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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 46929/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Polla avverso la sentenza in data 04/03/2022 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria inviata dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Salerno ha confermato quella del G.u.p. del Tribunale di Salerno in data 23/02/2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 316-bis cod. pen., in relazione alla distrazione di somme derivanti da finanziamento di un progetto europeo, includente quello «[OSCURATO:PERSONA], I giovani alla riscoperta del futuro», gestito dall'associazione Pro loco Volcei di Buccino, avendo versato le somme stabilite ai giovani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con l'intesa della loro parziale restituzione, poi effettivamente avvenuta nella misura complessiva di euro 3.600,00, costituente il profitto per il quale in misura corrispondente è stata disposta confisca.

2. Ha proposto ricorso Nardiello tramite il suo difensore.

2.1. Deduce nullità per omessa valutazione di una prova, costituita da Dvd mai consegnato alla difesa e nullità dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen. per assenza Dvd e intercettazioni con indicazione errata o meramente indicativa nel formulario predisposto, in concreto fuorviante.

Deduce altresì violazione degli artt. 192 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nonché erronea applicazione dell'art. 316-bis cod. proc. pen.

Denuncia inoltre omessa valutazione della richiesta di assoluzione da parte del pubblico ministero in udienza e mancanza di motivazione.

2.2. Ribadisce la nullità derivante dalla mancata consegna di un supporto Dvd che sarebbe in atti ma che non è stato consegnato e non sarebbe stato oggetto di valutazione da parte dei Giudici di merito.

Denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la censura di genericità dell'imputazione, riscontrabile anche nell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.

Rileva che non è possibile individuare il criterio adottato in ordine alla valutazione della prova, essendo state ingiustificatamente sminuite le deduzioni difensive.

Le somme incassate erano state quietanzate come atti di liberalità a favore della Pro-loco per le spese sostenute e per la prosecuzione della sua attività.

Indebitamente erano stati degradati a meri elementi formali i dati documentali acquisiti.

Peraltro, non risultava che il ricorrente avesse operato alcuna malversazione in ordine all'omessa destinazione delle somme al progetto, che era stato attuato, venendo in rilievo la retribuzione riconosciuta ai giovani ammessi al progetto, a fronte della quale non era configurabile alcuna appropriazione.

In subordine avrebbe dovuto prosciogliersi l'imputato per difetto di querela in ordine alle diverse ipotesi di reato di appropriazione indebita o truffa.

La condanna era stata pronunciata senza una motivazione valida sotto il profilo giuridico, ma solo sulla base di presunzioni.

Indebitamente era stata applicata una sanzione incongrua, senza la riduzione in misura tale da consentire la sostituzione con la corrispondente pena pecuniaria.3.

Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria, ripercorrendo le ragioni a fondamento del ricorso.

5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, la cui operatività .è stata successivamente prorogata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile.

2. Deve in primo luogo rilevarsi che il processo si è svolto con rito abbreviato.

Da ciò discende che non avrebbe potuto dedursi il tema della genericità dell'imputazione (Sez. 5, n. 33870 del 07/04/2017, Crescenzo, Rv. 270475; Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016, Boccuni, Rv. 269880), fermo restando che quella formulata era idonea, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, a dar conto del contenuto dell'accusa di malversazione e a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa.

Inoltre, la scelta del rito implicava il consolidamento e la cristallizzazione del quadro probatorio, così come risultante dagli atti trasmessi al G.u.p.

Per contro, non risulta che fosse stata sollevata alcuna tempestiva eccezione con riguardo alla mancata consegna di copia del DVD, mentre, in base a quanto emerge dalla sentenza impugnata, era stata formulata nell'atto di appello una deduzione di merito in ordine alla concreta rilevanza di quell'elemento probatorio.

Di qui la genericità del motivo di ricorso sul punto, che non dà conto della decisiva incidenza del DVD e del suo rilievo a fini difensivi.

3. Tutti gli altri motivi sono volti a riproporre genericamente deduzioni inerenti al merito e a contestare la configurabilità del reato contestato, a fronte dell'articolata motivazione della sentenza impugnata, avverso la quale non sono proposte censure consentite in sede di legittimità.

3.1. Ed invero, la Corte territoriale, anche avvalendosi delle argomentazioni del primo Giudice, a tal fine richiamate, ha spiegato le ragioni per cui il quadro probatorio doveva reputarsi idoneo a suffragare l'ipotesi accusatoria.

