CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: K51G
Titolo CCNL: CCNL per il personale dipendente da imprese dei settori servizi di pulizia, servizi integrati e multiservizi
Titolo accordo: CCNL per il personale dipendente da imprese dei settori servizi di pulizia, servizi integrati e multiservizi
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: AZIENDE DI SERVIZI
Sottosettori: pulizia, facchinaggio, facility management, multiservizi, servizi integrati
Parti datoriali: FENIMPRESE
Parti sindacali: CIU UNIONQUADRI
Decorrenza: 2026-04-01
Scadenza: 2029-03-31
Stipula: 2026-03-19
Stato: Acquisito
Identificativo: 21005
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=239757
--- Testo contratto ---
1
Federazione Nazionale Imprese
Impre e
Federazione Nazionale Imprese
FENIMPRESE
Confederazione Italiana di Unionedelle ProfessioniIntellettuali
****CIU*
* **IINIONQII,1fJR/*
***
CIU - UNIONQUADRI
Imprese
Federazione Nazionale Imprese
2
****CIU*
** *IINIONQIIMII//*
***
SERVIZI DI PULIZIA, SERVIZI INTEGRATI E MULTISERVIZI
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DEI SETTORI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
3
LeParti stipulanti si impegnano a provvedere al deposito e alla trasmissione del presente
CCNLpresso l'Archivio Nazionale dei Contratti del CNEL,nonché presso gli organismi
istituzionali competenti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
In mancanza di disdetta formale comunicata da una delle Parti stipulanti almeno sei mesi
prima della scadenza,ilcontratto continuerà aprodurre isuoi effettifinoalla sottoscrizione
del nuovo accordo.
LeParti convengono di incontrarsi entro i sei mesi precedenti la scadenza per l'avviodelle
trattative di rinnovo.
Scadenza del contratto per rinnovo 31 marzo 2029
Data di decorrenza del contratto: I" aprile 2026
Èstipulatoilpresente Contratto CollettivoNazionale di Lavoro,composto da n. 117pagine,
incluse le tabelle retributive ovveroAllegatoA.
Luca Vincenzo Mancuso
FenImprese (Federazione Nazionale Imprese),in persona del Presidente Nazionale
e
CIU - UNIONQUADRI (Confederazione Italiana di Unione delle professioni
intellettuali),in persona del Presidente Gabriella Ancora
TRA
In Roma, l'anno 2026, il giorno 19 del mese di marzo
TESTO UNICO
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Premessa al C.C.N .L7
TITOLOI-Validità e sfera di applicazione del contratto8
Art.1- Sfera di applicazione8
Art.2 -Decorrenza,duratae rinnovolO
Art. 3 - Rinvio alle norme di legge e coordinamento normativoIl
Art. 4 - Sistema direlazionisindacali11
Art.5 - Informazione e confronto12
TITOLOII - Costituzione del rapporto di lavoro13
Art.6 - Assunzionedel personale13
Art. 7 - Documentazione perl'assunzione13
Art.8-Periododi prova14
TITOLOIII- Classificazione del personale15
Art.9 - Criteri diclassificazione15
Art.lO-Livellidiinquadramento e dec1aratorie16
Art. Il - Innovazionetecnologica,digitalizzazione e nuove professionalità34
Art.12-Mansionie polivalenza professionale36
Art.13-Lavoratore polivalente (Jolly)36
TITOLOIV- Tipologie di rapporto di lavoro37
Art.14- Rapporto di lavoro a tempo indeterminato37
Art.15 - Rapporto di lavoro atempo determinato38
Art. 16 - Somministrazione di lavoro38
Art. 17 - Limitiquantitatividiutilizzo39
Art.18-Lavoro a tempo parziale40
Art.19-Lavoro intermittente41
Art.20-Apprendistato41
Art.21 -Tutoraziendale45
Art.22 -Retribuzione dell'apprendista45
TITOLOV- Organizzazione dellavoro46
Art.23-Orario normale dilavoro46
Art.24-Lavoro straordinario e lavoro supplementare46
Art.25 -Lavoro notturno,festivo e domenicale47
Art.26-Festivitàreligiose alternative48
Art.27 -Riposi giornalieri e settimanali48
TITOLOVI- Flessibilità organizzativa49
Art.28 -Banca ore49
Sommario
5
Art. 29-Flessibilità operativa e turnazioni49
Art. 30 - Lavoro a squadreeturni avvicendati50
Art. 31-Programmazione dell'orario dilavoro51
Art. 32- Soste,sospensioni e recuperi51
Art.33 - Interruzioni e sospensioni della prestazione52
TITOLOVII- Appalti e cambi diappalto53
Art.34 - Principigeneraliin materia di appalti53
Art.35 -Clausola sociale e continuità occupazionale53
Art. 36 - Cambio di appalto54
Art. 37 - Disposizioni integrative in materia di cambio di appalto55
Art.38-Passaggio del personale56
Art.39-Documentazione e procedure operative nel cambio appalto57
Art. 40 - Trattamento economico e normativo nel cambio appalto58
Art. 41 - Subentro,esuberiearmonizzazione dei trattamenti59
TITOLOVIII- Ferie e permessi60
Art. 42-Ferie annuali60
Art. 43 - Programmazione delle ferie61
Art.44 - Permessi retribuiti61
Art.45 -Permessi non retribuiti62
TITOLOIX- Assenze63
Art. 46 - Malattia63
Art. 47-Infortunio64
Art. 48 - Congedi,permessi,aspettative e altre assenze64
Art.49 - Congedo per levittime di violenzadigenere65
Art.50-Permessi sindacalie Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza67
TITOLOX -Retribuzione69
Art.51 -Struttura della retribuzione69
Art.52 -Paga Base Nazionale70
Art.53 -Anzianità di servizio70
Art.54 -Premi, indennità e trattamenti particolari71
TITOLOXI- Mensilità aggiuntive73
Art.55-Tredicesima mensilità73
TITOLOXII- SaluteeSicurezza sul lavoro73
Art. 56 - Tutela della salute e sicurezza73
Art.57 -Dispositividi protezioneindividuale75
Art.58 - Formazione in materia di sicurezza75
6
~&vd1L_
TITOLOXIII- Cantieri,trasferte e spostamenti76
Art. 59 - Cantieri e organizzazione dei servizi76
Art.60 -Trasferte77
Art.61 -Spostamenti tra cantieri78
Art. 62 - Prestazioni presso clienti terzi78
TITOLOXIV- Doveri delle parti79
Art.63 -Doveri del lavoratore79
Art.64 -Doveri del datore di lavoro80
TITOLOXV- Disciplina e sanzioni81
Art.65 -Procedura disciplinare81
Art.66 -Sospensione cautelare non disciplinare81
Art.67 -Sanzioni disciplinari82
TITOLOXVI- Formazione professionale83
Art.68 -Formazione e aggiornamento professionale83
TITOLOXVII- Organizzazione del lavoro innovativo84
Art.69 -Innovazione organizzativa, digitalizzazione e intelligenza artificiale84
Art.70 -Utilizzo di strumenti digitali e controllo a distanza85
Art.71 -Telelavoro, lavoro agile ed evoluzione delle professionalità86
TITOLOXVIII- Pari opportunità89
Art.72 -Pari opportunità e non discriminazione89
Art.73 -Molestie e tutela della dignità.90
TITOLOXIX- Ente Bilaterale ed assistenza contrattuale90
Art.74 -Ente Bilaterale90
Art.75 -Funzioni e prestazioni.91
Art.76 -Finanziamento e contribuzione92
Art.77 -Contributo di assistenza contrattuale93
TITOLOXX- Contrattazione di secondo livello94
Art.78 -Contrattazione aziendale94
Art.79 -Materie demandate alla contrattazione aziendale95
TITOLOXXI- Risoluzione del rapporto96
Art.80-Recesso e dimissioni96
Art.81-Preavviso97
Art.82 -TrattamentodiFine Rapporto (TFR)98
TITOLOXXII- Disposizioni generali99
Art.83-Trasferimento d'azienda99
Art.84-Privacy e trattamento dei dati99
7
Le Parti stipulantiilpresente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,nell'ambito delle rispettive
prerogative e responsabilità,riconosconoilvalore strategico dei settori dei Servizi di Pulizia,dei
Servizi Integrati e dei Multiservizi, quali ambiti fondamentali per il funzionamento delle attività
produttive, dei servizi pubblici e privati, delle strutture sanitarie, scolastiche, industriali e
commerciali, nonché per la tutela dell'igiene, della sicurezza e della qualità degli ambienti di lavoro
e di vita.
Premessa al C.C.N.L.
Art.85 - Norme di rinvio100
Art. 86 - Clausola di salvaguardia100
TITOLOXXIII- Disposizioni transitorie101
Art.87 - Prima applicazione101
Art.88 - Norme transitorie101
TITOLOXXIV- Disposizioni specifiche di settore102
Art. 89 - Servizi di pulizia102
Art.90 - Servizi integrati103
Art. 91 - Multiservizi104
Art. 92 - Servizi in appalto pubblico105
Art. 93 _ Servizi in appalto privato105
TITOLOXXV- Controversie106
Art.94 - Procedure di conciliazione106
Art. 95 - Interpretazione autentica del contratto107
TITOLOXXVI- Clausole speciali appalti108
Art.96 - Continuità del servizio108
Art.97 - Subappalto108
Art. 98 - Responsabilità solidale109
Art. 99 - Norme di coordinamento per gli appalti110
Art. 100 - Regolarità, sicurezza e obblighi documentali negli appaltill0
Art.lO l -Cottimo, incentivi e sistemi di produttività112
TITOLOXXVII- Disposizioni finali113
Art. 102 - Deposito del CCNL113
Art.103 - Entratainvigore114
Art. 104 - Abrogazioni e coordinamento [male114
Art. 105 - Validità ed efficacia114
Allegato A TABELLE RETRIBUTIVE116
8
• servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili,
industriali,ospedaliere, domiciliari, ecc.);
• servizidi manutenzione (areeverdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili,
ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree
confinate, piscine, spiagge, arenili, ecc.);
• servizi di conduzione e gestione impianti (termici,climatizzazione, elettrici, idraulici, ecc.);
• servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception,
accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, ecc.);
• servizi di sanificazione ambientale (disinfezione,disinfestazione, derattizzazione, ecc.);
b) Rientrano nel campo di applicazione del presente CCNL,a titolo esemplificativo e non esaustivo,
le imprese che svolgono le seguenti attività:
a) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in materia unitaria e per tutto il
territorio nazionale, irapporti dilavoroa tempo indeterminato ea tempo determinato posti in essere
dalle imprese operanti nei settori dei Servizidi Pulizia, dei ServiziIntegrati e dei Multiservizi.
Art.1 - Sfera di applicazione
TITOLOI -Validità e sfera di applicazione del contratto
LeParti convengono infine che ilpresente CCNLrappresenta uno strumento equilibrato ed efficace
per la regolamentazione dei rapporti di lavoro nel settore, idoneo a favorire lo sviluppo
occupazionale, la stabilità dei rapporti di lavoro e il miglioramento complessivo delle condizioni
economiche e normative dei lavoratori, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi
costituzionali.
Ilpresente Contratto si propone altresì divalorizzare la professionalità dei lavoratori, di incentivare
la formazione continua, l'innovazione organizzativa e tecnologica, la qualità del servizio e la
sicurezza nei luoghi di lavoro, ponendo particolare attenzione alle esigenze di flessibilità operativa
proprie dei settori dei servizidi pulizia,integrati e multiservizi.
Le Parti, nel rispetto dei principi di libertà sindacale e contrattuale, intendono promuovere un
sistema di relazioni industriali improntato alla correttezza, alla trasparenza e alla collaborazione,
volto a garantire condizioni di lavoro dignitose, adeguate e coerenti con i principi di proporzionalità
e sufficienza della retribuzione, nonché a favorire la competitività e la sostenibilità delle imprese.
Ilpresente CCNLèfinalizzato a disciplinare in maniera organica e moderna irapporti di lavorodelle
imprese operanti nei suddetti settori,tenendo conto delle profonde trasformazioni organizzative,
tecnologiche e produttive che caratterizzano il comparto, con particolare riferimento ai servizi
esternalizzati, ai processi di integrazione delle attività e alla gestione degli appalti e dei cambi di
appalto.
9
g) Le Parti riconoscono l'esigenza di contrastare fenomeni di dumping contrattuale e di utilizzo
improprio di contratti collettivi non coerenti con l'attività effettivamente svolta. Le Parti potranno
f)LeParti convengono che, tra irequisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o alle agevolazioni
fiscali e contributive o ai fondi erogati da Enti pubblici nazionali, regionali, provinciali odall'Unione
Europea, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del presente
CCNLe della normativa vigente in materia di lavoro.L'applicazione del presente CCNLcostituisce
presupposto per l'accesso agli eventuali benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa
vigente, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge.
e)Ledisposizioni del presente CCNLsono correlate ed inscindibili tra loroepertanto nonèammessa
la parziale applicazione.
d) Per quanto riguarda i soci lavoratori di cooperative, si applicano le disposizioni di cui alla Legge
3 aprile 2001, n. 142, mentre per leattività di pulimento,disinfezione,sanificazione, disinfestazione
e derattizzazione trovano applicazione le disposizioni di cui alla Legge n.82/ 1994 e successive
modificazioni, nonché i relativi regolamenti attuativi.
c)Iltrattamento economico e normativo di cui al presente CCNLsi applica ai lavoratori dipendenti
delle imprese di cuiaicommi precedenti, indipendentemente dalla forma giuridica delle stesse.
• servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna,
fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, ecc.);
• servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze,
imposte,fatturazioni, ecc.);
• servizi alla ristorazione (trasporto eveicolazione pasti,riordino locali,lavaggiostoviglie,ecc.);
• servizi di pulizia,manutenzione e altri servizi in domicili privati (abitazioni,residenze,ecc.);
• servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto
pubblico - autobus,aeromobili, natanti, ecc.);
• servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed ufficipubblici e privati;
• servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico,comprese iniziative
promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché servizi di primo intervento
antincendio;
• servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature, compresa la
custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private,con l'ausilio
di impianti tecnologici e servizicinofili;
• servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di
biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call-center;
• servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi,
informazione al pubblico,movimentazione e trattamento fisico del materiale librario
(copertinatura,apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre,ecc.).
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e)LeParti si impegnano ad avviare le trattative per ilrinnovo del CCNLentro i termini previsti dalla
prassi contrattuale, al fine di garantire continuità e certezza nella regolazione dei rapporti di lavoro.
d)In caso di disdetta, il presente CCNLcontinuerà a produrre i propri effetti fino alla sottoscrizione
del nuovo contratto collettivo.
c)IlCCNLsi intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno qualora non venga disdettato da una
delle Parti stipulanti mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 6 (sei) mesi prima della
scadenza.
b) Ilpresente CCNLdisciplina, per tutto ilperiodo di validità, iltrattamento economico e normativo
del personale dipendente rientrante nella sfera di applicazione di cui all'art. 1.
a) Ilpresente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro decorre dallo aprile 2026 e avrà validità fino
al 31 marzo 2029.
Art. 2-Decorrenza,durata e rinnovo
• attività effettuate in occasione di iniziative promo-pubblicitarie ed espositive, anche dirette
a qualificare e promuovere la tipicità;
• attività svolte presso unità locali i cui periodi di apertura al pubblico sono limitati ad alcuni
periodi dell'anno,in località anche distinte da quelle della sede principale, anche se situate
nello stesso comune, provincia o regione, coincidenti con i flussi turistici stagionali.
• attività legate all'intensificazione della domanda per esigenze cicliche ovariazioni climatiche
o connesse ad eventi ciclici, religiosi, tradizionali e promozionali;
• intensificazione di attività connessa a flussi turistici o in concomitanza con eventi,
manifestazioni, mercati, fiere o ricorrenze;
i)In considerazione delle caratteristiche che contraddistinguono i settori ricompresi nella sfera di
applicazione del presente CCNL,oltre alle attività stagionali previste dal D.P.R. n. 1525/1963, sono
considerate stagionali, a titolo esemplificativo, e non esaustivo le seguenti attività:
h) Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL,valgono ledisposizioni di leggevigenti
in materia. Restano salve le condizioni di miglior favore.
istituire una Commissione Paritetica Nazionale con funzioni di monitoraggio dell'evoluzione del
settore, delle nuove professionalità e della corretta applicazione del CCNL.
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• favorire l'organizzazione del lavoro e la qualità dei servizi;
• migliorare le condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
• promuovere la formazione e la valorizzazione professionale;
e)LeParti convengono che la contrattazione di secondo livellodovrà essere finalizzata, tra l'altro, a:
d) La contrattazione di secondo livello potrà riguardare esclusivamente le materie espressamente
demandate dal presente CCNLo dalla legge, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei limiti
previsti.
• contrattazione nazionale, disciplinata dal presente CCNL;
• contrattazione di secondo livello,di natura aziendale o territoriale, secondo quanto previsto
dal presente CCNLe dalla normativa vigente.
c)LeParti convengono che la contrattazione collettiva si articola su due livelli:
b) Lerelazioni sindacali, nell'ambito di applicazione del presente CCNL,sono improntateaiprincipi
di correttezza, buona fede, trasparenza e collaborazione, con l'obiettivo di prevenire conflitti e
favorire soluzioni condivise.
a) Le Parti stipulanti riconoscono il valore del sistema di relazioni sindacali quale strumento
essenziale per favorire un corretto equilibrio tra le esigenze organizzative delle imprese e la tutela
delle condizioni di lavoro dei dipendenti.
Art. 4-Sistema di relazioni sindacali
d) Eventuali trattamenti economici o normativi previsti da disposizioni di legge successive alla
stipula del presente CCNLsi applicano secondo i criteri e nei limiti stabiliti dalle norme medesime.
c)Qualora intervengano modifiche legislative oregolamentari che incidano sulle materie disciplinate
dal presente CCNL,le Parti si incontreranno per valutare eventuali adeguamenti o armonizzazioni
del testo contrattuale.
b)Lenorme del presente CCNLsi coordinano con ledisposizioni legislative eregolamentari nazionali
e dell'Unione Europea, che restano inderogabili nei casi previsti dalla legge.
a)Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto CollettivoNazionale di Lavoro,
si applicano le disposizioni di leggevigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.
Art.3-Rinvioalle norme di leggee coordinamento normativo
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d) Alivelloaziendale, laddove presenti RSUIRSA,le Parti favoriscono momenti di confronto sulle
riorganizzazioni e innovazioni tecnologiche che incidano su occupazione, professionalità e
organizzazione del lavoro, nonché sui programmi formativi e sull'andamento del ricorso al lavoro
straordinarioIsupplementare.
c)Alivelloterritoriale (regionaleeloprovinciale), su richiesta di una delle Parti,potranno svolgersi
incontri per l'esame di problematiche locali connesse, in particolare, a formazione, organizzazione
del lavoro, sicurezza e criticità negli appalti.
• andamento occupazionale e tipologiecontrattuali;
• fabbisogni formativi e riqualificazione professionale;
• andamento del mercato degli appalti (durata, gare, criteri di aggiudicazione) e possibili
iniziative di miglioramento;
• salute e sicurezza e iniziative di prevenzione.
b)Alivellonazionale, dinorma con cadenza annuale, ecomunque su richiesta motivata diuna delle
Parti,si svolgeun incontro avente ad oggetto,in via esemplificativa:
a) Le Parti, nel rispetto delle reciproche autonomie,promuovono un sistema di informazione e
confronto finalizzato a monitorare l'andamento del settore, favorire la corretta applicazione del
CCNL e prevenire conflittualità,con particolare attenzione alle dinamiche degli appalti e
all'organizzazione del lavoro.
Art. 5 - Informazione e confronto
g)In caso di controversie interpretative o applicative del presente CCNL,le Parti favoriranno, ove
possibile, il confronto preventivo e la ricerca di soluzioni condivise, nel rispetto delle prerogative e
delle tutele previste dalla normativa vigente.
f)LeParti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di validità del
presente CCNL,le norme in esso contenute, nonché gli eventuali accordi integrativi stipulati in
conformità alle previsioni contrattuali.
• individuare strumenti di flessibilità organizzativa compatibili con le esigenze produttive e
con la tutela del lavoratore;
• definire eventuali premi e strumenti di welfare, nei limiti e con le modalità previste dalla
leggee dal presente CCNL.
13
• eventuale permesso di soggiorno,overichiesto dalla legge;
• coordinate per l'accredito della retribuzione, ove previsto;
• eventuale documentazione attestante titoli di studio, qualifiche professionali, abilitazioni o
certificazioni richieste per lo svolgimento delle mansioni.
• documento di identità in corso di validità;
• codice fiscale;
b)Atitolo esemplificativo,illavoratore dovrà fornire:
a)All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare idocumenti previsti dalla normativa vigente,
nonché quelli richiesti dall'azienda in relazione alla specifica attività da svolgere.
Art.7-Documentazione per l'assunzione
d) L'assunzione del lavoratore comporta l'accettazione integrale del presente CCNL,delle sue
disposizioni e delle eventuali norme aziendali stipulate in conformità ai criteri previsti dal CCNL
stesso.
• la data di inizio del rapporto di lavoro;
• la tipologia contrattuale (tempo indeterminato, tempo determinato, apprendistato, part-
time, ecc.);
• la sede di lavoro e, ove applicabile,l'unità produttiva o il cantiere diassegnazione;
• il livellodi inquadramento e le mansioni;
• l'orario di lavoro e la relativa articolazione;
• iltrattamento economico previsto dal presente CCNL;
• l'eventuale periodo di prova;
• la durata del rapporto, nel caso di contratto a tempo determinato.
c) Nelcontratto individuale di lavoro dovranno essere indicati, in particolare:
b) All'atto dell'assunzione l'azienda deve consegnare al lavoratore copia della comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro e la documentazione prevista dalla normativa vigente.
a) L'assunzione del personale deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di leggevigenti e
deve risultare da atto scritto,contenente gli elementi essenziali del rapporto di lavoro.
Art. 6-Assunzione del personale
TITOLOII- Costituzione del rapporto di lavoro
130 giorni
Quadro
Dieffettiva prestazione lavorativa
120giorni
Dieffettiva prestazione lavorativa
90giorni
II
Dieffettiva prestazione lavorativa
80giorni
III
Dieffettiva prestazione lavorativa
70giorni
IV
Dieffettiva prestazione lavorativa
55giorni
V
Dieffettiva prestazione lavorativa
40giorni
VI
Dieffettiva prestazione lavorativa
30giorni
VII
Dieffettiva prestazione lavorativa
14
Livello
b) La durata del periodo di prova è stabilita come segue:
a) L'assunzione del lavoratore può prevedere un periodo di prova,che deve risultare da atto scritto
nel contratto individuale di lavoro; in mancanza di forma scritta, il periodo di prova si intende non
apposto.
Art. 8 - Periodo di prova
d)Illavoratoreètenuto a comunicare tempestivamente all'azienda ogni variazione dei dati personali
rilevanti ai fini del rapporto di lavoro.
c)Qualora l'attività lavorativa richieda specifici requisiti, abilitazioni o certificazioni (ad esempio in
materia di sicurezza, utilizzo di attrezzature o conduzione di mezzi),illavoratore dovrà produrre la
relativa documentazione, ove prevista.
15
c) L'inquadramento del lavoratoreèdeterminato in base alle mansioni effettivamente svolte, fermo
restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di mansioni, nonché dalle disposizioni
del presente CCNL.
• definire un ordinamento professionale coerente con l'organizzazione del lavoro nei settori
disciplinati dal presente CCNL;
• garantire la corretta attribuzione del trattamento economico e normativo;
• valorizzare la professionalità,la formazione e l'esperienza maturata.
b) La classificazione del personale ha lo scopo di:
a) I lavoratori cui si applica il presente CCNLsono inquadrati in una classificazione articolata in
livelli, determinati in relazione alle mansioni svolte, al grado di autonomia, alle competenze
richieste,alle responsabilità affidate e alla complessità delle attività.
Art.9-Criteri di classificazione
TITOLOIII- Classificazione del personale
f)Ilperiodo di prova nei contratti a tempo determinato, fermi i limiti massimi di durata indicati nel
presente articolo, non può durare oltre 1/5 della durata complessiva del primo contratto a termine
tra le parti.
e)Illavoratore in prova ha diritto, in caso di insorgenza di malattia oinfortunio, di esperire la prova
per il tempo minimo necessario,non considerandosi i giorni di assenza per malattia o infortunio,
ma ricominciando a conteggiare i giorni della prova dal primo giorno in cui il lavoratore riprende a
lavorare. Il lavoratore in prova non ha diritto di ricevere durante il periodo di assenza per malattia
o infortunio alcuna integrazione da parte del datore di lavoro rispetto a quanto corrisposto dagli
enti assicurativi e previdenziali (inail-inps).
d) Il periodo di prova è utile a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio, qualora il rapporto di
lavoro venga confermato.
c) Durante il periodo di prova ciascuna delle Parti può recedere dal rapporto di lavoro in qualsiasi
momento,senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva, salvo il diritto del lavoratore alla
retribuzione per ilperiodo lavorato.
60giorni
Apprendisti
Dieffettiva prestazione lavorativa
16
f)L'inquadramento "per analogia"èeffettuato avendo riguardo,congiuntamente,a: (I)contenuto
professionale delle mansioni; (II)grado di autonomia e responsabilità; (III)complessità delleattività;
(IV)competenze tecnico-professionali richieste;(V)eventuale coordinamento di persone /risorse o
gestione di processi/ commesse, in coerenza con la struttura classificatoria del presente CCNL.
e) I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti professionali indicati
nelle declaratorie e dai contenuti professionali specificati nei profili consentono, per analogia,
l'inquadramento di figure professionali non espressamente indicate nel testo.
d) L'inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente articolo avviene sulla base
delle declaratorie generali,dei profiliprofessionali e degli esempi riportati. Gliesempi si riferiscono
genericamente alla figura professionale del lavoratore e sono formulati in termini non esaustivi.
c) Il lavoratore che svolge promiscuamente mansioni rientranti in livelli diversièinquadrato nel
livellosuperiore qualora le mansioni relative allivello superiore risultino prevalenti, salvo il caso di
mutamento temporaneo di mansioni nei limiti previsti dalla leggee dal presente CCNL.
b)Laqualificazione come "impiegato"o"operaio"rileva esclusivamente ai fini dei trattamenti e delle
discipline che la legge oilpresente CCNLricollegano espressamente a tali categorie; resta fermo
che l'inquadramento nei livellicontrattuali avviene in base alle mansioni effettivamente svolte, alle
competenze richieste e alle responsabilità attribuite.
a) In relazione alle mansioni svolte i dipendenti sono inquadrati nei livellidi seguito elencati, fermo
restando che la distinzione tra impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme
legislative, regolamentari e contrattuali che prevedono un trattamento differenziato o che facciano
riferimento distintamente a tali categorie.
