CassazionedecretoSezione UDecisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22442/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di Ragusa in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoSalvatore Mezzasalma;nonchèPresidenza Della Regione [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello StatoNumero registro generale 23872/2025Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 22442/2026Data pubblicazione 30/06/2026-controricorrenti-nonchéRegione [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DipasqualeEmanuele, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per laRegione [OSCURATO:SOCIETA] n. 620/2025 depositata il 30/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].I fatti sono così riassunti nella sentenza impugnata: «Con la sentenzaresa in forma semplificata n. 552 del 12 marzo 2025, il TAR Sicilia hadichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento, previa idonea misura cautelare,del decreto del Presidente della Regione [OSCURATO:SOCIETA] 13 febbraio 2025, n.512/GAB, con il quale sono state indette “per il giorno di domenica 27 aprile2025 [...] le elezioni dei Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunalidi Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani nonché deiConsigli Metropolitani di Palermo, Catania e Messina”. Con il ricorso di primecure, parte ricorrente – quale cittadino elettore di Ispica (RG), nonchéPresidente del Consiglio Comunale – ha assunto la titolarità dell’azione voltaa fare valere l’illegittimità dell’intero sistema elettorale, lamentando lapresunta compromissione dei suoi diritti fondamentali quale consiglierecomunale, con particolare riferimento alla formazione dei consigli dei libericonsorzi e dei consigli metropolitani. Ad avviso del ricorrente, in particolare,la l. n. 56 del 2014 sarebbe incostituzionale nella parte in cui stabilisce ilcumulo di mandati tra sindaco del comune capoluogo e sindacoNumero registro generale 23872/2025Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 22442/2026Data pubblicazione 30/06/2026metropolitano (art. 1, comma 19) e, per quanto di primario interesse, trasindaco di un comune e Presidente della provincia (art. 1, comma 60); diconseguenza, sarebbe incostituzionale anche la l.r. n. 15 del 2015,adeguatasi a quella nazionale. Ha altresì lamentato la costituzione deiconsigli secondo il criterio del voto ponderato stabilito dalla stessa l. n. 56del 2014 e dalla conforme l.r. n. 15 del 2015, in violazione del principio dieguaglianza dei consiglieri – e, più a monte, delle comunità territoriali deiquali i primi sono i rappresentanti – con conseguente asserita menomazionedel diritto fondamentale del ricorrente. Ha quindi chiesto che venissesollevata la questione di legittimità costituzionale sia della legge regionale –di cui il Decreto impugnato costituisce atto attuativo – per violazione e falsaapplicazione degli articoli 1, 2, 3, 5, 48, 51, 67, 94, 97 e 114 Cost.; sia, inbase ai medesimi parametri, della legge c.d. Delrio, dubitando della naturadi tale legge quale normativa di grande riforma economico-sociale che nonammetterebbe da parte del legislatore regionale deroghe e deviazioni. Hainfine dedotto anche presunti vizi di formazione della legge statale, perviolazione dell’art. 72 della Costituzione. Oltre all’annullamento dell’attoimpugnato, ha contestualmente chiesto l’accoglimento dell’istanzacautelare, in quanto lo svolgimento delle elezioni per gli organi dell’ente diarea vasta previste per il 27 aprile 2025 “annichilisce per come si è notato ildiritto fondamentale del ricorrente a partecipare alla vita pubblica incondizioni di eguaglianza con tutti gli altri cittadini”. Alla camera diconsiglio dell’11 marzo 2025 fissata per la trattazione della istanzacautelare, previo avviso del Presidente alle parti in ordine alla possibilità didefinizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è statadal primo giudice decisa con la sentenza n. 552 del 2025, recantedeclaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione delgiudice amministrativo. Tale sentenza è appellata dal ricorrente in primogrado mediante l’articolazione di una unica doglianza, così rubricata:Illegittimità ed ingiustizia per violazione e falsa applicazione art. 7 c.p.a.Difetto di motivazione e contraddittorietà. La posizione giuridica sostanzialeNumero registro generale 23872/2025Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 22442/2026Data pubblicazione 30/06/2026del ricorrente in