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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2025

Cassazione n. 26130/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1479/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8264/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della Corte d'appello di Catania esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore genarale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che si proceda alla riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 650 cod. pen. e all’annullamento con rinvio limitatamente alla dosimetria della pena; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Ragusa, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato continuato di cui all'art. 75 d.lgs. 159 del 2011 e l'aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione.

2. L'imputato, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un unico motivo con il quale denuncia la violazione degli artt. 75d.lgs. 159 del 2011,650 e 81 cod. pen.

Deduce che, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, la condotta del soggetto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, che ometta di portare con sé e di esibire, agli agenti che ne facciano richiesta, la carta di permanenza di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011), integra la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. e non il delitto di cui all'art. 9, comma secondo, della legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 75, comma secondo, d.lgs. n. 159 del 2011).

L'errore in cui sono incorsi i Giudici di merito si sarebbe riverberato sull'aumento applicato ai sensi dell'art. 81 cod. pen., di quattro mesi di reclusione, superiore alla pena massima prevista per il reato correttamente ritenuto (tre mesi di arresto); reato del quale il ricorrente chiede, una volta riqualificato, la declaratoria di prescrizione.

3. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta in data 7 aprile 2025, ha chiesto la riqualificazione della condotta di mancata esibizione della carta precettiva nella contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. e l'annullamento con rinvio della sentenza per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio, escludendo l'intervenuta prescrizione del fatto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26130/2025 Roma, lì, 16/07/2025 così come diversamente qualificato per la presenza di sospensioni della prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che s'indicano di seguito.

2. E' incontestato che il ricorrente sia stato condannato dai Giudici di merito per due distinte violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione applicata nei suoi riguardi, quella di avere violato l'obbligo di soggiorno (per essere stato sorpreso in un Comune diverso da quello del soggiorno obbligato) e quello di essersi allontanato senza la carta precettiva che, dunque, non ha esibito agli investigatori in occasione del controllo.

La pena, ritenute le due condotte unificate ai sensi dell'art. 81 cod. pen., è stata calcolata muovendo da quella più grave (la violazione del soggiorno obbligato) per la quale è stata ritenuta congrua quella un anno di reclusione, senza tuttavia svolgere – con ogni evidenza, per mero errore – alcun aumento per la seconda violazione. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha, invero, affermato di aumentare «fino a mesi dodici di reclusione» e, così, di fatto non ha apportato alcun aumento alla pena di un anno, che ha poi diminuito di 1/3 per il rito abbreviato prescelto, fino a quella finale di otto mesi di reclusione.

3. Ciò premesso, come correttamente segnalato dal ricorrente, in tema di misure di prevenzione, la condotta del soggetto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, che ometta di portare con sé e di esibire, agli agenti che ne facciano richiesta, la carta di permanenza di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 159 del 2011, integra la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. e non il delitto di cui all'art. art. 75, comma secondo, d.lgs. n. 159 del 2011, perché costituisce inosservanza di un provvedimento della competente autorità per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, preordinato soltanto a rendere più agevole l'operato delle forze di polizia (Sez.

U, n. 32923 del 29/05/2014, Sinigaglia, Rv. 260019 - 01).

La questione, per vero, non era stata devoluta con l'appello, in occasione del quale l'imputato si era limitato a lamentare l'erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. non sotto il profilo della errata qualificazione giuridica del fatto, bensì sotto il diverso profilo dell’asserita identità della violazione, al quale, come tale, non riteneva applicabile la disciplina della continuazione.

Si tratta, però, di questione rilevabile di ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, nell'odierno caso concreto, il punto può essere trattato nei limiti nei quali è stato storicamente ricostruito dai giudici di merito.

Fermo è, invero, in giurisprudenza, il principio secondo cui «La Corte di Cassazione, a seguito della presentazione di motivo nuovo dell'imputato non enunciato in appello, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, ma solo entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito» (Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi, Rv. 272091 - 01; Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017, Alama, Rv. 270144; Sez. 6, n. 6578 del 25/01/2013, Piacentini, Rv. 254543 - 01).

4. Conclusivamente la sentenza impugnata dev'essere annullata limitatamente alla qualificazione giuridica della condotta di omessa esibizione della carta precettiva, che va qualificata ai sensi dell'art. 650 cod. pen., senza che debba conseguire alcuna diminuzione di pena poiché – come già evidenziato - il Giudice di primo grado non aveva parametrato alcun aumento per la seconda violazione, unificata per continuazione.

Da ultimo va osservato che la contravvenzione de qua non è prescritta, poiché all'ordinario termine di prescrizione quinquennale, dev'essere aggiunto quello previsto dalla legge Orlando, certamente applicabile poiché i fatti sono stati commessi il 26 settembre 2019.

Trova, invero, trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 1, comma 11 lett. b), legge 23 giugno 2017 n.103 in base alla quale il corso della prescrizione è da ritenersi sospeso dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, ossia nel caso in esame dal 22 aprile 2021, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello (il 20 settembre 2024), per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi (Sez.

U Polichetti del 12/12/2024).

Il termine di prescrizione sarebbe dunque spirato alla data del 26 marzo 2026.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica della condotta di omessa esibizione della carta precettiva, condotta che qualifica nella contravvenzione di cui all'art. 650 cp, ferma restando la pena irrogata.