Art. lO - Livellidi inquadramento e declaratorie
f)Le declaratorie e i profili professionali dei livelli di inquadramento sono riportati nel presente
CCNLnei successivi articoli dedicati alla classificazione del personale.
e) In caso di svolgimento di mansioni promiscue, l'inquadramentoèdeterminato in base alla
mansione prevalente svolta, intendendosi per prevalente quella svolta in modo continuativo e con
carattere di maggiore rilevanza rispetto alle altre.
d) In caso di affidamento al lavoratore di mansioni riconducibili a un livello superiore rispetto a
quello di inquadramento, l'aziendaètenuta ad adeguare il livello di inquadramento e il relativo
trattamento economico, secondo quanto previsto dalla leggee dal presente CCNL.
17
q)Le aziende promuovono, anche avvalendosi delle associazioni territoriali imprenditoriali di
competenza, la partecipazione dei Quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento
delle capacità professionali.
p) Oltre quanto previsto dalla normativa vigente in materia di brevetti e diritti d'autore, previa
autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai Quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di
ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite
nell'ambito dell'attività lavorativa.
o) L'azienda garantisce al Quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa,
l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva per i procedimenti civili e penali direttamente
connessi all'esercizio delle funzioni attribuite.
n) L'azienda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2049 c.c. e dell'art. 5 della Legge 190/1985,è
responsabile per idanni conseguenti a colpa arrecati dal Quadro nello svolgimento della sua attività.
Tale responsabilità può essere garantita mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa.
m) Appartengono alla categoria dei Quadri i lavoratori con mansioni direttive che, oltre alle
caratteristiche indicate nella declaratoria del VII livello e al possesso di esperienza acquisita a
seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento di servizi,
reparti, cantieri, commesse, uffici fondamentali o svolgano attività di alta specializzazione ed
importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
l)Ladeterminazione dei requisiti di appartenenza alla categoria dei "Quadri"èeffettuata dalle Parti
stipulanti con il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
i)Aisensi e per gli effetti della Legge 13 maggio 1985 n. 190, come modificata dalla Legge2 aprile
1986, n. 106 e successive modificazioni, le Parti convengono quanto segue.
Categoria Quadri
h) In difetto delle autorizzazioni/ abilitazioni richieste dalla normativa vigente, l'assegnazione a tali
attività potrà avvenire solo per compiti compatibili con la leggee, ove necessario, in affiancamento
o con supervisione di personale abilitato; in tal caso l'attività svolta in assenza di titolo abilitante
non costituisce elemento idoneo, di per sé, a fondare l'inquadramento nel livellosuperiore correlato
alla mansione abilitata.
g) Qualora per l'esercizio di determinate attività siano richieste specifiche autorizzazionie/o
abilitazioni, l'esercizio di tali attività e l'inquadramento nel livello corrispondente avverranno a
condizione che il lavoratore sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
18
1.3 Responsabile di più commesse complesse (area manager);
1.2 Responsabile dell'area territoriale per serviziintegrati;
1.1 Direttore tecnico di area multiservizi;
Esempi
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni direttive che richiedono una
specifica preparazione ecapacità professionale, con autonomia e discrezionalità dipoteri einiziativa
nell'ambito del processo di competenza, e che sono responsabili dei risultati attesi e degli obiettivi
da conseguire.
Declaratoria
Categoria: Impiegati con funzioni direttive
VIILIVELLO
v) Per quanto non espressamente contemplato si fa rinvio alle disposizioni proprie della categoria
degliimpiegati.
u) I lavoratori dipendenti di cui sopra, assimilabiliaiQuadri, hanno diritto ad una indennità
speciale nella misura del 10%della Paga Base Nazionale.
t) Atale effetto si conferma cheèda considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione
tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con diretta responsabilità
dell'andamento dei servizi (artt.2 e 3,R.D.n.1955/1923).Sono altresì da assimilare al personale
direttivo i lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro,a causa delle caratteristiche dell'attività
esercitata, nonèmisurata o predeterminata, o può essere determinata dai lavoratori stessi.
s) Le Parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro, non
hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dal R.D.L. n. 692/1923 e
successive modificazioni e integrazioni, il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro i
lavoratori dipendenti con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
r) AiQuadri,oltre al trattamento retributivo stabilito (PagaBase) dalla contrattazione collettiva, in
considerazione dell'importanza e delle responsabilità connesse al ruolo, nonché alle modalità di
svolgimento delle prestazioni, viene riconosciuta una indennità di funzione determinata nella
misura di€250,00(duecentocinquanta/Où]mensili lorde, da computarsi a tutti glieffetti su ogni
istituto contrattuale, ivicompresi ferie, mensilità aggiuntive e trattamento di fine rapporto.".
19
Appartengono a questo livelloi lavoratori con mansioni che richiedono specifiche specializzazioni
ed un elevato livellodi qualificazione e requisiti professionali/ abilitativi.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni di concetto inerenti attività
complesse, che comportano elevata e consolidata preparazione, adeguata capacità professionale e
gestionale nonché adeguata esperienza.
Declaratoria
Qualifica: Impiegati di concetto con adeguata conoscenza/ esperienza e poteri di iniziativa - Operai
con mansioni e qualifiche specialistiche
Categoria: Impiegati / Operai
VI LIVELLO
1.16 Responsabile coordinamento sistemi digitali di gestione commesse multisito (pianificazione,
reportistica e controllo KPI).
1.15 Responsabile gestione contratti pubblici e rapporti con stazioni appaltanti;
1.14 Responsabile innovazione organizzativa e tecnologica nei servizi integrati;
1.13 Direttore operativo di struttura multiservizi;
1.12 Responsabile sicurezza e compliance aziendale (con funzioni di coordinamento e indirizzo);
1.11 Responsabile logistica e movimentazione in ambito industriale o sanitario complesso;
1.10 Responsabile controllo di gestione commesse multisito;
1.9 Responsabile ufficio gare e appalti con potere decisionale e firma tecnica;
1.8 Responsabile coordinamento nazionale servizi di sanificazione;
1.7 Responsabile gestione servizi in ambito aeroportuale, fieristico o museale di rilevante
complessità;
1.6 Responsabile tecnico gestione impianti e global service;
1.5 Responsabile qualità e sistemi integrati (ISO,ambiente, sicurezza) con autonomia decisionale;
1.4 Responsabile organizzazione e pianificazione grandi appalti pubblici o ospedalieri;
20
1.17 Responsabile magazzino prodotti chimici e DPI con compiti di gestione scorte e schede di
sicurezza;
1.16 Tecnico specialista per utilizzo e gestione macchine industriali complesse (lavasciuga uomo a
bordo, spazzatrici industriali, ecc.);
1.15 Responsabile qualità di commessa (audit interni, procedure e standard di servizio);
1.14 Tecnico specialista sanificazione ospedaliera e ambienti a contaminazione controllata;
1.13 Responsabile pianificazione turni e sostituzioni per appalti multi-sito;
1.12 Capo cantiere multiservizi con funzioni di coordinamento del personale e controllo qualità;
1.11 Responsabile operativo di commessa (site manager) per servizi integrati e multiservizi;
1.10 Responsabile di gruppi operativi autonomi di medie dimensioni nei settori ambientale, pulizie,
manutenzione e installazione,logistica;
1.9 Operatore responsabile conduzione di impianti complessi;
1.8 Ispettore;
1.7 Coordinatore di servizi;
1.6 Contabile;
1.5 Assistente di Direzione;
1.4 Approvvigionatore;
1.3 Analista programmatore, tecnico programmatore;
1.2 Specialista di controllo qualità, sicurezza ed ambiente;
1.1 Impiegato di concetto tecnico/amministrativo;
Esempi
Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziative nei limiti delle direttive
generali loro impartite.
21
1.3 Manutentore polivalente;
1.2 Responsabile gruppi operativi nei settori ambientale,pulizie, manutenzione e installazione,
logistica;
1.1Tecnico responsabile di conduzione di impianti;
Esempi
Lavoratori che,oltre a possedere le caratteristiche proprie del IVlivello, compiono con maggiore
autonomia esecutiva e con l'apporto di significative competenze operazioni su impianti o
attrezzature complesse.
Profilo 1- Area tecnica / operativa complessa
Appartengono a questo livello anche coloro che, pur lavorando manualmente, svolgono con
autonomia operativa, nell'ambito delle direttive ricevute e con apporto di capacità tecniche che
comportano la conoscenza delle tecnologie del lavoro e del funzionamento degli apparati, funzioni
di coordinamento e controllo dell'attività di squadre o gruppi operanti anche in complessi diversi.
Appartengono a questo livelloi lavoratori che svolgonomansioni di concetto oprevalentemente tali,
in condizionidi autonomia esecutiva nei limiti delle procedure vigenti nel campo di attività in cui
operano, con possesso di adeguate capacità professionali egestionali nonché dipreparazione teorica
e tecnico-pratica specialistica.
Declaratoria
Qualifica: di concetto provetti
Categoria: Impiegati / Operai
VLIVELLO
1.20 Coordinatore servizi di logistica interna e movimentazione in ambito industriale o sanitario;
1.21 Specialista gestione piattaforme digitali di commessa (monitoraggio attività, report e controllo
qualità).
1.19 Referente sicurezza di commessa (supporto operativo al datore dilavoro per attività eprocedure
di cantiere);
1.18 Tecnico manutentore impianti (termici,elettrici, idraulici) con autonomia operativa e
coordinamento interventi;
22
3.1 Responsabile delle attività di vendita biglietti e controllo accessi;
Esempi
Impiegati che svolgono mansioni di rapporto diretto con utenti o committenti con responsabilità di
organizzazione e gestione di attività specifiche.
Profilo3 - Area servizi al pubblico / organizzazione attività
2.8 Addetto gestione fornitori e approvvigionamenti di cantiere.
2.7 Addetto controllo qualità di commessa;
2.6 Responsabile pianificazione interventi tecnici;
2.5 Addetto gestione contratti di appalto con autonomia operativa;
2.4 Addetto gestione gare e supporto tecnico-amministrativo;
2.3 Programmatore;
2.2 Supervisore;
2.1 Contabile e contabile clienti, preventivista;
Esempi
Impiegati che svolgono attività tecniche e amministrative caratterizzate da elevata autonomia
operativa.
Profilo2 - Area tecnica / amministrativa autonoma
1.9 Referente tecnico di cantiere con responsabilità operativa diretta.
1.8 Operatore specializzato gestione impianti di climatizzazione in appalto pubblico;
1.7 Tecnico specializzato in trattamento pavimentazioni industriali ad alta complessità;
1.6 Coordinatore operativo di servizi di sanificazione in ambito sanitario;
1.5 Caposquadra multiservizi con responsabilità operativa su più squadre;
1.4 Addetti alla disinfestazione,derattizzazione e disinfezione, demuscazione anche con l'ausilio di
apparecchiature per l'irrorazione di sostanze chimiche aisensi delle disposizioni di leggein materia;
23
1.3 Addetti alle bonifiche ambientali dei sitieloserbatoi e cisterne;
1.2 Capisquadra o capigruppo che, pur lavorando essi stessi manualmente, coordinano e
sorvegliano l'attività dei lavoratori componenti la squadra, il gruppo o l'unità operativa;
1.1 Laminatori, levigatori,vetrificatori di pavimenti in legno, lucidatori a piombo;
Esempi
Lavoratori che, in autonomia ed avendo pratica dei processi, eseguono attività di natura complessa
nella pulizia e manutenzione degliambienti.
Profilo 1- Pulizia e manutenzione ambienti (complessa)
Rientrano in questo livello anche i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti esecutivi per la cui
attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecnicheel oparticolari capacità tecnico-pratiche
comunque acquisite,anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori.
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo
specialistico,esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività
amministrative, commerciali o tecniche.
Declaratoria
Qualifica: d'ordine specializzati
Categoria:ImpiegatiIOperai
IVLIVELLO
3.8 Addetto esperto gestione operativa strumenti digitali di servizio (registri,app, report e
tracciabilità interventi).
3.7 Coordinatore servizi di front-office multisito;
3.6 Responsabile gestione parcheggi in aree confinate private;
3.5 Referente operativo per servizi integrati in ambito scolastico o sanitario;
3.4 Coordinatore servizi di controllo accessi in strutture fieristiche o sportive;
3.3 Responsabile servizi ausiliari museali o bibliotecari;
3.2 Responsabile attività di reception, accoglienza, accompagnamento e custodia;
24
Profilo4 - Manutenzione e riparazione (complessa)
3.4 Addetto specializzato alla movimentazione materiali e rifiuti speciali in ambito industriale o
sanitario (oveprevisto).
3.3 Magazziniere che opera anche con ausilio di supporti informatici;
3.2 Conducente di semoventi, pale caricatrici, autogru, trattorista con patente C;
3.1 Autisti e conducenti veicoliper i quali sia previsto ilpossesso della patente Co superiore;
Esempi
Lavoratori che eseguono attività di trasporto e movimentazione di materiali con mezzi complessi e
pesanti.
Profilo3 - Trasporto e movimentazione (mezzicomplessi)
2.4 Addetto specializzato al monitoraggio e gestione parametri impiantistici in appalti multi-sito.
2.3 Addetto specializzato alla conduzione impianti di climatizzazione e trattamento aria in edifici
complessi;
2.2 Operai specializzati addetti alle cabine e linee di verniciatura negli impianti industriali;
2.1 Addetti alla conduzione impianti civilied industriali;
Esempi
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o documenti di massima equivalenti ed avendo pratica dei
processi, effettuano la conduzione di impianti con interventi di natura complessa per manovre e
regolazione dei parametri.
Profilo2 - Conduzione impianti (complessa)
1.6 Addetti specializzati al trattamento facciate e superfici esterne con utilizzo di piattaforme e
procedure specifiche.
1.5Addetti specializzati alla sanificazione di ambienti ad alto rischio (saleoperatorie, reparti critici,
ecc.);
1.4 Addetti alle potature, alle piantumazioni, alla messa in opera di palificazioni e staccionate, allo
sfalcio con mezzi di potatura di potenza;
25
6.1 Capogruppo attività di vendita di prodotti, libri e gadget con più addetti,all'interno di aree
chiuse e limitate;
Esempi
Impiegati che svolgono mansioni di rapporto diretto con gli utenti con compiti di organizzazione e
gestione di attività specifiche. Impiegati d'ordine che pur svolgendo direttamente mansioni affidate
sono responsabili di attività di media complessità e di controllo di operatori a queste addetti.
Profilo6-Servizi al pubblico e gestione attività (media complessità)
5.5 Addetto tecnico-amministrativo gestione sistemi digitali di cantiere(rapportini,check-list e
documentazione) .
5.4 Addetto gestione documentazione tecnica di commessa (rapportini, ordini, registri, ecc.);
5.3 Operatore sistemi informatici con pacchetti integrati;
5.2 Segretario, archivista;
5.1 Contabile d'ordine;
Esempi
Impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni esecutive che richiedono una specifica
preparazione professionale.
Profilo5 - Impiegati tecnici/ amministrativi esecutivi specializzati
4.3 Manutentore specializzato per impianti e attrezzature di servizio in appalto (interventi
programmati e urgenti).
4.2 Operaio specializzato installatore di impianti, saldatore;
4.1 Operaio specializzato manutentore,meccanico, idraulico,elettrico,edile;
Esempi
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o schemi equivalenti, procedono alla individuazione dei
guasti ed eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per la riparazione,la
manutenzione, la messa a punto e l'installazione di macchine e di impianti.
26
8.1 Tecnici disinfestatori specializzati.
Esempio
I lavoratori, per l'acquisizione del IVlivello,devono conseguire adeguata abilitazione professionale
tramite la frequenza di specifico corso di formazione, conforme alla normativa vigente e alle
disposizioni in materia di sicurezza e qualificazione professionale del settore.
Lavoratori che, in autonomia ed avendo pratica dei processi, eseguono attività di natura complessa
nella disinfestazione,disinfezione, derattizzazione, diserbo, depolveratura,sanificazione e
manutenzione degli ambienti sia interni che esterni.
Profilo8 - Disinfestazione e sanificazione (complessa)
7.3 Capogruppo servizi di portierato e custodia non armata presso strutture complesse.
7.2 Capogruppo di operatori addetti alla custodia di immobili o beni;
7.1 Capogruppo di operatoriaddetti al controllo degli accessi e dei documenti di ingresso;
Esempi
Operai responsabili di squadre e gruppi di operatori impegnati nel controllo di accessi e aree
confinate.
Profilo7 - Squadre controllo accessi / custodia
6.7 Referente operativo di reception e accoglienza in appalti multi-sito.
6.6 Addetto alla vendita di biglietti ed al controllo dell'accesso, con conoscenza di una o più lingue
straniere overichieste dall'attività;
6.5 Addetto all'accompagnamento di gruppi di visitatori ed attività analoghe che prevedano anche
la conoscenza di lingue straniere;
6.4 Capogruppo attività di receptions e accompagnamento dei visitatori;
6.3 Capogruppo delle attività di controllo di biblioteche, sale di lettura, aree espositive e museali
con funzioni di supporto agli utenti;
6.2 Capogruppo delle attività di vendita biglietti e di controllo degli accessi con coordinamento e
controllo di più addetti;
27
Profilo2 - Conduzione impianti (normale difficoltà)
1.8 Addetti qualificati alla sanificazione ambientale in ambito scolastico o sanitario (ambienti non
critici).
1.7 Operai qualificati addetti alle operazioni di sterilizzazione;
1.6 Operai qualificati addetti alle cabine e linee di verniciatura;
l.5 Addetti alle potature ed al trattamento di alberi, di siepi, agli sfalci ed alla piantumazione;
1.4 Pulitori finiti (che operano con l'uso di macchine industriali o scale e/o piattaforme aeree
montate su semoventi) o polivalenti (caratterizzati da esperienza, flessibilità, più aree e servizi di
intervento, utilizzo di tecniche innovative);
l.3 Conducente autospazzatricie/omacchine operatrici per le quali è richiesto il possesso della
patente B;
l.2 Addetti al trattamento/pulitura delle facciate;
1.1 Addettial risanamento ambientale;
Esempi
Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti,chiusi ed aperti, con
l'utilizzo di attrezzature e macchine operatrici complesse.
Profilo l - Pulizia e manutenzione (con macchine complesse)
Appartengono a questo livello i lavoratori qualificati,adibiti ad operazioni di media complessità
(amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed
adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite,anche coordinando lavoratori inquadrati
in livelliinferiori od uguali.
Declaratoria
Qualifica:esecutivi qualificati
Categoria:Impiegati / Operai
IIILNELLO
28
Esempi
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni, eseguono anche con l'individuazione
di semplici guasti attività di manutenzione e di riparazione con normale difficoltà di esecuzione.
Profilo 5 - Manutenzione e riparazione (normale difficoltà)
(Neltesto originale era presente come "Profilo"senza esempi: lo manteniamo così.)
Addetti ai servizi alla ristorazione.
Profilo
Profilo 4 - Addetti ai servizi alla ristorazione
3.5 Addetto qualificato alla logistica interna di commessa (movimentazione e distribuzione
materiali).
3.4 Operatori che con l'ausilio di mezzi telematici effettuano attività di movimentazione;
3.3 Aiuto magazziniere;
3.2 Conduttore di carrelli elevatori per iltrasporto, smistamento e sistemazione di materiali, addetto
ai carri-ponte;
3.1 Conducenti di autoveicoli emotocarri inferiori ai 35 quintali (per iquali non èrichiesta la patente
Ce D);
Esempi
Lavoratori che eseguono attività di trasporto e movimentazione di materiali con mezzi complessi.
Profilo 3 - Trasporto e movimentazione (mezzicomplessi)
2.2 Addetto alla conduzione di impianti con interventi ordinari di regolazione e controllo parametri.
2.1 Addetti alle attività di base nella conduzione impianti civilied industriali;
Esempi
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o documenti equivalenti, svolgono attività di conduzione
impianti effettuando manovre di normale difficoltà.
29
7.4 Addetto ad attività di receptions e accompagnamento dei visitatori.
7.3 Addetto al controllo di sistemi di sorveglianza e sicurezza;
7.2 Addetto alla sala di biblioteche ed altre attività museali;
7.1 Addetto alla vendita di biglietti e al controllo dell'accesso,anche con vendita di libri e gadgets;
Esempi
Impiegati che, pur svolgendo direttamente mansioniaffidate, sono responsabili di attività di media
complessità e di controllo di operatori addetti in musei, aree archeologiche e biblioteche.
Profilo7 - Servizi museali/biblìotecari (controllo operatori)
6.7 Operatore d'ufficio addetto all'inserimento e gestione dati di commessa su piattaforme digitali.
6.6 Addetto gestione rapportini, presenze e documentazione di cantiere;
6.5 Altri compiti di ufficio;
6.4 Fattorino addetto a mansioni semplici di segreteria;
6.3 Addetti al controllo dei documenti contabili relativi al controllo di materiali, addetti al controllo
fatture;
6.2 Centralinista/assistenza telefonica;
6.1 Operatore addettoalterminale e/ o sistemi di videoscrittura;
Esempi
Lavoratori che svolgono attività d'ordine di natura tecnica o amministrativa richiedenti in modo
particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.
Profilo6 - Attività d'ordine tecnico/amministrative (ufficio)
5.3 Operaio qualificato addetto a interventi manutentivi ordinari presso cantieri e sedi del
committen te.
5.2 Operaio qualificato installatore di impianti, saldatore;
5.1 Operaio qualificato manutentore meccanico - idraulico - elettrico - edile;
30
Appartengono a questo livelloilavoratori che, con un breve periodo di praticai addestramento, sono
adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di semplici conoscenze pratiche,
anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione.
Declaratoria
Qualifica: esecutivi comuni
Categoria: ImpiegatiIOperai
IILIVELLO
Tecnici disinfestatori qualificati.
Esempio
I lavoratori di questo livello devono conseguire adeguata abilitazione professionale tramite la
frequenza di uno specifico corso di formazione conforme alla normativa vigente e alle disposizioni
in materia di sicurezza e qualificazione professionale del settore.
Lavoratori che eseguono attività di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, diserbo,
depolveratura, sanificazione e manutenzione degli ambienti sia interni che esterni con l'utilizzo di
attrezzature e macchine operatrici complesse e con prodotti pronti all'uso, diluibili in acqua o altro
veicoloo miscele di prodotti diversi, secondo le istruzioni ricevute.
Profilo9 - Disinfestazione e sanificazione (qualificata)
8.3 Coordinatore operativo di portierato Zcustodìa non armata in strutture complesse.
8.2 Autista addetto all'accompagnamento di gruppi con automezzi di limitata capienza e senza
specifiche limitazioni ed operante esclusivamente all'interno dei siti archeologici, fieristici, museali,
aree ed edifici;
8.1 Coordinatore dilavoratori addetti al controllo di accessi in fiere, mostre, teatri, impianti sportivi,
aree confinate, edifici;
Esempi
Lavoratori con funzioni operative di controllo e custodia e con coordinamento di addetti inquadrati
nei livelliinferiori.
Profilo8 - Coordinamento operativo controllo/custodia
31
Esempi
Lavoratori che effettuano attività di controllo di locali,accessi,aree delimitate, apparecchiature con
strumenti preregolati e/o predisposti.
Profilo2 - Controllo accessi / custodia / reception (semplice)
1.10 Addetti alle pulizie e servizi ausiliari presso uffici pubblici e privati.
1.9 Operai comuni addetti ad altre attività ausiliarie di supporto in ambito scolastico, sanitario;
1.8 Operai comuni addetti alle cabine e linee di verniciatura;
1.7 Operai comuni addetti alla pulizia di sale operatorie, pronto soccorso, ecc.;
1.6 Addetti alla selezione e/o separazione dei residui di lavorazione e/o di materiale da raccolte
differenziate;
1.5 Addetti alla rotazione trasporto sacchi;
1.4 Conducente di piccoli mezzidi trasporto per i quali nonèrichiesta la patente;
1.3 Operai comuni addetti alla manutenzione, falciatura,potatura,concimazione e pulizia aree
verdi;
1.2Addetti al riassetto e rigoverno di locali,foresterie e assimilabili;
1.1 Pulitori addetti al lavaggio con sistemi automatici o normali, addetti ai lavori di pulizia anche
con l'uso di lucidatrici ed aspiratori, nonché ai lavori di pulizia dei vetri;
Esempi
Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti anche con l'utilizzo di
semplici attrezzature e macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate.
Profilo 1- Pulizia e manutenzione (semplice)
Appartengono altresì a questo livello,per i primi 18 mesi di effettivo servizio, gliimpiegati esecutivi
che svolgono semplici attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare
preparazione.
Appartengono a questo livello anche i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono
una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici.
32
5.3 Addetto di supporto alle attività manutentive presso cantieri e sedi del committente.
5.2 Operaio comune manutentore e montatore;
5.1 Operaio comune manutentore, meccanico, idraulico, elettrico, edile;
Esempi
Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono semplici lavori di
manutenzione.
Profilo5 - Manutenzione semplice (in supporto)
4.1 Operai comuni addetti alle pulizie e servizi alla ristorazione.
Esempio
Lavoratori che svolgono semplici attività di servizi alla ristorazione.
Profilo4 - Servizi alla ristorazione (semplice)
3.4 Addetto al trasporto e distribuzione interna materiali (posta interna, cancelleria,ecc.).
3.3 Addetti al carico/scarico di aeromobili e altri mezzi di trasporto nell'area confinata;
3.2 Operai comuni addetti ad attività di fattorinaggio;
3.1 Addetti ai lavori di facchinaggio e movimentazione interna all'appalto;
Esempi
Lavoratori che eseguono, anche con mezzi a semplice conduzione, il trasporto,la movimentazione
e la distribuzione di materiali.
Profilo3 - Trasporto e movimentazione (semplice)
2.4 Addetto al controllo accessi e registrazione visitatori presso sedi del committente.
2.3 Operai comuni addetti alla reception, servizi copia;
2.2 Portiere, custode, guardiano, sorveglianza non armata;
2.1 Operai comuni addetti al controllo impianti automatici;
33
Esempio
I lavoratori di questo livello devono conseguire adeguata abilitazione professionale tramite la
frequenza di uno specifico corso di formazione conforme alla normativa vigente e alle disposizioni
in materia di sicurezza e qualificazione professionale del settore.
Lavoratori che eseguono attività di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, diserbo,
depolveratura,sanificazione e manutenzione degli ambienti sia interni che esterni anche con
l'utilizzo di attrezzature e macchine operatrici semplici e con prodotti pronti all'uso e/o diluibili in
acqua,secondo le istruzioni ricevute.
