CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29224/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato av iso alle parti; u ita la o a sa Consigliere _ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Adil ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Monza, all'esito di concordato in ap- pello previa rinuncia ai motivi di gravame, rideterminava la pena nei con- fronti del ricorrente in anni cinque mesi quattro di reclusione ed euro 24.000 di multa in relazione a reati di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente e di resistenza a pubblico ufficiale. 2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in relazione alla qualifica- zione giuridica della recidiva contestata, sebbene sottoposta a giudizio di valenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto as- solutamente privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. circostanza che, se da un lato ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine alla misura della pena concordata, che non presenta profili di illegalità, dall'altra ha compor- tato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di le- gittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15.1.2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.6, 30.11.2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3.12.2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere pro- cessuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato(sez.3, 15.6.2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268385; sez.2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Khribech, 259825) e l'er- rato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale (sez.1, n.30403 del 9/09/202, Bellobuono, Rv.279788). 4. Quanto ai profili intertemporali la nuova disciplina (art.510 comma 5 bis cod.proc.pen.), che consente la pronuncia senza formalità della causa di inammissibilità, è senz'altro applicabile al caso in specie, sia in ragione del tempo in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, sia in ragione del tempo in cui la impugnazione è stata proposta (successivo alla data di en- trata in vigore della [OSCURATO:PERSONA] e cioè il 3 Agosto 2017). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 1117 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Am