, nell'interesse dello Scotti, richiesta di definizione del processo mediante applicazione concordata della pena ovvero, in subordine, con rito abbreviato (non condizionato). Il Pubblico Ministero, in data 2.5.2022, aveva espresso il suo dissenso sulla proposta di pena formulata dalla difesa e, di conseguenza, con provvedimento del 3.5.2022, il GIP aveva disposto per il rito abbreviato fissando, per la discussione, l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In quella occasione, il difensore, presente, aveva formulato una nuova richiesta di definizione del processo con applicazione concordata della pena su cui, pure, il PM aveva escluso di poter convenire: il GUP, perciò, aveva disposto per il giudizio abbreviato già fissato ed il difensore, null'altro opponendo, aveva chiesto un differimento al fine di tentare di risarcire il danno, che non era stato accordato proprio in quanto il rito abbreviato era stato ammesso già all'inizio del mese di maggio. All'esito, perciò, il processo era stato definito con rito abbreviato che era stato ritualmente ammesso con il provvedimento da ultimo ricordato e ribadito nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 6.2 Il secondo motivo è, a sua volta, manifestamente infondato. La Corte di appello, infatti, ha rideterminato la pena paramentrandola sul solo delitto di cui al capo 2) partendo da quella di anni 4 di reclusione ed euro 2.000 di multa che, con la diminuente di un terzo per il rito, è stata correttamente calcolata in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 1,333 di multa. 6.3 L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - che si stima equa - di euro 3.000, in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del