Profilo 8 - Disinfestazione e sanificazione (comune)
7.4 Addetto alla custodia di parcheggi e aree di sosta non a pagamento.
7.3 Addetto al controllo degli accessi ed alla custodia in edifici privati e pubblici;
7.2 Addetto alla custodia degli accessi e delle sale di musei, esposizioni, parchi, aree archeologiche;
7.1 Addetto al controllo degli accessi ed alla verifica dei relativi documenti;
Esempi
Lavoratori che effettuano attività di controllo e custodia di locali, aree, beni ed attrezzature in musei,
aree archeologiche, fiere,parcheggi, edifici.
Profilo 7 - Custodia e controllo in strutture (semplice)
6.4 Addetto archiviazione documentale e supporto amministrativo semplice.
6.3 Centralino;
6.2 Compiti semplici di ufficio;
6.1 Dattilografia/ stenodattilografia anche con videoscrittura;
Esempi
Lavoratori che, seguendo istruzioni e procedure prestabilite, svolgono attività con compiti esecutivi
semplici.
Profilo 6 - Compiti esecutivi semplici (ufficio)
34
a) Le Parti riconoscono che l'evoluzione tecnologica, la digitalizzazione dei processi produttivi e
organizzativi, nonché l'introduzione di sistemi informatici avanzati, piattaforme digitali, strumenti
di automazione e soluzioni basate su intelligenza artificiale, costituiscono fattori strutturali di
trasformazione nei settori dei Servizidi Pulizia, Servizi Integrati e Multiservizi.
Art.Il-Innovazione tecnologica, digitalizzazione e nuove professionalità
1.6Addetto a operazioni manuali semplici non rientranti nei comuni servizi di pulizia.
1.5 Addetto a semplici attività di supporto non specialistiche nei servizi integrati;
1.4Addetto a operazioni elementari di movimentazione materiali senza utilizzo di mezzicomplessi;
1.3 Addetto a semplici attività manuali di supporto nei cantieri;
1.2 Guardiano;
1.1Manovale;
Esempi
Appartengono altresì a questo livello i lavoratori inquadrati al II livello di prima assunzione nel
settore, limitatamente ai primi nove mesi di effettivo servizio.
Rientrano in questo livellole attività che non necessitano di particolari autorizzazioni oabilitazioni
professionali.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici,a contenuto
prevalentemente manuale, anche con l'utilizzo di attrezzature elementari per le quali non sono
richieste specifiche conoscenze professionali, maèsufficiente un minimo periodo di pratica.
Declaratoria
Qualifica: manovali
Categoria: Operai
I LIVELLO
8.1 Tecnici disinfestatori comuni.
35
i)Nota interpretativa - Attività di verniciatura
h)Per i lavoratori addetti alle attività di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione, la formazione
iniziale e gli aggiornamenti periodici previsti dalla normativa vigente o da specifiche disposizioni
tecniche di settore sono a carico dell'azienda. L'aggiornamento professionale dovrà essere effettuato
con periodicità conforme alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, anche in materia
di sicurezza e utilizzo di prodotti e attrezzature specifiche.
g) Le Parti si impegnano a monitorare l'evoluzione delle professionalità connesse all'innovazione
tecnologica, anche al fine di valutare eventuali aggiornamenti della classificazione del personale in
sede di rinnovo contrattuale.
• all'introduzione di nuove tecnologie;
• alla formazione digitale;
• all'eventuale valorizzazione economica di competenze tecnologiche aggiuntive.
f)La contrattazione di secondo livello potrà disciplinare, nei limiti e con le modalità previste dal
presente CCNL,aspetti specifici connessi:
e)Leaziende, in caso di introduzione di sistemi tecnologici che comportino significative modifiche
organizzative o professionali, favoriranno adeguati percorsi di formazione e aggiornamento del
personale interessato, al fine di garantire l'acquisizione delle competenze necessarie.
d) L'utilizzo di strumenti digitali, sistemi automatizzati o soluzioni di intelligenza artificiale
nell'organizzazione del lavoro dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela
della dignità del lavoratore,protezione dei dati personali,sicurezza sul lavoro e divieto di
discriminazione.
• del grado di autonomia operativa;
• del livello di responsabilità organizzativa o gestionale;
• delle competenze tecniche e specialistiche richieste;
• dell'impatto delle funzioni svolte sull'organizzazione del lavoro e sui risultati della commessa
o dell'impresa.
c) L'inquadramento delle nuove professionalità derivanti da innovazione tecnologica avverrà sulla
base dei criteri generali previsti dal presente CCNL,tenendo conto in particolare:
b) L'introduzione di nuove tecnologie può determinare la nascita o l'evoluzione di nuove figure
professionali, nonché la ridefinizione dei contenuti delle mansioni esistenti.
36
b]Èconsiderato Jollyillavoratore che, per esigenze organizzative stabili e non occasionali, svolga
abitualmente mansioni appartenenti a più profili professionali o livellidiversi, operando su attività
differenziate all'interno della medesima commessa o su più commesse.
a) Alfine di garantire la continuità dei servizi in appalto,la copertura delle assenze, la gestione di
commesse multi-sito e la flessibilità organizzativa tipica del settore multiservizi, le Parti riconoscono
la figura del lavoratore polivalente, di seguito denominato"Jolly".
Art. 13 - Lavoratore polivalente (Jolly)
f)In caso di introduzione di nuove tecnologie,strumenti digitali o nuove modalità organizzative che
comportino modifiche significative nelle mansioni svolte, l'azienda dovrà garantire adeguata
informazione e, ove necessario, formazione del personale interessato.
e)L'assegnazione di mansioni differenti deve avvenire nel rispetto della professionalità del lavoratore
e non può comportare riduzione del trattamento economico e normativo complessivamente
spettante.
d) Qualora al lavoratore vengano assegnate mansioni riconducibili a livellidifferenti, si applicanoi
criteri previsti dall'articolo relativo ai livellidi inquadramento e alle mansioni promiscue, nonché le
disposizioni di legge vigenti.
c) In considerazione delle peculiarità organizzative dei settori disciplinati dal presente CCNL,
caratterizzati anche da attività svolte presso sedi del committente,cantieri, appalti e servizi
multisito,èammessa la polivalenza professionale, purché lemansioni assegnate siano riconducibili
al medesimo livello di inquadramento.
b)Illavoratore deve essere adibito alle mansioni per lequalièstato assunto oa quelle corrispondenti
allivello diinquadramento successivamente acquisito, nel rispetto delledisposizioni di leggevigenti.
a) Lemansioni del lavoratore sono quelle corrispondenti allivello di inquadramento attribuito,come
definito dalle declaratorie e dai profili professionali previsti dal presente CCNL,nonché dal contratto
individuale di lavoro.
Art. 12 - Mansioni e polivalenza professionale
L'inquadramento degli addetti alle cabine e linee di verniciaturaèdeterminato in relazione alla
complessità dell'impianto, al grado di autonomia operativa, alle responsabilità attribuite e alla
tipologia di interventi effettuati,nel rispetto delle declaratorie dei livellicontrattuali.
37
e) Restano ferme le disposizioni in materia di periodo di prova, recesso, preavviso e cessazione del
rapporto di lavoro previste dal presente CCNLe dalla normativa vigente.
d)Ilrapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere a tempo pieno oa tempo parziale, secondo
quanto previsto dagli articoli successivi.
c) L'assunzione a tempo indeterminato deve risultare da atto scritto contenente gli elementi
essenziali del rapporto di lavoro,come previsto dall'articolo relativo all'assunzione.
b) Il contratto a tempo indeterminato non prevede un termine finale di durata edèregolato dalle
disposizioni del presente CCNLe dalla normativa vigente.
a)Ilrapporto di lavoro a tempo indeterminato costituisce la forma comune eordinaria di assunzione
del personale nei settori disciplinati dal presente CCNL.
Art.14-Rapporto di lavoro a tempo indeterminato
TITOLOIV- Tipologie di rapporto di lavoro
h) Resta fermo quanto previsto dall'art. 2103 del Codice civilein materia di mansioni, mutamento
di mansioni e diritto al trattamento corrispondente all'attività effettivamente svolta.
g)La contrattazione aziendale o territoriale può disciplinare modalità applicative specifiche, anche
con riferimento a particolaritipologie di appalto o organizzazioni multi-sito.
f)Lafigura del Jolly non si identifica con il temporaneo mutamento di mansioni per sostituzione di
altro lavoratore assente, che resta disciplinato dall'articolo relativo al mutamento di mansioni.
e)L'inquadramento come Jolly deverisultare da atto scritto ecomporta ilriconoscimento del relativo
trattamento economico per l'intera durata dell'assegnazione alla funzione.
d)IlJollyèinquadrato nel livelloimmediatamente superiore rispetto a quello delle mansioni di base
prevalentemente svolte, ovvero nel livello corrispondente alle mansioni di maggiore contenuto
professionale tra quelle assegnate in modo stabile.
c)Illavoratore inquadrato come Jolly deve possedere adeguata professionalità e formazione idonea
allo svolgimento delle diverse attività affidategli,nel rispetto della normativa in materia di sicurezza
sul lavoro.
38
• il numero dei lavoratori somministrati;
• le motivazioni del ricorso;
• la durata prevedibile della missione;
• l'appalto o servizio di assegnazione.
b) L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A., ovvero,in mancanza,alle
00.88. territoriali stipulanti il presente C.C.N.L.:
a) Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammesso nel rispetto delle
disposizioni legislative vigenti.
Art.16-Somministrazione di lavoro
h) Restano ferme le disposizioni di leggevigenti,ivicompreso il diritto di precedenza oveprevisto.
g) Ailavoratori a tempo determinato si applicano le norme in materia di sicurezza, formazione e
tutela della salute previste per ilpersonale a tempo indeterminato.
f)Illavoratore a tempo determinato ha diritto al medesimo trattamento economico e normativo dei
lavoratori a tempo indeterminato comparabili, in proporzione alla durata del rapporto.
e) In caso di cambio di appalto si applicano le clausole in materia di continuità occupazionale
previste dal presente C.C.N.L.
d) Leproroghe e i rinnovi sono ammessi nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.
• all'esecuzione di servizi affidati in appalto o subappalto con durata determinata;
• all'avvio di nuove commesse o ampliamenti temporanei di servizi;
• alla sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
• a esigenze di intensificazione dell'attività connesse a stagionalità,picchi di lavoro o eventi.
c) Il contratto può essere stipulato nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché, a
titolo esemplificativo, in relazione:
b) L'assunzione a tempo determinato deve risultare da atto scritto,nel quale devono essere indicati
la durata del contratto,le mansioni assegnate e ogni altro elemento richiesto dalla legge.
a) Il rapporto di lavoro a tempo determinatoèdisciplinato dalla normativa vigente e dal presente
C.C.N.L.
Art.15-Rapporto di lavoro a tempo determinato
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f)Ilimiti di cui al presente articolo si intendono riferiti al singolo appalto o servizio. Inoltre, i limiti
di cuialpresente articolo possono essere modificati mediante accordo sindacale territoriale o
aziendale stipulato con le OO.SS.firmatarie del presente C.C.N.L.,in presenza di specifiche esigenze
tecnico-organizzative connesse alla gestione degli appalti.
e)Nelcaso di nuova impresa, per i primi dodici mesi di attività,il limiteècalcolato sul numero dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula.
d) Per le imprese da undici a ventidipendentièconsentita la stipula fino a un massimo di dieci
contratti, fermo restando il limite percentuale complessivo di cui alla lettera a).
c)Per leimprese fino a dieci dipendenti a tempo indeterminatoèconsentita la stipula di un numero
di contratti complessivamente non superiore al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in
forza.
b) Nell'ambito del limite complessivo di cui alla lettera a), la somministrazione non può superare il
15%.
a) I contratti a tempo determinato e i contratti di somministrazione a tempo determinato possono
essere stipulati nella misura massima complessiva del 35% calcolata sulla media annua dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza nell'anno solare precedente.
Art. 17 - Limiti quantitativi di utilizzo
h) Ilricorso alla somministrazione concorre al raggiungimento dei limiti quantitativi di cui
all'articolo 13-ter.
g)Restano ferme le ipotesi di divieto previste dalla legge.
f)L'eventuale frazione derivante dal calcolo percentuale è arrotondata all'unità superiore qualora
pari o superiore a 0,5.
e)Ilavoratori somministrati a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto.
d) I lavoratori somministrati hanno diritto,per tutta la durata della missione, a condizioni
economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle applicate ai lavoratori dipari livello
dell'impresa utilizzatrice, secondo la normativa vigente.
c) In caso di motivate ragioni di urgenza e necessità, la comunicazioneèeffettuata entro cinque
giorni dalla stipula del contratto.
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h)Incaso di nuove assunzioni a tempo pieno, l'azienda valuterà con priorità le richieste di
trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno avanzate dai lavoratori già in forza,
compatibilmente con le esigenze organizzative.
g) Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al
lavoratore a tempo pieno comparabile, proporzionato alla ridotta entità della prestazione lavorativa.
f)Le eventuali clausole elastiche e flessibili devono essere pattuite per iscritto e prevedere le
modalità di modifica della collocazione temporale della prestazione, nel rispetto dei limiti e delle
tutele previste dalla legge.
e)Leprestazioni di lavoro supplementare nel part-time orizzontale e misto sono consentite nei limiti
previsti dalla legge e possono essere richieste inrelazione a esigenze organizzative, sostituzioni o
intensificazioni temporanee di attività.
d)Inconsiderazione delle caratteristiche organizzative dei servizi in appalto e multiservizi, le Parti
riconoscono la possibilità di articolare l'orario di lavoro in modo flessibile, anche con distribuzione
su più cantieri o sedi del committente, nel rispetto della normativa vigente.
• orizzontale, quando la riduzione dell'orarioèprevista rispetto all'orario normale giornaliero;
• verticale,quando l'attività lavorativaèsvolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
• misto, quando combina le modalità di cui ai punti precedenti.
c)Ilrapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
• l'eventuale articolazione dell'orario su turni o su più sedi di lavoro.
• la durata della prestazione lavorativa;
• la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana,al mese e
all'anno;
b)Ilcontratto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto e deve indicare:
a) Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere instaurato secondo le modalità previste dalla
normativa vigente e dal presente CCNL.
Art.18 - Lavoro a tempo parziale
g)Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di leggevigenti.
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L'apprendistatoèun contratto di lavoro a"causa mista",in quanto accanto al normale rapporto di
lavoro subordinatoèprevisto l'obbligoperildatore di lavoro di garantire all'apprendista un percorso
formativo finalizzato all'acquisizione di competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni
per le qualièstato assunto.
Art.20-Apprendistato
g)Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di legge
vigenti in materia.
f)L'utilizzo del lavoro intermittente deve avvenire nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla
normativa vigente e non può essere finalizzato ad eludere l'applicazione delle disposizioni in materia
di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale.
e)Illavoratore intermittente ha diritto al medesimo trattamento economico e normativa previsto per
i lavoratori di pari livello,in proporzione alle prestazioni effettivamente svolte.
d)Qualoraillavoratore si obblighi contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro,
glispetta un'indennità mensile di disponibilità nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.
• la durata del rapporto;
• le ipotesi che consentono la chiamata del lavoratore;
• le modalità di preavviso della prestazione lavorativa;
• l'eventuale indennità di disponibilità,ave pattuita.
c)Ilcontratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e deve indicare:
• esigenze connesse a servizi discontinui o saltuari;
• attività legate a eventi, manifestazioni, fiere, mostre, iniziative promozionali o picchi
temporanei di lavoro;
• servizi connessi a commesse caratterizzate da prestazioni non continuative.
b) Nei settori disciplinati dal presente CCNL,il lavoro intermittente può essere utilizzato,a titolo
esemplificativo, per:
a) Ilcontratto di lavoro intermittente può essere instaurato nei casi e con le modalità previste dalla
normativa vigente.
Art.19-Lavorointermittente
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• Ilcontratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta e deve indicare:
• la qualifica professionale da conseguire;
• la durata del rapporto;
• il percorso formativo previsto;
b) Durata minima e forma del contratto
• Apprendistato per la qualifica e il diploma professionaleèrivolto ai giovani di età compresa
tra i 15 e i 25 anni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.;
• Apprendistato professionalizzanteèrivolto ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
• Apprendistato di alta formazione e ricerca è rivolto ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 29
anni, secondo quanto stabilito dall'art.45 del D.Lgs. n. 81/2015.
Aisensi della normativa vigente,sono previste le seguenti tipologie:
a) Tipologiedi apprendistato
Ilcontratto di apprendistatoèdisciplinato dal D.Lgs.n. 81/2015 e successive modificazioni, nonché
dalle disposizioni del presente CCNL.
In caso diinadempimento da parte del datore di lavoro, quest'ultimo ètenuto a versare al lavoratore,
a titolo sanzionatorio, la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al
livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al
termine del periodo di apprendistato,oltre alle ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
In caso di grave inadempimento formativo imputabile esclusivamente all'azienda,e tale da impedire
ilconseguimento della qualifica professionale, trovano applicazioneleconseguenze previste dall'art.
47 del D.Lgs. n. 81/2015.
Il numero complessivo degli apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare i
limiti previsti dall'art. 42 del D.Lgs.81/2015.
Condizione essenziale per la corretta applicazione del contratto di apprendistatoèl'effettivo
assolvimento degli obblighi formativi posti a carico del datore di lavoro.
Leaziende che applicanoilpresente CCNLpossono attivare contratti di apprendistato beneficiando
delle agevolazioni contributive e previdenziali previste dalla normativa vigente.
Le Parti stipulanti riconoscono che tale istituto rappresenta uno strumento fondamentale per
favorire l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, agevolandone la qualificazione professionale e
sostenendo al contempo le esigenze organizzative delle imprese operanti nei settori dei Servizi di
Pulizia, Servizi Integrati e Multiservizi.
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Qualora la formazione sia svolta interamente in azienda, la regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato professionalizzante avverrà nel rispetto della normativa vigente e della disciplina
contrattuale applicabile,anche con eventuale supporto dell'Ente Bilaterale di riferimento. La
formazione potrà essere svolta in modalità interna, esterna o mista, anche mediante strumenti di
formazione a distanza oveconsentito dalla normativa vigente e da quella regionale di competenza.
Neisettori disciplinati dal presente CCNL,la formazione potrà svolgersi anche presso cantieri, sedi
del committente o unità operative multisito,purché sia garantita la presenza del tutor e il rispetto
delle norme in materia di sicurezza. In tali casi,la formazione deve essere svolta con effettivo
affiancamento e supervisione del tutor, con attività coerenti con il percorso formativo.
• presso enti formativi accreditati;
• internamente all'azienda mediante affiancamento operativo.
Laformazione può essere svolta:
d) Modalità di formazione e capacità formativa dell'impresa
• le competenze tecnico-professionali da acquisire;
• le modalità di formazione interna ed esterna;
• la durata e articolazione del percorso;
• il nominativo del tutor aziendale;
• L'azienda dovrà conservare la documentazione relativa al percorso formativo svolto.
IlPFIdeve indicare:
Alcontratto deve essere allegato ilPiano Formativo Individuale (PFI),che costituisce parte integrante
dello stesso. Ildatore di lavoroètenuto a documentare l'effettiva formazione svolta e a conservarne
evidenza per eventuali verifiche da parte degli organi ispettivi.
c)Piano Formativo Individuale (PFI)
• Ladurata minima non può essere inferiore a sei mesi, salvo quanto previsto dalla normativa
regionale vigente;
• Èammessa l'attivazione dell'apprendistato anche in cicli stagionali o collegati alla durata di
specifiche commesse, nel rispetto della normativa vigente.
• La durata massima dell'apprendistato professionalizzante non può superare i limiti previsti
dall'art.44 del D.Lgs. n. 81/2015, salvo eventuali diverse disposizioni regionali o specifiche
discipline di settore previste dalla legge.
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Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni del
D.Lgs.81/2015 e della normativa vigente in materia di apprendistato.
In mancanza di recesso,ilrapporto prosegue automaticamente come ordinario contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, con pieno riconoscimento della qualifica e del livello di
inquadramento conseguito.
Altermine del periodo, ciascuna Parte può recedereaisensi dell'art. 2118 c.c., con preavviso.
Durante il periodo di apprendistato le Parti possono recedere esclusivamente per giusta causa o
giustificato motivo.
g)Recesso
La formazione erogata sarà registrata secondo quanto previsto dalla normativa vigente, anche
mediante utilizzo del Libretto Formativo del cittadino oveprevisto.
Altermine del periodo di apprendistato professionalizzante, il datore di lavoro attesta l'avvenuto
completamento del percorso formativo e comunica al lavoratore l'acquisizione della qualifica
professionale ai fini contrattuali.
f)Riconoscimento della qualifica
Il monte ore indicato costituisce requisito minimo annuo ai fini della regolarità del rapporto di
apprendistato. Le ore formative dovranno essere tracciate e registrate con modalità idonee a
consentirne la verifica.
• 120 ore annue per lavoratori con titolo di studio dell'obbligo;
• 80 ore annue per diplomati o laureati;
• Restano ferme eventuali disposizioni regionali.
Apprendistato professionalizzante:
Leore formative minime annue sono così determinate:
e)Monte ore minimo di formazione
Per capacità formativa si intende la disponibilità di risorse umane e materiali idonee a trasferire
competenze professionali.
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All'apprendista spettano tutti i diritti previsti dal presente CCNLper i lavoratori subordinati, salvo
quanto diversamente previsto dalla disciplina dell'apprendistato.
L'inquadramento dell'apprendista potrà essere fino a due livelliinferiori rispetto a quello spettante
al lavoratore qualificato al termine del periodo di apprendistato, oppure determinato mediante
percentuale sulla retribuzione del livellofinale.
Resta fermo che la durata dell'apprendistato non può eccedere i limiti di legge.
Altermine:100%
5° anno (oveprevisto): 97%
4° anno (oveprevisto):95%
3° anno:90%
2°anno: 85%
l°anno: 80%
La retribuzione dell'apprendistaèdeterminata applicando le seguenti percentuali alla paga base
nazionale del livello finale di inquadramento:
Art. 22-Retribuzione dell'apprendista
Nelleimprese di piccole dimensioni la funzione può essere svolta anche dal titolare o da un socio.
Iltutor può seguire un massimo di cinque apprendisti contemporaneamente.
Iltutor aziendale deve possedere adeguate competenze professionali e,oveprevisto dalla normativa
regionale, specifica formazione per lo svolgimento della funzione.
Il tutor deve essere individuato tra lavoratori qualificati o figure aziendali con esperienza coerente
rispetto alla qualifica da conseguire.
Il tutor aziendale è designato al momento dell'assunzione e rappresenta il riferimento costante
dell'apprendista per tutta la durata del contratto.
Art.21-Tutor aziendale
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c) Il ricorso al lavoro straordinario e supplementare deve rispondere a esigenze tecnico
organizzative, produttive o di servizio,con particolare riferimento a:
b)Èconsiderato lavoro supplementare quello prestato dai lavoratori a tempo parziale oltre l'orario
contrattualmente pattuito e nei limiti dell'orario normale di lavoro.
a)Èconsiderato lavoro straordinario quello prestato oltre l'orario normale di lavoro previsto dal
presente CCNLper i lavoratori a tempo pieno.
Art.24-Lavoro straordinario e lavoro supplementare
g)Restano ferme le disposizioni in materia di pause,riposi giornalieri e settimanali previste dalla
leggee dal presente CCNL.
f)L'eventuale articolazione multi periodale dell'orario di lavoro potrà essere definita mediante
accordo aziendale o territoriale, nel rispetto della normativa vigente.
e)L'orario giornaliero non può superare ilimiti previsti dalla normativa vigente, fatto salvo ilricorso
al lavoro straordinario nei casi consentiti.
d) Nei servizi svolti in appalto o presso sedi del committente, l'orario potrà essere organizzato in
modo da garantire la continuità del servizio, anche in relazione agli orari di apertura delle strutture
servite.
• su fasce orarie differenziate;
• su più cantieri o sedioperative;
• con distribuzione variabile nell'arco della settimana o del mese, nel rispetto dei limiti di
legge.
• su turni;
c) In considerazione delle caratteristiche dei settori disciplinati dal presente CCNL,l'orario può
essere articolato:
b) L'orario di lavoro può essere distribuito su cinque o sei giorni settimanali,secondo le esigenze
organizzative dell'impresa e dei servizi svolti presso i committenti.
a) L'orario normale di lavoroèfissato in 40 ore settimanali, salvo quanto diversamente previsto
dalla leggeo dal presente CCNL.
Art.23-Orario normale di lavoro
TITOLOV-Organizzazione del lavoro
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g) Ai lavoratori adibiti stabilmente a turnazioni che comprendano lavoro notturno o festivo deve
essere garantita una programmazione equilibrata dei riposi, nel rispetto delle disposizioni di legge.
f)Leprestazioni di lavoro notturno, festivoe domenicale danno diritto alle maggiorazioni retributive
previste dal presente CCNLnella parte relativa al trattamento economico.
e)Il ricorso al lavoro notturno deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente,
con particolare riferimento alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore.
d) In considerazione delle caratteristiche dei settori disciplinati dal presente CCNL,che prevedono
servizi svolti presso strutture pubbliche e private con apertura continuativa o su turni, il lavoro
notturno, festivo e domenicale può essere richiesto per garantire la continuità del servizio.
c)Èconsiderato lavoro domenicale quello prestato nella giornata di domenica, salvo diversa
distribuzione dell'orario prevista per particolari servizi organizzati su turni.
b)Èconsiderato lavoro festivo quello svolto nelle giornate riconosciute tali dalla legge.
a)Èconsiderato lavoro notturno quello prestato nelle fasce orarie individuate dalla normativa
vigente.
Art. 25-Lavoro notturno,festivo e domenicale
g)Èfatto divieto di ricorrere sistematicamente al lavoro straordinario o supplementare al fine di
eludere l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo pieno o l'incremento stabile dell'orario
contrattuale.
f)Le maggiorazioni economiche per lavoro straordinario e supplementare sono quelle previste dal
presente CCNLnella parte relativa al trattamento economico.
e)Leprestazioni di lavoro straordinario e supplementare devono essere contenute nei limiti previsti
dalla normativa vigente.
d) Il lavoro straordinario e supplementare deve essere preventivamente autorizzato dall'azienda,
salvo casi di urgenza o necessità indifferibile legata alla sicurezza o alla continuità del servizio.
• esigenze di continuità del servizio in appalto;
• sostituzioni di personale assente;
• urgenze operative o richieste del committente;
• picchi temporanei di attività.
