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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 febbraio 2021

Cassazione n. 47432/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natk il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9ÌJ4&lett fazi-il u442.4,1cillyk< gocZo ww:to "Tvahs CarpaTI'l avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza 17 febbraio 2021, ha rigettato la richiesta di revoca della confisca del veicolo Setra targato NTO7KKE di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], socio unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 301, comma 3, d.P.R. n. 43 del 1973, 240 cod. pen. e 125 cod. proc. pen.); manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Il Tribunale ha rigettato l'istanza di restituzione previa revoca della confisca del veicolo di proprietà della società ricorrente.

Manca la prova di un qualsiasi coinvolgimento della società nella commissione dei reati (commessi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno definito il processo, ex art 444 cod. proc. pen. con la sentenza del Tribunale di Torino del 30 gennaio 2019).

Nessuna colpa può configurarsi per la società proprietaria del veicolo, neanche in vigilando; la società, infatti, si occupa di trasporti su diverse tratte (tra le quali Romania/Italia, con cadenza settimanale) e nessuna conoscenza poteva ritenersi dell'uso illecito del mezzo, peraltro avvenuto sfruttando spazi dell'equipaggiamento di serie del mezzo.

La buona fede della società era ribadita anche dagli autisti (autori dei reati) che nell'immediatezza del controllo dichiaravano che la proprietaria del mezzo non era a conoOscenza del trasporto illecito di tabacco (contrabbando, art. 110 cod. pen. e 291 bis, d.P.R. 43/1973).

La società proprietaria del mezzo non poteva essere a conoscenza dell'utilizzazione abusiva del suo autobus.

Un soggetto estraneo al reato non può subire i le conseguenze punitive (la confisca del mezzo), come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 1 del 1997.

Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto nei casi non consentiti: "È inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge.

Fattispecie relativa a ricorso per cassazione proposto erroneamente avverso un provvedimento emesso de plano dal giudice dell'esecuzione articolando motivi di impugnazione ampiamente compatibili con le censure esperibili in sede di legittimità" (Sez. 3, Sentenza n. 1589 del 14/11/2019 Cc. - dep. 16/01/2020 - Rv. 277945 - 01).

Nel caso in giudizio il Tribunale di Torino, con l'ordinanza oggi impugnata, aveva rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di socio unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ex art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., e nei confronti del provvedimento era proponibile l'opposizione e non il ricorso in cassazione (vedi Sez. 3, Sentenza n. 39515 del 27/06/2017 Cc. - dep. 29/08/2017 - Rv. 271460 e Sez. 3, Sentenza n. 49317 del 27/10/2015 Cc. - dep. 15/12/2015 - Rv. 265538).

Tuttavia, la volontà della ricorrente è palese nella proposizione dell'impugnazione davanti alla Corte di Cassazione, in quanto formula espressamente motivi di violazione di legge propri del giudizio di legittimità e non dell'opposizione.

4. Deve, per completezza, rilevarsi -anche se non strettamente necessario - che il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e ha rilevato che sul veicolo erano presenti modifiche strutturali finalizzate all'occultamento dei tabacchi lavorati esteri di contrabbando.

Inoltre, nell'annotazione della Guardia di Finanza del 21 ottobre 2016 si precisava che "I lavori di alterazione strutturale del veicolo fanno presupporre che tali opere siano state effettuate con lunghe tempistiche di realizzazione ed un'assodata esperienza difficilmente attribuibile ai soli autisti che non avrebbero potuto nascondere alla società [OSCURATO:PERSONA] tali modificazioni".

Del resto, « In tema di sottrazione fraudolenta di oli minerali al pagamento delle accise, la confisca del mezzo di proprietà di un terzo estraneo al reato, utilizzato per il trasporto della merce, è esclusa solo se tale soggetto fornisce la prova non soltanto della sua buona fede ma, specificamente, di non aver potuto prevedere, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'illecito impiego - anche occasionale - del veicolo da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza» (vedi Sez. 3 - , Sentenza n. 8790 del 26/11/2019 Cc., dep. 04/03/2020, Rv. 278267, Sez. 3, n. 15848 del 25/10/2016, dep. 30/03/2017, Angeloni, Rv. 26986901; vedi anche Sez. 3, n. 40524 del 30/04/2015, dep. 09/10/2015, Gyurek e altri, Rv. 26493001).

