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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23215/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di riconoscimento della continuazione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle condanne riportate per due omicidi commessi il 17/7/1997 e il 5/12/1997 nell'ambito di una faida di camorra.

La Corte ricordava la precedente ordinanza del 3 maggio 2021 che aveva rigettato un'analoga istanza riferita a tre omicidi, due dei quali oggetto della nuova, riproducendone la motivazione.

La Corte ribadiva che, in un contesto di faida camorristica, lo scopo finale è la sopraffazione del gruppo antagonista anche attraverso l'eliminazione fisica dei componenti del clan avversario; i vari omicidi posti in essere sono espressione della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con le plurime deliberazioni, scelta che si proietta fino alla resa del clan antagonista, incompatibile con un'unica previsione criminosa relativa a una pluralità di fatti programmati nelle linee essenziali.

Pur essendo stati commessi nell'ambito della faida tra il clan [OSCURATO:PERSONA] e il clan [OSCURATO:PERSONA], non emergeva la programmazione unitaria degli omicidi compiuti da [OSCURATO:PERSONA]; né era sufficiente una generica ideazione di soppressione dei componenti di famiglie avverse, così come non è configurabile la continuazione tra gli omicidi commessi nell'ambito di un'associazione per delinquere di stampo mafioso e il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.

La precedente ordinanza aveva sottolineato che ciascuno degli omicidi commessi aveva una propria causale; aveva ricordato, inoltre, che la sentenza della Corte di assise di appello che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], aveva escluso che i [OSCURATO:PERSONA] avessero da tempo deciso di uccidere tutti gli esponenti di maggiore spicco del clan [OSCURATO:PERSONA].

La guerra tra i due clan aveva avuto una durata ventennale e presupponeva la volontà di sopraffare il clan avversario anche con azioni violente ed omicidi, ma l'idea di uccidere tutti gli esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA] era generica e priva di concretezza e tale da non permettere di ritenere tutti predeterminati gli omicidi compiuti.

La Corte territoriale ribadiva le considerazioni già esposte nella precedente ordinanza e riteneva che, pertanto, i due omicidi non potessero essere riuniti in un medesimo disegno criminoso.

Le considerazioni della difesa, che faceva leva su un passaggio della motivazione della sentenza di condanna per l'omicidio Dallarino, non mutavano il quadro esposto nel precedente provvedimento. tE

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione della legge penale e vizio di motivazione.

Per il riconoscimento della continuazione, occorre che le singole violazioni siano state tutte deliberate e volute almeno a grandi linee sin dal momento in cui l'agente ha deciso di dare inizio alla sua attività illecita.

La Corte territoriale aveva riconosciuto la programmazione, ancorché generica, dell'attività dell'associazione di riferimento, ma aveva ritenuto che gli omicidi fossero stati commessi con causali diverse.

In realtà, per il riconoscimento del vincolo è necessario che i singoli reati siano mezzo per il conseguimento di un unico intento, quello dell'eliminazione di soggetti riferibili al clan avverso, sufficientemente specifico e rintracciabile sin dalla commissione del primo di essi.

La sentenza del Giudice per le indagini preliminari di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] dimostrava che tutti gli omicidi erano stati programmati in via generale, con un'unica causale: il predominio del clan [OSCURATO:PERSONA] sul clan [OSCURATO:PERSONA].

Il programma era già stato stabilito sin dal 1995/1996, con il passaggio di [OSCURATO:PERSONA] dal clan [OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA].

La Corte, d'altro canto, riconosceva l'esistenza del programma di vendicare il tradimento dei componenti del clan [OSCURATO:PERSONA]; non a caso, si dava atto che i [OSCURATO:PERSONA] avevano da tempo deciso di uccidere gli esponenti di maggiore spicco del clan [OSCURATO:PERSONA], senza che fosse necessaria una ulteriore manifestazione di volontà per il mandato omicidiario.

Risultava evidente che i tre omicidi, commessi nell'arco di un anno, erano attribuibili a una decisione unitaria pregressa, mentre la motivazione dell'ordinanza era contraddittoria.

Esisteva un programma generale, da attuarsi secondo le circostanze che si sarebbero presentate.

Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, atteso che l'incidente di esecuzione avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale.

Ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il Presidente deve dichiarare l'inammissibilità di una richiesta che costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi.

Il provvedimento del giudice dell'esecuzione divenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo petitum finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l'apparente novità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione (Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iacomino, Rv. 261394).