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e) Eventuali deroghe o modalità organizzative particolari sono ammesse esclusivamente nei limiti
previsti dalla normativa vigentee, ovenecessario, mediante accordo aziendale.
d)Neiservizisvoltiin turnazione osu più cantieri, l'azienda organizza iriposi in modo da assicurare
il rispetto dei limiti di leggee la continuità operativa del servizio.
c) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale, di norma coincidente con la domenica, salvo le
attività organizzate su turni o quelle svolte in appalto presso strutture che richiedano continuità
del servizio.
b) Deveessere garantito un riposo giornaliero minimo tra la fine di una prestazione lavorativa e
l'iniziodella successiva, secondo quanto previsto dalla legge.
a) Il lavoratore ha diritto al riposo giornaliero e settimanale nei termini previsti dalla normativa
vigente e dal presente CCNL.
Art.27 - Riposi giornalieri e settimanali
e) La presente disposizione ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di monitoraggio
congiunto tra le Parti stipulanti al finedi valutarne l'efficaciae l'impatto organizzativo.
d) La festività alternativa, una volta autorizzata, sarà considerata a tutti gli effetti come festività
retribuita, mentre la festività originariamente prevista sarà lavorata senza applicazione delle
maggiorazioni previste per il lavorofestivo.
c)L'azienda,compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, con la continuità del servizioe
con gliobblighi contrattuali connessi agli appalti in essere, potrà autorizzare la sostituzione della
festività.
b) Larichiesta dovrà essere formulata per iscritto con un preavviso di almeno 15 (quindici)giorni,
salvo comprovati motivi di urgenza, e dovrà indicare la festività religiosa per la quale si chiede la
sostituzione.
a) Nel rispetto dei principi costituzionali di libertà religiosa e di non discriminazione, le Parti
riconoscono, in via sperimentale, la possibilità perillavoratore di richiedere la fruizione di una
festività alternativa rispetto a una delle festività civilio religiose previste dalla normativa vigente,
qualora appartenente a culto diversoda quello cattolico.
Art.26-Festività religiose alternative
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49
• turni giornalieri;
• turni settimanali;
• turni avvicendati;
• rotazioni tra cantieri o sedi operative;
• fasce orarie differenziate.
b) L'organizzazione dell'orario di lavoro può prevedere:
a) In considerazione delle caratteristiche dei settori disciplinati dal presente CCNL,e in particolare
dei servizi svolti in appalto,su commessa, multisito o presso sedi del committente, le imprese
possono adottare sistemi di flessibilità operativa e turnazioni al fine di garantire continuità,
efficienza e regolarità del servizio.
Art.29-Flessibilità operativa e turnazioni
f)LaBanca Ore non può essere utilizzata in modo tale da determinare ilmancato rispetto dei riposi
giornalieri e settimanali,né per eludere le disposizioni in materia di lavoro straordinario.
e)In caso di cessazione del rapporto di lavoro,le ore eventualmente accantonate e non recuperate
devono essere liquidate secondo le modalità previste dal presente CCNLe dalla normativa vigente.
d) Le ore accantonate devono essere recuperate, di norma, entro un termine compatibile con le
esigenze organizzative e comunque nel rispetto dei limiti di legge.
c) L'accantonamento e l'utilizzo delle ore avvengono nel rispetto della normativavigente e secondo
le modalità definite dall'azienda, previa informazione al lavoratore.
b) La Banca Ore consente di accantonare ore di lavoro straordinario o supplementare, nonché ore
derivanti da flessibilità organizzativa, per essere successivamente recuperate mediante riposi
compensativi.
a) Al fine di favorire una gestione flessibile dell'orario di lavoro, anche in relazione alle esigenze
tipiche dei servizi in appalto e multiservizi, può essere istituita la Banca Ore.
Art.28-Banca ore
TITOLOVI-Flessibilità organizzativa
f)Resta fermo il diritto del lavoratore alle pause previste dalla normativa vigente in relazione alla
durata della prestazione giornaliera.
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e) La programmazione dei turni deve essere comunicata ai lavoratori con adeguato anticipo, salvo
esigenze improvvise e non prevedibili connesse alla continuità del servizio, emergenze, sostituzioni
o richieste del committente.
d) L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio e con gli obblighi contrattuali versoil
committente, programma i turni con criteri di rotazione e di equità, evitando, ave possibile,
assegnazioni continuative gravose.
• dell'orario normale di lavoro;
• dei limiti previsti per lavoro straordinario, supplementare e notturno;
• dei riposi giornalieri e settimanali previsti dalla leggee dal presente CCNL.
c)L'adozione di turni avvicendati deve avvenire nel rispetto:
b) Per lavoro a squadre si intende un'organizzazione del lavoro basata su gruppi di lavoratori che si
alternano nello svolgimento delle attività, secondo turnazioni programmate, al fine di garantire la
continuità del servizio.
a) Nei settori disciplinati dal presente CCNL,in ragione della natura continuativa o programmata
dei servizi, l'azienda può adottare sistemi di organizzazione del lavoro articolati su turni avvicendati
e lavoro a squadre.
Art.30 - Lavoro a squadre e turni avvicendati
f)Eventuali modifiche urgenti dei turni, dovute a esigenze impreviste legate al servizio, al
committente o a cause di forza maggiore, devono essere comunicate tempestivamente ai lavoratori
interessati.
e)L'azienda, ave possibile, fornisce ai lavoratori adeguata programmazione dei turni, tenendo conto
delle esigenze del servizio e, per quanto compatibile, delle esigenze personali e familiari dei
lavoratori.
d) Nei servizi che richiedono continuità o copertura su più fasce orarie, l'azienda può adottare
sistemi di rotazione, garantendo criteri di equità e sostenibilità nella distribuzione dei turni.
• alla durata massima della prestazione;
• ai riposi giornalieri e settimanali;
• alle tutele in materia di lavoro notturno.
c)La turnazione deve essere organizzata nel rispetto della normativa vigente e dei limiti previsti dal
presente CCNL,con particolare riferimento:
51
c)Qualora l'organizzazione del serviziocomporti intervalli tra prestazioni o sospensioni temporanee
non imputabili al lavoratore, l'azienda definisce, nel rispetto della normativa vigente e previa
informazione ai lavoratori interessati, le modalità operative più idonee, anche mediante:
b) Lepause e le soste fisiologiche previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni contrattuali
in materia di orario di lavoro non incidono sul trattamento economico spettante al lavoratore.
a) Neiservizi disciplinati dal presente CCNL,l'organizzazione del lavoro può prevedere, in relazione
alle caratteristiche della commessa e alle esigenze del committente, la presenza di pause operative,
soste o sospensioni temporanee dell'attività.
Art. 32-Soste,sospensioni e recuperi
f)Eventuali sistemi di pianificazione digitale dell'orario odi gestione informatizzata dei turni devono
essere utilizzati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di controllo
a distanza.
e)Laprogrammazione dell'orario deve comunque assicurareilrispetto dei limiti di leggein materia
di durata massima della prestazione, riposi giornalieri e settimanali etutela della salute e sicurezza.
d) In presenza di esigenze impreviste o sopravvenute, l'azienda può procedere a modifiche della
programmazione, nel rispetto della normativa vigente e garantendo adeguata informazione ai
lavoratori interessati, compatibilmente con i tempi tecnici richiesti dalla situazione.
c) L'azienda, ove possibile, comunica ai lavoratori la programmazione dell'orario e dei turni con
congruo anticipo, compatibilmente con le esigenze operative e con eventuali variazioni richieste dal
committente.
b) Nei servizi svolti presso sedi del committente o su più cantieri, la programmazione dell'orario
potrà essere definita anche in relazione agli orari di apertura delle strutture servite, alle specifiche
richieste contrattuali e ai livellidi servizio concordati.
a) L'orario di lavoroèprogrammato dall'azienda in funzione delle esigenze organizzative, produttive
e di servizio,con particolare riferimento alle caratteristiche delle commesse e degliappalti in essere.
Art. 31- Programmazione dell'orario di lavoro
f)Restano ferme le disposizioni del presente CCNL in materia di flessibilità, banca ore e
programmazione dell'orario.
52
f)Qualora la sospensione dell'attività si protragga in modo significativo eincida in maniera rilevante
sulla continuità occupazionale, le parti si incontreranno a livelloaziendale o territoriale al fine di
valutare soluzioni condivise nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del presente
C.C.N.L.
e) In presenza dei presupposti di legge, l'impresa potrà ricorrere agli ammortizzatori sociali
applicabili, secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente.
d)Neicasi di sospensione non prevedibile e non imputabile al lavoratore, leparti potranno valutare,
nel rispetto della normativa vigente e previo confronto ovenecessario, soluzioni organizzative quali
rimodulazioni dell'orario, utilizzo della banca ore o altri istituti contrattuali applicabili.
c)Qualora l'interruzione o sospensione sia prevedibile, l'impresa fornisce tempestiva comunicazione
ai lavoratori interessati,compatibilmente con le informazioni ricevute dal committente o con le
cause che hanno determinato la sospensione.
b) Qualora il lavoratore,durante l'orario programmato, rimanga formalmente a disposizione
dell'impresa su richiesta della stessa, il relativo periodo è considerato tempo di lavoro ai fini
retributivi.
a) In caso di interruzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa non imputabile al
lavoratore, l'impresa adotta ogni misura organizzativa idonea a garantire la continuità della
prestazione,anche mediante assegnazione ad attività compatibili con l'inquadramento contrattuale.
Art. 33 - Interruzioni e sospensioni della prestazione
f)Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
e)LeParti riconoscono che, nei serviziin appalto, la corretta gestione delle soste edelle sospensioni
temporanee costituisce elemento essenziale per garantire equilibrio tra continuità del servizio e
tutela dei lavoratori.
d) Eventuali recuperi dell'orario, oveprevisti, devono essere effettuati nel rispetto dei limiti di legge
e contrattuali,nonché garantendo i riposi giornalieri e settimanali.
• riorganizzazione dei turni;
• assegnazione ad attività compatibili;
• recuperi orari nei limiti consentiti;
• utilizzo degli istituti contrattuali applicabili, ivicompresa la banca ore, oveprevista.
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a)LeParti riconoscono che, nei settori disciplinati dal presente CCNL,caratterizzati da attività svolte
prevalentemente in appalto, la tutela della continuità occupazionale rappresenta un principio
essenziale, volto a garantire stabilità del lavoro e qualità del servizio.
Art.35 - Clausola sociale e continuità occupazionale
g)Neicasi di appalti pubblici o soggetti a clausole sociali previste da capitolati, bandi ocontratti, le
disposizioni del presente CCNLsi applicano nel rispetto delle previsioni di gara e della normativa
vigente. Resta fermo quanto previsto dalla normativa in materia di responsabilità solidale negli
appalti.
f)LeParti riconoscono l'importanza della stabilità occupazionale nei cambi di appalto, nel rispetto
della normativa vigente e delle clausole sociali eventualmente previste.
e) L'impresa appaltatrice organizza autonomamente i mezzi e il personale necessari all'esecuzione
del servizio, nel rispetto delle condizioni contrattuali e delle normative vigenti.
d) Nei rapporti tra impresa appaltatrice e committente devono essere rispettati principi di
correttezza, trasparenza e autonomia organizzativa dell'appaltatore, ferma restando la
responsabilità dell'impresa nei confronti dei propri dipendenti.
c)Leimprese operanti in regime di appalto sono tenute ad applicare integralmente ilpresente CCNL
ailavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi.
• la corretta esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste;
• ilrispetto delle norme in materia di lavoro, sicurezza e tutela della dignità del lavoratore;
• la continuità e qualità del servizio reso al committente.
b) L'organizzazione del lavoro nei servizi in appalto deve garantire:
a) Leattività disciplinate dal presente CCNLsono frequentemente svolte nell'ambito di contratti di
appalto odi servizi affidati da committenti pubblici o privati. Aifmi del presente CCNL,per "cambio
appalto" si intendeilsubentro di un'impresa appaltatrice ad un'altra nella gestione di un servizio
presso un committente pubblico o privato, con prosecuzione o riattivazione del serviziomedesimo.
Art. 34 - Principi generali in materia di appalti
TITOLOVII-Appalti e cambi di appalto
g) Restano ferme le disposizioni di legge in materia di sospensione dell'attività, impossibilità
sopravvenuta della prestazione e tutela del lavoratore.
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c) In caso di cambio di appalto, l'impresa uscente e l'impresa subentrante devono garantire la
continuità operativa del servizio e collaborare per assicurare il corretto trasferimento delle
informazioni essenziali relative al personale impiegato nell'appalto. Le imprese uscente e
subentrante, ciascuna per quanto di competenza,sono tenute a cooperare al fine di garantire la
continuità del servizioe la corretta gestione delpassaggio delpersonale, nel rispetto della normativa
vigente e delle disposizioni del presente CCNL.
• scadenza naturale del contratto di appalto;
• recesso, risoluzione o cessazione anticipata del contratto;
• nuova aggiudicazione o affidamento del servizio.
b)Ilcambio di appalto può avvenire a seguito di:
a) Si intende per cambio di appalto il subentro di una nuova impresa nell'esecuzione di un servizio
precedentemente affidato ad altra impresa, presso il medesimo committente, con continuità
dell'attività.
Art.36 - Cambio di appalto
f)Le Parti riconoscono che, nei cambi di appalto, possono verificarsi esigenze di armonizzazione
organizzativa, nel rispetto dei livellioccupazionali compatibili con l'entità del servizio affidato.
• delle disposizioni di legge;
• delle previsioni del presente CCNL;
• delle condizioni contrattuali pattuite con ilcommittente.
e)Resta fermo che la gestione del personale nel cambio appalto deve avvenire nel rispetto:
d) La continuità occupazionale riguarda, di norma, i lavoratori impiegati in modo prevalente e
continuativo nell'appalto oggetto di subentro, secondo i criteri e le modalità definite negli articoli
successivi.
c) Le imprese interessate (uscente e subentrante), nell'ambito delle rispettive responsabilità,
collaborano affinché il passaggio avvenga con modalità trasparenti e ordinate, garantendo la
continuità del servizio e la tutela dei lavoratori.
b) In caso di cessazione di un appalto e successivo affidamento del medesimo servizio ad altra
impresa,èriconosciuta la necessità di favorire, ove possibile, la continuità del personale già
impiegato stabilmente nell'appalto, nel rispetto della normativa vigente e delle clausole sociali
eventualmente previste nei bandi o nei contratti conilcommittente.
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d) L'impresa cessante, non appena acquisita l'ufficialità della cessazione dell'appalto e comunque
in tempo utile al corretto svolgimento delle procedure di subentro, trasmette all'impresa
subentrante la documentazione necessaria relativa ai lavoratori interessati, comprensiva, oltre a
quanto già previsto dal presente CCNL,di:
c)In caso di trasferimento del lavoratore ai sensi del presente articolo, il periodo di apprendistato
già svolto presso l'impresa cessanteècomputato integralmente ai fini della durata complessiva
dell'apprendistato e dell'anzianità di servizio, previa consegna della relativa documentazione
formativa.
b) Nei casi di passaggio diretto ed immediato dei lavoratori dall'impresa cessante all'impresa
subentrante, l'azienda cessanteèesonerata dall'obbligodi corresponsione dell'indennità sostitutiva
del preavviso, fermo restando il diritto del lavoratore alla liquidazione delle competenze di fine
rapporto maturate.
a)Ladisciplina del cambio di appalto prevista dal presente CCNLèadottata anche ai sensi dell'art.
7, comma 4-bis,del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge28
febbraio 2008 n. 31, edèfinalizzata alla tutela dei livellioccupazionali e alla salvaguardia della
professionalità maturata dai lavoratori nel settore.
Art.37-Disposizioni integrative in materia di cambio di appalto
g)Restano ferme ledisposizioni di leggein materia di appalti, subappalti e responsabilità solidale.
f)Il passaggio del personale deve avvenire con modalità tali da evitare interruzioni nell'erogazione
del servizio,garantendo al contempo la tutela dei lavoratori coinvolti.
e)L'impresa subentrante, nel rispetto della normativa vigente edelle clausole sociali eventualmente
applicabili, valuta l'assorbimento del personale impiegato nell'appalto, tenendo conto
dell'organizzazione del servizioaffidato e del fabbisogno effettivo.
• elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto;
• livellidi inquadramento;
• tipologia contrattuale (tempoindeterminatojdeterminatojpart-time);
• orario contrattuale;
• eventuali istituti individuali maturati.
d) L'impresa uscenteètenuta a mettere a disposizione dell'impresa subentrante, nel rispetto della
normativa sulla privacy, le informazioni necessarie per consentire la gestione del passaggio del
personale, con particolare riferimento a:
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56
• nominativi;
• livelloe mansioni;
tipologia contrattuale e orario individuale;
e) L'impresa subentrante garantisce l'applicazione del presente CCNL e assicura ai lavoratori
assorbiti iltrattamento economico e normativo previsto. L'impresa uscente, almeno 15giorni prima
della cessazione dell'appalto, fornisce all'impresa subentrante e, ove presenti, alle rappresentanze
sindacali, l'elenco del personale impiegato stabilmente nell'appalto, contenente almeno:
d) Il personale che transita presso l'impresa subentrante conserva,nei limiti consentiti dalla
normativa e dall'organizzazione del servizio,illivellodi inquadramento contrattuale e la tipologia di
rapporto (tempo pieno, tempo parziale, tempo determinato), salvo diverse condizioni concordate nel
rispetto della legge.
• della normativa vigente;
• delle eventuali clausole sociali previste dal committente;
• delle disposizioni del presente CCNL.
c)Ilpassaggio del personale deve avvenire nel rispetto:
b)Aifinidel presente articolo, si considerano impiegati stabilmente nell'appalto ilavoratori che, nei
mesi precedenti al cambio, abbiano svolto in modo prevalente la propria prestazione lavorativa
nell'ambito della commessa interessata, salvo assenze giustificate o periodi di sospensione tutelati
dalla legge.
a) In caso di cambio di appalto, il passaggio del personale riguarda, di norma, i lavoratori che
risultino stabilmente e continuativamente impiegati nell'appalto oggetto di subentro.
Art. 38-Passaggio del personale
Le Parti confermano che il passaggio del personale in applicazione della clausola sociale non
costituisce nuova occupazione ai fini di eventuali obblighi normativi, ma realizza continuità
occupazionale nell'ambito del settore.
• attestazioni in materia di formazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
• informazioni relative alla sorveglianza sanitaria nei limiti consentiti dalla normativa sulla
tutela dei dati personali;
• stato di attuazione deglieventuali obblighi formativi in materia di apprendistato;
• iscrizione a fondi di previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa, ove
prevista.
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• elenco nominativo dei lavoratori impiegati nella commessa;
• livellodi inquadramento e mansioni svolte;
• tipologia contrattuale (tempo indeterminato/determinato,apprendistato, part-time];
• anzianità di servizio maturata nella commessa e presso l'impresa;
• orario individuale e articolazione dei turni;
• eventuali clausole elastiche o flessibili concordate;
• eventuali abilitazioni o requisiti professionali necessari per lo svolgimento del servizio;
• ferie e permessi maturati e residui, nei limiti previsti dalla normativa e dalle prassi
applicative;
• eventuali situazioni particolari rilevanti ai fini organizzativi (es. lavoratori con limitazioni
certificate o idoneità con prescrizioni), nel rispetto delle disposizioni in materia di
riservatezza.
c)Atitolo esemplificativo,l'impresa uscente mette a disposizione:
b) La documentazione deve consentire la corretta individuazione del personale impiegato
stabilmente nella commessa e delle condizioni contrattuali applicate.
a) Al fine di garantire un ordinato passaggio di gestione e la corretta applicazione della clausola
sociale,in caso di cambio appalto l'impresa uscenteètenuta a mettere a disposizione dell'impresa
subentrante,nei limiti previsti dalla normativa vigente e nel rispetto della privacy, la
documen tazione necessaria.
Art. 39-Documentazione e procedure operative nel cambio appalto
g) Eventuali controversie relative al passaggio del personale potranno essere gestite attraverso le
procedure previste dal presente CCNLin materia di conciliazione e interpretazione.
f)Qualora l'appalto subentrante presenti variazioni significative rispetto a quello precedente
(riduzione ore, riduzione servizi,modifica attività),le Parti riconoscono la necessità di valutare
soluzioni organizzative coerenti con la nuova configurazione del servizio, nel rispetto dei principi di
continuità occupazionale e delle disposizioni contrattuali.
• anzianità di servizio;
• eventuali scatti maturati;
• eventuali superminimi individuali e loro natura (assorbibileynon assorbibile);
• ferie e permessi residui;
• eventuali provvedimenti disciplinari in corso (nei limiti di legge);
• eventuali contenziosi o situazioni sospese, ove rilevanti e consentite.
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f)Irapporti a tempo determinato, in apprendistato ocon altre tipologiespeciali in corso nell'appalto
saranno gestiti nel rispetto della normativa vigente,della durata residua del rapporto e delle
esigenze di continuità del servizio. Eventuali trattamenti individuali o collettivi riconosciuti
e) Qualora l'organizzazione del nuovo appalto comporti una diversa articolazione dell'orario,
l'impresa subentrante potrà proporreailavoratori interessati modifiche organizzative coerenti con
ilnuovo servizio, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del presente CCNL.
• la tipologia contrattuale in essere (tempo pieno o parziale);
• l'orario contrattuale, compatibilmente con l'entità del servizioaffidato;
• l'inquadramento e le mansioni previste.
d) L'impresa subentrante riconosce ai lavoratori assorbiti:
c) I lavoratori assorbiti mantengono, di norma, l'anzianità di servizio maturata nell'appalto ai fini
degli istituti contrattuali previsti dal presente CCNL,salvo quanto diversamente disposto dalla
normativa vigente.
b) Il trattamento economico e normativo dei lavoratori assorbiti deve essere definito in modo da
assicurare la continuità delrapporto dilavoro elaregolarità del servizio,nel rispetto della normativa
vigente e delle clausole sociali eventualmente previste dal committente.
a)In caso dicambio di appalto, ailavoratori che transitano presso l'impresa subentrante deveessere
garantita l'applicazione del presente CCNL e il riconoscimento del livello di inquadramento
contrattuale.
Art.40 -Trattamento economico e normativo nel cambio appalto
g)Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
f)LeParti riconoscono che la corretta gestione della fase documentale nel cambio appalto costituisce
elemento essenziale per la tutela dei lavoratori e per la regolarità dell'appalto.
e) L'impresa subentrante utilizza la documentazione esclusivamente per finalità connesse alla
gestione del subentro e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali.
regolare subentro.
garantire la continuità del servizio,evitando ritardi ingiustificati che possano compromettereil
d) L'impresa uscente,ove richiesto,favorisce la trasmissione delle informazioni necessarie a
59
g) Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di legge in materia di licenziamenti individuali e
collettivi, avene ricorrano i presupposti.
f)LeParti si impegnano a favorire, in sede aziendale o territoriale, il confronto preventivo nei casi
di subentro che comportino rilevanti modifiche organizzative o occupazionali.
e) L'armonizzazione di eventuali trattamenti individuali o collettivi non previsti dal presente CCNL
deve avvenire secondo criteri di gradualità e trasparenza, evitando disparità di trattamento non
giustificate.
d)In caso di subentro con condizionieconomiche significativamente differenti rispetto al precedente
appalto, l'impresa subentrante può procedere a un'armonizzazione dei trattamenti economici e
normativi, nel rispetto del presente CCNLe della normativa vigente.
• rimodulazione dell'orario di lavoro;
• ricollocazione interna presso altri cantieri o servizi;
• utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa vigente;
• accordi sindacali aziendali o territoriali.
c)Leeventuali situazioni di esubero potranno essere gestite attraverso:
b) Qualora il nuovo assetto organizzativo comporti un numero di lavoratori eccedente rispetto alle
esigenze del servizio, le Parti riconoscono la necessità di individuare soluzioni idonee a limitare
l'impatto occupazionale, nel rispetto della normativa vigente.
a) In caso di subentro in un appalto che presenti una riduzione del monte ore complessivo, delle
attività affidate o del numero di postazioni operative,l'impresa subentrante valutailfabbisogno
effettivodi personale in relazione alla nuova configurazione del servizio.
Art. 41 - Subentro, esuberi e armonizzazione dei trattamenti
g) Restano ferme le disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto, che resta a carico
dell'impresa cessante fino alla data dicessazione del rapporto eviene regolato secondo la normativa
vigente.
dall'impresa uscente che non siano previsti dal presente CCNL potranno essere oggetto di
armonizzazione, secondo quanto previsto dall'articolo successivo.
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g)Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni di legge
vigenti.
• il diritto del lavoratore a completare il residuo periodo di ferie in epoca successiva;
• ildiritto al rimborso delle spese sostenute e non recuperabili, perché non godute a causa
dell'improvviso rientro,purché documentate, anche con riferimento alle spese sostenute per
ifamiliari che debbano rientrare a seguito del lavoratore nella propria residenza abituale per
consentirgli la ripresa del lavoro;
• ildiritto alla retribuzione delle ore lavorate dopoilrichiamo con una maggiorazione del 30%
(trenta per cento), per un periodo equivalente al residuo delle ferie che si stavano godendo.
f)Per ragioni di servizio, connesse ad esigenze organizzative eoperative, anche riferite alla continuità
dell'appalto o a situazioni di urgenza,ildatore di lavoro può richiamareillavoratore dalle ferie,
fermo restando:
e)In caso di cessazione del rapporto di lavoro,per dimissioni olicenziamento, spettano al lavoratore
tanti dodicesimi del periodo di ferie maturato, per quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato
nell'anno.
d)Leferiepossono essere frazionate; resta fermo cheillavoratore deve fruire nell'anno diun periodo
continuativo di almeno 2 (due) settimane, salvo diverse disposizioni dilegge.
c) Il datore di lavoro, di norma all'inizio di ogni anno, o di un diverso periodo concordato con i
lavoratori, predispone ilpiano ferie, tenendo conto delle esigenze tecnico-organìzzative dell'impresa,
della continuità dei servizi e degli appalti, e per quanto possibile delle richieste dei lavoratori.
b) Le ferie maturano in proporzione al servizio prestato e sono irrinunciabili;esse devono essere
godute nel rispetto della normativa vigente.
a) Il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite nella misura di 4
(quattro) settimane, salvo diverse disposizioni di legge o condizioni di miglior favore previste dalla
contrattazione di secondo livello.
Art.42-Ferie annuali
TITOLOVIII- Ferie e permessi
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d) I permessi maturano in modo progressivo nel corso dell'anno e possono essere fruiti
compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa, previo congruo preavviso da
parte del lavoratore, di norma non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi,salvo casi dicomprovata
urgenza.
c) Per i lavoratori a tempo parzialeilmonte ore massimo annuoèriproporzionato in relazione
all'orario individuale concordato.
b)Per ilavoratori a tempo pieno con orario medio di 40 ore settimanali,ilmonte massimo maturabile
è pari a 32 (trentadue) ore annue.
a) Ad ogni lavoratore saranno concessi permessi retribuiti nella misura di 1 (una) ora per ogni 60
(sessanta) ore di lavoro effettivamente prestate, computando,esclusivamente ai fini della
maturazione del presente istituto, anche le ore di assenza per malattia o infortunio nei limiti del
periodo di conservazione del posto.