Nel caso in giudizio, l'analisi del Tribunale risulta adeguata alle risultanze degli atti - accertamenti di fatto -, e sul punto le prospettazioni della ricorrente risultano articolate in fatto, molto generiche e, peraltro, senza minimamente confrontarsi con il provvedimento impugnato.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natk il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9ÌJ4&lett fazi-il u442.4,1cillyk< gocZo ww:to "Tvahs CarpaTI'l avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza 17 febbraio 2021, ha rigettato la richiesta di revoca della confisca del veicolo Setra targato NTO7KKE di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], socio unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 301, comma 3, d.P.R. n. 43 del 1973, 240 cod. pen. e 125 cod. proc. pen.); manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale ha rigettato l'istanza di restituzione previa revoca della confisca del veicolo di proprietà della società ricorrente. Manca la prova di un qualsiasi coinvolgimento della società nella commissione dei reati (commessi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno definito il processo, ex art 444 cod. proc. pen. con la sentenza del Tribunale di Torino del 30 gennaio 2019). Nessuna colpa può configurarsi per la società proprietaria del veicolo, neanche in vigilando; la società, infatti, si occupa di trasporti su diverse tratte (tra le quali Romania/Italia, con cadenza settimanale) e nessuna conoscenza poteva ritenersi dell'uso illecito del mezzo, peraltro avvenuto sfruttando spazi dell'equipaggiamento di serie del mezzo. La buona fede della società era ribadita anche dagli autisti (autori dei reati) che nell'immediatezza del controllo dichiaravano che la proprietaria del mezzo non era a conoOscenza del trasporto illecito di tabacco (contrabbando, art. 110 cod. pen. e 291 bis, d.P.R. 43/1973). La società proprietaria del mezzo non poteva essere a conoscenza dell'utilizzazione abusiva del suo autobus. Un soggetto estraneo al reato non può subire i le conseguenze punitive (la confisca del mezzo), come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 1 del 1997. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto nei casi non consentiti: "È inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge. Fattispecie relativa a ricorso per cassazione proposto erroneamente avverso un provvedimento emesso de plano dal giudice dell'esecuzione articolando motivi di impugnazione ampiamente compatibili con le censure esperibili in sede di legittimità" (Sez. 3, Sentenza n. 1589 del 14/11/2019 Cc. - dep. 16/01/2020 - Rv. 277945 - 01). Nel caso in giudizio il Tribunale di Torino, con l'ordinanza oggi impugnata, aveva rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di socio unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ex art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., e nei confronti del provvedimento era proponibile l'opposizione e non il ricorso in cassazione (vedi Sez. 3, Sentenza n. 39515 del 27/06/2017 Cc. - dep. 29/08/2017 - Rv. 271460 e Sez. 3, Sentenza n. 49317 del 27/10/2015 Cc. - dep. 15/12/2015 - Rv. 265538). Tuttavia, la volontà della ricorrente è palese nella proposizione dell'impugnazione davanti alla Corte di Cassazione, in quanto formula espressamente motivi di violazione di legge propri del giudizio di legittimità e non dell'opposizione. 4. Deve, per completezza, rilevarsi -anche se non strettamente necessario - che il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e ha rilevato che sul veicolo erano presenti modifiche strutturali finalizzate all'occultamento dei tabacchi lavorati esteri di contrabbando. Inoltre, nell'annotazione della Guardia di Finanza del 21 ottobre 2016 si precisava che "I lavori di alterazione strutturale del veicolo fanno presupporre che tali opere siano state effettuate con lunghe tempistiche di realizzazione ed un'assodata esperienza difficilmente attribuibile ai soli autisti che non avrebbero potuto nascondere alla società [OSCURATO:PERSONA] tali modificazioni". Del resto, « In tema di sottrazione fraudolenta di oli minerali al pagamento delle accise, la confisca del mezzo di proprietà di un terzo estraneo al reato, utilizzato per il trasporto della merce, è esclusa solo se tale soggetto fornisce la prova non soltanto della sua buona fede ma, specificamente, di non aver potuto prevedere, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'illecito impiego - anche occasionale - del veicolo da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza» (vedi Sez. 3 - , Sentenza n. 8790 del 26/11/2019 Cc., dep. 04/03/2020, Rv. 278267, Sez. 3, n. 15848 del 25/10/2016, dep. 30/03/2017, Angeloni, Rv. 26986901; vedi anche Sez. 3, n. 40524 del 30/04/2015, dep. 09/10/2015, Gyurek e altri, Rv. 26493001). Nel caso in giudizio, l'analisi del Tribunale risulta adeguata alle risultanze degli atti - accertamenti di fatto -, e sul punto le prospettazioni della ricorrente risultano articolate in fatto, molto generiche e, peraltro, senza minimamente confrontarsi con il provvedimento impugnato. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
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