primo grado e l’interesse fatto valere. Sostiene, in sintesi,l’odierno appellante che nel giudizio di primo grado era stata contestata non“la sussistenza del potere, ma la sua modalità di esercizio” di talché ilprivato ricorrente vantava una posizione di interesse legittimo; siccome“laddove c’è procedimento, c’è potere amministrativo”, non importa chetrattavasi di procedimento elettorale, in gran parte vincolato e necessitato,di talché il primo giudice non avrebbe potuto declinare la giurisdizione, inquanto l’azione di annullamento spiegata dal ricorrente rientrava a pienotitolo nel perimetro della giurisdizione amministrativa. Pertanto, ha conclusoaffinché questo Consiglio di Giustizia Amministrativa “affermi la giurisdizioneamministrativa sulla domanda spiegata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, ai sensidell’art. 105 cpa rimetta «la causa al giudice di primo grado» perché questidecida sul merito e sollevi questione di legittimità costituzionale delledisposizioni indicate”. Per resistere all’atto di appello si sono costituiti inquesto secondo grado, con atto di mera forma depositato in data 25 marzo2025, la Presidenza della Regione [OSCURATO:SOCIETA] e l’[OSCURATO:PERSONA] delleAutonomie Locali e della [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità della udienzacamerale fissata per la trattazione dell’appello, sia parte appellante, siaparte appellata, hanno presentato ulteriori scritti difensivi. Parte appellanteha prodotto le memorie in data 24 maggio e 10 giugno 2025, nonché lamemoria di replica in data 13 giugno 2025; le Amministrazioni appellatehanno depositato memoria in data 6 giugno 2025. In particolare, con taliscritti difensivi parte appellante ha, tra l’altro, dedotto e documentato diavere impugnato, con ricorso ex art. 130 c.p.a. proposto dinanzi al TARSicilia, l’esito delle operazioni elettorali per il presidente e il consiglio delLibero [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa (RG n. 1066/2025), la cui trattazioneè stata fissata per il 4 novembre 2025. 7. Alla camera di consiglio del 26giugno 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione».Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione [OSCURATO:SOCIETA],richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite e del Consiglio diNumero registro generale 23872/2025Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 22442/2026Data pubblicazione 30/06/2026Stato, ha rigettato l’appello. Esso ha posto innanzitutto l‘accento sullededuzioni di parte, le quali, alla stregua del criterio del petitumsostanziale, sono state intese dal Giudice amministrativo come voltea far valere il diritto del ricorrente al libero esercizio del diritto di voto(i.e. diritto di elettorato attivo), asseritamente leso da unanormazione statale e regionale irrispettosa del principio costituzionaledi uguaglianza tra cittadini e consiglieri comunali.In particolare, secondo il Consiglio di Stato «privo di ogni pregio sipalesa l’argomento, a più riprese speso nell’atto di gravame, secondocui l’avere contestato il procedimento elettorale, sin dal suo atto diavvio, inciderebbe sulla qualificazione della posizione giuridicasoggettiva del ricorrente, di interesse legittimo e non di diritto, tenutoconto della regola generale che “allorquando si contesta non lasussistenza del potere, la sua modalità di esercizio, il soggetto privatovanta una posizione di interesse legittimo”[...] tale argomento si ponein insanabile contrasto con la fondamentale regola di riparto di cuiall’art. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e con il principio,affatto sedimentato, che il riparto tra giurisdizione ordinaria eamministrativa “non si basa sul criterio del petitum formale,individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì suquello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causapetendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamentogiurisdizionale" (così, Cass. S.U. 12 marzo 2025, n. 6633; in terminianche Id., n. 2368 del 2024; Id., n. 20350 del 2017). Non può infattiaffermarsi che, avendo il ricorrente impugnato in primo grado ilprovvedimento di avvio del procedimento elettorale per le elezioni deiPresidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali di Agrigento,Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani nonché dei ConsigliNumero registro generale 23872/2025Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 22442/2026Data pubblicazione 30/06/2026Metropolitani di Palermo, Catania e Messina, tale impugnativa, di persé, radica la giurisdizione del giudice degli interessi legittimi, inquanto la posizione azionata in giudizio, per gli argomenti tutti sopraesposti, ha piana ed evidente natura di diritto soggettivo, di talché sudi essa – anche tenuto conto della insussistenza di una sfera digiurisdizione esclusiva in materia di operazioni elettorali - puòpronunciarsi soltanto il giudice ordinario».Avverso la predetta decisione, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso aqueste Sezioni Unite, affidato a un unico motivo, illustrato damemoria.