Art.44 - Permessi retribuiti
f)In caso di sospensione del rapporto per malattia o infortunio intervenuti durante il periodo di
ferie,si applicano le disposizioni di leggevigenti.
e)Eventuali modifiche del periodo di ferie già concordato possono avvenire per comprovate esigenze
di servizio o per gravi motivipersonali del lavoratore, previo confronto tra le Parti.
d) Nei servizi organizzati su turni o su più cantieri, la fruizione delle ferie potrà essere articolata
secondo criteri di rotazione,al fine diassicurare equità tra i lavoratori e continuità operativa.
c)L'azienda, ove possibile,comunica ai lavoratori ilperiodo di ferie con congruo anticipo,favorendo
una pianificazione ordinata delle assenze.
b) Nei servizi svolti in appalto o presso sedi del committente, la programmazione delle ferie deve
garantire la continuità del servizio e il rispetto degli impegni contrattuali assunti dall'impresa.
a) La programmazione delle ferieèeffettuata dall'azienda tenendo conto delle esigenze tecnico
organizzative e produttive, nonché,per quanto possibile, delle richieste e delle esigenze personali e
familiari dei lavoratori.
Art. 43-Programmazione delle ferie
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c)L'azienda valuta la richiesta tenendo conto:
b) La richiesta di permesso non retribuito deve essere presentata con congruo anticipo, salvo casi
dicomprovata urgenza.
a)Illavoratore può richiedere permessi non retribuiti per comprovate esigenze personali ofamiliari,
compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive dell'impresa.
Art.45 - Permessi nonretribuiti
• lutto;
• grave infermità di familiari;
• donazione sangue o midollo;
• permessi ex Leggen.104/1992,oveapplicabili.
l) Restano ferme, in aggiunta a quanto previsto dal presente articolo,le disposizioni di legge in
materia di permessi retribuiti,con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, ai permessi per:
• esigenze personali o familiari documentate;
• visite mediche,esami diagnostici e terapie,ovecompatibile con l'organizzazione del lavoro;
• motivi urgenti e comprovati.
i) Nell'ambito del monte ore dei permessi retribuiti maturatiaisensi del presente articolo, sono
riconosciute, su richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, ore di
permesso per:
h) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di
leggevigenti e le eventuali previsioni della contrattazione di secondo livello.
g)I permessi retribuiti di cui al presente articolo non sono cumulabili oltre i limiti sopra indicati e
non possono essere sostituiti da trattamenti economici se non nei casi espressamente previsti dal
comma precedente.
f)I permessi maturati e non fruiti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione
saranno automaticamente monetizzati sulla base della retribuzione in atto al momento della
liquidazione.
e) La fruizione dei permessi avviene previo accordo con il datore di lavoro o suo delegato, tenendo
conto delle esigenze del servizio, della continuità dell'appalto e dell'organizzazione del lavoro.
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h) Restano ferme ledisposizioni di leggein materia di tutela della maternità, malattie professionali,
disabilità e altre situazioni espressamente tutelate dall'ordinamento.
g)Il lavoratore assente per malattiaètenuto a rendersi reperibile per le visite mediche di controllo
secondo le fasce orarie e le modalità previste dalla normativa vigente.
f)Durante il periodo di malattia al lavoratore spetta il trattamento economico previsto dalla
normativa vigente e dalle disposizioni economiche del presente CCNL.
e) Superato il periodo di comporto, l'azienda può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro
nel rispetto delle disposizioni di legge.
d) Aifini del computo del periodo di comporto si considerano tutte le assenze per malattia, anche
non continuative, verificatesi nell'anno solare.
c)Illavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 180giorni
complessivi nell'arco dell'anno solare (periodo di comporto), computando tutte le assenze per
malattia intervenute nel medesimo periodo.
b)Illavoratore deve trasmettere all'azienda il numero di protocollo del certificato medico telematico
nei termini previsti dalla normativa vigente.
a) In caso di malattia, il lavoratoreètenuto a darne tempestiva comunicazione all'azienda, secondo
le modalità dalla stessa stabilite, salvo comprovato impedimento.
Art.46-Malattia
TITOLOIX- Assenze
e) Restano ferme le disposizioni di legge in materia di aspettative o congedi non retribuiti
eventualmente previsti da normative specifiche.
d)Durante ilperiodo di permesso non retribuito ilrapporto di lavororesta sospeso, con conseguente
mancata maturazione degli istituti contrattuali nella misura prevista dalla normativa vigente.
• della continuità del servizio;
• dell'organizzazione dei turni o dei cantieri;
• della sostituibilità del lavoratore.
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• maternità e paternità;
b) Sono riconosciuti, nei casi e con le modalità previste dalla legge,i congedi e i permessi relativi a:
a) Il lavoratore ha diritto ai congedi e alle aspettative previsti dalla normativa vigente, nonché a
quelli disciplinati dal presente CCNL. Nei servizi svolti presso cantieri,appalti o sedi del
committente,illavoratoreètenuto a comunicare l'assenza anche al responsabile del servizio, al
caposquadra o al referente aziendale indicato dall'impresa, al fine di consentire la continuità del
servizioel'eventuale sostituzione delpersonale. Lacomunicazione può avvenire con qualsiasi mezzo
idoneo a garantirne la tempestiva conoscenza da parte dell'azienda.
Salvoi casi di comprovato impedimento, tutte le assenze devono essere comunicate all'Azienda
nella giornata in cui si verificano. Nelcaso di turni serali si intende le 24 ore dall'inizio del turno
medesimo. Leassenze devono essere giustificate entro i 2 giorni successivi, salvo i casi di
comprovato impedimento. Leassenze non giustificate potranno essere sanzionate.
Art. 48 - Congedi, permessi, aspettative e altre assenze
g)Restano ferme le disposizioni di legge in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro,nonché gli obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro.
f)Il lavoratoreètenuto a rendersi disponibile per le eventuali visite di controllo previste dalla
normativa vigente.
e)Ilperiodo di assenza per infortunio sul lavoro omalattia professionale nonècomputato ai fini del
periodo di comporto previsto per la malattia ordinaria.
d) Il trattamento economico durante il periodo di infortunio o malattia professionaleèdisciplinato
dalle disposizioni di legge e dalle previsioni economiche del presente CCNL.
c) Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di inabilità
temporanea riconosciuta dagli enti assicurativi competenti, nei limiti previsti dalla normativa
vigente.
b) L'azienda provvede agli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti degli enti
competenti.
a) In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, illavoratoreètenuto a darne immediata
comunicazione all'azienda, salvo comprovato impedimento.
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Art.47 - Infortunio
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a) Lelavoratrici inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, ai sensi dell'art. 24
del Decreto Legislativo 15giugno 2015 n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni,debitamente
Art. 49 - Congedo perle vittime di violenza di genere
i)Restano ferme le disposizioni di leggerelative ad altre tipologie di riposo, congedo o sospensione
del rapporto eventualmente introdotte dalla normativa vigente.
h) Le assenze per formazione obbligatoria, sicurezza sul lavoro o altre attività previste dalla legge
sono considerate a tutti glieffetti come attività lavorativa.
g)Durante ilperiodo di aspettativa non retribuita ilrapporto dilavoro resta sospeso enon maturano
retribuzione né istituti contrattuali, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.
• della continuità del servizio;
• dell'organizzazione dei cantieri o delle sedi operative;
• della possibilità di sostituzione temporanea.
f)La richiesta di aspettativa deve essere presentata periscritto con indicazione della durata e delle
motivazioni. L'azienda valuta la richiesta tenendo conto:
e)Illavoratore può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per gravi e comprovati motivi
personali o familiari,compatibilmente con le esigenze organizzative dell'impresa.
d)Iperiodi di congedo obbligatorio sono computati nell'anzianità di serviziosecondo quanto stabilito
dalla legge.
c) Durante i periodi di congedo disciplinati dalla legge, il lavoratore conserva il posto di lavoro nei
termini previsti dalla normativa vigente. Il lavoratore deve presentare richiesta di congedo
matrimoniale con un preavviso di norma non inferiore a lO giorni rispetto alla data di inizio del
congedo, salvo casi di comprovata urgenza o impedimento.
• congedi per assistenza a familiari con disabilità ai sensi della Leggen. 104/1992;
• congedi e permessi (anche straordinari) previsti dalla normativa vigente;
• riposi per allattamento;
• donazione di sangue o midollo;
• partecipazione a consultazioni elettorali.
• congedo matrimoniale;
congedo parentale;•
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66
persona.
l)L'azienda garantisce la massima riservatezza in relazione alla richiesta ealla gestione del congedo,
nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della dignità e della riservatezza della
i) Su richiesta della lavoratrice il rapporto di lavoro può essere temporaneamente trasformato da
tempo pieno a tempo parziale. A richiesta della lavoratrice il rapporto di lavoroènuovamente
trasformato in rapporto a tempo pieno.
h) Le Parti, anche attraverso il supporto dell'Ente Bilaterale, si impegnano a favorire soluzioni
organizzative idonee a garantire la tutela della lavoratrice,anche mediante trasferimento
temporaneo o altre forme di mobilità interna.
g) La lavoratrice inserita nei percorsi diprotezione può richiedere il trasferimento ad altra sede,
unità produttiva o appalto, anche ubicato in altro comune o regione,compatibilmente con
l'organizzazione aziendale e nel rispetto delle disposizioni di legge.
f)Aifini dell'esercizio del diritto al congedo,la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è
tenuta a preavvisare ildatore di lavoro con un termine non inferiore a sette giorni,indicando l'inizio
e la fine del periodo di congedo e producendo la certificazione attestante l'inserimento nei percorsi
di protezione di cui al comma a).
e)Ilcongedo può essere fruito su base giornaliera ooraria, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.
d) Durante il periodo di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente
all'ultima retribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'indennità è anticipata
dal datore di lavoro e posta a conguaglio con icontributi dovuti all'INPSsecondo le modalità previste
per i trattamenti economici di maternità.
c) Durante il periodo di congedo la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il
periodo di congedoècomputato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della
maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità e del
trattamento di fine rapporto.
b) Il congedo può essere fruito per un periodo massimo di tre mesi, utilizzabili nell'arco temporale
di tre anni, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
certificati dai servizi sociali del Comune di residenza,dai centri antiviolenza o dalle case rifugio,
hanno diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione.
67
• la partecipazione alla riunione periodica di prevenzione e protezione;
• la consultazione preventiva e tempestiva prevista dall'art. 50 del D.Lgs.81/2008;
k) Leore di cui al comma precedente sono aggiuntive rispettoaltempo necessario per:
• 8 ore annue nelle aziende fino a 15dipendenti;
• 16 ore annue nelle aziende da 16a 50 dipendenti;
• 32 ore annue nelle aziende con oltre 50 dipendenti.
j)Per l'espletamento delle proprie attribuzioni, il RLSha diritto a permessi retribuiti nella misura
minima annua di:
i)Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esercita le proprie funzioni ai sensi del D.Lgs.9
aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni.
h) Restano fermi idiritti di assemblea retribuita previsti dall'art. 20 della Leggen. 300/1970 e dalle
disposizioni del presente C.C.N.L.
g) I permessi sindacali sono retribuiti come normale orario di lavoro e non incidono su ferie,
permessi individuali o altri istituti contrattuali.
f)I permessi devono essere richiesti con preavviso scritto, di norma non inferiore a 24 ore, salvo
comprovate ragioni di urgenza.
e)Nelleaziende articolate su più cantieri o sedi operative, ilmonte oreèriferito all'unità produttiva
come definita dalla normativa vigente.
d) Nelle unità produttive che occupano oltre 200 dipendenti, ai dirigenti RSA/RSU spettano
permessi retribuiti nella misura di 12 ore mensili per ciascun dirigente.
c) Nelle unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti,aidirigenti RSA/RSU spettano
permessi retribuiti nella misura di 8 ore mensili per ciascun dirigente.
b) Nelle unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, ai dirigenti RSA eventualmente
costituiti sono riconosciuti permessi retribuiti nella misura complessiva di 12oreannue per ciascun
dirigente.
a) Aisensi degli artt. 23 e 24 della Legge20 maggio 1970 n. 300, ai dirigenti delle Rappresentanze
Sindacali Aziendali (RSA)ovveroaicomponenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)
spettano permessi retribuiti per l'espletamento del proprio mandato.
Art. 50 - Permessi sindacali e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
68
t) Eventuali previsioni di migliorfavore stabilite dalla contrattazione aziendale o territoriale restano
salve.
s) Restano ferme le disposizioni di leggevigenti in materia di rappresentanza sindacale e di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro.
r) Il tempo impiegato per la formazioneèconsiderato a tutti gli effetti orario di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico del lavoratore.
q)La formazione deve garantire tracciabilità, verifica dell'apprendimento e idonea certificazione
finale.
• in presenza;
• in modalità videoconferenza sincrona;
• in modalità formazione a distanza (FAD)anche asincrona, nei limiti e secondo criteri
previsti dalla normativa vigente e dagli AccordiStato-Regioni in materia.
p) Laformazione del RLSpuò essere erogata:
8 ore annue nelle aziende che occupano oltre 50 lavoratori.
4 ore annue nelle aziende che occupano da 1a 50 lavoratori;
o)Èprevisto un aggiornamento periodico della formazione nella misura minima di:
n) Laformazione iniziale ha una durata minima di 32 ore, di cui almeno 12 ore sui rischi specifici
presenti in azienda,nonché sulle misure di prevenzione e protezione adottate.
m)IlRLSha diritto alla formazione iniziale e periodica prevista dall'art.37 del D.Lgs. 81/2008.
l) I permessi RLS sono retribuiti come normale orario di lavoro e devono essere fruiti nel rispetto
delle esigenze tecnico-organizzative, senza pregiudicare l'effettivo esercizio delle funzioni di
rappresentanza.
• la partecipazione a sopralluoghi e verifiche con gliorgani di vigilanza;
• la formazione obbligatoria.
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69
h) Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
g)Tutti gli elementi della retribuzione devono essere indicati con chiarezza nel cedolino paga, con
separata evidenza dellevoci fisse e delle vocivariabili.
f)La retribuzione deve essere corrisposta con periodicità mensile,salvo diversa pattuizione
consentita dalla legge, e deve risultare dal prospetto paga consegnato al lavoratore ai sensi della
normativa vigente.
e)Aifini della determinazione degli istituti contrattuali indiretti e differiti (a titolo esemplificativo:
tredicesima mensilità, ferie, permessi, festività, trattamento di fine rapporto), si fa riferimento agli
elementi retributivi indicati dal presente CCNLe dalla normativa vigente.
d) Non costituiscono elementi della retribuzione gli importi corrisposti a titolo di rimborso spese,
nonché le somme erogate in modo occasionale e non continuativo, salvo quanto diversamente
previsto dalla legge o dal presente CCNL.
c) Costituiscono elementi della retribuzione anche le somme corrisposte a titolo di maggiorazione
per lavoro straordinario, notturno, festivo o domenicale, nonché le indennità connesse a particolari
modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, secondo quanto previsto dal presente CCNL.
• eventuali indennità contrattuali previste dal presente CCNL;
• eventuali superminimi individuali o altri elementi retributivi concordati a livelloindividuale
o aziendale;
• eventuali ulteriori voci retributive previste dalla contrattazione di secondo livello.
• Paga Base Nazionale (PBN)prevista per il livellodi inquadramento;
• eventuali scatti di anzianità;
b) La retribuzione ordinaria mensileècomposta dai seguenti elementi, ove spettanti:
a) Laretribuzione del lavoratoreècostituita dall'insieme deglielementi economici previsti dalla legge
e dal presente CCNL.
Art.51 - Struttura della retribuzione
TITOLOX-Retribuzione
70
d) Gliscatti maturano fino ad un massimo di 6 (sie)scatti complessivi per ciascun lavoratore.
c) Loscatto di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del
triennio.
b) Per ogni triennio di servizio effettivamente maturato presso la medesima azienda, al lavoratore
spetta uno scatto di anzianità nella misura del 2% (due per cento) della Paga Base Nazionale (PBN)
prevista per il livellodi inquadramento.
a)L'anzianità di serviziodecorre dal giorno di assunzione del lavoratore presso l'azienda. Lefrazioni
di mese pari o superiori a 15 giorni si computano come mese intero ai fini della maturazione degli
scatti.
Art.53 - Anzianità di servizio
g)Eventuali elementi retributivi aggiuntivi riconosciuti a livelloindividuale oaziendale non possono
assorbire la Paga Base Nazionale, salvo espressa pattuizione conforme alla normativa vigente.
f)Letabelle retributive, riportate nell'AllegatoAal presente CCNL,costituiscono parte integrante e
sostanziale del contratto.
e) Per i lavoratori assunti o cessati nel corso del mese, la Paga Base Nazionaleècorrisposta in
proporzioneaigiorni di effettiva prestazione lavorativa, secondo i criteri di calcolo adottati
dall'azienda nel rispetto della normativa vigente.
d)In caso di rapporti a tempo parziale, la Paga Base Nazionaleècorrisposta in proporzione all'orario
di lavoro contrattualmente pattuito.
c)LaPaga Base Nazionaleècorrisposta per tredici mensilità edèutile ai fini del calcolo degliistituti
contrattuali diretti,indiretti e differiti, salvo quanto diversamente previsto dalla leggeodal presente
CCNL.
b) La Paga Base Nazionaleèstabilita dalle Parti stipulanti in sede di rinnovo contrattuale e può
essere oggetto di aggiornamento secondo le decorrenze e gliimporti indicati nelle tabelle allegate.
a) La Paga Base Nazionale (PBN) costituisce l'elemento fondamentale della retribuzione edè
determinata in relazione al livello di inquadramento del lavoratore, secondo le tabelle retributive
allegate al presente CCNL.
Art.52-Paga Base Nazionale
71
e)Salvodiversa previsione del presente CCNLodella normativa vigente, leindennità e ipremi aventi
carattere continuativo concorrono alla determinazione degli istituti contrattuali diretti,indiretti e
differiti.
d) Le indennità e i premi possono essere stabiliti anche mediante contrattazione aziendale o
territoriale,in relazione alle specificità del servizio, dell'appalto o dell'organizzazione del lavoro, nel
rispetto dei limiti di legge.
c) Le indennità e i premi previsti dal presente CCNLsono dovuti esclusivamente nei casi in cui
ricorrano le condizioni che ne determinano la spettanza e per la durata effettiva della prestazione.
• svolgimento di mansioni che comportino particolari responsabilità;
• svolgimento di attività in turnazione,notturne, festive o domenicali;
• svolgimento di attività presso cantieri o sedi del committente con condizioni operative
specifiche;
• svolgimento di attività che richiedano specifiche abilitazioni, certificazioni o requisiti
professionali;
• svolgimento di attività in condizioni disagiate o con particolari vincoli organizzativi;
• svolgimento di operazioni che comportino maneggio di denaro con responsabilità diretta.
b)Leindennità e i trattamenti particolari possono essere riconosciuti,a titolo esemplificativo e non
esaustivo, nei seguenti casi:
a) Oltre alla Paga Base Nazionale, ai lavoratori possono essere riconosciuti premi, indennità e
trattamenti particolari nei casi e con le modalità previste dal presente CCNL,dalla contrattazione
di secondo livello o da accordi individuali conformi alla normativa vigente.
Art. 54-Premi, indennità e trattamenti particolari
g)In caso di trasferimento d'azienda o di cambio appalto con passaggio del personale ai sensi del
presente CCNLe della normativa vigente,gli scatti maturati costituiscono trattamento economico
individuale acquisito e sono mantenuti nei limiti previsti dalla legge.
f)Gliimporti relativi agli scatti di anzianità devono essere evidenziati separatamente nel prospetto
paga.
e) L'importo derivante dagli scatti di anzianità costituisce elemento della retribuzione ordinaria
mensile edèutile ai fini del calcolo degliistituti contrattuali diretti, indiretti e differiti, ivicompreso
il trattamento di fine rapporto, salvo diversa previsione di legge.
72
o)Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di legge
vigenti e le ulteriori previsioni del presente CCNL.
n) La contrattazione di secondo livello potrà prevedere criteri integrativi collegati a parametri di
qualità del servizio, efficienzaorganizzativa, indicatori di commessa, continuità operativa o obiettivi
aziendali.
m) Il trattamento fiscale e previdenziale del premio è disciplinato esclusivamente dalla normativa
vigente.Ovene ricorrano i presupposti previsti dalla legge, il premio potrà beneficiare del regime
fiscale agevolato previsto per i premi di risultato e produttività, previa stipula di accordo aziendale
o territoriale conforme alla normativa vigente.
1)Il premio di cui al presente articolo non ha carattere fisso né automatico, ma è strettamente
collegato all'effettiva presenza e alla prestazione resa nel periodo di riferimento.
k)Ilpremio è corrisposto mensilmente in busta paga con evidenza separata.
j)Ilpremio presenza/produzione, oveapplicato,èdeterminato in misura pari a€0,425 per ogni ora
di lavoro ordinario effettivamente prestata, con esclusione delle ore di lavoro straordinario,
supplementare, notturno e festivo, nonché delle ore non lavorate a qualsiasi titolo.
i)Alfine di incentivare la continuità della prestazione lavorativa e la regolare presenza in servizio,
l'azienda può riconoscere un premio presenza, collegato alle ore di lavoro ordinario effettivamente
prestate.
Premio presenza / premio produzione
h) Eventuali somme richieste a titolo di cauzione dovranno essere depositate evincolate a nome del
garante e del garantito presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi
matureranno a favore del lavoratore.
g) Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora
abbia piena e completa responsabilità per errori di cassa con obbligo di accollarsi eventuali
differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per
cento) mensile della Paga Base Nazionale del livellodi inquadramento.
Indennità di cassa
f)Le indennità e i premi devono risultare con chiarezza nel cedolino paga, con indicazione della
causale e della relativa base di calcolo.
73
b)Ildatore di lavoroètenuto ad adottare tutte lemisure necessarie a garantire l'integrità fisica e la
personalità morale dei lavoratori, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del
presente contratto.
a) Latutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce principio fondamentale del
presente C.C.N.L.edèdisciplinata dal D.Lgs.n.81/2008 e successive modificazionied integrazioni,
nonché dalle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.
Art. 56 -Tutela della salute e sicurezza
f)In alternativa all'erogazione in un'unica soluzione nel mese didicembre, la tredicesima mensilità
potrà essere corrisposta in ratei mensili, previa stipula di specifico accordo aziendale, nel rispetto
della normativa vigente.
TITOLOXII-Salute e Sicurezza sul lavoro
e) La tredicesima mensilitàècorrisposta sulla base degli elementi retributivi utili secondo quanto
previsto dal presente CCNLe dalla normativa vigente.
• malattia;
• infortunio;
• congedo matrimoniale;
• matemità e patemità nei limiti previsti dalla legge;
• altre assenze giustificate nei limiti della conservazione del posto.
d)Aifinidella maturazione della tredicesima mensilità sono computati iperiodi di sospensione della
prestazione lavorativa dovuti a:
c)Atal fine, le frazioni di mese in cuiillavoratore abbia prestato servizio per almeno 15 giorni di
calendario si computano come mese intero.
b) Nelcaso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, illavoratore ha diritto a
tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso
l'azienda.
a) In occasione delle festività natalizie l'azienda corrisponde al personale dipendente un importo
pari ad una mensilità della normale retribuzione a titolo di tredicesima mensilità.
TITOLOXI-Mensilitàaggiuntive
Art.55-Tredicesima mensilità
74
1)Restano ferme le competenze e le funzioni dei soggetti previsti dalla normativa vigente (datore di
lavoro, dirigenti, preposti, RSPP,ASPP,RLS,medico competente ecc).
i) La Commissione,composta in modo paritetico da rappresentanti delle Parti stipulanti, potrà
formulare indicazioni, linee di indirizzo o proposte non vincolanti, finalizzate a favorire una più
efficaceapplicazione della normativa vigente e delle disposizioni contrattuali in materia.
h) Nell'ambito dell'Organismo Bilaterale previsto dal presente C.C.N.L.,le Parti possono costituire
una Commissione tecnica paritetica con funzioni di studio e approfondimento sulle tematiche della
salute e sicurezza nel settore.
g)Le Parti riconoscono l'importanza della diffusione della cultura della prevenzione e promuovono
comportamenti responsabili e collaborativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
f)L'impresa garantisce la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RL.S.),
oveeletto o designato,o,in mancanza, delle RS.U.jRS.A., nei casi e con le modalità previste dalla
normativa vigente. Nei servizi svolti presso sedi del committente o in regime di appalto, il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dell'impresa appaltatrice collabora, per quanto di
competenza, conilRappresentante deiLavoratori per la Sicurezza del committente,al finedi favorire
il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione previste dal Decreto Legislativo 9 aprile
2008 n. 81 e successive modificazioni.
conoscenza.
e) Il lavoratoreètenuto a osservare scrupolosamente le disposizioni aziendali in materia di
sicurezza,a utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale e le attrezzature messe a
disposizione,nonché a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di rischio di cui venga a
• la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge.
• l'informazione,la formazione e, oveprevisto,l'addestramento dei lavoratori;
• l'adozione delle misure preventive e protettive;
• la valutazione dei rischi;
d) L'azienda deve assicurare:
c) Nei servizi svolti in appalto o presso sedi del committente, l'impresa è tenuta a cooperare e
coordinarsi con il committente ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro, secondo quanto previsto dalla legge.
75
c) Nei settori disciplinati dal presente CCNL, con particolare riferimentoaiservizi di pulizia,
sanificazione, manutenzione, gestione impianti e serviziin appalto, la formazione devecomprendere
• ai rischi generali presenti nell'organizzazione aziendale;
• ai rischi specificiconnessi alle mansioni svolte;
• alle procedure di prevenzione e protezione adottate;
• all'utilizzo corretto di attrezzature, macchinari e prodotti impiegati.
b) L'azienda deve garantire a tutti i lavoratori una formazione adeguata e sufficiente in relazione:
a) La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro costituisce obbligo fondamentale del
datore di lavoro edèdisciplinata dal D.Lgs.n. 81/2008 e successive modificazioni, nonché dagli
accordi e dalle disposizioni vigenti.
