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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28533/2026

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volta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma che ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 73 comma 1, e 80 comma 1, lettera b) del DPR deI309/1990, in relazione a reiterate cessioni effettuate in maniera continuativa di sostanza stupefacente, inferiori a un grammo.

Il ricorrente con il primo motivo di ricorso chiede l'applicazione dell'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 del DPR 309/1990.

Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in ordine all'applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 80 del DPR 309/1990 in relazione all'assunzione del ruolo di direzione e di coordinamento dell'attività di spaccio contestata.

Con il terzo motivo si duole in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata aggravante, non avendo il giudice a quo in alcun modo argomentato in ordine alla specifica doglianza formulata con l'atto d'appello.

In ordine alla prima doglianza si evidenzia che il giudice a quo, pur riconoscendo che i singoli quantitativi di cocaina ceduta di volta in volta non fossero particolarmente significativi o ingenti, ha evidenziato il sistema ben organizzato di spaccio con una diffusività indeterminata tipico di una piazza di spaccio itinerante, gestita dai familiari del ricorrente.

Dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, infatti, emerge lo svolgimento di un'attività di reclutamento del personale addetto allo spaccio ,che veniva istruito ed avviato all'attività illecita, dietro corresponsione di una retribuzione pari a euro 3000 mensili.

Pertanto, il giudice a quo ha escluso che gli episodi di spaccio contestati, per nulla occasionali ed isolati, per i mezzi e le modalità di tipo professionale in cui venivano realizzati, possano essere inquadrati nell'ipotesi di "piccolo spaccio".

Con le medesime argomentazioni il giudice a quo ha confermato la contestata aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lettera b) DPR 309/1990, avendo l'imputato assunto un ruolo di direzione, organizzazione e coordinamento dei concorrenti, impartendo direttive e ordini in relazione alla gestione dell'attività in particolare, mantenendo contatti quotidiani con i pusher, indicando i luoghi di incontro con gli acquirenti, gestendo lo stupefacente, corrispondendo alla retribuzione mensile, garantendo vitto e alloggio nonché la dotazione di una vettura e di un telefono di lavoro e provvedendo alla costante sorveglianza durante l'espletamento dell'attività di spaccio.

Quanto alla terza doglianza, si ribadisce che, in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Rv. 270481 ).

Nel caso in disamina il giudice a quo ha evidenziato il disvalore sociale dei reati contestati, tale da giustificare una pena base in misura superiore al minimo edittale, essendo l'organizzazione capillare ed estesa in un territorio abbastanza ampio, ed ha confermato un regime di equivalenza delle circostanze 1eterogenee in considerazione della delicatezza e centralità del ruolo direttivo svolto da ricorrente e in ragione del precedente specifico da cui egli risulta gravato.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
volta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma che ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 73 comma 1, e 80 comma 1, lettera b) del DPR deI309/1990, in relazione a reiterate cessioni effettuate in maniera continuativa di sostanza stupefacente, inferiori a un grammo. Il ricorrente con il primo motivo di ricorso chiede l'applicazione dell'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 del DPR 309/1990. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in ordine all'applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 80 del DPR 309/1990 in relazione all'assunzione del ruolo di direzione e di coordinamento dell'attività di spaccio contestata. Con il terzo motivo si duole in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata aggravante, non avendo il giudice a quo in alcun modo argomentato in ordine alla specifica doglianza formulata con l'atto d'appello. In ordine alla prima doglianza si evidenzia che il giudice a quo, pur riconoscendo che i singoli quantitativi di cocaina ceduta di volta in volta non fossero particolarmente significativi o ingenti, ha evidenziato il sistema ben organizzato di spaccio con una diffusività indeterminata tipico di una piazza di spaccio itinerante, gestita dai familiari del ricorrente. Dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, infatti, emerge lo svolgimento di un'attività di reclutamento del personale addetto allo spaccio ,che veniva istruito ed avviato all'attività illecita, dietro corresponsione di una retribuzione pari a euro 3000 mensili. Pertanto, il giudice a quo ha escluso che gli episodi di spaccio contestati, per nulla occasionali ed isolati, per i mezzi e le modalità di tipo professionale in cui venivano realizzati, possano essere inquadrati nell'ipotesi di "piccolo spaccio". Con le medesime argomentazioni il giudice a quo ha confermato la contestata aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lettera b) DPR 309/1990, avendo l'imputato assunto un ruolo di direzione, organizzazione e coordinamento dei concorrenti, impartendo direttive e ordini in relazione alla gestione dell'attività in particolare, mantenendo contatti quotidiani con i pusher, indicando i luoghi di incontro con gli acquirenti, gestendo lo stupefacente, corrispondendo alla retribuzione mensile, garantendo vitto e alloggio nonché la dotazione di una vettura e di un telefono di lavoro e provvedendo alla costante sorveglianza durante l'espletamento dell'attività di spaccio. Quanto alla terza doglianza, si ribadisce che, in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Rv. 270481 ). Nel caso in disamina il giudice a quo ha evidenziato il disvalore sociale dei reati contestati, tale da giustificare una pena base in misura superiore al minimo edittale, essendo l'organizzazione capillare ed estesa in un territorio abbastanza ampio, ed ha confermato un regime di equivalenza delle circostanze 1eterogenee in considerazione della delicatezza e centralità del ruolo direttivo svolto da ricorrente e in ragione del precedente specifico da cui egli risulta gravato. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M
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