[OSCURATO:PERSONA] di Ragusa ha resistito con controricorso.Hanno resistito con controricorso, difesi dall’[OSCURATO:PERSONA], la Presidenza della Regione [OSCURATO:SOCIETA] e l’AssessoratoRegionale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con le qualiha chiesto il rigetto del ricorso.In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente, con appositaistanza, ha chiesto la discussione della causa in pubblica udienza epoi, con ulteriore istanza, ha rappresentato di avere propostoulteriore ricorso contro la decisione del Consiglio di giustiziaamministrativa per la Regione siciliana che ha dichiarato il difetto digiurisdizione nel giudizio promosso dal ricorrente per impugnarel’esito del voto, nel frattempo svoltosi (proc. n. 10169/2026). Ilricorrente rappresenta ancora che l’ulteriore ricorso, oggetto delprocedimento n. 10169/2026, è del tutto analogo a un ricorsoproposto da un diverso ricorrente, dal quale era derivato ilprocedimento n. 19125 del 2026. Egli rappresenta, quindi, laNumero registro generale 23872/2025Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 22442/2026Data pubblicazione 30/06/2026l’opportunità della riunione dei ricorsi per la loro definizione in forza diun medesimo principio.RAGIONI DELLA DECISIONECome risulterà chiaramente dal seguito dell’esposizione, ilricorso non presenta questioni di diritto idonee a giustificarne ladiscussione in pubblica udienza; né si ravvisano ragioni di opportunitàper disporre il rinvio del procedimento al fine di consentirne lariunione con i diversi procedimenti indicati dal ricorrente. Le istanzedel ricorrente vanno pertanto disattese.Ciò premesso e passando all’esame del ricorso, con l’unicomotivo si denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 29c.p.a. e art. 23 l. n. 87/1953 [...]. Diniego di giustizia per laviolazione degli artt. 24 e 113 Cost. e 6 Cedu». Premessa unaricostruzione storica delle tutele giurisdizionali in materia elettorale, ilricorrente afferma che «allorquando si impugnano attidell’amministrazione e se ne chiede l’annullamento e/o la sospensionedi efficacia, il giudice naturale di tale domanda è quelloamministrativo». Tale dinamica, precisa ancora il ricorrente, nonmuta allorché si contesta la legittimità della regola elettorale la cuiapplicazione ha prodotto atti illegittimi, ferma restando il principio chel’accertamento dell’incostituzionalità della norma è di competenzadella Corte costituzionale verso la quale va operato il rinviopregiudiziale ai sensi dell’art. 1 l. Cost. n. 1/1948 e art. 23 l. n.87/1953.Il ricorso è infondato.Le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo epassivo appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, la qualenon viene meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza,Numero registro generale 23872/2025Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 22442/2026Data pubblicazione 30/06/2026o non, dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l’impugnazionedel provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, perchéanche in tali ipotesi la decisione non verte sull’annullamento dell’attoamministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivoperfetto inerente all’elettorato suddetto (v. Cass. S.U., n.13403/2017).Il ricorrente richiama nel ricorso, e poi ancora nella memoria, lasentenza della Corte costituzionale n. 110 del 2015, la quale hadichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale,sollevata dal Tribunale di Venezia, della normativa per l’elezione deimembri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, nella parte in cuiprevede una soglia di sbarramento per le liste che non abbianoconseguito sul piano nazionale almeno il quattro percento dei votivalidi espressi. In quella occasione la Corte costituzionale precisò chei dubbi di legittimità costituzionale della normativa elettorale debbonopervenire al vaglio della Corte costituzionale in via incidentale in ungiudizio principale promosso a tutela del diritto di voto.In tale pronunzia il ricorrente ritiene di trovare conferma allapropria tesi, secondo la quale la questione di costituzionalità dellanormativa elettorale non potrebbe che porsi in via incidentale in ungiudizio dinanzi al giudice amministrativo, di impugnazione di un attodel relativo procedimento.Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la pronunziadella Corte Costituzionale in esame non consente una tale illazione.La Corte costituzionale, in quella occasione operò un confronto con lapropria sentenza n. 1 del 2014, che aveva ritenuto ammissibile laquestione, sollevata dalla Corte di cassazione, di legittimitàcostituzionale della legge elettorale nazionale del 2005. In particolare,Numero registro generale 23872/2025Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 22442/2026Data pubblicazione 30/06/2026la ragione che giustificò l’ammissibilità fu il rilievo che, in quel caso, ilcontrollo dei risultati elettorali è sottratto al giudice comune ed èrimesso dall’art. 66 Cost. alla camera di appartenenza «quale unicaeccezione al sistema generale di tutela giurisdizionale in materia dielezioni». In questo specifico caso, «il vulnus che si lamenti arrecatoa un diritto fondamentale, quale è il diritto di voto, da una normativaelettorale che si sospetti di incostituzionalità non potrebbe essereeliminato attraverso lo strumento del giudizio incidentale». Nel casodeciso con la sentenza n. 119 del 2015, invece, a differenza delprecedente per il quale opera l’art. 66 Cost., il dubbio dicostituzionalità poteva essere fatto valere nell’ambito di un ordinariogiudizio attraverso la via incidentale. Corte cost. n. 119 del 2015 inesame ricorda ancora che, ai fini dell’ammissibilità della questione,occorre non soltanto che l’oggetto del giudizio principale e quello delgiudizio di legittimità costituzionale non coincidano, ma altresì chel’incertezza sull’effettiva portata dal diritto di voto, derivante da unanormativa elettorale in ipotesi costituzionalmente illegittima, siadestinata, altrimenti, a restare insuperabile, a causa dell’impossibilitàche la relativa questione venga sollevata secondo la via ordinaria invia incidentale in un giudizio avente ad oggetto la vicenda elettorale.Come si vede tale sentenza della Corte costituzionale non contraddicela regola che la giurisdizione, in relazione alla domanda avente comepetitum sostanziale la tutela del diritto di elettorato, sia del giudiceordinario, secondo i principi dinanzi richiamati, con i quali noninterferisce sotto nessun profilo. Nella sentenza, in altre parole, nonsi dice affatto che “la via ordinaria di accesso alla Consulta in materiaelettorale rimane quella che muove dall’impugnazione di atti delrelativo procedimento avanti il giudice naturale (che rimane quelloNumero registro generale 23872/2025Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 22442/2026Data pubblicazione 30/06/2026amministrativo)”. Il giudizio, nel quale sollevare la questione in viaincidentale, rimane quello individuato in applicazione dei principi giàvisti, in forza dei quali, in materia di elettorato, attivo e passivo, ogniqual volta la domanda abbia come petitum sostanziale la tutela deldiritto di elettorato attivo, la cognizione è del giudice ordinario, qualegiudice naturale dei diritti fondamentali e, tra questi, dei dirittipolitici; né la giurisdizione del giudice ordinario incontra limitazioni oderoghe per il caso in cui la questione venga introdotta medianteimpugnazione del provvedimento (Cass., S.U., 5574/2012.Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato, coninevitabile addebito di spese alla parte soccombente.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono inoltre presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA],delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di €.4.000,00, per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge;condanna inoltre il ricorrente al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] Pubblica, al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida nella misura di € 4.000,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilNumero registro generale 23872/2025Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 22442/2026Data pubblicazione 30/06/2026versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unitecivili, il 23 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] f.f.[OSCURATO:PERSONA]