Art. 58 - Formazione in materia di sicurezza
g)Restano ferme ledisposizioni di leggein materia di prevenzione e protezione dei rischi nei luoghi
di lavoro.
f)L'eventuale mancato utilizzo dei DPI da parte del lavoratore, ove previsto e necessario, può
comportare responsabilità disciplinare secondo quanto stabilito dal presente CCNL e dalla
normativa vigente.
e) L'azienda provvede alla manutenzione, sostituzione e aggiornamento dei DPI, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente e in relazione all'usura o all'obsolescenza degli stessi.
d) Il lavoratoreètenuto a utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale forniti, a
conservarli con cura e a segnalare tempestivamente eventuali difetti o necessità di sostituzione.
c) Neiservizi svolti in appalto o presso clienti terzi, l'impresa assicura che i lavoratori siano dotati
dei DPIrichiesti in relazione alla specifica attività e alle eventuali prescrizioni del committente.
b) I dispositivi di protezione individuale devono essere conformi alle disposizioni di legge,adeguati
ai rischi da prevenire e idonei alle condizioni operative dei cantieri o delle sedi del committente.
a) Il datore di lavoroètenuto a fornire gratuitamente ai lavoratori i dispositivi di protezione
individuale (DPI) necessari in relazione ai rischi connessi alle mansioni svolte, nel rispetto della
normativa vigente.
Art. 57-Dispositivi di protezione individuale
76
e) L'impresa può organizzare l'attività lavorativa su più cantieri o sedi operative, qualora ciò sia
necessario per garantire la continuità e l'efficienza del servizio, nel rispetto della normativa vigente
in materia di orario di lavoro, riposi e sicurezza.
d) L'assegnazione del lavoratore a uno o più cantieri deve avvenire nel rispetto del livello di
inquadramento, delle mansioni attribuite e delle esigenze organizzative del servizio.
c)L'organizzazione del serviziopresso i cantierièdi esclusiva competenza dell'impresa appaltatrice,
che opera in autonomia nel rispetto delle condizioni contrattuali pattuite con il committente e della
normativa vigente.
b)Per cantiere si intende ogniluogodi lavoro,fisso otemporaneo, presso ilquale l'impresa organizza
e svolgeun servizio in esecuzione di un contratto di appalto o affidamento.
a) Nei settori disciplinati dal presente CCNL,l'attività lavorativaèfrequentemente svolta presso
cantieri, sedi del committente o unità operative esterne alla sede aziendale.
Art.59 - Cantieri e organizzazione dei servizi
TITOLOXIII- Cantieri, trasferte e spostamenti
h) Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
g) Il lavoratoreètenuto a partecipare ai percorsi formativi e di aggiornamento predisposti
dall'azienda, nel rispetto delle disposizioni impartite.
f)L'azienda deve conservare idonea documentazione attestante l'avvenuta formazione e, ove
previsto, l'addestramento pratico.
e)La formazione deve essere svolta durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici
a carico del lavoratore.
• all'atto dell'assunzione;
• in occasione del cambio di mansione o di introduzione di nuove attrezzature, prodotti o
procedure;
• periodicamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
d) La formazione deve essere effettuata:
anche i rischi specifici tipici dell'attività svolta presso cantieri, sedi del committente o luoghi di
lavoro esterni.
77
g)Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di
leggevigenti.
f)La trasferta non comporta modifica definitiva della sede di lavoro e non può essere utilizzata in
modo tale da determinare un trasferimento stabile mascherato.
e) Qualora previsto dalla contrattazione aziendale o da accordi di secondo livello,al lavoratore può
essere riconosciuta una specifica indennità di trasferta. In alternativa al rimborso analitico delle
spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ragioni di servizio, le parti possono concordare
l'erogazione di indennità forfettarie di trasferta secondo quanto stabilito dalla normativa fiscale e
previdenziale vigente.
d) Durante la trasferta, al lavoratore spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate, secondo le modalità stabilite dall'azienda e nel rispetto della normativa vigente.
c)La trasferta deve essere comunicata al lavoratore con congruo preavviso,compatibilmente con le
esigenze del servizio e con eventuali urgenze operative.
• sostituzioni temporanee;
• esigenze tecniche o operative;
• interventi urgenti presso sedi del committente o cantieri diversi.
• avviodi nuove commesse;
b) La trasferta può essere disposta dall'azienda per:
a) Si definisce trasferta l'invio temporaneo del lavoratore a svolgere la prestazione lavorativa in un
luogo diverso rispetto a quello abituale dilavoro o al cantiere normalmente assegnato, per esigenze
di servizio o organizzative.
Art. 60 -Trasferte
h) Eventuali variazioni nell'organizzazione del servizio o nell'assegnazione ai cantieri devono essere
comunicate al lavoratore con modalità compatibili con le esigenze operative.
g)L'impresaèresponsabile della gestione del personale impiegato nei cantieri egarantisce ilrispetto
delle norme in materia di lavoro,sicurezza e tutela della dignità del lavoratore.
f)Neicantieri presso clienti terzi, il lavoratore è tenuto al rispetto delle disposizioniorganizzative e
di sicurezza adottate dall'impresa e delle eventuali prescrizioni operative previste dal committente,
purché conformi alla legge.
78
b) Il lavoratore, nello svolgimento dell'attività presso clienti terzi, è tenuto a mantenere un
comportamento conforme ai principi di correttezza, professionalità e rispetto delle regole
organizzative,nel rispetto delle disposizioni aziendali e delle normative vigenti.
a) Nei settori disciplinati dal presente CCNL,la prestazione lavorativa è frequentemente svolta
presso sedi, strutture o impianti di clienti terzi, pubblici o privati.
Art.62-Prestazioni presso clienti terzi
g)Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo,si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
f)Restano ferme le disposizioni in materia di trasferte, qualora ricorrano i presupposti previsti
dall'articolo precedente.
e) Gli spostamenti tra cantieri non devono comportare aggravio ingiustificato per il lavoratore e
devono essere coerenti con le mansioni e con l'organizzazione del servizio.
d) Qualora gli spostamenti comportino tempi significativi o condizioni particolari, l'azienda può
disciplinare le relative modalità operative mediante disposizioni interne o accordi aziendali,nel
rispetto della normativa vigente.
• la continuità del servizio;
• il rispetto dell'orario di lavoro;
• il rispetto dei riposi giornalieri e settimanali;
• la tutela della salute e sicurezza del lavoratore.
c)L'azienda organizza gli spostamenti in modo da garantire:
b) Gli spostamenti tra cantieri rientrano nella normale organizzazione del lavoro, quando sono
funzionali all'esecuzione del servizio affidato e avvengono nell'ambito delle disposizioni contrattuali
e della normativa vigente.
a)Neisettori disciplinati dal presente CCNL,losvolgimento della prestazione lavorativa può avvenire
presso più cantieri, sedi operative o luoghi di lavoro del committente, anche nell'ambito della
medesima giornata o settimana lavorativa.
Art. 61-Spostarnenti tra cantieri
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79
e) Il lavoratore non può svolgere attività in concorrenza con l'impresa né divulgare informazioni
riservate relative all'organizzazione aziendale o ai clienti.
d) Neiservizi svolti presso clienti terzi, il lavoratore deve mantenere un comportamento improntato
al rispetto, alla correttezza e alla tutela dell'immagine dell'impresa.
• utilizzare correttamente strumenti, attrezzature, macchinari e dispositivi di protezione
individuale;
• rispettare lenorme in materia di salute e sicurezza;
• mantenere riservate le informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dell'attività
lavorativa.
c)Illavoratoreètenuto a:
b)Illavoratore deve osservare l'orario di lavoro,ledisposizioni organizzative e leprocedure operative
stabilite dall'impresa per l'esecuzione dei servizi, anche quando svolti presso cantieri o sedi del
committente.
a)Illavoratoreètenuto a svolgerelemansioni affidategli con diligenza, correttezza e professionalità,
nel rispetto delle disposizioni contrattuali, delle direttive aziendali e della normativa vigente.
Art.63 - Doveri del lavoratore
TITOLOXIV-Doveri delle parti
g) Restano ferme le disposizioni di legge in materia di tutela della dignità del lavoratore e di
responsabilità contrattuale e disciplinare.
f)Il lavoratore non può assumere impegni o obbligazioni per conto dell'impresa nei confronti del
cliente,salvo espressa autorizzazione.
e) Eventuali contestazioni relative alla prestazione lavorativa presso clienti terzi devono essere
gestite dall'impresa nel rispetto delle procedure disciplinari previste dal presente CCNL.
d) L'impresaèresponsabile dell'organizzazione del lavoro e dell'esecuzione del servizio, ferma
restando l'autonomia imprenditoriale e la responsabilità del datore di lavoro nei confronti dei propri
dipendenti.
c)Illavoratore deve attenersi alle disposizioni operative e di sicurezza impartite dall'impresa e, ove
compatibili con la legge, alle prescrizioni organizzative del cliente presso cuièsvolto il servizio.
80
g) Restano ferme le responsabilità previste dalla normativa vigente in materia di tutela del lavoro,
sicurezza,privacy e protezione dei dati personali.
f)Ildatore di lavoro deve adottare comportamenti improntati a correttezza e buona fede nei rapporti
con ilavoratori, evitando ogni forma di discriminazione o trattamento lesivo della dignità personale.
e) L'impresa deve assicurare adeguata informazione e formazione ai lavoratori, in particolare in
materia di sicurezza,organizzazione del lavoro e utilizzo delle attrezzature.
d) Ildatore di lavoroètenuto a corrispondere puntualmente la retribuzione e a fornire al lavoratore
il prospetto paga conforme alla normativa vigente.
c) Nei servizi svolti in appalto o presso clienti terzi, l'impresa mantiene la piena responsabilità nei
confronti dei propri lavoratori, garantendoilrispetto delle normative vigenti e delle disposizioni
contrattuali.
• la corretta esecuzione del servizio;
• ilrispetto dell'orario di lavoro e dei riposi;
• la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
b) Il datore di lavoro deve organizzare l'attività lavorativa in modo tale da assicurare:
a) Il datore di lavoroètenuto a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e del presente CCNL,
assicurando al lavoratore condizioni di lavoro conformiaiprincipi di correttezza, dignità e tutela
della persona.
Art.64 - Doveri del datore di lavoro
h) L'inosservanza dei doveri previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione delle
sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dal presente CCNLe dalla normativa vigente.
g) Il lavoratore deve tenere con sé ed esibire, ove richiesto, la documentazioneytesserino di
riconoscimento e gli eventuali ordini di servizio o attestazioni aziendali necessariper l'accesso e lo
svolgimento dell'attività pressoilcommittente,nel rispetto delle disposizioni aziendali e delle regole
di sito.
f)Il lavoratore deve segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo, malfunzionamenti o
anomalie riscontrate nello svolgimento delle attività.
81
c)Resta fermo che la sospensione cautelare non costituisce sanzione disciplinare e non pregiudica
l'eserciziodel diritto di difesa del lavoratore nell'ambito della procedura di cui all'Art. 50.
b) Il provvedimentoècomunicato per iscritto e deve indicare, m forma sintetica,le ragioni
organizzativeejo di tutela connesse alla misura.
a) In presenza di fatti contestati di particolare gravità e tali da rendere incompatibile la permanenza
del lavoratore in servizionelle more della definizione del procedimento disciplinare, l'azienda può
disporre una sospensione cautelare non disciplinare, per il tempo strettamente necessario agli
accertamenti.
Art. 66-Sospensione cautelare non disciplinare
h) Contro il provvedimento disciplinare il lavoratore può attivare le procedure di conciliazione
previste dal presente CCNLe dalla normativa vigente.
g)Ilprovvedimento disciplinare deveessere comunicato per iscritto e deveessere proporzionato alla
gravità dell'infrazione.
f)L'eventuale provvedimento disciplinare non può essere adottato prima che siano trascorsi i
termini previsti dalla leggeper la presentazione dellegiustificazioni, salvocasi diparticolare urgenza
previsti dalla normativa vigente.
e) Il lavoratore ha diritto a presentare le proprie giustificazioni entro il termine previsto dalla
normativa vigente e, overichiesto,può farsi assistere da un rappresentante sindacale.
d) La contestazione deve essere tempestiva,specifica e contenere l'indicazione dei fatti e delle
circostanze contestate.
c) L'azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza
aver preventivamente contestato l'addebito per iscritto.
b) L'applicazione di sanzioni disciplinari deve avvenire nel rispetto dell'art. 7 della Legge20 maggio
1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e successive modificazioni.
a) Il lavoratore deve osservare i doveri previsti dalla legge, dal presente CCNLe dalle disposizioni
aziendali. In caso di inosservanza, l'azienda può adottare provvedimenti disciplinari nel rispetto
delle disposizioni di leggee del presente contratto.
Art.65-Procedura disciplinare
TITOLOXV-Disciplina e sanzioni
82
• mancato rispetto delle procedure operative essenziali per la corretta esecuzione del servizio;
• comportamento gravemente scorretto verso il committente, gli utenti o il personale del
cliente;
• inosservanza delle regole di accesso, identificazione o registrazione presso il cantiere;
f)Neiservizi svolti presso cantieri o sedi del committente, possono costituire infrazioni disciplinari,
a titolo esemplificativo:
Integrazioni specifiche per servizi in appalto e multiservizi
e) Restano ferme le disposizioni di legge in materia di licenziamento e le tutele previste dalla
normativa vigente.
d) Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato per fatti già oggetto di contestazione e
definiti, salvo che emergano elementi nuovi rilevanti.
• dell'intenzionalitào colpa del lavoratore;
• del grado di negligenza;
• del danno o del pericolo arrecato;
• dell'eventuale recidiva;
• delle circostanze in cuiilfatto si è verificato.
c)La sanzione disciplinare deve essere proporzionata alla gravità dell'infrazione, tenendo conto:
b) Le sanzioni devono essere applicate nel rispetto della procedura disciplinare di cui all'articolo
precedente e in conformità alle disposizioni dell'art. 7 della Leggen. 300/1970.
• rimprovero verbale;
• rimprovero scritto;
• multa non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente;
• sospensione dal lavoro e dalla retribuzione nei limiti previsti dalla legge;
• licenziamento con preavviso;
• licenziamento senza preavviso nei casi previsti dalla leggee dal presente CCNL.
a) Lesanzioni disciplinari applicabili, in relazione alla gravità dell'infrazione, sono le seguenti:
Art. 67-Sanzioni disciplinari
d) La durata e gli effetti economici della sospensione cautelare sono regolati nel rispetto della
normativa vigente e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
83
• alla corretta esecuzione del capitolato;
d) Nei servizi svolti in appalto, la formazione assume particolare rilievo anche in relazione:
• all'acquisizione e all'aggiornamento delle competenze tecnico-professionali;
• alla polivalenza e mobilità interna;
• al corretto utilizzo di attrezzature, macchinari e prodotti;
• al rispetto delle procedure operative presso cantieri e sedi del committente;
• allo sviluppo di competenze organizzative e gestionali;
• all'acquisizione di competenze digitali e tecnologiche.
c) L'azienda promuove percorsi di formazione iniziale e continua finalizzati:
• favorire l'occupabilità dei lavoratori;
• sostenere l'evoluzione organizzativa delle imprese;
• migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi resi in appalto;
• accompagnare l'introduzione di nuove tecnologie e nuovi modelli organizzativi.
b) La formazione costituisce elemento strategico del sistema contrattuale e rappresenta leva
essenziale per:
a) Le Parti stipulanti riconoscono nella formazione professionale uno strumento fondamentale per
la qualificazione del personale, per l'innalzamento della qualità dei servizi e per la competitività delle
imprese operanti nei settori dei servizi di pulizia,servizi integrati e multi servizi.
Art.68 - Formazione e aggiornamento professionale
TITOLOXVI- Formazione professionale
h) In caso di comportamenti tali da compromettere in modo grave la fiducia del committente o la
sicurezza del servizio, l'azienda può adottare i provvedimenti previsti dal presente CCNLe dalla
normativa vigente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
g)Leinfrazioni disciplinari devono essere valutate tenendo conto della specificità dei servizi svolti e
dell'eventuale rischio per la sicurezza, la continuità del servizio e la corretta esecuzione dell'appalto.
• abbandono ingiustificato del posto di lavoro durante il servizio in appalto;
• uso improprio di prodotti,attrezzature o macchinari aziendali o del committente;
• mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti e consegnati;
• manomissione o alterazione di documenti, registri di servizio, timbrature o sistemi di
rilevazione presenze.
84
• sistemi digitali di pianificazione e controllo dei servizi;
• strumenti per la tracciabilità delle attività svolte;
• utilizzo di piattaforme gestionali e applicativi per il coordinamento dei cantieri;
• sistemi automatizzati per la gestione dei turni e delle presenze;
• impiego di macchinari e attrezzature tecnologicamente avanzate;
c)Leinnovazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:
b)L'introduzione dinuove tecnologie, strumenti digitali,sistemi automatizzati e soluzioni basate su
intelligenza artificiale deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, della dignità del lavoratore
e dei principi di correttezza e trasparenza.
a)LeParti riconoscono che l'innovazione organizzativa e tecnologica costituisce elemento strategico
per lo sviluppo delle imprese operanti nei settori dei servizi di pulizia, servizi integratiemultiservizi.
l)Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
TITOLOXVII-Organizzazione del lavoro innovativo
Art.69 - Innovazione organizzativa, digitalizzazione e intelligenza artificiale
i) Le Parti promuovono la diffusione della cultura della formazione continua quale strumento di
valorizzazione professionale e di stabilità occupazionale nel settore multiservizi anche mediante
adesione ai fondi interprofessionali previsti dalla normativa vigente.
h) La partecipazione ai percorsi formativi organizzati dall'azienda, quando funzionali allo
svolgimento delle mansioni oall'adeguamento professionale richiesto, rientra nei doveri contrattuali
del lavoratore.
g) L'azienda può avvalersi, per la realizzazione dei percorsi formativi, di enti accreditati,strutture
specializzate o organismi bilaterali previsti dal presente CCNL.
f)La formazione non obbligatoria può essere programmata dall'azienda in funzione delle esigenze
organizzative e produttive, anche mediante accordi aziendali o territoriali.
e) La formazione obbligatoria prevista dalla legge, conparticolare riferimento alla sicurezza sul
lavoro,deve essere svolta durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico
del lavoratore.
• agli standard qualitativi richiesti dal committente;
• alla gestione dei rapporti con utenti e clienti;
• alla prevenzione dei rischi specifici di settore.
85
d) Non rientrano nell'ambito di applicazione del comma b) gli strumenti utilizzati dal lavoratore per
rendere la prestazione lavorativa eglistrumenti di registrazione degliaccessi edelle presenze, fermo
restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
c) L'installazione degli strumenti di cui al comma precedenteèsubordinata ad accordo sindacale
con le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, ad autorizzazione dell'Ispettorato
Territoriale del Lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
• esigenze organizzative e produttive;
• sicurezza del lavoro;
• tutela del patrimonio aziendale.
b) Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali possa derivare anche la possibilità di
controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere installati esclusivamente per:
a) L'utilizzo di strumenti digitali,tecnologici e informatici nell'ambito dell'organizzazione del lavoro
deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge,con particolare riferimento all'art.4 della Legge
20 maggio 1970,n. 300 (Statuto dei Lavoratori), come modificato dal D.Lgs. n.151/2015,nonché
della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Art.70-Utilizzo di strumenti digitali e controllo a distanza
h) Restano ferme le disposizioni di legge in materia di controlli a distanza, protezione dei dati
personali e tutela della dignità del lavoratore.
g)L'utilizzodi strumenti digitali etecnologie innovative deve essere finalizzato al miglioramento della
qualità del servizio,dell'efficienza operativa e delle condizioni di lavoro.
f)LeParti riconoscono l'importanza della riqualificazione professionale nei processi di innovazione,
al fine di favorire l'adattamento delle competenze alle nuove esigenze organizzative.
e) Qualora l'innovazione tecnologica comporti modifiche rilevanti nell'organizzazione del lavoro o
nelle mansioni, l'azienda garantisce adeguata informazione e formazione ai lavoratori interessati.
d) L'introduzione di innovazioni tecnologiche non può comportare riduzione dei diritti dei lavoratori
né violazione delle norme in materia di tutela della privacy e protezione dei dati personali.
• soluzioni di intelligenza artificiale a supporto dell'organizzazione del lavoro, della
manutenzione predittiva e dell'ottimizzazione dei processi.
86
• durata dell'accordo;
• modalità di esecuzione della prestazione;
• tempi di riposo e diritto alla disconnessione;
• strumenti utilizzati;
• eventuali modalità di controllo nel rispetto dell'art. 4 della Legge20 maggio 1970, n. 300
(Statuto dei Lavoratori);
• disciplina in materia di salute e sicurezza;
• eventuali rimborsi spese o criteri di copertura dei costi connessi alla prestazione resa da
remoto.
b) L'attivazione del lavoro agileèsubordinata alla stipula di accordo individuale scritto tra datore
di lavoro e lavoratore,nel quale devono essere indicati:
a) Le Parti riconoscono che l'evoluzione tecnologica e organizzativa consente,per le attività
compatibili, l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità di telelavoro, lavoro a domicilio o
lavoro agile (Smart Working),nonché l'introduzione di strumenti digitaliavanzati e soluzioni basate
su sistemi automatizzati e di Intelligenza Artificiale, nel rispetto della normativa vigente ed in
particolare della Leggen. 81/2017 e successive modificazioni.
Art.71-Telelavoro,lavoro agile ed evoluzione delle professionalità
i)Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni dello
Statuto dei Lavoratori, del Regolamento (UE)2016/679 (GDPR)e della normativa nazionale vigente
in materia di protezione dei dati personali.
h) Le Parti riconoscono che l'innovazione digitale deve rappresentare uno strumento di
miglioramento dell'organizzazione del lavoro enon una forma impropria di controllo ocompressione
dei dirittidei lavoratori.
g)L'azienda garantisce che l'utilizzo delle tecnologie non sia lesivo della dignità e della riservatezza
del lavoratore e si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione dei
dati personali.
f)Leinformazioni raccolte mediante glistrumenti di cui al presente articolo possono essere utilizzate
a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro,nel rispetto delle disposizioni di leggee previa adeguata
informativa al lavoratore.
e) Nei servizi svolti in appalto o presso sedi del committente, l'utilizzo di sistemi digitali di
tracciabilità, registrazione accessi, rilevazione presenze o monitoraggio delle attività deve avvenire
nel rispetto della normativa vigente e previa adeguata informazione ai lavoratori.
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87
i) Eventuali rimborsi spese per utilizzo di connessioneinternet,consumo energetico o altri costi
sostenuti dal lavoratore potranno essere riconosciuti secondo quanto previsto dall'accordo
individuale o dalla contrattazione aziendale, nel rispetto della normativa fiscale e contributiva
vigente.
h) Nelleattività svolte in regime di appalto o presso sedi del committente, l'attivazione del lavoro
agileè subordinata alla compatibilità con gli obblighi contrattuali verso ilcliente, con le esigenze di
continuità del servizio e con le modalità operative previste dall'organizzazione dell'appalto.
g)Lemodalità di controllo della prestazione e di misurazione dell'attività svolta,ove previste,
saranno previamente illustrate per iscritto al lavoratore e attuate nel rispetto della normativa
vigente, della dignità del lavoratore e delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Leeventuali verifiche dell'andamento dell'attività lavorativa da remoto,anche mediante strumenti
di comunicazione audio-video, possono essere previste esclusivamente nel rispetto dell'art. 54 del
presente CCNL,dell'art. 4 della Leggen. 300/1970 e della normativa privacy, previa informativa al
lavoratore e con modalità proporzionate e non eccedenti rispetto alle finalità organizzative e
produttive. Resta inteso che non sono ammessi sistemi di controllo continuativo o invasivo,né
modalità tali da determinare una sorveglianza costante dell'attività del lavoratore.
f)L'aziendaèresponsabile della fornitura, installazione e manutenzione degli strumenti tecnologici
necessari allo svolgimento della prestazione,salvo diverso accordo scritto,fermo restando che il
lavoratoreètenuto a custodire con diligenza idispositivi ea farne un utilizzo conforme alleistruzioni
aziendali.
e) Il lavoratoreètenuto a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre un'ora dall'inizio
dell'orario concordato,eventuali malfunzionamenti degli strumenti di lavoro che impediscano lo
svolgimento della prestazione. In caso di malfunzionamenti non imputabili al lavoratore che
rendano impossibile la prestazione in modalità agile, l'azienda e il lavoratore concordano modalità
alternative di svolgimento dell'attività, anche mediante rientro temporaneo presso la sede o altro
luogo aziendale compatibile con l'organizzazione del servizio.
d)Ègarantito il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche al di fuori dell'orario
concordato, nel rispetto dei limiti di legge,delle esigenze organizzative e della continuità del servizio.
c) Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile ha diritto al medesimo trattamento
economico e normativo applicato ai lavoratori che svolgono le stesse mansioni all'interno dei locali
aziendali, nel rispetto della normativa vigente. L'accesso al lavoro agile non può costituire causa di
penalizzazione,diretta o indiretta, ai fini della progressione professionale, della formazione e delle
opportunità di sviluppo.
88
r) Lecompetenze digitali costituiscono elemento qualificante della professionalità e possono essere
valorizzate nell'ambito della classificazione del personale e della contrattazione di secondo livello
(ad esempio: addetti a piattaforme gestione commesse1appalti, tracciabilità cantieri, coordinamento
digitale turni, helpdesk digitale, data entry1quality digitale, manutenzione predittiva per
macchinari) .
q) L'introduzione di nuove tecnologie, piattaforme digitali di gestione delle commesse, sistemi di
monitoraggio e strumenti di analisi dei dati può comportare la necessità di aggiornamento delle
declaratorie e dei profili professionali previsti dal presente CCNL.
p) Le Parti riconoscono che il settoreèinteressato da un processo di progressiva digitalizzazione e
innovazione organizzativa che comporta la nascita di nuove figure professionali e 1'evoluzionedelle
competenze richieste,anche in relazione alla gestione di piattaforme digitali,strumenti di
pianificazione e controllo delle commesse,sistemi di tracciabilità e reportistica.
o)L'azienda assicura adeguata formazione ai lavoratori in caso di introduzione di nuove tecnologie
o strumenti digitali che incidano sulle modalità di svolgimento della prestazione, anche al fine di
garantire l'utilizzo corretto e sicuro degli strumenti.
n) I sistemi digitali utilizzati non possono determinare discriminazioni dirette o indirette né violare
i principi di proporzionalità, trasparenza,pertinenza e minimizzazione dei dati.
m) L'introduzione di sistemi digitali e soluzioni basate su Intelligenza Artificiale che incidano
sull'organizzazione del lavoro, sui criteri di valutazione della prestazione o sulle modalità operative
di esecuzione del servizio sarà accompagnata da adeguata informazione preventiva e, oveprevisto,
confronto con le rappresentanze sindacali.
