CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06185/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/01/2022 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente alla confisca del bene in sequestro e restituzione all'avente diritto; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 gennaio 2022 il Tribunale di Palermo ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975 ascrittogli con la formula «perché il fatto non sussiste». Ha disposto, a norma dell'art. 240, comma secondo, cod. pen.,la confisca e la distruzione del martello in sequestro e per il cui porto, senza giustificato motivo, era stato tratto a giudizio. In particolare, il porto del predetto oggetto è stato ritenuto giustificato in ragione del fatto che egli, all'epoca, seguiva un corso per elettricisti che, quello stesso giorno in cui era stato fermato e sottoposto a controllo, aveva mancato di frequentare per ragioni di mero svago e per consumare della sostanza stupefacente. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen. per assenza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 240, comma secondo, cod. pen. La disposizione codicistica impone la confisca, rendendola obbligatoria, nel solo caso in cui la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o la vendita di quanto sottoposto a sequestro costituisce reato. Negli altri casi, quale quello di interesse, la confisca è facoltativa e può essere disposta solo a seguito di sentenza di condanna. In ogni caso, nella fattispecie, il giudicante ha omesso di rendere una qualsiasi motivazione in ordine alle ragioni che renderebbero operante, nel caso concreto, l'art. 240, comma secondo, cod. pen. dallo stesso richiamato. Da qui anche l'erronea applicazione della legge penale, atteso che, in presenza di una sentenza assolutoria, l'assenza della motivazione circa i presupposti applicativi della confisca rende erronea l'applicazione della disposizione codicistica. Analogamente, la violazione sarebbe ravvisabile rispetto all'art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, dovendosi escludere, anche alla luce di giurisprudenza di legittimità riportata in ricorso, la speciale ipotesi di confisca ivi prevista nel caso di sentenza di assoluzione nel merito. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al provvedimento di confisca. Il difensore dell'imputato ha presentato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Avverso la sentenza di assoluzione contenente la statuizione della misura di sicurezza della confisca è ammissibile, da parte dell'imputato, il ricorso per cassazione. In tal caso, trova applicazione l'art. 579, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui «l'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali». L'imputato non può proporre appello avverso la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, emessa all'esito del dibattimento, a norma dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. 3. Nel caso di specie, il ricorso, oltre che ammissibile, è anche fondato. Devono essere applicati costanti principi affermati da questa Corte. In primo luogo, in termini generali rileva quello per cui «la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso cli proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., restando esclusa soltanto nell'ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto» (Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, Loukili, Rv. 272085). Tale tipo di pronuncia, quindi, preclude la possibilità di ordinare la confisca. Peraltro, in materia di armi, l'art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152 rende applicabile l'art. 240, comma secondo, cod. pen. ma , anche a tale proposito, la disposizione non trova applicazione nel caso di assoluzione per insussistenza del fatto. E' condivisibile e va ribadito che «la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato» (Sez. 1, n. 1264 del 10/11/2006, dep. 2007, Pisciotta, Rv. 235854; conformi, fra le altre, Sez. 1, n. 1806 del 04/12/2012, dep. 2013, Scotti, Rv. 254213, Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, Costantini, Rv. 265409). 4. Da quanto esposto discende l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio in relazione alla confisca, disponendo la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto ai sensi dell'ari:. 620, comma 1, lett. t), cod. proc. pen., non essendo necessario alcun provvedimento del giudice di merito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla confisca del bene in sequestro, del quale