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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 12578/2026

Testo disponibile della fonte

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assazione avverso ilprovvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Milano – in sede esecutiva - in data 24aprile 2025, con cui è stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra talune condotte direato (essenzialmente contro il patrimonio) tra quelle oggetto della domanda, senzarideterminazione della pena in ragione del criterio determinativo di cui all’art. 81comma 4cod.pen. .Al primo ed unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in riferimento allecondotte escluse dal riconoscimento della continuazione (condotte di maltrattamenti estalking).

Secondo la difesa la rilevata disomogeneità tra i beni giuridici protetti dalle diversecondotte sarebbe solo apparente.

Anche sui reati esclusi avrebbero influito le condizioni ditossicodipendenza che hanno influito sul riconoscimento della continuazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito -violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali daconsentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegnocriminoso.Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diversecondotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì dapotersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modogiustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamentosanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez.

I n. 40123 del 22.10.2010,Rv 248862) .Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé ilcaratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi)che caratterizza il reato continuato.La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è – per natura – indiziaria,alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotteposte in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema divita.Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p.,comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione dideterminate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in esseredeterminati reati.Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singolireati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro gradualesvolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffattadefinizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltantodi "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazioneiniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati dacompiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alleeventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento,prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez.

I n. 12905 del 17.3.2010, Rv246838).2.

Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazioneda compiersi in sede esecutiva, da Sez.

Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si èespressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche insede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfonditaverifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del beneprotetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, lasistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indicisuindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.Nel caso in esame la valutazione operata dal Tribunale appare rispondente a taliconsiderazioni in diritto e non appare inficiata da vizi logici, data la oggettiva e incontestabilediversità tra le condotte che sono state escluse dal giudice del merito e le altre, per cui lacontinuazione è stata riconosciuta.

Sotto tale profilo il ricorso tende a proporre una diversavalutazione dei fatti, inconciliabile con la sede di legittimità.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
assazione avverso ilprovvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Milano – in sede esecutiva - in data 24aprile 2025, con cui è stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra talune condotte direato (essenzialmente contro il patrimonio) tra quelle oggetto della domanda, senzarideterminazione della pena in ragione del criterio determinativo di cui all’art. 81comma 4cod.pen. .Al primo ed unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in riferimento allecondotte escluse dal riconoscimento della continuazione (condotte di maltrattamenti estalking). Secondo la difesa la rilevata disomogeneità tra i beni giuridici protetti dalle diversecondotte sarebbe solo apparente. Anche sui reati esclusi avrebbero influito le condizioni ditossicodipendenza che hanno influito sul riconoscimento della continuazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito -violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali daconsentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegnocriminoso.Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diversecondotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì dapotersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modogiustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamentosanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010,Rv 248862) .Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé ilcaratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi)che caratterizza il reato continuato.La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è – per natura – indiziaria,alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotteposte in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema divita.Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p.,comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione dideterminate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in esseredeterminati reati.Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singolireati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro gradualesvolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffattadefinizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltantodi "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazioneiniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati dacompiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alleeventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento,prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, Rv246838).2. Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazioneda compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si èespressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche insede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfonditaverifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del beneprotetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, lasistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indicisuindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.Nel caso in esame la valutazione operata dal Tribunale appare rispondente a taliconsiderazioni in diritto e non appare inficiata da vizi logici, data la oggettiva e incontestabilediversità tra le condotte che sono state escluse dal giudice del merito e le altre, per cui lacontinuazione è stata riconosciuta. Sotto tale profilo il ricorso tende a proporre una diversavalutazione dei fatti, inconciliabile con la sede di legittimità.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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