CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25705/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA],, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 21 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalle rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - intimata - avverso la sentenza n. 924, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. staccata di Latina, il 10.12.2014, e pubblicata il 17.2.2015; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n. TKF031401759, attinente ad Ires ed altro (ric., 2. Analogo avviso di accertamento era notificato ai fini Irpef al contribuente in relazione al reddito di partecipazione) in relazione all'anno 2007, dipendente dall'attività di verifica svolta nei confronti della società Immobiliare P&[OSCURATO:SOCIETA], dedita alla costruzione di edifici, posta in liquidazione il 13.3.2007 e cancellata volontariamente dal registro delle imprese il 17.9.2007, di cui [OSCURATO:PERSONA] era stato socio, nella misura del 99%, fino all'estinzione. La società non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi in relazione all'anno 2007, ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, pur avendo ceduto due complessi immobiliari al prezzo, rispettivamente, di Euro 975.000,00 e di EunD 1.2000.000,00, omettendo di versare i corrispondenti tributi. Il bilancio finale di liquidazione indicava l'importo zero in riferimento sia alle immobilizzazioni, sia all'attivo circolante, sia al patrimonio netto, sia ai debiti. L'Ufficio accertava, invece, un utile di bilancio, in considerazione delle cessioni immobiliari, di Euro 1.432.911,00 da assoggettare ad Irap ed Ires, ed un debito Iva pari ad Euro 435.000,00 (sent. Ctr, p. II). 1.1. In sede di contraddittorio preventivo, l'odierno ricorrente riconosceva di aver ricevuto, in conseguenza della liquidazione, la somma di Euro 387.445,50 a titolo di restituzione anticipo soci, ma si provvedeva ad annotare pure che i soci "dichiaravano di non avere a disposizione la documentazione contabile della socie " (sent. Ctr, p.VI), al fine di provare la reale provenienza delle somme che sarebbero state loro distribuite. In assenza di prova che gli importi indicati nel bilancio di liquidazione quale "riserva straordinaria" provenissero effettivamente da prestiti dei soci, l'Amministrazione finanziaria riteneva che esse dovessero piuttosto qualificarsi come utili conseguiti dalla società, e non assoggettati a tassazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina, proponendo plurime censure. [OSCURATO:PERSONA] osservava, per quanto ancora di interesse, che il contribuente non contestava la ricostruzione dei movimenti finanziari come operata dall'Agenzia delle entrate, ma opponeva che la somma ricevuta in conseguenza della liquidazione non doveva essere assoggettata a tassazione, perché trattavasi della restituzione di un finanziamento alla società effettuato dai soci. [OSCURATO:PERSONA] evidenziava che la società non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno 2007, e la prova documentale della provenienza delle somme che gli sarebbero state rese incombeva sul socio, che però non l'aveva fornita. In conseguenza rigettava il ricorso proposto dal contribuente. 3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina. [OSCURATO:PERSONA] rilevava che il contribuente insisteva nell'affermare di aver ricevuto la restituzione di un prestito dei soci alla società, "ma non ha fornito la prova che tale prestito sia effettivamente avvenuto. Al contrario, dalla documentazione contabile non emerge alcuna indicazione del menzionato finanziamento; la nota integrativa non ne fa menzione, e non sussiste alcuna delibera assembleare che faccia riferimento all'operazione di prestito. In ultima analisi, la mera indicazione in bilancio di somme non è sufficiente a garantire la provenienza" (sent. Ctr, p. VII). [OSCURATO:PERSONA] respingeva pure la contestazione relativa al vizio di legittimazione del soggetto firmatario dell'avviso di accertamento. In definitiva, rigettava il ricorso proposto dal contribuente. 4. Avverso la decisione assunta dalla Ctr del Lazio, sezione staccata di Latina, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi di impugnazione. L'Agenzia delle entrate non si è costituita tempestivamente in questo giudizio, ma ha depositato istanza di partecipazione all'eventuale discussione orale della causa. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all' "assolvimento dell'onus probandi. Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Error in iudicando" (ric:., p. 4), per avere il giudice dell'appello erroneamente ritenuto che "non sarebbe stata fornita dal contribuente alcuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuto finanziamento della società" (ric., p. 5). 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente critica la "nullità della sentenza impugnata in quanto inutiliter data in relazione all'invalidità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento" (ric., p. 7). 3. Con il suo secondo motivo di ricorso il contribuente lamenta la nullità della sentenza della Ctr nella misura in cui non ha rilevato la invalidità dell'avviso di accertamento, perché firmato da soggetto non titolare di relativo potere. Il ricorrente pone una questione pregiudiziale, pertanto da trattarsi prima di esaminare il merito della causa. 