CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37166/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e insistendo per l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il /Tribunale del Riesame di Catanzaro, quale giudice di rinvio, ha rigettato l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 10 febbraio 2020 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva respinto l'istanza presentata dal predetto indagato ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alla misura della custodia cautelare in carcere applicata in data 12 dicembre 2019 per il reato di cui all'art. 416-bis, cod. pen., per aver fatto parte della associazione mafiosa denominata 'ndrangheta nella sua articolazione territoriale di Filogaso e Maierato, rientrante nel locale di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la parte istante la decorrenza della custodia cautelare doveva essere retrodatata al momento di adozione di una precedente ordinanza cautelare (11 settembre 2017) per il reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in ragione della anteriorità e della desumibilità del reato associativo dagli atti a disposizione dell'ufficio di Procura sin dalla data della prima ordinanza. L'ordinanza impugnata fa seguito a due precedenti provvedimenti, di analogo esito, oggetto di annullamento per vizi motivazionali da parte della Corte di cassazione (sentenza Sez. 5, n. 3815, del 12/01/2020 e sentenza Sez. 1 n. 41362 del 29/10/2021). 2. Avverso il provvedimento ricorre l'indagato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione degli artt. 623 e 627, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e 416-bis, cod. pen., nonché vizi argomentativi. 2.1. Circa il requisito della desurnibilità dagli atti, il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata: - tralascia il contenuto della richiesta cautelare formulata dal pubblico ministero in data 5 settembre 2017, rispetto alla quale si chiede la retrodatazione; - confonde il reato oggetto di quest'ultima richiesta (proc. n. 3916 del 2017 [OSCURATO:PERSONA], vicenda [OSCURATO:PERSONA]) con quello, diverso, interessato dalla sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 9 luglio 2018 (proc. pen. n. 736 del 2013 [OSCURATO:PERSONA], vicenda [OSCURATO:PERSONA]); - non tiene conto dei caratteri della condotta estorsiva contestata nel procedimento n. 3916 del 2017, aggravata dal fatto commesso "da appartenenti alla associazione di tipo ndranghetistico denominata e riconoscibile come ndrina Cracolici di Filogaso", ulteriormente aggravata dal metodo mafioso e dalla agevolazione mafiosa a favore della medesima 'ndrina; - non considera che nella richiesta cautelare del 2017 sarebbe stato lo stesso Pubblico ministero a sostenere, sulla scorta delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e degli esiti della intercettazione in carcere del 23 dicembre 2016, che [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto un ruolo di predominanza in seno alla propria famiglia, la quale costituiva una ramificazione di quella dei Bonavota, ormai egemone sul territorio;- omette di valutare che gli atti prodotti a corredo di quella prima richiesta dimostrano come fossero già a disposizione dell'organo inquirente tutti gli elementi indicativi del ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA], succeduto al padre (ucciso in un agguato) quale rappresentante di vertice della omonima famiglia mafiosa; elementi rappresentati da: le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Mantella, che collabora dal 2016, Michenzi, collaboratore dal 2 aprile 2006, [OSCURATO:PERSONA], collaboratore dal 2008); l'intercettazione dei colloqui in carcere di [OSCURATO:PERSONA] avvenuti nel 2016; a ulteriore conferma di tale assunto sarebbe sufficiente porre a confronto l'identico contenuto delle pagine 9 e 10 della richiesta cautelare del 2017 con quelle 9367 e 9368 della richiesta cautelare che ha dato origine all'ordinanza qui in discussione. In merito alla attuale permanenza del reato associativo, il ricorrente contesta la effettiva idoneità probatoria delle dichiarazioni rese nel novembre 2019 dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA]; ed anzi sostiene che sono proprio quelle dichiarazioni (che passa a trascrivere per brani e ad esaminare) "ad escludere la gravità indiziaria in capo a [OSCURATO:PERSONA]", dato che il collaboratore ha negato sia l'appartenenza alla ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] sia l'esistenza a Filogaso di un locale di ndrangheta. 