Così è deciso, 24/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1479/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8264/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della Corte d'appello di Catania esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore genarale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che si proceda alla riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 650 cod. pen. e all’annullamento con rinvio limitatamente alla dosimetria della pena; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Ragusa, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato continuato di cui all'art. 75 d.lgs. 159 del 2011 e l'aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione. 2. L'imputato, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un unico motivo con il quale denuncia la violazione degli artt. 75d.lgs. 159 del 2011,650 e 81 cod. pen. Deduce che, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, la condotta del soggetto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, che ometta di portare con sé e di esibire, agli agenti che ne facciano richiesta, la carta di permanenza di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011), integra la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. e non il delitto di cui all'art. 9, comma secondo, della legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 75, comma secondo, d.lgs. n. 159 del 2011). L'errore in cui sono incorsi i Giudici di merito si sarebbe riverberato sull'aumento applicato ai sensi dell'art. 81 cod. pen., di quattro mesi di reclusione, superiore alla pena massima prevista per il reato correttamente ritenuto (tre mesi di arresto); reato del quale il ricorrente chiede, una volta riqualificato, la declaratoria di prescrizione. 3. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta in data 7 aprile 2025, ha chiesto la riqualificazione della condotta di mancata esibizione della carta precettiva nella contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. e l'annullamento con rinvio della sentenza per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio, escludendo l'intervenuta prescrizione del fatto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26130/2025 Roma, lì, 16/07/2025 così come diversamente qualificato per la presenza di sospensioni della prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. E' incontestato che il ricorrente sia stato condannato dai Giudici di merito per due distinte violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione applicata nei suoi riguardi, quella di avere violato l'obbligo di soggiorno (per essere stato sorpreso in un Comune diverso da quello del soggiorno obbligato) e quello di essersi allontanato senza la carta precettiva che, dunque, non ha esibito agli investigatori in occasione del controllo. La pena, ritenute le due condotte unificate ai sensi dell'art. 81 cod. pen., è stata calcolata muovendo da quella più grave (la violazione del soggiorno obbligato) per la quale è stata ritenuta congrua quella un anno di reclusione, senza tuttavia svolgere – con ogni evidenza, per mero errore – alcun aumento per la seconda violazione. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha, invero, affermato di aumentare «fino a mesi dodici di reclusione» e, così, di fatto non ha apportato alcun aumento alla pena di un anno, che ha poi diminuito di 1/3 per il rito abbreviato prescelto, fino a quella finale di otto mesi di reclusione. 3. Ciò premesso, come correttamente segnalato dal ricorrente, in tema di misure di prevenzione, la condotta del soggetto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, che ometta di portare con sé e di esibire, agli agenti che ne facciano richiesta, la carta di permanenza di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 159 del 2011, integra la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. e non il delitto di cui all'art. art. 75, comma secondo, d.lgs. n. 159 del 2011, perché costituisce inosservanza di un provvedimento della competente autorità per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, preordinato soltanto a rendere più agevole l'operato delle forze di polizia (Sez. U, n. 32923 del 29/05/2014, Sinigaglia, Rv. 260019 - 01). La questione, per vero, non era stata devoluta con l'appello, in occasione del quale l'imputato si era limitato a lamentare l'erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. non sotto il profilo della errata qualificazione giuridica del fatto, bensì sotto il diverso profilo dell’asserita identità della violazione, al quale, come tale, non riteneva applicabile la disciplina della continuazione. Si tratta, però, di questione rilevabile di ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, nell'odierno caso concreto, il punto può essere trattato nei limiti nei quali è stato storicamente ricostruito dai giudici di merito. Fermo è, invero, in giurisprudenza, il principio secondo cui «La Corte di Cassazione, a seguito della presentazione di motivo nuovo dell'imputato non enunciato in appello, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, ma solo entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito» (Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi, Rv. 272091 - 01; Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017, Alama, Rv. 270144; Sez. 6, n. 6578 del 25/01/2013, Piacentini, Rv. 254543 - 01). 4. Conclusivamente la sentenza impugnata dev'essere annullata limitatamente alla qualificazione giuridica della condotta di omessa esibizione della carta precettiva, che va qualificata ai sensi dell'art. 650 cod. pen., senza che debba conseguire alcuna diminuzione di pena poiché – come già evidenziato - il Giudice di primo grado non aveva parametrato alcun aumento per la seconda violazione, unificata per continuazione. Da ultimo va osservato che la contravvenzione de qua non è prescritta, poiché all'ordinario termine di prescrizione quinquennale, dev'essere aggiunto quello previsto dalla legge Orlando, certamente applicabile poiché i fatti sono stati commessi il 26 settembre 2019. Trova, invero, trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 1, comma 11 lett. b), legge 23 giugno 2017 n.103 in base alla quale il corso della prescrizione è da ritenersi sospeso dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, ossia nel caso in esame dal 22 aprile 2021, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello (il 20 settembre 2024), per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi (Sez. U Polichetti del 12/12/2024). Il termine di prescrizione sarebbe dunque spirato alla data del 26 marzo 2026. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica della condotta di omessa esibizione della carta precettiva, condotta che qualifica nella contravvenzione di cui all'art. 650 cp, ferma restando la pena irrogata. Così è deciso, 24/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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