Si deve ricordare che è rilevabile anche di ufficio dalla Corte di cassazione la preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. pen., determina la inammissibilità dell'istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata e che si limiti a riproporre identiche questioni in assenza di nuovi elementi, conseguendone anche la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la decisione esecutiva che l'abbia rigettata nel merito invece di dichiararla inammissibile (Sez.

U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650).

2. Come emerge con evidenza dalla motivazione dell'ordinanza impugnata, la precedente richiesta aveva per oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre omicidi, oggetto di tre separate sentenze di condanna, due dei quali erano oggetto della nuova richiesta rigettata dalla Corte d'assise di appello di Napoli con l'ordinanza in questa sede impugnata.

In sostanza, il condannato ha ridotto l'ambito della richiesta, escludendo l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che era temporalmente distante dagli altri due (14/3/1996).

La riduzione dell'ambito della richiesta non è sufficiente ad escludere che la nuova istanza costituisca mera riproposizione della precedente: in via astratta, perché la prospettazione secondo cui tre delitti sono oggetto di un medesimo disegno criminoso comporta che ciascuno di essi (e, quindi, anche i due oggetto della nuova richiesta) sia legato a ciascuno degli altri dal medesimo vincolo; in concreto, perché la motivazione dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva deciso la precedente istanza, aveva esposto una motivazione globale e complessiva - in sostanza, sostenendo che l'inquadramento degli omicidi nella guerra tra i clan [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'ideazione di uccisione di tutti i componenti del clan [OSCURATO:PERSONA] non fossero sufficienti per ritenere i delitti unitariamente programmati, trattandosi di una programmazione generica ed avendo ciascun omicidio una propria causale - che coinvolgeva anche i due omicidi oggetto della nuova richiesta.

Incidentalmente si deve ricordare che l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata resa definitiva dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione operato da questa Corte con sentenza n. 9573/22 del 9/11/2021.Né si può sostenere che, con la nuova richiesta, fossero stati forniti nuovi elementi.