3.1. Come segnalato dallo stesso ricorrente, la materia è disciplinata all'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, che dispone: "Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato ... L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma". Ebbene, come si evince dalla lettura del primo comma, la sottoscrizione dell'avviso di accertamento è previsto sia apposta dal capo dell'ufficio, ma è consentita la delega del potere di sottoscrizione. 3.2. Il contribuente invoca, a sostegno dei propri argomenti, la sentenza 25.2.2015, n. 37, della Corte costituzionale. È allora opportuno ricordare che detta pronuncia ha avuto ad oggetto il tema della nullità di atti sottoscritti da funzionari che svolgevano mansioni dirigenziali, pur non essendo indicati come tali e la Consulta ha evidenziato che, ai sensi dell' art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, la sottoscrizione di un avviso di accertamento deve essere fatta o dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato della carriera direttiva, e cioè da un funzionario di area terza, che non è equiparabile ad un funzionario con qualifica dirigenziale. 3.3. Al riguardo, questa Corte di legittimità non ha mancato di specificare che: "la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individluino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto", Cass. sez. V, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8814.In caso di delega di "firma" l'atto firmato dal delegato, pur essendo certamente frutto dell'attività decisionale di quest'ultimo, resta formalmente imputato all'organo delegante, senza nessuna alterazione dell'ordine delle competenze (Cass., 6113/2005), sicché "il delegato alla firma agisce semplicemente come longa manus del delegante e, quindi, in qualità di mero sostituto materiale del soggetto persona fisica titolare dell'organo cui è attribuita la competenza, mentre è l'atto di delegazione della competenza che, essendo suscettibile di alterare il regime di imputazione dell'atto, che, ha al contrario rilevanza esterna" (Cass. sez. VI-V, 8.2.2022, n. 8546). 3.4. Ancora, e conclusivamente, deve osservarsi che dal testo della sentenza della Ctr si evince che è stata prodotta in giudizio la "delega rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] al Capo dell'Ufficio che ha sottoscritto l'atto di accertamento" (p. III), dato questo mai contestato dal contribuente, il quale neppure ha lamentato che la persona delegata non possedesse la qualifica per poter essere destinatario della delega di firma. 3.5. Il secondo mezzo di impugnazione proposto dal contribuente si rivela quindi infondato, e deve essere respinto. 4. Mediante il suo primo motivo di ricorso il contribuente censura, con riferimento ai profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la decisione adottata dalla Ctr per non aver tenuto conto che, diversamente da quanto affermato dal giudice dell'appello, la documentazione attestante l'intervenuto finanziamento da parte dei soci, mediante versamenti poi restituiti in sede di liquidazione della società, era stata diligentemente fornita. 4.1. Occorre innanzitutto ricordare che, dell'avvenuto finanziamento dei soci, pacificamente, non è stata rinvenuta traccia nella documentazione contabile della società. La prova dell'intervenuto finanziamento da parte degli allora soci, cui era succeduto l'odierno ricorrente, era stata però assicurata, nella prospettazione del contribuente, mediante "il deposito di atto pubblico a rogito [OSCURATO:PERSONA], contenente esplicito riferimento al finanziamento in questione" (ric., p. 6). 4.2. Il motivo di ricorso non appare suscettibile di accoglimento, per più ragioni. 4.2.1. In primo luogo, del menzionato atto notarile non vi è traccia nella decisione impugnata. Pertanto, se il ricorrente intende contestare che la Ctr non ha esaminato un atto che pure era stato prodotto, propone una censura che attinge un preteso vizio di percezione in cui sarebbe incorso il giudice dell'appello. Si verterebbe pertanto nell'ambito di un vizio revocatorio, non censurabile in questa sede. 4.2.2. L'atto in questione, peraltro, non appare comunque suscettibile di esame in questo giudizio di legittimità, perché emerge il vizio di specificità della contestazione. Il ricorrente non indica che cosa avesse ad oggetto il rogito che richiama, ed afferma che avrebbe operato "esplicito riferimento al finanziamento in questione", ma non ha cura di indicare, neppure in sintesi, il contenuto dell'atto, e di riportare specificamente in che cosa consista il "riferimento" che invoca. Invero, il contribuente neanche riporta gli estremi identificativi del rogito, e neppure la data del deposito. 4.3. Il motivo di ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 5. Il ricorso proposto dal contribuente deve perciò essere respinto. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura della pronuncia emessa e del valore del giudizio. Risulta dovuto dal ricorrente anche il versamento del c.d. doppio contributo. La Corte, P.Q.M rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita Agenzia delle entrate, e le liquida nella complessiva misura di Euro 7.900,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a t