1)Ègarantito al lavoratore ildiritto di richiedere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione
e di contestare eventuali decisioni adottate mediante sistemi automatizzati, secondo quanto previsto
dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
k) L'utilizzo di sistemi automatizzati o algoritmici non può determinare decisioni esclusivamente
automatizzate che producano effetti giuridici o incidano in modo significativo sulla persona del
lavoratore,in conformità all'art. 22 del Regolamento (UE)2016/679(GDPR) e alle ulteriori
disposizioni vigenti.
j)Le Parti riconoscono che l'introduzione di strumenti digitali avanzati e sistemi di Intelligenza
Artificiale rappresenta un fattore di sviluppo e competitività per il settore dei servizi di pulizia, servizi
integrati e multiservizi, e può contribuire al miglioramento della qualità del servizio, dell'efficienza
operativa e delle condizioni di lavoro.
89
• la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
• l'inclusione lavorativa;
• la valorizzazione delle competenze senza discriminazioni.
e)LeParti promuovono iniziative volte a favorire:
d)Neisettori disciplinati dal presente CCNL,caratterizzati da pluralità di cantieri econtesti operativi
differenti, l'impresa assicura che l'organizzazione del lavoro non comporti disparità di trattamento
ingiustificate tra lavoratori adibiti a servizi diversi ma appartenenti al medesimo livello di
inquadramento.
c) L'azienda garantisce pari condizioni di accesso al lavoro, alla formazione professionale, alla
progressione di carriera e al trattamento economico e normativo, nel rispetto della normativa
vigente.
b)Èvietata qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta fondata su sesso, età,origine
etnica, nazionalità, religione, convinzioni personali, orientamento sessuale, identità di genere,
disabilità, opinioni politiche o sindacali, stato civileo familiare.
a) Le Parti riconoscono il principio di pari opportunità e di non discriminazione quale valore
fondamentale del sistema contrattuale e dell'organizzazione del lavoro.
Art.72-Pari opportunità e non discriminazione
TITOLOXVIII-Pari opportunità
v) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di
legge vigenti, con particolare riferimento alla Legge n.81(2017,allo Statuto dei Lavoratori, al
Regolamento (UE)2016(679(GDPR)e alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati
personali.
u) Eventuali nuovi profili professionali potranno essere disciplinati mediante accordi aziendali o
territoriali, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente CCNL.
t) L'adozione di nuove figure professionali e l'eventuale aggiornamento dei profilidovranno avvenire
nel rispetto delle disposizioni in materia di mansioni, inquadramento e tutela della professionalità
previste dall'art.2103del Codice civile.
s) Leaziende favoriscono percorsi di formazione continua e aggiornamento professionale finalizzati
all'acquisizione di competenze digitali e tecnologiche coerenti con l'evoluzione del settore.
90
a) Le Parti stipulanti riconoscono la bilateralità quale strumento essenziale per il sostegno alle
imprese e ai lavoratori dei settori disciplinati dal presente CCNL,con particolare riferimento ai
servizi di pulizia, servizi integrati e multiservizi.
Art.74 - Ente Bilaterale
TITOLOXIX- Ente Bilaterale ed assistenza contrattuale
g)Restano ferme le tutele previste dalla normativa vigente in materia civilee penale.
f)L'azienda, ricevuta la segnalazione, valuta i fatti nel rispetto della riservatezza delle persone
coinvolte e adotta, ove necessario, i provvedimenti opportuni, inclusi quelli disciplinari.
e)Illavoratore che ritenga di aver subito molestie ocomportamenti lesividella dignità può segnalare
i fatti all'azienda, anche tramite le rappresentanze sindacali, al fine di consentire l'adozione di
idonee misure di tutela.
d) Neiservizi svolti presso clienti terzi, committenti o sedi esterne, l'impresa si impegna a tutelare i
lavoratori anche rispetto a comportamenti impropri provenienti da soggetti esterni
all'organizzazione aziendale.
c) L'azienda deve adottare misure idonee a prevenire e contrastare comportamenti di molestia o
violenza nei luoghi di lavoro, promuovendo una cultura organizzativa fondata sul rispetto reciproco.
b)Èvietata qualsiasi forma di molestia, molestia sessuale, violenza o comportamento persecutorio
che abbia lo scopo o l'effetto di violare la dignità del lavoratore o di creare un clima intimidatorio,
ostile, degradante, umiliante o offensivo.
a) Le Parti riconoscono la tutela della dignità della persona quale principio fondamentale del
presente CCNLe siimpegnano a contrastare ognicomportamento lesivo, discriminatorio ooffensivo
nei luoghi di lavoro.
Art. 73 - Molestie e tutela della dignità
g)Restano ferme le disposizioni previste dal Codice delle Pari Opportunità (D.Lgs.n. 198/2006) e
dalle altre normative vigenti in materia.
f)Eventuali comportamenti discriminatori possono essere oggetto di segnalazione e saranno valutati
nel rispetto delle procedure previste dalla leggee dal presente CCNL.
91
• promozione e gestione di attività formative, anche fmalizzate alla riqualificazione
professionale,alla polivalenza e all'aggiornamento tecnico;
• supporto ai percorsi di apprendistato e alla predisposizione dei piani formativi individuali;
• iniziative in materia di salute e sicurezza, anche tramite progetti informativi e formativi;
• promozione di misure di welfare contrattuale e sostegno al reddito,secondo regolamenti
interni dell'Ente;
b) In particolare, ENTEBILDpuò svolgere,a titolo esemplificativo, le seguenti funzioni:
a)ENTEBILDsvolge, in relazione al presente CCNL,funzioni di supporto alle imprese e ai lavoratori,
promuovendo iniziative finalizzate alla qualità del lavoro, alla formazione, alla sicurezza, alla
regolarità contrattuale e al welfare contrattuale.
Art.75 - Funzioni e prestazioni
h)LeParti stabiliscono che l'adesione a ENTEBILD e la regolarità contributiva costituiscono
elemento qualificante dell'applicazione del presente CCNL,ancheaifini della corretta gestione dei
rapporti di lavoro nei servizi in appalto.
g) In caso di mancata adesione o mancato versamento della contribuzione dovuta, l'azienda resta
comunque obbligata a corrispondere al lavoratore un importo equivalente, secondo quanto previsto
dalla disciplina contrattuale, ferma restando la possibilità di regolarizzazione.
f)Le quote sono dovute per 13 mensilità e devono essere versate secondo le modalità stabilite
dall'Ente Bilaterale.
• quota a carico dell'azienda:€10,00 mensili per ciascun lavoratore;
• quota a carico del lavoratore:€2,00 mensili per ciascun lavoratore.
e)La contribuzione a favore di ENTEBILDèstabilita come segue:
d) Leaziende che applicano il presente CCNLsono tenute all'iscrizione e alla contribuzione a favore
di ENTEBILD,quale condizione essenziale per l'accesso alle prestazioni eaiservizi erogati dall'Ente.
c)ENTEBILDopera in coerenza con le finalità previste dalla normativa vigente, dal presente CCNL
e dagli accordi interconfederali sottoscritti dalle Parti.
b)L'Ente Bilaterale di riferimento per ilpresente CCNLèENTEBILD,costituito dalle Parti stipulanti,
quale organismo paritetico nazionale con funzioni di supporto, assistenza, monitoraggio e
promozione di iniziative in materia di lavoro, formazione e welfare contrattuale.
92
c) Le quote dicui sopra sono dovute per tutte le mensilità e devono essere versate secondo le
modalità e le scadenze stabilite dall'Ente Bilaterale.
• €10,00 mensili a carico dell'azienda per ciascun lavoratore dipendente;
• €2,00 mensili a carico del lavoratore, da trattenersi in busta paga.
b)La contribuzione è stabilita nella misura di:
a) Il finanziamento di ENTEBILDavviene mediante il versamento delle quote contributive previste
dal presente CCNL,a carico delle aziende e dei lavoratori.
Art. 76 - Finanziamento e contribuzione
g) Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni
statutarie e regolamentari di ENTEBILD.
f)ENTEBILDpuò svolgere funzioni di supporto e assistenza anche nell'ambito delle procedure di
conciliazione e interpretazione previste dal presente CCNL,secondo le modalità stabilite dai
regolamenti interni.
e)L'Ente può istituire sportelli territoriali o strumenti digitali per facilitare l'accesso ai servizi e alle
prestazioni, anche in considerazione della natura multisito e multi-cantiere delle attività
disciplinate dal presente CCNL.
d)Leprestazioni di natura integrativa, i servizi di assistenza e le iniziative di welfare contrattuale
attivate tramite ENTEBILD sono riconosciute esclusivamente alle aziende e ai lavoratori che
risultino in regola con la contribuzione prevista dal presente CCNL.
• la conciliazione tra vita e lavoro;
• la prevenzione di molestie e discriminazioni;
• l'inclusione e la valorizzazione delle competenze;
• la qualità dei servizi resi in appalto, anche attraverso progetti di formazione specifica.
c)ENTEBILDpuò inoltre promuovere iniziative volte a favorire:
• raccolta e monitoraggio dei dati di settore, anche in relazione all'andamento dell'occupazione
e all'evoluzione delle professionalità;
• supporto alle imprese nella corretta applicazione del CCNLe nella gestione di particolari
istituti contrattuali;
• attività di studio e ricerca in materia di organizzazione del lavoro,innovazione tecnologica e
digitalizzazione nei servizi.
93
d) L'importo del contributo di assistenza contrattuale è determinato in misura percentuale
sull'imponibile contrattuale mensile per ciascun lavoratore in forza. La misura del contributo è
c) Il contributo di cui al presente articolo è dovuto da tutte le imprese che applicano il presente
CCNL,indipendentemente dall'adesione o meno alle associazioni datoriali stipulanti, in quanto
costituisce obbligazione contrattuale connessa all'applicazione del contratto collettivo.
b) A tal fine, le imprese che applicano il presente CCNLsono tenute a versare un contributo di
assistenza contrattuale, finalizzato al sostegno delle attività di cui al comma precedente,a carico
esclusivo del datore di lavoro, senza alcuna trattenuta o onere in capo ai lavoratori.
a) Le Parti stipulanti il presente CCNLriconoscono che l'attività di negoziazione, aggiornamento,
interpretazione, assistenza applicativa e diffusione del contratto collettivo nazionale, nonché le
attività connesse alla promozione della regolarità del lavoro nel settore, costituiscono elementi
essenziali per garantire uniformità di trattamento, qualità dei servizi,legalità e corretta concorrenza
tra imprese.
Art. 77 - Contributo di assistenza contrattuale
h) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo,si applicano le disposizioni
statutarie e regolamentari di ENTEBILD.
g) Eventuali variazioni delle quote contributive possono essere deliberate dalle Parti stipulanti
nell'ambito dei rinnovi contrattuali o mediante accordi specifici.
f)Laregolarità contributiva nei confronti di ENTEBILDcostituisce elemento qualificante ai [midella
corretta applicazione del presente CCNL,anche con riferimento ai servizi svolti in appalto.
L'EDRha natura retributiva e segue il trattamento fiscale e contributivo previsto dalla normativa
vigente.
"Mancata adesione all'Ente Bilaterale Nazionale".
Tale elemento dovrà essere evidenziato in busta paga con la seguente dicitura:
e) L'azienda che ometta il versamento delle quote previste dal presente articoloètenuta a
corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR)di importo in linea con
la media degli altri CCNLapplicabili nel settore di riferimento.
d) La contribuzioneèobbligatoria per tutte le aziende che applicano il presente CCNLe costituisce
parte integrante del trattamento complessivo previsto dal contratto.
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a)LeParti riconoscono la contrattazione di secondo livelloquale strumento utile a valorizzare le
specificità organizzative delle imprese e a favorire un miglioramento dellecondizioni di lavoro,della
produttività e della qualità dei servizi.
Art. 78 - Contrattazione aziendale
TITOLOXX- Contrattazione di secondo livello
1)Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo restano ferme le disposizioni di
leggevigenti e le determinazioni applicative eventualmente assunte dalle Parti stipulanti.
i)LeParti convengono che il contributo di assistenza contrattuale rappresenta elemento funzionale
alla corretta applicazione del CCNLe al mantenimento di un sistema contrattuale stabile e
aggiornato, nonché alla prevenzione di irregolarità nei rapporti di lavoro e nella gestione degli
appalti.
h) Qualora l'impresa decida diaderire ad una delleassociazioni datoriali stipulanti ilpresente CCNL,
una quota del contributo di assistenza contrattuale potrà,su richiesta dell'impresa medesima,
essere destinata a titolo di contributo associativo secondo le modalità stabilite dai rispettivi statuti
o regolamenti delle organizzazioni datoriali.
g)Resta ferma la piena libertà delle imprese di aderire o meno alle associazioni datoriali stipulanti
ilpresente CCNL.L'applicazione del contratto collettivoe ilversamento del contributo di assistenza
contrattuale non costituiscono in alcun modo condizione o presupposto di adesione associativa, né
limitano la libertà sindacale garantita dall'articolo 39 della Costituzione.
• non ha natura di quota associativa;
• non costituisce trattenuta sindacale;
• nonèassimilabile a contributo previdenziale o assistenziale obbligatorio;
• non incide sulla retribuzione del lavoratore e non comporta alcun obbligo o adesione del
medesimo.
f)Il contributo di assistenza contrattuale di cui al presente articolo:
Ilcontributoèversato con periodicità mensile tramite l'applicazione del codiceW458.
stabilita nella percentuale dell'1,4%, con eventuale articolazione modulata in relazione alle
dimensioni aziendali e comunque entro il limite massimo del 2%dell'imponibile contrattuale
mensile per lavoratore.
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i;~
95
• organizzazione dell'orario di lavoro e articolazione dei turni;
• flessibilità organizzativa e banca ore;
• criteri di distribuzione delle ferie e dei permessi;
• premi di risultato esistemi incentivanti legati a produttività, qualità ed efficienzadel servizio;
• indennità specifiche connesse a particolari modalità operative;
• modalità di utilizzo di strumenti digitali e innovazioni organizzative nel rispetto della
normativa vigente;
• programmi di formazione e aggiornamento professionale;
• misure di welfare aziendale;
• gestione di particolari situazioni organizzative connesse a cambi di appalto.
a) Lacontrattazione aziendale può disciplinare,nel rispetto delle disposizioni di leggee del presente
CCNL,le seguenti materie:
Art. 79 - Materie demandate alla contrattazione aziendale
g)Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo,si applicano le disposizioni di legge
e gliaccordi interconfederali vigenti in materia.
f)Gli accordi aziendali devono essere redatti in forma scritta e depositati secondo le modalità
previste dalla legge.
e)La contrattazione aziendale può essere attivata dall'impresa o dalle rappresentanze sindacali dei
lavoratori,secondo le regole previste dalla normativa vigente.
• l'organizzazione dell'orario di lavoro;
• la gestione della flessibilità operativa;
• l'adozione di premi di risultato legati alla qualità del servizio;
• l'introduzione di modelli organizzativi innovativi.
d) Nei settori disciplinati dal presente CCNL,caratterizzati da servizi in appalto, multi-cantiere e
organizzazioni multi sito,la contrattazione aziendale può assumere particolare rilievoper:
c)La contrattazione aziendale non può modificare in senso peggiorativo le disposizioni inderogabili
previste dal presente CCNLe dalla normativa vigente, salvo i casi espressamente consentiti dalla
legge.
b) La contrattazione aziendale si svolgenel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del
presente CCNL e riguarda esclusivamente le materie espressamente demandate dal presente
contratto o dalla legge.
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96
ilNei settori disciplinati dal presente CCNL,la cessazione del rapporto può avvenire anche in
relazione a cessazione di appalto, riduzione del servizio o perdita di commessa, nel rispetto delle
disposizioni di legge e delle tutele previste dal presente contratto in materia di cambi di appalto.
e) Neicasi di cessazione del rapporto, l'azienda provvede alla liquidazione delle competenze di fine
rapporto secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente CCNL.
d) Ilrecesso per giusta causa o per giustificato motivo, sia da parte del datore di lavoro sia da parte
del lavoratore,èdisciplinato dalle disposizioni di leggevigenti.
c) Le dimissioni del lavoratore devono essere presentate secondo le modalità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento alla procedura telematica obbligatoria.
b) Il recesso del datore di lavoro deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di
licenziamento individuale e collettivo,nonché delle procedure eventualmente previste dalla legge.
a) Il rapporto di lavoro può cessare per recesso del datore di lavoro o per dimissioni del lavoratore,
nel rispetto delle disposizioni di leggee del presente CCNL.
Art.80-Recesso e dimissioni
TITOLOXXI-Risoluzione del rapporto
e) Le Parti riconoscono che la contrattazione di secondo livello rappresenta uno strumento di
adattamento del sistema contrattuale alle specificità organizzative delle imprese, nel rispetto dei
principi di equilibrio e proporzionalità.
d) Gli accordi aziendali devono essere stipulati nel rispetto delle procedure previste dalla legge e
dagli accordi interconfederali applicabili.
c)La contrattazione aziendale non può derogare in senso peggiorativo ai minimi retributivi stabiliti
dal presente CCNL,né alle disposizioni inderogabili previste dalla normativa vigente.
• organizzazione dei servizi in multi-cantiere;
• turnazioni su più sedi operative;
• introduzione di nuove tecnologie nei servizi in appalto;
• gestione di fasi transitorie in caso di subentro o riorganizzazione del servizio.
b)Neisettori disciplinati dal presente CCNL,la contrattazione aziendale può disciplinare specifiche
modalità operative connesse a:
97
LivelloFinoa 5anni Oltre 5 anni
Quadri 90 giorni120giorni
VII60 giorni90 giorni
VI45 giorni60 giorni
Perildatore di lavoro (licenziamento)
Livello Fino a 5 anniOltre 5 anni
Quadri60 giorni 90 giorni
VII45 giorni60giorni
VI30 giorni 45 giorni
V30 giorni 45 giorni
IV20 giorni 30 giorni
III15giorni20 giorni
II15giorni 20 giorni
IlOgiorni 15giorni
Per i lavoratori (dimissioni)
Termini di preavviso
f)Ilpreavviso non è dovuto nei casi di recesso per giusta causa.
e) In caso di mancato preavviso, la parte recedente è tenuta a corrispondere all'altra un'indennità
sostitutiva pari alla retribuzione spettante perilperiodo di preavviso non lavorato.
d) Durante il periodo di preavviso il rapporto prosegue regolarmente con tutti i diritti e gliobblighi
contrattuali.
c) Il periodo di preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene
comunicatoilrecesso,salvo diversa disposizione di leggeo accordo più favorevoletra le parti.
b) Ilpreavviso deve essere comunicato per iscritto.
a)In caso di recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato,ilpreavviso è dovuto nei termini
indicati nella tabella che segue, in relazione allivello di inquadramento e all'anzianità di servizio.
Art.81 - Preavviso
g)Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
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f
98
h) In caso di morte del lavoratore, le somme dovute a titolo di competenze di fine rapporto e di
trattamento di fine rapporto sono corrisposte agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge.
g) In applicazione della normativa vigente, il lavoratore può destinare il TFR maturando a forme
pensionistiche complementari,secondo le modalità previste dalla leggee dagli accordi applicabili.
f)L'anticipazione può essere concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, anche in
relazione ai requisiti di anzianità di servizioe alle percentuali massime anticipabili.
• spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche;
• acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
• ulteriori ipotesi previste dalla legge.
e)Il lavoratore può richiedere l'anticipazione del TFRnei casi previsti dalla normativa vigente, con
particolare riferimento a:
d) In caso di cessazione del rapporto, l'azienda provvede alla liquidazione del TFR entro i termini
previsti dalla normativa vigente e secondo le modalità amministrative applicabili.
c)IlTFRmaturatoèsoggetto a rivalutazione annuale secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 c.c. e
dalla normativa vigente.
b) Il TFR matura per ciascun anno di servizio in misura pari e comunque nei limiti previsti dalla
normativa vigente, edècalcolato sulla base degli elementi retributivi utili determinati secondo la
legge.Ai fini della determinazione del T.F.R., costituiscono retribuzione utile, secondo i criteri di
legge,tutti gli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro, ivi inclusi quelli aventi
carattere continuativo; restano esclusi gli importi non aventi natura retributiva e quelli
espressamente esclusi dalla normativa vigente.
a) In caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetta ilTrattamento di Fine Rapporto
(TFR),disciplinato dall'art. 2120 del Codice Civilee dalle disposizioni di leggevigenti.
Art.82 - Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
Livello Fino a 5 anni Oltre 5 anni
V45 giorni60 giorni
IV30 giorni 45 giorni
III20 giorni 30 giorni
II20 giorni 30 giorni
I15giorni 20 giorni
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99
d) L'azienda adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati trattati.
c)Il lavoratore deve essere informato,aisensi della normativa vigente,sulle modalità e finalità del
trattamento dei dati personali, nonché sui diritti riconosciuti dalla legge.
b) L'azienda tratta i dati personali dei lavoratori esclusivamente per finalità connesse alla gestione
del rapporto di lavoro, agli obblighi di leggee agli adempimenti amministrativi e contributivi.
a) Il trattamento dei dati personali dei lavoratori deve avvenire nel rispetto della normativa vigente,
con particolare riferimento al Regolamento (UE)2016/679 (GDPR)e al D.Lgs.n.196/2003, come
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.
Art. 84 - Privacy e trattamento dei dati
f)Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
e)Neisettori disciplinati dal presente CCNL,resta fermo cheiltrasferimento d'azienda si distingue
dal cambio di appalto, il qualeèdisciplinato dalle specifiche disposizioni contenute nel presente
contratto.
d) Il cedente e il cessionario sono tenuti agli obblighi di informazione e consultazione previsti dalla
leggenei confronti delle rappresentanze sindacali.
c) Il lavoratore conserva l'anzianità maturata pressoilcedente ai fini degli istituti contrattuali
previsti dal presente CCNL,salvo quanto diversamente disposto dalla normativa vigente.
b) Il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento e comporta la
prosecuzione del rapporto di lavoro conilcessionario, con conservazione dei diritti derivanti dal
rapporto stesso nei limiti previsti dalla legge.
a) In caso di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, si applicano le disposizioni dell'art.2112
del Codice civile e della normativa vigente.
Art. 83 - Trasferimento d'azienda
TITOLOXXII- Disposizioni generali
i)Eventuali discipline di miglior favore definite da accordi aziendali o territoriali restano ferme.Per
quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano ledisposizioni di leggevigenti.
100
c) Le Parti si impegnano a incontrarsi tempestivamente per adeguare le eventuali clausole non
conformi alla normativa sopravvenuta, nel rispetto dell'equilibrio complessivo del contratto.
b) Qualora singole disposizioni del presente contratto dovessero risultare in contrasto con norme di
legge inderogabili o venissero dichiarate nulle o inefficaci da provvedimenti legislativi o giudiziari,
le restanti disposizioni rimarranno pienamente valide ed efficaci.
a) Le disposizioni del presente CCNL costituiscono un sistema organico e unitario di
regolamentazione del rapporto di lavoro nei settori dei servizi di pulizia, servizi integrati e
multiservizi.
Art.86 - Clausola di salvaguardia
e)In caso di contrasto tra disposizioni del presente CCNLe norme inderogabili di legge,prevalgono
queste ultime.
d) Eventuali modifiche legislative intervenute successivamente alla sottoscrizione del presente
contratto si applicano automaticamente, nei limiti previsti dalla legge.
c)Ledisposizioni del presente CCNLsono tra loro correlate e inscindibili e costituiscono un sistema
unitario di regolamentazione deirapporti di lavoro.
b) Restano altresì validi gli accordi interconfederali e le disposizioni normative richiamate nel
presente contratto, nei limiti della loro applicabilità ai settori disciplinati.
a)Per quanto non espressamente disciplinato dal presente CCNLsiapplicano ledisposizioni dilegge
vigenti in materia di lavoro, previdenza, assistenza, salute e sicurezza, nonché le altre normative
applicabili.
Art. 85 - Norme dirinvio
g)Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
f)Il trattamento di dati particolari (es. dati sanitari)èconsentito esclusivamente nei limiti previsti
dalla normativa vigente e con le garanzie previste dalla legge.
e) Neiservizi svolti presso clienti terzi o sedi del committente, l'eventuale utilizzo di sistemi digitali
di accesso, rilevazione presenze, registrazione attività o strumenti tecnologici deve avvenire nel
rispetto delle disposizioni di leggee delle previsioni del presente CCNL.
101
b) Nei casi di subentro in appalti o di prima applicazione del presente contratto in imprese
precedentemente regolate da diversa disciplina collettiva, l'adeguamento agli istituti previsti dal
presente CCNLpotrà avvenire secondo criteri di progressività, ove necessario, nel rispetto della
normativa vigente.
a)LeParti convengono che eventuali situazioni organizzative, economiche ocontrattuali preesistenti
alla data di entrata in vigore del presente CCNLpossano essere oggetto di armonizzazione graduale,
nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e tutela dei lavoratori.
Art. 88 - Norme transitorie
f)Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di
leggevigenti.
e) Le Parti confermano che l'applicazione del presente CCNLdeve avvenire in modo unitario e
coerente, senza applicazione parziale di singoli istituti.
d) Eventuali trattamenti individuali già riconosciuti ai lavoratori alla data di applicazione del
presente CCNLrestano fermi, salvo che siano assorbibili o armonizzabili secondo quanto previsto
dalla normativa vigente e dalle disposizioni contrattuali applicabili.
c) Le Parti riconoscono che la prima applicazione del presente CCNLpuò richiedere adeguamenti
organizzativi e gestionali, in particolare nei servizi in appalto e nei contesti multi-cantiere.
b)In sede di prima applicazione,leaziende che adottano ilpresente CCNLsono tenute ad applicarne
integralmente le disposizioni economiche e normative, secondo le decorrenze previste.
a) Ilpresente CCNLsi applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore, a tutti i rapporti di lavoro
rientranti nella sfera di applicazione contrattuale.
TITOLOXXIII- Disposizioni transitorie
Art.87 - Prima applicazione
e)Ilpresente CCNLdeve essere applicato integralmente; nonèammessa l'applicazione parziale delle
sue disposizioni.
d)L'eventuale nullità oinefficacia di una clausola non comporta la nullità dell'intero contratto,salvo
che la clausola stessa sia essenziale e inscindibile dall'equilibrio complessivo dell'accordo.
102
• all'utilizzo di prodotti chimici e detergenti;
• all'uso di macchinari specifici;
• alle tecniche operative richieste dal servizio.
f)L'azienda garantisce adeguata formazione tecnica in relazione:
• delle procedure operative aziendali;
• delle disposizioni in materia di sicurezza;
• delle corrette modalità di utilizzo di prodotti, attrezzature e macchinari.
e)Ilpersonale addetto ai servizi di pulizia deve operare nel rispetto:
• attività in fasce orarie differenziate, anche notturne o festive.
