CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04537/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la sospensione dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti, emesso in data 18 settembre 2013, al fine di esercitare, da libero, la facoltà di proporre istanza di misura alternativa alla detenzione. Osserva che non può trovare applicazione la previsione di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. atteso che il Guye, destinatario di un primo ordine di esecuzione con contestuale sospensione in data 28 febbraio 2013, relativo ad una pena inferiore a tre anni, aveva già avanzato domanda di misura alternativa, salvo rinunciarvi a seguito di nuovo ordine di carcerazione a pena superiore a tre anni, legittimamente non sospeso perché emesso in data 18 settembre 2013, quindi prima sia delle modifiche legislative introdotte dal dl., 23 dicembre 2013, n. 146 (che ha elevato a quattro anni il limite edittale per accedere all'affidamento in prova ai servizi sociali) sia della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 6 febbraio 2018 (che ha reso sospendibili anche gli ordini di esecuzione a pene superiori a 3 ed inferiori a 4 anni). 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo per violazione di legge, in relazione all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nel testo risultante dall'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 6 febbraio 2018, nonché per manifesta illogicità della motivazione. Ritiene il ricorrente che la decisione di non sospendere il secondo ordine di esecuzione in applicazione della sentenza della Corte costituzionale è erronea anche considerando che il condannato si era sottratto volontariamente all'esecuzione rendendosi irreperibile. L'irreperibilità è causa sopravvenuta di revoca del decreto di sospensione non già condizione ostativa alla sua emissione. In ogni caso, gli effetti sfavorevoli legati alla irreperibilità non possono prodursi nei confronti di chi, come il Guye, inizialmente attinto da un primo ordine di esecuzione sospeso, è stato successivamente raggiunto da altro ordine di esecuzione non sospeso illegittimamente in base alla pronuncia della Consulta. In tale ipotesi, in cui non essendosi ancora esaurita l'espiazione integrale della pena la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha effetti retroattivi, il condannato deve essere sempre restituito nel diritto ad una decisione preventiva sulla richiesta di misure alternative. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono. 1. Il Tribunale è pervenuto ad una conclusione corretta sulla scorta, però, di un percorso argomentativo incompleto perché, come opportunamente evidenziato da ricorrente, non ha affrontato la questione principale posta dall'istanza ossia l'incidenza sull'esecuzione (di pena detentiva) in atto alla data del 2 marzo 2018 della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni. Per effetto di tale pronuncia si è ripristinata la simmetria tra il testo dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e quello dell'art. 47 Ord. pen. eliminando, tranne limitate eccezioni, per identità di ratio, per tutte le pene detentive fino a quattro anni il presupposto del preventivo ingresso in carcere quale presupposto per l'eventuale, successivo accesso alle misure alternative. Da tale dato occorre muoversi per valutare la situazione esecutiva in cui versava l'odierno ricorrente allorquando è stato raggiunto, prima dell'intervento della Corte Costituzionale e delle più favorevoli modifiche normative, dall'ordine di esecuzione con pena senza contestuale sospensione a pena superiore a tre anni ma inferiore a quattro anni. Va, al riguardo, riaffermato il principio secondo cui, a seguito della declaratoria di incostituzionalità, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di esaminare la domanda del detenuto di sospensione temporanea dell'ordine di esecuzione relativo a pena superiore a tre anni ma non superiore a quattro e, in presenza degli altri presupposti di legge, di provvedere al ripristino della facoltà del medesimo di proporre, da libero, istanza di misura alternativa, con tempestiva sospensione dell'esecuzione. Ciò, tuttavia, è possibile e doveroso a condizione che analoga istanza di misura alternativa - proposta dopo l'inizio dell'esecuzione della pena cui l'istanza stessa si riferisce - non sia già stata oggetto di decisione da parte del tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 34428 del 02/07/2018, Bevilacqua, n. m.; Sez. 1, n. 34427 del 02/07/2018, Calabrese, Rv. 273857): invero, quando l'esecuzione sia ancora in atto, si deve verificare, nel rispetto della conformazione strutturale e funzionale dell'istituto della sospensione temporanea, se sia