In particolare nella sentenza impugnata si dà conto dell'acquisizione di convergenti dichiarazioni di soggetti in varia guisa coinvolti nella vicenda, dalle quali era emerso che il ricorrente aveva fin dall'inizio prospettato a giovani precariamente assunti per l'attuazione del progetto, cui era riferibile il finanziamento pubblico, che avrebbero dovuto restituire almeno il 10% degli emolumenti loro corrisposti, in relazione ad impegni economici della Pro-loco, e che tale retrocessione di somme era effettivamente avvenuta almeno con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte si è soffermata sull'attendibilità dei dichiaranti, sottolineando come l'indagine non fosse stata originata da una loro denuncia e come non fossero emersi intendimenti strumentali e calunniosi, e ha inoltre sottolineato l'inaffidabilità della tesi difensiva incentrata sul compimento di meri atti di liberalità a distanza di tempo dalla corresponsione degli emolumenti, a fronte del fatto che i giovani coinvolti, precariamente assunti e destinatari di somme comunque modeste, non avrebbero avuto alcuna ragione di restituire per mera liberalità una parte significativa di quanto ricevuto, fermo restando che la retrocessione non era avvenuta a distanza di un anno, come sostenuto dalla difesa, ma in epoca assai ravvicinata rispetto al completamento dei pagamenti degli emolumenti dovuti e che non era stato comprovato neppure il preteso bisogno finanziario della Pro- loco.

In tale prospettiva è stata reputata inidonea a suffragare gli assunti difensivi la documentazione prodotta, redatta, secondo l'analisi della Corte, al solo scopo di creare una falsa apparenza della causale delle corresponsioni, tanto più nel caso di [OSCURATO:PERSONA], allorché l'atto di liberalità era stato riferito al fidanzato di lei, consigliere del direttivo dell'ente.

3.2. Sulla base di tale ricostruzione è stato dunque ritenuto configurabile il i delitto di cui all'art. 316--'dód. pen., in quanto parte dei fondi, che aveva una destinazione vincolata alla remunerazione dei giovani impiegati per l'attuazione del progetto, era stata in realtà distratta, sulla base di un originario patto, avente ad oggetto la retrocessione di quelle somme, così sottratte alla destinazione prevista.

A fronte di ciò, il ricorrente, essendo sostanzialmente incontestata la corresponsione delle somme, ha genericamente riproposto la tesi degli atti di liberalità e della non configurabilità del reato contestato, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione, con cui, nel presupposto della ravvisabilità della malversazione, si è per contro esclusa la possibilità di ipotizzare reati diversi, come l'appropriazione indebita o la truffa.

Né assume di per sé rilievo il tenore delle conclusioni del Procuratore generale nel giudizio di appello, avendo la Corte territoriale dettagliatamente esposto le ragioni del proprio convincimento, conforme a quello del primo Giudice.4.

Quanto alla pena, le deduzioni difensive risultano parimenti generiche e comunque volte a sollecitare una diversa valutazione di merito, a fronte di un giudizio non arbitrariamente formulato in ragione dell'intensità del dolo.

5. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Polla avverso la sentenza in data 04/03/2022 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria inviata dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Salerno ha confermato quella del G.u.p. del Tribunale di Salerno in data 23/02/2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 316-bis cod. pen., in relazione alla distrazione di somme derivanti da finanziamento di un progetto europeo, includente quello «[OSCURATO:PERSONA], I giovani alla riscoperta del futuro», gestito dall'associazione Pro loco Volcei di Buccino, avendo versato le somme stabilite ai giovani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con l'intesa della loro parziale restituzione, poi effettivamente avvenuta nella misura complessiva di euro 3.600,00, costituente il profitto per il quale in misura corrispondente è stata disposta confisca. 2. Ha proposto ricorso Nardiello tramite il suo difensore. 2.1. Deduce nullità per omessa valutazione di una prova, costituita da Dvd mai consegnato alla difesa e nullità dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen. per assenza Dvd e intercettazioni con indicazione errata o meramente indicativa nel formulario predisposto, in concreto fuorviante. Deduce altresì violazione degli artt. 192 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nonché erronea applicazione dell'art. 316-bis cod. proc. pen. Denuncia inoltre omessa valutazione della richiesta di assoluzione da parte del pubblico ministero in udienza e mancanza di motivazione. 2.2. Ribadisce la nullità derivante dalla mancata consegna di un supporto Dvd che sarebbe in atti ma che non è stato consegnato e non sarebbe stato oggetto di valutazione da parte dei Giudici di merito. Denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la censura di genericità dell'imputazione, riscontrabile anche nell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. Rileva che non è possibile individuare il criterio adottato in ordine alla valutazione della prova, essendo state ingiustificatamente sminuite le deduzioni difensive. Le somme incassate erano state quietanzate come atti di liberalità a favore della Pro-loco per le spese sostenute e per la prosecuzione della sua attività. Indebitamente erano stati degradati a meri elementi formali i dati documentali acquisiti. Peraltro, non risultava che il ricorrente avesse operato alcuna malversazione in ordine all'omessa destinazione delle somme al progetto, che era stato attuato, venendo in rilievo la retribuzione riconosciuta ai giovani ammessi al progetto, a fronte della quale non era configurabile alcuna appropriazione. In subordine avrebbe dovuto prosciogliersi l'imputato per difetto di querela in ordine alle diverse ipotesi di reato di appropriazione indebita o truffa. La condanna era stata pronunciata senza una motivazione valida sotto il profilo giuridico, ma solo sulla base di presunzioni. Indebitamente era stata applicata una sanzione incongrua, senza la riduzione in misura tale da consentire la sostituzione con la corrispondente pena pecuniaria.3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria, ripercorrendo le ragioni a fondamento del ricorso. 5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, la cui operatività .è stata successivamente prorogata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile. 2. Deve in primo luogo rilevarsi che il processo si è svolto con rito abbreviato. Da ciò discende che non avrebbe potuto dedursi il tema della genericità dell'imputazione (Sez. 5, n. 33870 del 07/04/2017, Crescenzo, Rv. 270475; Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016, Boccuni, Rv. 269880), fermo restando che quella formulata era idonea, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, a dar conto del contenuto dell'accusa di malversazione e a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa. Inoltre, la scelta del rito implicava il consolidamento e la cristallizzazione del quadro probatorio, così come risultante dagli atti trasmessi al G.u.p. Per contro, non risulta che fosse stata sollevata alcuna tempestiva eccezione con riguardo alla mancata consegna di copia del DVD, mentre, in base a quanto emerge dalla sentenza impugnata, era stata formulata nell'atto di appello una deduzione di merito in ordine alla concreta rilevanza di quell'elemento probatorio. Di qui la genericità del motivo di ricorso sul punto, che non dà conto della decisiva incidenza del DVD e del suo rilievo a fini difensivi. 3. Tutti gli altri motivi sono volti a riproporre genericamente deduzioni inerenti al merito e a contestare la configurabilità del reato contestato, a fronte dell'articolata motivazione della sentenza impugnata, avverso la quale non sono proposte censure consentite in sede di legittimità. 3.1. Ed invero, la Corte territoriale, anche avvalendosi delle argomentazioni del primo Giudice, a tal fine richiamate, ha spiegato le ragioni per cui il quadro probatorio doveva reputarsi idoneo a suffragare l'ipotesi accusatoria. In particolare nella sentenza impugnata si dà conto dell'acquisizione di convergenti dichiarazioni di soggetti in varia guisa coinvolti nella vicenda, dalle quali era emerso che il ricorrente aveva fin dall'inizio prospettato a giovani precariamente assunti per l'attuazione del progetto, cui era riferibile il finanziamento pubblico, che avrebbero dovuto restituire almeno il 10% degli emolumenti loro corrisposti, in relazione ad impegni economici della Pro-loco, e che tale retrocessione di somme era effettivamente avvenuta almeno con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte si è soffermata sull'attendibilità dei dichiaranti, sottolineando come l'indagine non fosse stata originata da una loro denuncia e come non fossero emersi intendimenti strumentali e calunniosi, e ha inoltre sottolineato l'inaffidabilità della tesi difensiva incentrata sul compimento di meri atti di liberalità a distanza di tempo dalla corresponsione degli emolumenti, a fronte del fatto che i giovani coinvolti, precariamente assunti e destinatari di somme comunque modeste, non avrebbero avuto alcuna ragione di restituire per mera liberalità una parte significativa di quanto ricevuto, fermo restando che la retrocessione non era avvenuta a distanza di un anno, come sostenuto dalla difesa, ma in epoca assai ravvicinata rispetto al completamento dei pagamenti degli emolumenti dovuti e che non era stato comprovato neppure il preteso bisogno finanziario della Pro- loco. In tale prospettiva è stata reputata inidonea a suffragare gli assunti difensivi la documentazione prodotta, redatta, secondo l'analisi della Corte, al solo scopo di creare una falsa apparenza della causale delle corresponsioni, tanto più nel caso di [OSCURATO:PERSONA], allorché l'atto di liberalità era stato riferito al fidanzato di lei, consigliere del direttivo dell'ente. 3.2. Sulla base di tale ricostruzione è stato dunque ritenuto configurabile il i delitto di cui all'art. 316--'dód. pen., in quanto parte dei fondi, che aveva una destinazione vincolata alla remunerazione dei giovani impiegati per l'attuazione del progetto, era stata in realtà distratta, sulla base di un originario patto, avente ad oggetto la retrocessione di quelle somme, così sottratte alla destinazione prevista. A fronte di ciò, il ricorrente, essendo sostanzialmente incontestata la corresponsione delle somme, ha genericamente riproposto la tesi degli atti di liberalità e della non configurabilità del reato contestato, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione, con cui, nel presupposto della ravvisabilità della malversazione, si è per contro esclusa la possibilità di ipotizzare reati diversi, come l'appropriazione indebita o la truffa. Né assume di per sé rilievo il tenore delle conclusioni del Procuratore generale nel giudizio di appello, avendo la Corte territoriale dettagliatamente esposto le ragioni del proprio convincimento, conforme a quello del primo Giudice.4. Quanto alla pena, le deduzioni difensive risultano parimenti generiche e comunque volte a sollecitare una diversa valutazione di merito, a fronte di un giudizio non arbitrariamente formulato in ragione dell'intensità del dolo. 5. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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