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nel complesso, infondato, pur presentando profili di inammissibilità 2. L'oggetto del giudizio di rinvio risulta delimitato con chiarezza dalle sentenze rescindenti che lo hanno preceduto: - verifica circa l'anteriorità o meno del reato associativo rispetto alla data di emissione della prima ordinanza cautelare (11 settembre 2017); - verifica in merito alla desumbilità dagli atti del procedimento, sempre alla data della prima ordinanza, degli elementi indiziari posti a fondamento della seconda ordinanza cautelare (quella della cui retrodatazione qui si discute). 2.1. La prima sentenza rescindente (Sez. 5, n. 3815, del 12/01/2020) ha individuato un vizio motivazionale, in quanto, con riguardo a entrambi i presupposti, non erano state adeguatamente valutate le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], utili, nello stesso tempo, a dimostrare sia la protrazione della condotta associativa in epoca successiva all'emissione della prima ordinanza, così escludendo il requisito della necessaria anteriorità, sia l'integrazione dell'originario quadro indiziario con elementi nuovi non valutabili al momento del primo provvedimento. 2.2. La seconda sentenza rescindente (Sez. 1 n. 41362 del 29/10/2021) ha ritenuto che il primo giudice di rinvio non avesse colmato tale lacuna motivazionale per le seguenti ragioni: «L'ordinanza impugnata è limitata a specificare le date degli ultimi verbali dei collaboratori Costantino e Mantella e del testimone Butta fuoco, precisando che sono atti di indagine successivi al settembre 2017, senza però fare alcun riferimento al loro contenuto. Siffatta carenza è particolarmente grave perché non consente di superare gli specifici rilievi difensivi secondo cui, anche tenuto conto delle sopravvenienze ed in particolar modo del contributo informativo dell'Arena, si trattava, comunque, di dichiarazioni sovrapponibili a quelle già esistenti al momento della emissione della prima ordinanza, prive, quindi, di elementi di novità a carico del Cracolici. Con riferimento alle dichiarazioni dell'Arena, ha ribadito la loro valenza probatoria quale grave indizio di colpevolezza sulla perduranza della condotta associativa del Cracolici senza, però, specificare i termini della necessaria convergenza con le precedenti dichiarazioni accusatorie a carico di quest'ultimo o comunque con gli altri pregressi elementi probatori e senza confrontarsi con il testo completo, contenuto nella trascrizione integrale dell'interrogatorio allegato al ricorso - ben più problematico di quello riportato nel corpo dell'ordinanza impugnata, tanto per l'assenza di coordinate temporali quanto per la presenza di espressioni dubitative perplesse - ed attribuendo direttamente all'odierno indagato i riferimenti che il collaboratore espressamente limita alla sua famiglia». 3. La nuova ordinanza, qui impugnata, ha emendato i vizi motivazionali rilevati nei due interventi della Corte di cassazione. Dal che deriva il rigetto del ricorso. 3.1. Sulla anteriorità del reato associativo. 3.1.1. In generale si può osservare che nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l'orientamento per cui «il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie di tipo mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza» (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235910; Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Bencivenga, Rv. 274511;Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269121; Sez. 1, n. 46103 del 07/10/2014, Caglioti, Rv. 261272; Sez. 6, n. 31441 del 24/04/2012, Canzonieri, Rv. 253237; Sez.1, n. 20882 del 21/04/2010, Giugliano, Rv. 247576; Sez. 1, n. 27785 del 12/06/2008, Russo, Rv. 240873). Nel caso in rassegna il delitto di associazione mafiosa risulta contestato in forma c.d. "aperta". Al riguardo la seconda sentenza rescindente richiama il principio di diritto in forza del quale ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare disposta per il reato di associazione mafiosa contestato in forma "aperta", il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato per il primo fatto di reato determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale deve tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi (Sez. 6, n 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278840; Sez. 1, n. 20135 del 16/12/2020, dep. 2021, Ciancio, Rv. 281283). 