CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38834/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le-conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 dicembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16 -nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con I. 15 marzo 1991, n. 82, per l'assenza di un verbale illustrativo della collaborazione ritenuto indispensabile, disponendo comunque la proroga del differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare per un altro anno. 2. Avverso detto provvedimento ricorre [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, affidandosi a un motivo. 2.1. Con detto motivo dedotto si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 16 -nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con I. 15 marzo 1991, n. 82, perché il Tribunale di sorveglianza, nell'assumere la decisione di rigetto impugnata, non ha contestato che l'istante sia stato condannato per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3 -bis cod. proc. pen., che abbia espiato più di un quarto della pena inflitta, che non sussista un suo ravvedimento o permangano elementi tali da far supporre collegamenti con la criminalità o possa sussistere la sua pericolosità sociale, che egli abbia prestato una collaborazione importante, come affermato dalla sentenza del Tribunale di Marsala acquisita agli atti, e che i pareri resi dal Procuratore nazionale antimafia e della Direzione distrettuale antimafia di Palermo attestino positivamente la sua collaborazione considerata utile e rilevante. Da ciò, evidenziato il carattere premiale e l'aspetto tutorio delle modifiche intervenute con la I. 13 febbraio 2001, n. 45; la quale ha introdotto l'evocato art. 16 -nonies del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, sopra citato, il ricorso sottolinea come la novità rappresentata dall'introduzione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione sia un adempimento a carico del pubblico ministero ovvero della polizia giudiziaria. Si aggiunge che la collaborazione prestata dal ricorrente, essendo stata prestata successivamente ai fatti per cui era stato condannato e per fatti diversi da questi ultimi, per valutare l'accesso ai benefici penitenziari si sarebbe dovuto far riferimento non all'art. 16- nonies, comma 4, bensì al comma 5 del medesimo articolo del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8. Come affermato nella sentenza della Corte di cassazione, Sez. 1, n. 41196 del 2018, la quale richiama Sez. 1, n. 13952 del 4/02/2015, l'ipotesi descritta dal comma 5 dell'art. 16 -nonies, del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, ovvero "se la collaborazione prestata dopo la condanna riguarda fatti diversi da quelli per i quali è intervenuta la condanna stessa, i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi in deroga alle disposizioni vigenti solo dopo l'emissione della sentenza di primo grado concernente i fatti oggetto della collaborazione che ne confermi i requisiti di cui all'articolo 9, comma 3" si "affianca" a quella di cui all'art. 16 -nonies, comma 4, cosicché non richiederebbe il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, ritenuto invece necessario per la differente e alternativa ipotesi di cui all'art. 16 -nonies, comma 4, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8. Una soluzione differente sarebbe illogica e in contrasto con le modifiche intervenute con il d.l. n. 45 del 2001, con il dato testuale della legge, con le pronunce della cassazione ora citate e con l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva rigettato la medesima richiesta, non per la mancanza del sopra indicato verbale illustrativo della collaborazione dell'attuale ricorrente, ma solo perché non era stata ancora emessa la sentenza di primo grado rispetto ai fatti, oggetto della sua collaborazione, diversi da quelli per cui era già intervenuta la sua condanna. 2.2. Con successiva memoria il difensore ha ribadito le medesime ragioni evidenziando ancora una volta i precedenti di legittimità già sopra indicati. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è infondato e, come tale, passibile dirigetto. a~. /04.4,44D 1.1. Il Tribunale di sorveglianza di Iifl6, nel decidere sull'istanza del condannato attuale ricorrente, non ha violato la norma citata in ricorso ovvero l'art. 16-nonies, comma 5, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, anzi, ha correttamente assunto la decisione in coerenza con il dettato dell'intero articolo. Emerge, infatti, dalla lettura dell'intero articolo che i presupposti per la concessione dei benefici penitenziari in deroga alla legislazione ordinaria sono: a) che una persona sia stata condannata per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.; b) che vengano acquisiti la proposta o il parere dei Procuratori generali presso le Corti di appello interessati a norma dell'art. 11 della citata legge o del procuratore nazionale antimafia; c) che .il condannato abbia prestato, anche dopo la condanna, una collaborazione importante; d) che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere l'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva; e) che la persona condannata abbia redatto entro il termine prescritto dall'art. 16-quater il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione; f) che sia stato espiato almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena. 1.2. Fermo restando che la decisione della Corte di cassazione obbliga solo il giudice di rinvio a uniformarsi al principio di diritto indicato nella sentenza di annullamento, ma non esplica effetti vincolanti su altri procedimenti, la necessità del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione è stata ribadita anche nelle precedenti decisioni di questa Sezione richiamate in ricorso, in particolare nella decisione n. 41196 del 2018 laddove viene frainteso il termine "affianca", usato per il comma 5 dell'art. 16-nonies d.l. cit., come se si trattasse di un'ipotesi alternativa da sola sufficiente a integrare l'ottenimento dei benefici penitenziari di cui al comma 1. In realtà il senso del verbo affiancare va inteso come "mettere a fianco" quindi aggiungere, trattandosi invero di ipotesi diversa da quella descritta al comma precedente. Ciò non contrasta con il dato testuale della norma (prevalente sull'evocata interpretazione teleologica) e neanche con il primo provvedimento di rigetto del Tribunale di sorveglianza di Milano citato in ricorso il quale ha fatto riferimento all'ulteriore requisito richiesto espressamente dallo stesso comma 5 (l'emissione della sentenza di primo grado per i fatti relativi all'avvenuta collaborazione diversi da quelli per cui è intervenuta la propria condanna), senza però smentire la necessità del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, non facendo alcun riferimento agli altri presupposti previsti dall'art. 16-nonies d.l. cit., relativamente agli speciali benefici penitenziari ottenibili con le procedure e alle condizioni ivi previste. Come già affermato da questa Sezione nella decisione del 2018, la norma di cui all'art.16-nonies, comma 5, d.l. cit. si riferisce genericamente a una collaborazione prestata dopo la condanna per fatti diversi per i quali è intervenuta la condanna stessa. Al fine di verificare la serietà della collaborazione, i benefici di cui al primo comma dell'art.16-nonies d.l. cit. possono essere concessi solo dopo l'emissione della sentenza di primo grado concernente i fatti oggetto della collaborazione. 1.3. È indicata anche una logica e ulteriore condizione per concedere i benefici penitenziari in questione: la collaborazione prestata deve avere i requisiti di cui all'art. 9, comma 3, d.l. cit., secondo il quale la collaborazione deve avere caratteri di intrinseca attendibilità e deve altresì avere caratteri di novità e di completezza o ,per altri elementi deve apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione indicate nel predetto articolo. Va quindi evidenziato, come di recente ribadito con Sez. 1, n. 41361 del 29/10/2021, che la norma nel suo complesso qualifica il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, non solo come documento che su richiesta dei giudici di sorveglianza deve essere allegato alla proposta o al parere formulati dal Procuratore nazione antimafia e antiterrorismo (comma 2), ma soprattutto come elemento documentale la cui formazione è necessaria per l'ottenimento dei benefici penitenziari ivi considerati (comma 4: " Acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter.e 47- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti di pena possono essere adottati soltanto se, entro il termine prescritto dall'articolo 16-quater, è stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-quater e, salvo che non si tratti di permesso premio, soltanto dopo la espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena). 2. Dalle considerazioni esposte deriva quindi il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge. P.Q.M. -ai i,..44 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Jq> O I e--'- j ,/ . ni "i^4 ''' t ':-..' . C +-7 S. 5'Così deciso in data 7 giugno 2022 'r '`.) 1,11 ..9.2 C:tib 41 Z.:7