• servizi su turnazione;
• interventi periodici o programmati;
• interventi straordinari;
d) L'organizzazione dei servizi può prevedere:
c) Le attività possono essere svolte presso sedi aziendali, cantieri, strutture del committente o in
contesti multi-sito, secondo l'organizzazione definita dall'impresa.
b) Per servizi di pulizia si intendono le attività di pulimento, riordino, igienizzazione, sanificazione e
manutenzione ordinaria degli ambienti civili, industriali, sanitari, scolastici,commerciali e di ogni
altra tipologia di struttura pubblica o privata.
a) Ilpresente articolo disciplina in modo specificol'organizzazione e le modalità operative dei servizi
di pulizia rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL.
Art.89 - Servizi di pulizia
TITOLOXXIV- Disposizioni specifiche di settore
e)Restano ferme le disposizioni di leggevigenti e le tutele inderogabili previste dall'ordinamento.
d) Eventuali controversie interpretative relative alla fase di prima applicazione potranno essere
sottoposte alle procedure di conciliazione previste dal presente CCNL.
c) Le Parti si impegnano a monitorare gli effetti della prima applicazione del presente CCNLnei
settori disciplinati, anche attraverso ENTEBILD,al fine di valutare eventuali esigenze interpretative
o correttive.
103
g)Restano ferme le disposizioni del presente CCNLin materia di sicurezza, formazione, turnazioni
e disciplina dei servizi presso clienti terzi.
f)L'azienda può individuare figure di coordinamento operativo,responsabili dell'organizzazione del
servizioe del raccordo con il committente, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale.
e)Neiserviziintegrati assume particolare rilievola formazione del personale, anche in relazione alla
polivalenza professionale e alla corretta gestione delle procedure operative.
• dei livellidi inquadramento;
• delle mansioni contrattuali;
• delle competenze professionali richieste.
d)L'assegnazione del personale ai serviziintegrati deve avvenire nel rispetto:
c) Nei servizi integrati l'impresa organizza le attività in modo unitario, coordinando mansioni e
risorse, al fine di garantire efficienza, continuità e qualità del servizio.
• pulizia e sanificazione;
• manutenzione ordinaria e piccola manutenzione;
• gestione impianti;
• portierato e controllo accessi non armato;
• reception e accoglienza;
• servizi ausiliari alla logistica interna;
• servizigenerali e di supporto operativo.
b) Per servizi integrati si intendono, a titolo esemplificativo, attività quali:
a) Il presente articolo disciplina in modo specifico i servizi integrati rientranti nella sfera di
applicazione del presente CCNL,intesi come insieme coordinato di attività eterogenee svolte presso
ilmedesimo committente o nell'ambito della medesima commessa.
Art.90 - Servizi integrati
h) LeParti riconoscono l'importanza della professionalità del personale addetto ai servizidi pulizia
quale elemento centrale per la qualità e l'affidabilità del servizioreso.
g)Neiservizi svolti presso ambienti sanitari o contesti ad elevato rischio, devono essere rispettate
le procedure specifiche previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni del committente.
104
g) Le Parti riconoscono che l'organizzazione multiservizi rappresenta un modello di flessibilità
strutturale tipico del settore e costituisce un elemento di valorizzazione della professionalità dei
lavoratori.
f)L'impresa, ove necessario, può individuare modalità organizzative specifiche per la gestione dei
multiservizi mediante accordi aziendali, nel rispetto delle disposizioni del presente CCNL.
• alle procedure operative differenziate;
• all'utilizzo diattrezzature specifiche;
• alle norme di sicurezza connesse alle diverse attività.
e) Nei multiservizi assume particolare importanza la formazione continua e l'aggiornamento
professionale, anche in relazione:
d) L'impresa assicura che l'organizzazione multiservizi non determini demansionamento, né
assegnazione di mansioni non coerenti con illivellodi inquadramento del lavoratore.
• alternanza tra servizidi pulizia e servizigenerali;
• alternanza tra servizi di manutenzione e gestione impianti;
• alternanza tra controllo accessi, reception e serviziausiliari;
• alternanza tra attività operative su più cantieri.
c)L'organizzazione multiservizipuò riguardare,a titolo esemplificativo:
• del livello di inquadramento;
• delle mansioni attribuite;
• delle competenze e delle abilitazioni eventualmente richieste;
• delle disposizioni contrattuali in materia di mansioni e polivalenza.
b) Neimultiservizi, l'impresa può organizzare il lavoro prevedendo l'impiego del lavoratore su più
attività, nel rispetto:
a) Il presente articolo disciplina i multiservizi, intesi come attività svolte dall'impresa mediante
l'impiego di personale destinato a servizi differenti, anche presso più sedi operative o cantieri, in
funzione delle esigenze organizzative e delle commesse affidate.
Art.91 - Multiservizi
h) Le Parti riconoscono che i servizi integrati rappresentano un modello organizzativo evoluto e
crescente nel settore, anche in relazione alla digitalizzazione e all'innovazione tecnologica.
105
a) Ilpresente articolo disciplina i servizisvoltiin regime di appalto privato, ossia affidati da soggetti
privati, imprese o enti non rientranti nella categoria delle amministrazioni pubbliche.
Art.93 - Serviziin appalto privato
h) Le Parti riconoscono che la corretta gestione degli appalti pubblici rappresenta elemento
essenziale per la tutela del lavoro regolare e per la qualità dei servizi resi alla collettività.
g)In caso di subentro ocessazione dellacommessa, trovano applicazione ledisposizioni delpresente
CCNLin materia di cambio di appalto e passaggio del personale.
f)Qualora il capitolato o le condizioni di gara prevedano specifici obblighi formativi, abilitativi o di
certificazione del personale, l'impresa garantisce ilrispetto ditali prescrizioni, compatibilmente con
la normativa vigente e con le disposizioni contrattuali.
• cambio di appalto;
• clausola sociale e continuità occupazionale;
• trasferte, spostamenti e organizzazione multi-cantiere;
• formazione e sicurezza.
e)Neiservizi in appalto pubblico, l'impresa assicurailrispetto delle disposizioni del presente CCNL
in materia di:
d) L'organizzazione del servizio deve garantire continuità operativa, qualità della prestazione e
rispetto degli standard richiesti dal capitolato e dalle condizioni contrattuali del committente.
c) Nei servizi in appalto pubblico, l'impresaètenuta ad assicurare la corretta applicazione del
presente CCNLe delle disposizioni di leggein materia di lavoro, previdenza, sicurezza e regolarità
contributiva.
b) Per appalto pubblico si intende ogni affidamento di servizi effettuato da amministrazioni
pubbliche, enti pubblici, società a controllo pubblico o soggetti equiparati, mediante procedure di
gara o affidamento secondo le norme vigenti.
a) Il presente articolo disciplina, in modo specifico, i servizi svolti in regime di appalto pubblìco, in
coerenza con la normativa vigente e con le disposizioni del presente CCNL.
Art.92 - Servizi in appalto pubblico
106
e) Resta ferma la facoltà delle Parti di ricorrere agli strumenti previsti dagli articoli 410 e seguenti
del Codicedi Procedura Civileo ad altre procedure previste dalla normativa vigente.
d) Leprocedure di conciliazione si svolgono nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e
buona fede.
c) Il tentativo di conciliazione può essere promosso dal lavoratore, dall'azienda o dalle rispettive
organizzazioni sindacali, anche tramite ENTEBILDo altri organismi previsti dalla legge.
b) Prima di adire le competenti sedi giudiziarie, le Parti possono esperire un tentativo di
conciliazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente contratto.
a) Le Parti riconoscono l'importanza di prevenire e risolvere in via conciliativa le controversie
individuali e collettive derivanti dall'applicazione del presente CCNL.
Art.94-Procedure di conciliazione
TITOLOXXV-Controversie
g)LeParti riconoscono l'importanza di garantire, anche negli appalti privati,condizioni di lavoro
regolari e conformi alla disciplina contrattuale, al fine di prevenire fenomeni di concorrenza sleale
o irregolarità.
f)Nei servizi in appalto privato, l'impresa mantiene piena responsabilità nei confronti dei propri
lavoratori, anche quando l'attività si svolgapresso sedi del committente.
e) In caso di cessazione o subentro in appalto privato, trovano applicazione le disposizioni del
presente CCNLin materia di cambio di appalto, continuità occupazionale e passaggio delpersonale,
ovepreviste.
d)L'organizzazione del serviziopuò prevedere articolazioni flessibili,turnazioni e modalità operative
coerenti con le esigenze del committente, nel rispetto della normativa vigente.
• ilrispetto delle condizioni economiche e normative previste dal presente CCNL;
• la tutela della salute e sicurezza;
• ilrispetto dell'orario di lavoro e dei riposi;
• la corretta applicazione degliistituti contrattuali.
c)L'impresaètenuta a garantire ai lavoratori impiegati nell'appalto privato:
b) Nei servizi in appalto privato, l'impresa organizza l'attività lavorativa nel rispetto del contratto
stipulato con il committente e delle disposizioni del presente CCNL.
107
f)Lepronunce o determinazioni eventualmente assunte in sede conciliativa oin organismi bilaterali
non costituiscono interpretazione autentica del presente CCNL,che resta riservata esclusivamente
alle Parti stipulanti.
e) Restano ferme le competenze dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.
d) Le Parti si impegnano a esaminare con tempestività le richieste di chiarimento interpretativo
eventualmente pervenute, anche per il tramite di ENTEBILD.
c) Le disposizioni oggetto di interpretazione autentica producono effetti nei confronti di tutti
soggetti che applicano il presente contratto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
b) L'interpretazione autenticaèadottata mediante accordo scritto sottoscritto dalle Parti stipulanti
e costituisce parte integrante del presente CCNL.
a) LeParti stipulanti si riservano la facoltà di fornire interpretazione autentica delle disposizioni del
presente CCNL,qualora insorgano dubbi applicativi o contrasti interpretativi.
Art.95 - Interpretazione autentica del contratto
m) Dell'esito della proceduraèredatto verbale, sottoscritto dalle parti e dai soggetti intervenuti. In
caso di controversie collettive,le Parti favoriscono preventivamente un esame congiunto in sede
aziendale o territoriale con l'assistenza delle rispettive organizzazioni stipulanti.
l) L'organismo conciliativo, ricevuta la richiesta, convoca le parti entro un termine congruo e, ove
possibile, conclude il tentativo entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.
i)La richiesta deve contenere almeno l'indicazione delle parti, l'oggetto della controversia, i fatti e le
ragioni posti a fondamento della domanda, nonché l'eventuale documentazione allegata.
h) Il tentativo di conciliazione è promosso mediante richiesta scritta della parte interessata, anche
per il tramite delle rispettive organizzazioni sindacali o datoriali stipulanti il presente CCNL,da
trasmettersi anche a mezzo PECalla controparte e all'organismo conciliativo competente.
g)Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
f)L'esperimento del tentativo di conciliazione non pregiudica i diritti delle Parti né comporta
rinuncia ad azioni successive, salvo diverso accordo formalmente sottoscritto.
108
b) L'impresa che affida in subappalto parte delle attività resta responsabile dell'organizzazione
complessiva del servizio e del rispetto degliobblighi contrattuali e normativi.
a) Neiservizi disciplinati dal presente CCNL,ilricorso al subappalto deve avvenire nel rispetto della
normativa vigente e delle condizioni contrattuali stabilite tra committente e appaltatore.
Art. 97-Subappalto
f)Restano ferme le disposizioni del presente CCNLin materia di cambio di appalto, passaggio del
personale e responsabilità solidale, nonché le norme di leggevigenti.
e) L'impresa subentrante, nel rispetto della clausola sociale e delle disposizioni contrattuali,
organizza il servizio in modo da garantire continuità operativa, evitando interruzioni non
giustificate.
• organico impiegato;
• livellidi inquadramento;
• orari e articolazione delle prestazioni;
• eventuali specificità operative richieste dal servizio.
d) L'impresa uscente deve rendere disponibili, nei limiti previsti dalla normativa vigente e nel
rispetto della privacy, le informazioni necessarie a garantire la corretta continuità del servizio, con
particolare riferimento a:
c) In caso di cessazione,scadenza, rinnovo o riassegnazione di un appalto, le imprese interessate
sono tenute a cooperare nel rispetto delle disposizioni del presente CCNLe della normativa vigente,
al fine di consentire un ordinato passaggio di gestione.
b) Lacontinuità del servizio costituisce obiettivo primario sia per la qualità delle prestazioni rese al
committente sia per la stabilità dei lavoratori impiegati nelle commesse.
a) Neisettori disciplinati dal presente CCNL,caratterizzati da servizi resi in appalto presso clienti
pubblici o privati, le Parti riconoscono la necessità di garantire la continuità del servizioe la tutela
dell'occupazione.
Art.96 - Continuità del servizio
TITOLOXXVI- Clausole speciali appalti
109
e) Nei servizi in appalto pubblico e privato, l'impresa promuove comportamenti improntati alla
correttezza e alla trasparenza nella gestione dei rapporti conilcommittente e con eventuali
subappaltatori.
d)L'impresa appaltatriceètenuta a verificare,anche mediante richiesta di idonea documentazione,
la regolarità contributiva e retributiva delle imprese subappaltatrici coinvolte nell'esecuzione del
servizio.
c) Le Parti riconoscono che la responsabilità solidale costituisce strumento essenziale per
contrastare fenomeni di irregolarità, lavoro non conforme e concorrenza sleale.
b) In particolare, l'impresa appaltatrice e, nei casi previsti dalla legge,ilcommittente, sono
responsabili in solido per i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e assicurativi dovuti ai
lavoratori impiegati nell'appalto, nei limiti stabiliti dalla legge.
a) Nei contratti di appalto e subappalto rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL,
trova applicazione la disciplina della responsabilità solidale prevista dalla normativa vigente.
Art.98 - Responsabilità solidale
g)Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano ledisposizioni di legge
vigenti.
f)Il subappalto non può determinare peggioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori già
impiegati nella commessa, né elusione delledisposizioni in materia dicambio diappalto econtinuità
occupazionale.
e) Neilimiti previsti dalla normativa vigente,l'impresa appaltatrice resta responsabile anche sotto
ilprofilodella regolarità contributiva e retributiva del personale impiegato nell'appalto.
• applichi un CCNLcoerente con l'attività svolta;
• rispetti le disposizioni di leggein materia di lavoro, sicurezza e contribuzione;
• garantisca condizioni di lavoro regolarie conformi.
d) In caso di subappalto, l'impresa appaltatrice si impegna a verificare che l'impresa
subappaltatrice:
c) Le Parti riconoscono cheilsubappalto deve essere utilizzato in modo coerente con finalità
organizzative e tecniche e non deve determinare elusione delle tutele previste dalla legge o dal
presente CCNL.
110
b) L'impresa appaltatriceètenuta ad assicurare, per tutta la durata dell'appalto,ilpieno rispetto:
a) Le Parti riconoscono che, nell'ambito dei contratti di appalto e subappalto rientranti nella sfera
di applicazione del presente CCNL,la regolarità del rapporto di lavoro, la correttezza contributiva e
assicurativa, nonché la tutela della salute esicurezza dei lavoratori costituiscono elementi essenziali
per la corretta esecuzione del servizioe per la prevenzione di irregolarità e fenomeni di concorrenza
sleale.
Art.100- Regolarità, sicurezza e obblighi documentali negli appalti
f)Il presente Titolo costituisce parte integrante e sostanziale del CCNLe deve essere applicato
unitariamente alle restanti disposizioni contrattuali.
e) Eventuali situazioni non espressamente disciplinate dal presente Titolo sono regolatein
conformità ai principi generali del presente CCNLe della normativa vigente.
• la tutela dell'occupazione;
• la qualità dei servizi;
• la prevenzione di fenomeni di dumping contrattuale e concorrenza sleale.
d) Le Parti riconoscono che la corretta applicazione delle norme in materia di appalti costituisce
elemento essenziale per:
c) In caso di contrasto tra le disposizioni del presente CCNLe eventuali clausole contenute nei
capitolati o nei contratti di appalto, prevalgono le norme inderogabili di leggee le disposizioni del
presente contratto collettivo.
b)Lenorme di cui al presente Titolodevono essere interpretate in coerenza con la normativa vigente
in materia di appalti pubblici e privati, nonché con le disposizioni del Codice civile e delle leggi
speciali applicabili.
a) Ledisposizioni del presente CCNLin materia di appalti, subappalti, cambio di appalto, continuità
del servizioe responsabilità solidale costituiscono sistema coordinato eunitario di regolamentazione
dei rapporti di lavoro nei servizi esternalizzati.
Art.99 - Norme dì coordinamento per gliappalti
f)Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
111
h) Neicasi in cui leattività oggettodell'appalto rientrino nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili
di cui al Titolo IV del D.Lgs.81/2008, l'impresa appaltatriceètenuta alla redazione del Piano
Operativo di Sicurezza (POS)e al rispetto delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento
(PSC),oveprevisto,nonché alle disposizioni impartite dal Coordinatore per la Sicurezza,secondo la
normativa vigente.
• regolarmente assunti e inquadrati secondo il presente CCNL;
• adeguatamente formati, informati e addestrati ai sensi del D.Lgs.81/2008, in relazione alle
mansioni svolte e ai rischi presenti nei luoghi di lavoro;
• dotati dei dispositivi di protezione individuale (DPI)previsti, ovenecessari;
• sottoposti alla sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente.
g)L'impresa appaltatrice assicura che i lavoratori impiegati nell'appalto siano:
f)Nell'ambito delle attività svolte presso ilcommittente, l'impresa appaltatrice coopera con lo stesso
per l'attuazione delle misure diprevenzione eprotezione dai rischi sul lavoro ecoordina gliinterventi
di protezione e prevenzione, anche mediante riunioni di coordinamento, procedure condivise,
scambio di informazioni sui rischi specificie sulle misure adottate.
e) Le Parti riconoscono che l'esecuzione di servizi presso sedi o unità produttive del committente
può comportare rischi da interferenza. In tali casi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.
26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di cooperazione e coordinamento,nonché di
elaborazione del Documento Unicodi Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI),oveprevisto.
d)In caso di ricorso al subappalto, l'impresa appaltatrice, nei limiti previsti dalla normativa vigente,
ètenuta a verificare preventivamente e periodicamente la regolarità contributiva dell'impresa
subappaltatrice, anche mediante acquisizione del DURC,ferma restando la responsabilità solidale
prevista dalle norme di leggee richiamata dal presente CCNL.
c) Ai fini della regolarità contributiva, l'impresa appaltatrice garantisce il mantenimento della
regolarità previdenziale e assicurativa per tutta la durata del contratto, comprovata da Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC)in corso di validità, e si impegna a renderlo disponibile al
committente e/ o agli organi competenti nei casi previsti dalla normativa vigente.
• delle norme inderogabili di leggein materia di lavoro;
• delle disposizioni del presente CCNL;
• degli obblighi contributivi e assicurativi;
• delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
112
• accordo aziendale, anche con il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali ovepresenti;
• regolamento aziendale comunicato preventivamente ai lavoratori interessati, nel rispetto
della normativa vigente.
d) I sistemi incentivanti di cui al comma precedente possono essere previsti mediante:
• siano aggiuntivi rispetto alla normale retribuzione contrattuale;
• non incidano in senso peggiorativo sui minimiretributivi previsti dal presente CCNL;
• siano definiti secondo criteri trasparenti, verificabili e non discriminatori.
c)Èammessa l'adozione di sistemi incentivanti e/o premi di produttività, efficienza, qualità del
servizio, riduzione degli scarti, rispetto degli standard operativi o miglioramento delle performance,
purché tali sistemi:
b)Èvietato il ricorso al cottimo puro, inteso come sistema di retribuzione basato esclusivamente
sulla quantità di lavoro eseguito o sul risultato conseguito, in assenza di un trattamento economico
minimo garantito conformeaiminimi retributivi previsti dal presente CCNL.
a) Le Parti riconoscono che, nei servizi disciplinati dal presente CCNL,la prestazione lavorativaè
normalmente organizzata secondo criteri di qualità, continuità del servizioerispetto delleprocedure
operative,con particolare attenzione alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Art.101- Cottimo, incentivi e sistemi di produttività
1)Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, restano ferme le disposizioni di
legge vigenti in materia di appalti, subappalti, lavoro, regolarità contributiva e salute e sicurezza
sul lavoro.
k)In caso di appalto con impiego di più imprese operanti contestualmente presso ilmedesimo luogo
di lavoro, le Parti riconoscono la necessità di assicurare un efficace coordinamento operativo e
documentale, finalizzato alla prevenzione dei rischi e alla regolarità dell'esecuzione del servizio.
j)Neiservizi in appalto pubblico, l'impresa appaltatrice assicura, oltre a quanto previsto dai commi
precedenti, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici,
clausole sociali, tracciabilità dei flussi finanziari, nonché ogni ulteriore adempimento richiesto da
capitolati, bandi o contratti di affidamento, compatibilmente con la disciplina inderogabile di legge.
i)L'impresa appaltatrice garantisce ilpossesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti
dalla normativa vigente e fornisce al committente, nei casi previsti, la documentazione necessaria
ai fini della verifica preliminare e della corretta gestione del rapporto contrattuale.
113
d) Restano ferme le disposizioni di leggevigenti in materia.
c) Le Parti si impegnano altresì a rendere disponibile il testo del CCNLalle aziende e ai lavoratori
interessati, anche tramite pubblicazione sui rispettivi canali istituzionali.
b) Il depositoèeffettuato al fine di assicurare la pubblicità, la tracciabilità e la piena conoscibilità
del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
a) Le Parti stipulanti si impegnano a provvedere al deposito del presente CCNLpresso gli organi
competenti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
TITOLOXXVII- Disposizioni finali
Art.102- Deposito del CCNL
h) Per quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di leggevigenti in materia
di retribuzione, organizzazione del lavoro, salute e sicurezza sul lavoro.
g)Ipremi oincentivi eventualmente riconosciuti non costituiscono elemento fisso della retribuzione,
salvo diversa previsione di leggeo accordo collettivo, e sono erogati secondo i criteri e le modalità
stabilite dagli accordi o regolamenti di cui al presente articolo.
• l'organizzazione del servizioprevista dal contratto di appalto;
• i tempi tecnici necessari all'esecuzione delle attività;
• gli standard qualitativi richiesti dal committente;
• le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
f)Neiservizi svolti in regime di appalto, l'impresa garantisce che eventuali sistemi incentivanti siano
compatibili con:
• l'aumento di ritmi di lavoro incompatibili con le condizioni di sicurezza;
• la riduzione o elusione delle pause, dei riposi o delle misure di prevenzione;
• l'omissione ol'inosservanza delle procedure operative, dell'utilizzo dei DPIodelleprescrizioni
del committente.
e)In ogni caso, l'applicazione di sistemi incentivanti non può determinare:
114
a) Il presente CCNL disciplina in modo unitario e organico i rapporti di lavoro delle imprese
rientranti nella sfera di applicazione e dei lavoratori dalle stesse dipendenti.
Art.105- Validità ed efficacia
e) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di
leggevigenti.
d) Le Parti si impegnano, ove necessario, a coordinare il testo del presente CCNLcon eventuali
aggiornamenti normativi sopravvenuti, al fine di garantirne la piena coerenza e applicabilità.
c) Restano ferme le condizioni di miglior favore eventualmente riconosciute al lavoratore a titolo
individuale, nei limiti consentiti dalla leggee salvo assorbibilità oveprevista.
b) Eventuali accordi, prassi o disposizioni precedentemente applicate in contrasto conilpresente
CCNLsi intendono superate, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni
transitorie del presente contratto.
a) Con l'entrata in vigore del presente CCNL,le Parti stabiliscono che esso costituisce disciplina
completa ed organica dei rapporti di lavoro rientranti nella sfera di applicazione.
Art. 104- Abrogazioni e coordinamento finale
e) LeParti si impegnano ad avviare le trattative per ilrinnovo in tempo utile rispetto alla scadenza
contrattuale.
d) Alla scadenza,ilcontratto continuerà a produrre i propri effetti fino alla sottoscrizione del
successivo rinnovo, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
c) Il presente CCNLsi applica su tuttoilterritorio nazionale alle imprese e ai lavoratori rientranti
nella sfera di applicazione definita all'articolo 1.
b)Ledisposizioni economiche e normative decorrono dalle date indicate nelle rispettive parti del
contratto e nelle tabelle retributive allegate.
a) Ilpresente Contratto CollettivoNazionale di Lavoroentra in vigore a decorrere dallo aprile 2026
ed ha validità fino al 31 marzo 2029, salvo disdetta o rinnovo secondo le modalità previste dalle
Parti.
Art. 103- Entrata in vigore
115
Federazione Nazionale Imprese rappresentata dal Presidente Luca Vincenzo Mancuso
La FenImprese
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Imprese
Federazione Nazionale Imprese
Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettualirappresentata dal Presidente
Gabriella Ancora
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e) Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
d) Le Parti stipulanti si impegnano a sostenere e promuovere la corretta applicazione del presente
contratto e a contrastare eventuali utilizzi distorti o non coerenti con i principi del CCNL.
c) L'applicazione del presente CCNLcomporta l'obbligo per le aziende di rispettarne integralmente
ilcontenuto economico e normativo,nonché di garantirne l'osservanza nei confronti dei lavoratori.
b) Le disposizioni del presente contratto sono tra loro correlate e inscindibili; pertanto, nonè
ammessa l'applicazione parziale del CCNL.
116
Agliimporti indicati nella presente tabella potranno aggiungersi, ove spettanti e secondo quanto
previsto dal presente CCNL, l'indennità mensile per i Quadri nonché il premio di
produzione/presenza fino ad un massimo di€0,415 per ogniora di lavoroeffettivamente prestata.
Gliimporti relativi agli anni 2028 e 2029 costituiscono una proiezione lineare elaborata sulla base
dell'andamento degli incrementi retributivi previsti nel periodo contrattuale e saranno oggetto di
verifica e adeguamento in sede di rinnovo contrattuale ovvero in relazione agli indici economici
ufficialiapplicabili.
La struttura retributiva del presente CCNL,articolata su tredici mensilità,èdefinita in modo tale
da garantire un trattamento economico complessivo annuo conforme ai criteri di proporzionalità e
sufficienza di cui all'art. 36 della Costituzione.
Tabella unica - Paga Base (2026-2029)
LIVELLO 2026 (01105) 2027 (01101)2028 (01/01)2029 (01101)
Q2.331,65 2.421,652.511,652.601,65
72.163,03 2.253,032.343,032.433,03
61.952,82 2.042,822.132,82 2.222,82
51.691,041.781,04 1.871,041.961,04
41.599,831.689,83 1.779,83 1.869,83
31.522,60 1.612,601.702,60 1.792,60
21.453,50 1.543,501.633,50 1.723,50
11.384,611.474,61 1.564,611.654,61
Allegato A TABELLE RETRIBUTIVE
117
Federazione Nazionale Imprese rappresentata dal Presidente Luca Vincenzo Mancuso
La FenImprese
Impre e
Federazione Nazionale Imprese
Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali rappresentata dal Presidente
Gabriella Ancora
CIU- UNIONQUADRI
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11