3.1.2. Entrambe le pronunce rescindenti hanno chiamato il Tribunale del riesame a operare una attenta valutazione delle dichiarazioni rese nel 2019 dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], senza arrestarsi al verbale riassuntivo, ma tenendo conto anche della trascrizione integrale dell'interrogatorio. Il giudice di rinvio si è attenuto al mandato conferitogli e, procedendo alla lettura integrale del verbale di interrogatorio di cui ha esposto i contenuti di rilievo, è pervenuto alla conclusione che [OSCURATO:PERSONA] indica [OSCURATO:PERSONA] come l'attuale (nel 2019) referente della criminalità organizzata su Filogaso. Gli argomenti posti a base della decisione sono immuni da cadute logiche. Mentre le doglianze sollevate dal ricorrente si esauriscono nella proposta di una diversa interpretazione di quelle dichiarazioni, che non è consentita al giudice di legittimità poiché esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). D'altra parte, ove il ricorso intenda censurare l'erronea ricostruzione del "significante" attribuito al narrato del collaboratore di giustizia, va ricordato che il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che, come nella specie, integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 dep. 2018, Grancini, Rv. 272406), posto che non dà luogo al vizio di travisamento della prova la scelta, ad opera del giudice, di un'interpretazione delle dichiarazioni testimoniali in luogo di altra e diversa interpretazione (Sez. 3, n. 46451 del 07/10/2009, Carella, Rv. 245611). 3.1.3. In definitiva, in forza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame ha tratto il convincimento che la partecipazione del ricorrente alla associazione mafiosa — iniziata quantomeno negli anni 2002-2003, all'epoca della faida tra i Cracolici e i Bonavota (così va inteso il riferimento alla "anteriorità dei fatti" che si trova menzionato alla terza pagina della ordinanza impugnata, sub paragrafo 3) — si è protratta ben oltre il settembre 2017, rendendo per ciò inapplicabile l'istituto dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.. 3.1.4. La conclusione si pone in linea con quanto già affermato dalla Corte di cassazione (Sez. 6 n. 18329 del 20/04/2021) all'esito di altro subprocedimento, attivato da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la retrodatazione della misura cautelare qui in rilievo rispetto a quella disposta con ordinanza resa il 5 novembre 2017 per il reato di tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (proc. n. proc. n. 3962/2017 [OSCURATO:PERSONA]). Decidendo sul relativo ricorso la sesta sezione della Corte di cassazione ha osservato che: «il Tribunale ribadisce per la seconda volta (dopo il negativo vaglio di un precedente giudizio di appello cautelare) che, nella specie, il dato fattuale emerso dalle propalazioni di Arena circa la figura di Cracolici come "referente della criminalità organizzata a Filogaso", valorizzato nel quadro di gravità indiziarla, si colloca nel novembre 2019, a due anni di distanza temporale dall'adozione della prima ordinanza coercitiva risalente al 2017, sicché il fatto di reato oggetto dell'ordinanza successiva -la persistente partecipazione a una cosca mafiosa- non era già desumibile dagli atti del primo procedimento» (cfr. sent. cit. paragrafo 3 del considerato in diritto). 3.2. Desumibilità dagli atti. L'assenza di anteriorità della condotta osta, di per sé, alla operatività dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. In ogni caso, ferma la decisività dei rilievi esposti al paragrafo 3.1., può osservarsi che, su questo ulteriore profilo, il motivo di ricorso si espone a quelle medesime censure già evidenziate a proposito della anteriorità.Il Tribunale del riesame analizza gli elementi a disposizione (comprese le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] su cui la prima sentenza rescindente aveva richiamato l'attenzione) per concludere che gli elementi idonei a integrare la gravità indiziarla a carico dell'imputato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. non fossero nella disponibilità dell'accusa al momento della richiesta cautelare avanza nel settembre 2017 per il reato di estorsione. Anche in questo caso, il ricorrente, offrendo frammenti probatori o indiziari, sollecita il giudice di legittimità a una inammissibile rivalutazione o a una diretta interpretazione degli stessi (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540) proponendo una diversa rappresentazione del fatto nella sua interezza. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il