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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10956/2023

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unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 11492-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA],c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 34 , presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 11567 / 1 5 /201 5 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 16dicembre 2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 11567/15/2015, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, che, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto il ricorso Cartella di pagamento – Sospensione ex art. 1 co. 197 l. n. 197 del 2022 RGN 11492/2016 Consigliere rel.

Federici introduttivo del contribuente avverso la cartella esattoriale notificata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con cui era richiesto il pagamento di € 411.184,42 a titolo di Iva, Irpef eaddizionali regionali per l’anno d’imposta 2006.

Per quantoemerge dalla sentenza e dal ricorso il Balzer ano, cui era stato contestato un maggior reddito perché riconosciutane la qualità di imprenditore in relazione all’acquisto e alla rivendita di cespiti immobiliari, senza mai averne dichiarato l’attività, aveva impugnato la cartella dolendosi della omessa notifica delprodromico avvis o d’accertamento e degli effetti di giudicato esterno della pregressa decisione intervenuta sull’avviso d’accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, avente ad oggetto le medesime contestazioni sulla successiva annualità. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 731/02/2013, aveva rigettato il ricorso ritenendo ritualmente notificato il prodromico avviso d’accertamento, mai impugnato e pertanto divenuto definitivo, e rilevando che la pronuncia relativa all’anno d’imposta 2007, favorevole al contribuente, non era definitiva.

La decisione, appellata dal Balzerano dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, è stata riformata con la sentenza ora al vaglio della Corte.

Il giudice regionale,che aveva provveduto alla sospensione del processo in attesa dell’esito della controversia sull’atto impositivo relativo all’anno 2007, ha infine ritenuto che l’esito su quest’ultimo avesse effetto di giudicato (esterno) sulla presente controversia.

Ha inoltre affermato che l’Agenzia delle entrate non avesse neppure dato prova della notifica dell’avviso d’accertamento al contribuente.

L’Agenzia delle entrate ha censurato la pronuncia, di cui ne ha chiesto la cassazione, affidandosi a due motivi, cui ha resistito il contribuente con controricorso.

Nelle more del giudizio, intervenuta la disciplina sulla definizione agevolata dei giudizi tributari pendent i anche dinanzi alla Corte di cassazione, regolata dall’art. 1, commi 186 e ss., l. 29 dicembre 2022, n. 197, il ricorrenteha chiesto la sospensione del giudizio.

Nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2023 la causa è stata riservata.

Considerato che Ilricorrent e ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022.

A tal fine ha depositato RGN 11492/2016 Consigliere rel.

Federici richiesta di sospensione del giudizio, così come previsto dal comma 197 della medesima legge.

Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia.

La causa va dunque sospesa e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Sospende il giudizio sino al 10 luglio 2023, ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022, e ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 11492-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA],c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 34 , presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 11567 / 1 5 /201 5 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 16dicembre 2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 11567/15/2015, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, che, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto il ricorso Cartella di pagamento – Sospensione ex art. 1 co. 197 l. n. 197 del 2022 RGN 11492/2016 Consigliere rel. Federici introduttivo del contribuente avverso la cartella esattoriale notificata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con cui era richiesto il pagamento di € 411.184,42 a titolo di Iva, Irpef eaddizionali regionali per l’anno d’imposta 2006. Per quantoemerge dalla sentenza e dal ricorso il Balzer ano, cui era stato contestato un maggior reddito perché riconosciutane la qualità di imprenditore in relazione all’acquisto e alla rivendita di cespiti immobiliari, senza mai averne dichiarato l’attività, aveva impugnato la cartella dolendosi della omessa notifica delprodromico avvis o d’accertamento e degli effetti di giudicato esterno della pregressa decisione intervenuta sull’avviso d’accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, avente ad oggetto le medesime contestazioni sulla successiva annualità. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 731/02/2013, aveva rigettato il ricorso ritenendo ritualmente notificato il prodromico avviso d’accertamento, mai impugnato e pertanto divenuto definitivo, e rilevando che la pronuncia relativa all’anno d’imposta 2007, favorevole al contribuente, non era definitiva. La decisione, appellata dal Balzerano dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, è stata riformata con la sentenza ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale,che aveva provveduto alla sospensione del processo in attesa dell’esito della controversia sull’atto impositivo relativo all’anno 2007, ha infine ritenuto che l’esito su quest’ultimo avesse effetto di giudicato (esterno) sulla presente controversia. Ha inoltre affermato che l’Agenzia delle entrate non avesse neppure dato prova della notifica dell’avviso d’accertamento al contribuente. L’Agenzia delle entrate ha censurato la pronuncia, di cui ne ha chiesto la cassazione, affidandosi a due motivi, cui ha resistito il contribuente con controricorso. Nelle more del giudizio, intervenuta la disciplina sulla definizione agevolata dei giudizi tributari pendent i anche dinanzi alla Corte di cassazione, regolata dall’art. 1, commi 186 e ss., l. 29 dicembre 2022, n. 197, il ricorrenteha chiesto la sospensione del giudizio. Nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2023 la causa è stata riservata. Considerato che Ilricorrent e ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022. A tal fine ha depositato RGN 11492/2016 Consigliere rel. Federici richiesta di sospensione del giudizio, così come previsto dal comma 197 della medesima legge. Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia. La causa va dunque sospesa e rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. Sospende il giudizio sino al 10 luglio 2023, ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022, e ri
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