intervenuta - o meno - la valutazione, da parte della magistratura di sorveglianza, di una domanda di misura alternativa, in quanto la funzione dell'istituto processuale è quella di consentire all'interessato di richiedere ed ottenere una delibazione avente ad oggetto la applicabilità della misura alternativa in una condizione giuridica che non lo veda già assoggettato all'esecuzione della pena. In tal caso, infatti, se la magistratura di sorveglianza avrà valutato in modo favorevole al condannato la sua istanza reputando sussistenti i presupposti della misura alternativa, si sarà determinata di conseguenza, riconoscendo la misura alternativa ed evitando l'ingresso in carcere del condannato; se i presupposti per la concessione della misura non saranno stati ritenuti sussistenti, la decisione sarà stata di segno negativo, con la reiezione dell'istanza e con la correlativa maturazione delle condizioni per l'inizio dell'esecuzione della pena. Pertanto, per un verso, va ribadito che - anche nel caso in cui, posta già in esecuzione una condanna ad una pena detentiva residua superiore ad anni tre ma non superiore ad anni quattro, sia sopravvenuto il novum scaturente dalla citata sentenza della Corte costituzionale e la valutazione sull'applicazione della misura alternativa sia mancata per qualsiasi ragione - la corrispondente frazione del rapporto esecutive non può dirsi esaurita, avendo il condannato diritto, ora per allora, di ottenere la restituzione nella facoltà a lui spettante, preclusa al momento della emissione dell'ordine di esecuzione da una norma contrastante con la Costituzione; per altro verso, si riafferma la precisazione che, se tuttavia il condannato, raggiunto da ordine di esecuzione inizialmente non sospendibile, ma divenuto sospendibile per gli effetti della menzionata pronuncia del Giudice delle leggi, abbia proposto la domanda di applicazione della misura alternativa alla detenzione in epoca antecedente e tale domanda sia stata esitata con il corrispondente provvedimento della magistratura di sorveglianza, la funzione dell'istituto della sospensione temporanea, ossia quella di consentire all'interessato, prima dell'inizio dell'esecuzione, di richiedere ed ottenere la delibazione sulla misura alternativa, non risulta più sussistente. Soltanto in quest'ultimo caso, quindi, il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva da parte del pubblico ministero, e quello di declaratoria della temporanea inefficacia del corrispondente ordine di esecuzione da parte del giudice dell'esecuzione non possono avere legittimo luogo. 2. Nel caso in esame è pacifico che il G44/t ha proposto domanda di affidamento in prova, da libero, dopo il primo ordine di esecuzione e che, dopo il secondo ordine di esecuzione, precisamente in occasione dell'udienza celebratasi in data 2 ottobre 2013, vi ha rinunziato nella consapevolezza che sarebbe stata dichiarata inammissibile per superamento della soglia di pena all'epoca vigente. Al condannato, pertanto, non possono estendersi gli effetti retroattivi della dichiarazione di illegittimità costituzionale, in quanto ha già esercitato il diritto di richiedere la misura alternativa, cui è funzionale la sospensione dell'ordine di esecuzione, non ottenendo la correlata delibazione da parte del Tribunale di sorveglianza per rinunzia. Non rileva che la domanda in questione non sia stata riproposta in relazione alla pena come rideterminata dal secondo ordine di esecuzione. La giurisprudenza ha, infatti, precisato che la sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656 cod. proc. pen., funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, se già disposta con riguardo ad alcuna delle condanne oggetto di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, non può essere reiterata in relazione ad un successivo provvedimento che inglobi il precedente, qualora l'istanza di misura alternativa presentata a seguito dell'originaria sospensione sia stata rigettata, a nulla rilevando che la pena complessiva risultante dal cumulo rientri nei limiti previsti per disporre la sospensione (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 19596 del 22/06/2020, Bottone, Rv. 279217, In motivazione, la Corte ha precisato che l'espressione "stessa condanna" di cui all'art. 656, comma 7, cod. proc. pen., si riferisce anche ad una soltanto delle condanne comprese nel cumulo, poiché questo istituto comporta la contemporanea esecuzione di tutti i titoli esecutivi come se fossero riferibili ad un'unica pronuncia, e, quindi, preclude la separata esecuzione delle singole condanne, al fine di consentire che delle stesse, autonomamente considerate, si possa sospendere l'esecuzione). 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa