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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07785/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 21172/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADOdel LAZIO n. 2034/2025 depositata il 26/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].OSSERVA:1.

Con ricorso alla C.T.P. di Roma, la Congregazione delle SuoreDomenicane di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l'avviso di accertamento in rettificanotificato da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la TASI dovuta per l'anno diimposta 2014, per un importo complessivo di € 8.532,36, compreseNumero registro generale 21172/2025Numero sezionale 2713/2026Numero di raccolta generale 7785/2026Data pubblicazione 31/03/2026sanzioni e interessi, relativamente ai seguenti immobili: l. via Druso 2-foglio 514, part. 60, sub l, cat.

B/1, destinato a scuola paritaria, comunitàreligiosa e casa per ferie;

2. via Valle delle Camene 13 - foglio 514, part.61, sub I, cat.

B/1, destinato a scuola paritaria;

3. [OSCURATO:PERSONA] Pompilio2- foglio 514, part. 61, sub 4, cat.

D/1, destinato a magazzino;

4. via Druso2- foglio 514, part., 60, sub 2, cat.

B/7, destinato a cappella.2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con la sentenza n.1544/13/2022 ha accolto il ricorso soltanto per gli immobili destinati adalloggio delle suore, mentre lo ha respinto per quelli adibiti a magazzino ascopi didattici.

Ha inoltre rilevato che, per l’immobile destinato a casa perferie, la ricorrente aveva già versato l’imposta dovuta in misuraproporzionale.

Le spese di lite sono state compensate tra le parti.3. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha indiproposto appello avverso detta sentenza. [OSCURATO:PERSONA] capitale hainterposto a sua volta autonomo appello.4.

La CTG, con la sentenza in epigrafe indicata, li ha respinti entrambi.4.1.

In particolare, la Corte ha rigettato l’esenzione per le attivitàdidattiche, ritenendo insoddisfatto il requisito oggettivo della noncommercialità: le rette scolastiche, sebbene inferiori al costo medio perstudente, non sono state considerate “simboliche” perché coprono unaquota significativa del costo (circa 20–40%), non potendo essere assimilatea un servizio gratuito o a un contributo marginale.La Corte ha anche escluso l’applicabilità del giudicato esterno alleimposte periodiche come la TASI, perché i presupposti di fatto possonovariare annualmente, e ha ritenuto non vincolante l’autotutela del Comunesull’IMU 2015 per l’annualità 2014, in mancanza di motivi idonei.4.2.

Quanto all’appello del Comune, la Corte del gravame lo harespinto: la Congregazione aveva infatti dimostrato di aver presentatoregolarmente la dichiarazione TASI, con indicazione del rapportoproporzionale tra parti esenti e parti commerciali.Numero registro generale 21172/2025Numero sezionale 2713/2026Numero di raccolta generale 7785/2026Data pubblicazione 31/03/20265.

Avverso la suddetta sentenza di gravame l’ente religioso haproposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistitocon controricorso l’amministrazione.^^^^^^^^^^^^1.

Con unico motivo di ricorso, articolati in diversi profili, si deduce lanullità/illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsaapplicazione dell'art. 7, comma 1, lett. d) e lett. i), del d.lgs. 30 dicembre1992, n. 504, 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 16, lett. a), dellalegge 2 maggio 1985, n. 222, in relazione all'art. 360 primo comma, n. 3,c.p.c., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo gradoche gli immobili erano destinati in via esclusiva ad attività di religione e diculto, senza alcuna forma di remunerazione per la contribuente.1.1.

Gli immobili erano destinati esclusivamente ad attività direligione, culto e istruzione paritaria senza scopo di lucro, e dunque, ai sensidell’art. 7, comma 1, lett. d) e i) del D.Lgs. n. 504/1992, sussistevano irequisiti soggettivi (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto) e oggettivi(destinazione degli immobili a finalità religiose e didattiche) per fruiredell’esenzione, atteso anche che le rette scolastiche, variabili tra 900 e2.750 euro, risultavano “assolutamente al di sotto” dei costi medi MIUR peril 2014 (circa 5.700–6.900 euro), con ciò essendo quindi dimostrata lanatura non commerciale dell’attività perché il corrispettivo copre solo unaminima parte del costo reale del servizio.1.2. [OSCURATO:PERSONA] contesta anche la mancata valorizzazione deidecreti ministeriali (DM 200/2012 e DM 26.6.2014), che secondo laricorrente definiscono in modo vincolante i criteri di non commercialità, erichiama la natura di servizio pubblico della scuola paritaria secondo la L.62/2000 e le decisioni della Commissione Europea.Viene poi evidenziata la contraddittorietà del Comune di Roma, cheper l’anno 2015 aveva annullato in autotutela l’accertamento IMUNumero registro generale 21172/2025Numero sezionale 2713/2026Numero di raccolta generale 7785/2026Data pubblicazione 31/03/2026riconoscendo la sussistenza dell’esenzione per gli stessi immobili, e sisostiene che l’onere della prova sia stato assolto dall’ente attraverso statuti,regolamenti e perizie, mentre spetterebbe all’amministrazione dimostrarel’esistenza di un’attività a fini di lucro.2.

Ritiene il collegio di dover rinviare per la trattazione in udienzapubblica, la presente controversia, stante la questione nomofilattica che sipone a seguito dell’intervento del la c.d. legge di bilancio del 2026 n. 199/25- il cui art. 1 c. 856 dispone:

856. L'articolo 1, comma 759, lettera g),della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta, per gli effetti di cuiall'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che lecui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, si intendono svolte con modalità non commerciali quando il lorocorrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS)pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dalMinistero dell'università e della ricerca.

In ogni caso non si dà luogo alrimborso delle somme già versate - e i cui effetti e termini di applicazionedevono quindi essere verificati anche con riguardo alla presente fattispecie.

P.Q.MLa Corte dispone il rinvio per trattazione in udienza pubblica.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026 .Il PresidenteGIACOMO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 21172/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADOdel LAZIO n. 2034/2025 depositata il 26/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].OSSERVA:1. Con ricorso alla C.T.P. di Roma, la Congregazione delle SuoreDomenicane di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l'avviso di accertamento in rettificanotificato da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la TASI dovuta per l'anno diimposta 2014, per un importo complessivo di € 8.532,36, compreseNumero registro generale 21172/2025Numero sezionale 2713/2026Numero di raccolta generale 7785/2026Data pubblicazione 31/03/2026sanzioni e interessi, relativamente ai seguenti immobili: l. via Druso 2-foglio 514, part. 60, sub l, cat. B/1, destinato a scuola paritaria, comunitàreligiosa e casa per ferie; 2. via Valle delle Camene 13 - foglio 514, part.61, sub I, cat. B/1, destinato a scuola paritaria; 3. [OSCURATO:PERSONA] Pompilio2- foglio 514, part. 61, sub 4, cat. D/1, destinato a magazzino; 4. via Druso2- foglio 514, part., 60, sub 2, cat. B/7, destinato a cappella.2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con la sentenza n.1544/13/2022 ha accolto il ricorso soltanto per gli immobili destinati adalloggio delle suore, mentre lo ha respinto per quelli adibiti a magazzino ascopi didattici. Ha inoltre rilevato che, per l’immobile destinato a casa perferie, la ricorrente aveva già versato l’imposta dovuta in misuraproporzionale. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.3. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha indiproposto appello avverso detta sentenza. [OSCURATO:PERSONA] capitale hainterposto a sua volta autonomo appello.4. La CTG, con la sentenza in epigrafe indicata, li ha respinti entrambi.4.1. In particolare, la Corte ha rigettato l’esenzione per le attivitàdidattiche, ritenendo insoddisfatto il requisito oggettivo della noncommercialità: le rette scolastiche, sebbene inferiori al costo medio perstudente, non sono state considerate “simboliche” perché coprono unaquota significativa del costo (circa 20–40%), non potendo essere assimilatea un servizio gratuito o a un contributo marginale.La Corte ha anche escluso l’applicabilità del giudicato esterno alleimposte periodiche come la TASI, perché i presupposti di fatto possonovariare annualmente, e ha ritenuto non vincolante l’autotutela del Comunesull’IMU 2015 per l’annualità 2014, in mancanza di motivi idonei.4.2. Quanto all’appello del Comune, la Corte del gravame lo harespinto: la Congregazione aveva infatti dimostrato di aver presentatoregolarmente la dichiarazione TASI, con indicazione del rapportoproporzionale tra parti esenti e parti commerciali.Numero registro generale 21172/2025Numero sezionale 2713/2026Numero di raccolta generale 7785/2026Data pubblicazione 31/03/20265. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’ente religioso haproposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistitocon controricorso l’amministrazione.^^^^^^^^^^^^1. Con unico motivo di ricorso, articolati in diversi profili, si deduce lanullità/illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsaapplicazione dell'art. 7, comma 1, lett. d) e lett. i), del d.lgs. 30 dicembre1992, n. 504, 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 16, lett. a), dellalegge 2 maggio 1985, n. 222, in relazione all'art. 360 primo comma, n. 3,c.p.c., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo gradoche gli immobili erano destinati in via esclusiva ad attività di religione e diculto, senza alcuna forma di remunerazione per la contribuente.1.1. Gli immobili erano destinati esclusivamente ad attività direligione, culto e istruzione paritaria senza scopo di lucro, e dunque, ai sensidell’art. 7, comma 1, lett. d) e i) del D.Lgs. n. 504/1992, sussistevano irequisiti soggettivi (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto) e oggettivi(destinazione degli immobili a finalità religiose e didattiche) per fruiredell’esenzione, atteso anche che le rette scolastiche, variabili tra 900 e2.750 euro, risultavano “assolutamente al di sotto” dei costi medi MIUR peril 2014 (circa 5.700–6.900 euro), con ciò essendo quindi dimostrata lanatura non commerciale dell’attività perché il corrispettivo copre solo unaminima parte del costo reale del servizio.1.2. [OSCURATO:PERSONA] contesta anche la mancata valorizzazione deidecreti ministeriali (DM 200/2012 e DM 26.6.2014), che secondo laricorrente definiscono in modo vincolante i criteri di non commercialità, erichiama la natura di servizio pubblico della scuola paritaria secondo la L.62/2000 e le decisioni della Commissione Europea.Viene poi evidenziata la contraddittorietà del Comune di Roma, cheper l’anno 2015 aveva annullato in autotutela l’accertamento IMUNumero registro generale 21172/2025Numero sezionale 2713/2026Numero di raccolta generale 7785/2026Data pubblicazione 31/03/2026riconoscendo la sussistenza dell’esenzione per gli stessi immobili, e sisostiene che l’onere della prova sia stato assolto dall’ente attraverso statuti,regolamenti e perizie, mentre spetterebbe all’amministrazione dimostrarel’esistenza di un’attività a fini di lucro.2. Ritiene il collegio di dover rinviare per la trattazione in udienzapubblica, la presente controversia, stante la questione nomofilattica che sipone a seguito dell’intervento del la c.d. legge di bilancio del 2026 n. 199/25- il cui art. 1 c. 856 dispone:   856. L'articolo 1, comma 759, lettera g),della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta, per gli effetti di cuiall'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che lecui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, si intendono svolte con modalità non commerciali quando il lorocorrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS)pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dalMinistero dell'università e della ricerca. In ogni caso non si dà luogo alrimborso delle somme già versate   - e i cui effetti e termini di applicazionedevono quindi essere verificati anche con riguardo alla presente fattispecie. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio per trattazione in udienza pubblica.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026 .Il PresidenteGIACOMO [OSCURATO:PERSONA]
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