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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 33168/2025

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ZE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/12/2024 del GIUD.

SORVEGLIANZA di Udine visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Udine, con provvedimento in data 06/12/2024, dichiarava inammissibile l’istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], attualmente internato nella [OSCURATO:PERSONA] di Tolmezzo in regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., con la quale chiedeva una licenza di nove giorni da fruire a Marano di Napoli o, in alternativa, a Tolmezzo. 2.Avverso detta ordinanza proponeva reclamo l’interessato riservando i motivi a mezzo del difensore, che, nell’addurre le ragioni a sostegno dell’impugnazione, ne chiedeva la riqualificazione in ricorso per cassazione; il Tribunale di sorveglianza di Trieste, dato atto di quanto sopra, disponeva la trasmissione a questa Corte di cassazione dell’impugnazione proposta nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA].

In essa si denuncia in particolare, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 4-bis e 53 Ord. pen., e, in subordine, si solleva eccezione di costituzionalità delle citate norme per contrasto con gli artt. 3, 25, 11, 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU e all’art. 4, par. 1, Prot. n. 7 CEDU.

3. Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’atto di impugnazione del provvedimento in data 06/12/2024, emesso dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Udine, va qualificato come appello ex art. 680 cod. proc. pen. e va restituito al Tribunale di sorveglianza di Trieste per l’ulteriore corso.

2. Secondo quanto già affermato da questa Corte, sono impugnabili mediante appello davanti al Tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 680 cod. proc. pen., i provvedimenti del magistrato di sorveglianza che dispongono la revoca delle licenze concesse ai soggetti internati in esecuzione di misure di sicurezza detentive. (Sez. 1, n. 13535 del 17/02/2010, Conte, Rv. 246832 - 01).

È stato, in particolare, precisato come le licenze agli internati rientrino nel novero delle misure di trattamento extramurali, in relazione alle quali vanno riconosciute le garanzie giurisdizionali e, conseguentemente, i provvedimenti che ne dispongono la revoca sono compresi nella categoria dei provvedimenti "concernenti" tali misure e, come tali, sono appellabili dinanzi al tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 4606 del 01/12/2009, dep. 2010, Alfano, Rv. 245979 - 01).

Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, cui va data continuità,i provvedimenti inerenti alle licenze previste dall'art. 53 O.P., attengono infatti ad una modalità esecutiva della misura di sicurezza detentiva applicata agli internati; sul punto è stata correttamente richiamata la decisione della Corte Costituzionale n. 53 del 08/02/1993, che ha ritenuto possibile estendere le garanzie giurisdizionali previste per l'esecuzione della pena anche alle misure di sicurezza, vista l'ampia accezione dell'art. 2, n. 96, della legge delega per il codice di procedura penale n. 81 del 1987.

Non vi è, quindi, dubbio che la declaratoria di inammissibilità dell’istanza volta ad ottenere una licenza sia tale da incideresul grado di privazione della libertà personale dell'internato, inasprendone il grado di afflittività: pertanto, la decisione del magistrato di sorveglianza sul punto non è sottratta alle garanzie giurisdizionali.

Ne consegue che, nel caso di specie, il provvedimento con il quale il [OSCURATO:PERSONA] di Udine ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], internato nella [OSCURATO:PERSONA] di Tolmezzo in regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., volta ad ottenere una licenza di nove giorni, era appellabile ex art. 680 cod. proc. pen..

3. Poiché l'impugnazione, per il principio di conservazione espresso dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve essere correttamente qualificata dal giudice ad quem cui sia stata erroneamente indirizzata, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere qualificato come appello e trasmesso al Tribunale di Sorveglianza di Trieste, cui spetta l'esame per competenza funzionale.

P.Q.M Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/12/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di Udine visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Udine, con provvedimento in data 06/12/2024, dichiarava inammissibile l’istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], attualmente internato nella [OSCURATO:PERSONA] di Tolmezzo in regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., con la quale chiedeva una licenza di nove giorni da fruire a Marano di Napoli o, in alternativa, a Tolmezzo. 2.Avverso detta ordinanza proponeva reclamo l’interessato riservando i motivi a mezzo del difensore, che, nell’addurre le ragioni a sostegno dell’impugnazione, ne chiedeva la riqualificazione in ricorso per cassazione; il Tribunale di sorveglianza di Trieste, dato atto di quanto sopra, disponeva la trasmissione a questa Corte di cassazione dell’impugnazione proposta nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA]. In essa si denuncia in particolare, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 4-bis e 53 Ord. pen., e, in subordine, si solleva eccezione di costituzionalità delle citate norme per contrasto con gli artt. 3, 25, 11, 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU e all’art. 4, par. 1, Prot. n. 7 CEDU. 3. Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’atto di impugnazione del provvedimento in data 06/12/2024, emesso dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Udine, va qualificato come appello ex art. 680 cod. proc. pen. e va restituito al Tribunale di sorveglianza di Trieste per l’ulteriore corso. 2. Secondo quanto già affermato da questa Corte, sono impugnabili mediante appello davanti al Tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 680 cod. proc. pen., i provvedimenti del magistrato di sorveglianza che dispongono la revoca delle licenze concesse ai soggetti internati in esecuzione di misure di sicurezza detentive. (Sez. 1, n. 13535 del 17/02/2010, Conte, Rv. 246832 - 01). È stato, in particolare, precisato come le licenze agli internati rientrino nel novero delle misure di trattamento extramurali, in relazione alle quali vanno riconosciute le garanzie giurisdizionali e, conseguentemente, i provvedimenti che ne dispongono la revoca sono compresi nella categoria dei provvedimenti "concernenti" tali misure e, come tali, sono appellabili dinanzi al tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 4606 del 01/12/2009, dep. 2010, Alfano, Rv. 245979 - 01). Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, cui va data continuità,i provvedimenti inerenti alle licenze previste dall'art. 53 O.P., attengono infatti ad una modalità esecutiva della misura di sicurezza detentiva applicata agli internati; sul punto è stata correttamente richiamata la decisione della Corte Costituzionale n. 53 del 08/02/1993, che ha ritenuto possibile estendere le garanzie giurisdizionali previste per l'esecuzione della pena anche alle misure di sicurezza, vista l'ampia accezione dell'art. 2, n. 96, della legge delega per il codice di procedura penale n. 81 del 1987. Non vi è, quindi, dubbio che la declaratoria di inammissibilità dell’istanza volta ad ottenere una licenza sia tale da incideresul grado di privazione della libertà personale dell'internato, inasprendone il grado di afflittività: pertanto, la decisione del magistrato di sorveglianza sul punto non è sottratta alle garanzie giurisdizionali. Ne consegue che, nel caso di specie, il provvedimento con il quale il [OSCURATO:PERSONA] di Udine ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], internato nella [OSCURATO:PERSONA] di Tolmezzo in regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., volta ad ottenere una licenza di nove giorni, era appellabile ex art. 680 cod. proc. pen.. 3. Poiché l'impugnazione, per il principio di conservazione espresso dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve essere correttamente qualificata dal giudice ad quem cui sia stata erroneamente indirizzata, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere qualificato come appello e trasmesso al Tribunale di Sorveglianza di Trieste, cui spetta l'esame per competenza funzionale. P.Q.M Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tri