CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19800/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5217/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e Fabiola del Torchio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in via Lima n. 28; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata, in via dei Portoghesi 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3535/15/2015 pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 31 luglio 2015; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte (ricorso, controricorso e successivo atto di rinuncia al ricorso) quanto segue. Il contribuente impugnò l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio provinciale competente, per l’anno 2008, rettificò sinteticamente da euro 253 ad euro 69.346 il reddito da assoggettare ad IRPEF e correlative addizionali. Il giudice di prime cure rigettò il ricorso che venne poi impugnato dall’odierno ricorrente. Il giudice di seconde cure accolse parzialmente il ricorso e, in riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, ridusse di euro 18.911 il reddito accertato. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a 3 motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. Successivamente il ricorrente ha rinunciato al ricorso, avendo presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 196 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, ha quindi provveduto al versamento del dovuto a seguito della liquidazione comunicata da Equitalia –Servizi di riscossione. E’ stata prodotta certificazione di avvenuta notifica alla controparte della rinuncia, che nulla ha osservato, ed è stata allegata ulteriore documentazione comprovante l’avvenuta rinuncia e l’avvenuto pagamento. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 196 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette di riscontrare l'effettiva definizione della lite, consentendo, pertanto, al giudice, in conformità all’istanza, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo. Deve, infatti, ribadirsi che deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dall'articolo 46, primo comma, d.lgs. n. 546/92, secondo cui: "il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere". Va, inoltre, ribadito in questa sede che la rinuncia al ricorso per Cassazione, tempestivamente notificata e depositata, non necessita di adesione delle parti a cui è destinata ed è pertanto idonea all'estinzione del processo tra le stesse (Cass., n. 3794/1999). Per quanto riguarda le spese, le stesse possono essere compensate. Deve escludersi, infine, la condanna al pagamento del raddoppio del contributo unificato atteso che in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; da ultimo Cass. n. 19071 del 2018). P.