L'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva già preso in considerazione la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 2/7/2018; il riferimento alla motivazione della sentenza relativa all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], poi, non può essere considerato elemento nuovo, atteso che quella sentenza era già stata valutata con la precedente ordinanza.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di riconoscimento della continuazione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle condanne riportate per due omicidi commessi il 17/7/1997 e il 5/12/1997 nell'ambito di una faida di camorra. La Corte ricordava la precedente ordinanza del 3 maggio 2021 che aveva rigettato un'analoga istanza riferita a tre omicidi, due dei quali oggetto della nuova, riproducendone la motivazione. La Corte ribadiva che, in un contesto di faida camorristica, lo scopo finale è la sopraffazione del gruppo antagonista anche attraverso l'eliminazione fisica dei componenti del clan avversario; i vari omicidi posti in essere sono espressione della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con le plurime deliberazioni, scelta che si proietta fino alla resa del clan antagonista, incompatibile con un'unica previsione criminosa relativa a una pluralità di fatti programmati nelle linee essenziali. Pur essendo stati commessi nell'ambito della faida tra il clan [OSCURATO:PERSONA] e il clan [OSCURATO:PERSONA], non emergeva la programmazione unitaria degli omicidi compiuti da [OSCURATO:PERSONA]; né era sufficiente una generica ideazione di soppressione dei componenti di famiglie avverse, così come non è configurabile la continuazione tra gli omicidi commessi nell'ambito di un'associazione per delinquere di stampo mafioso e il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. La precedente ordinanza aveva sottolineato che ciascuno degli omicidi commessi aveva una propria causale; aveva ricordato, inoltre, che la sentenza della Corte di assise di appello che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], aveva escluso che i [OSCURATO:PERSONA] avessero da tempo deciso di uccidere tutti gli esponenti di maggiore spicco del clan [OSCURATO:PERSONA]. La guerra tra i due clan aveva avuto una durata ventennale e presupponeva la volontà di sopraffare il clan avversario anche con azioni violente ed omicidi, ma l'idea di uccidere tutti gli esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA] era generica e priva di concretezza e tale da non permettere di ritenere tutti predeterminati gli omicidi compiuti. La Corte territoriale ribadiva le considerazioni già esposte nella precedente ordinanza e riteneva che, pertanto, i due omicidi non potessero essere riuniti in un medesimo disegno criminoso. Le considerazioni della difesa, che faceva leva su un passaggio della motivazione della sentenza di condanna per l'omicidio Dallarino, non mutavano il quadro esposto nel precedente provvedimento. tE 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione della legge penale e vizio di motivazione. Per il riconoscimento della continuazione, occorre che le singole violazioni siano state tutte deliberate e volute almeno a grandi linee sin dal momento in cui l'agente ha deciso di dare inizio alla sua attività illecita. La Corte territoriale aveva riconosciuto la programmazione, ancorché generica, dell'attività dell'associazione di riferimento, ma aveva ritenuto che gli omicidi fossero stati commessi con causali diverse. In realtà, per il riconoscimento del vincolo è necessario che i singoli reati siano mezzo per il conseguimento di un unico intento, quello dell'eliminazione di soggetti riferibili al clan avverso, sufficientemente specifico e rintracciabile sin dalla commissione del primo di essi. La sentenza del Giudice per le indagini preliminari di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] dimostrava che tutti gli omicidi erano stati programmati in via generale, con un'unica causale: il predominio del clan [OSCURATO:PERSONA] sul clan [OSCURATO:PERSONA]. Il programma era già stato stabilito sin dal 1995/1996, con il passaggio di [OSCURATO:PERSONA] dal clan [OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, d'altro canto, riconosceva l'esistenza del programma di vendicare il tradimento dei componenti del clan [OSCURATO:PERSONA]; non a caso, si dava atto che i [OSCURATO:PERSONA] avevano da tempo deciso di uccidere gli esponenti di maggiore spicco del clan [OSCURATO:PERSONA], senza che fosse necessaria una ulteriore manifestazione di volontà per il mandato omicidiario. Risultava evidente che i tre omicidi, commessi nell'arco di un anno, erano attribuibili a una decisione unitaria pregressa, mentre la motivazione dell'ordinanza era contraddittoria. Esisteva un programma generale, da attuarsi secondo le circostanze che si sarebbero presentate. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, atteso che l'incidente di esecuzione avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale. Ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il Presidente deve dichiarare l'inammissibilità di una richiesta che costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi. Il provvedimento del giudice dell'esecuzione divenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo petitum finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l'apparente novità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione (Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iacomino, Rv. 261394). Si deve ricordare che è rilevabile anche di ufficio dalla Corte di cassazione la preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. pen., determina la inammissibilità dell'istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata e che si limiti a riproporre identiche questioni in assenza di nuovi elementi, conseguendone anche la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la decisione esecutiva che l'abbia rigettata nel merito invece di dichiararla inammissibile (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650). 2. Come emerge con evidenza dalla motivazione dell'ordinanza impugnata, la precedente richiesta aveva per oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre omicidi, oggetto di tre separate sentenze di condanna, due dei quali erano oggetto della nuova richiesta rigettata dalla Corte d'assise di appello di Napoli con l'ordinanza in questa sede impugnata. In sostanza, il condannato ha ridotto l'ambito della richiesta, escludendo l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che era temporalmente distante dagli altri due (14/3/1996). La riduzione dell'ambito della richiesta non è sufficiente ad escludere che la nuova istanza costituisca mera riproposizione della precedente: in via astratta, perché la prospettazione secondo cui tre delitti sono oggetto di un medesimo disegno criminoso comporta che ciascuno di essi (e, quindi, anche i due oggetto della nuova richiesta) sia legato a ciascuno degli altri dal medesimo vincolo; in concreto, perché la motivazione dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva deciso la precedente istanza, aveva esposto una motivazione globale e complessiva - in sostanza, sostenendo che l'inquadramento degli omicidi nella guerra tra i clan [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'ideazione di uccisione di tutti i componenti del clan [OSCURATO:PERSONA] non fossero sufficienti per ritenere i delitti unitariamente programmati, trattandosi di una programmazione generica ed avendo ciascun omicidio una propria causale - che coinvolgeva anche i due omicidi oggetto della nuova richiesta. Incidentalmente si deve ricordare che l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata resa definitiva dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione operato da questa Corte con sentenza n. 9573/22 del 9/11/2021.Né si può sostenere che, con la nuova richiesta, fossero stati forniti nuovi elementi. L'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva già preso in considerazione la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 2/7/2018; il riferimento alla motivazione della sentenza relativa all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], poi, non può essere considerato elemento nuovo, atteso che quella sentenza era già stata valutata con la precedente ordinanza. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
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