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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12885/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA]'ANGELO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di DOMENICO R. SECCIA, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Torino in data 02/07/2019 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di concorso in rapina aggravata di cui al capo a) e concorso in estorsione aggravata di cui al capo b) e condannato alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 1.800,00 di multa; in parziale riforma della suddetta sentenza, a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminava la pena a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA] in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, confermando la pena accessoria.

La corte territoriale, nel confermare la ricostruzione dei giudici di primo grado quanto alla posizione del Crapanzano, riteneva che sulla scorta delle complessive emergenze processuali andava ribadito il giudizio di responsabilità a carico del predetto individuato quale ideatore, organizzatore ed istigatore, unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], di una rapina con la tecnica del (1.,;,- c.d. falsi poliziotti in danno [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nonché coautore del tentativo di estorsione in danno del Mereu immediatamente successivo alla detta rapina.

2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo, articolato in più censure, lamenta vizio di motivazione anche per travisamento dei fatti in relazione alla ritenuta compartecipazione dello stesso al reato di cui al capo a).

La difesa del ricorrente assume che il ragionamento della corte territoriale era illogico, contraddittorio e frutto di taluni travisamenti dettagliatamente indicati in ricorso e riguardanti, in particolare, la valenza attribuita ai contatti telefonici con la vittima nonché con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ed, ancora, le risultanze dell'interrogatorio del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e della coimputata [OSCURATO:PERSONA].

2.2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con un unico motivo, la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena accessoria della interdizione dei pubblici uffici e solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 penultimo comma c.p.. ultimo periodo ) limitatamente al sintagma "per la durata di anni cinque" per contrasto con l'art. 27 Cost. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto contiene censure manifestamente infondate ovvero proposte per motivi non consentiti.

1.1. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Né la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato.

Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito; quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.

Deve, inoltre, essere ricordato che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107).

Va, ancora, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

Occorre anche ribadire che nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio assenta mente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 26921701).

1.2. Fatte tali doverose considerazioni di ordine generale va osservato che nel caso in esame la corte di merito ha disatteso, con motivazione congrua in punto di fatto e corretta in diritto, le medesime censure afferenti la asserita insussistenza di elementi idonei a comprovare la compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla rapina di cui al capo a) valorizzando una serie di elementi indiziari gravi unitariamente valutati quali: il dato relativo alla telefonata effettuata prima della rapina dal ricorrente alla vittima Mereu i. il quale aveva affermato di essersi meravigliato di tale telefonata da parte dell' imputato che non sentiva da tempo, con la ulteriore considerazione che quest' ultimo, a sua volta, non aveva fornito spiegazioni plausibili quanto alle ragioni di tale telefonata; il contenuto dei tabulati telefonici che dimostravano i contatti fra i soggetti coinvolti nella vicenda (risultando numerosi contatti telefonici il giorno prima della rapina fra il Crapanzano ed il [OSCURATO:PERSONA] e fra quest' ultimo e la coppia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esecutori materiali dell' atto predatorio); le risultanze delle geolocalizzazioni dei telefoni cellulari in uso ai coimputati; le dichiarazioni auto ed etero accusatorie del correo [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva dichiarato che l' accordo era nel senso che i proventi della rapina dovevano essere divisi anche con il Crapanzano; i numerosi contatti fra il Crapanzano ed il [OSCURATO:PERSONA] il giorno dopo la rapina; il fatto che imputato si era prontamente attivato per formulare le richieste estorsive in danno della vittima collegate a detta condotta, dato questo che lasciava intendere la sua compartecipazione al reato ex art. 628 c.p.

A fronte delle argomentazioni della corte di appello che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, le censure proposte devono ritenersi privo di fondamento alcuno in quanto mirano a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e non indica in maniera specifica vizi di legittimità o profili di illogicità della motivazione della decisione impugnata; il ricorrente cerca, in realtà, di far leva sulla asserita autonomia dei singoli elementi indiziari e, quindi, di frazionare l'insieme del quadro probatorio al fine di meglio confutarlo.

Per contro, come ha ripetutamente ritenuto questa Corte, la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso-probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati.

Va, invero, evidenziato che la difesa laddove lamenta illogicità della motivazione ovvero presunti travisamenti in relazione alla valutazione delle risultanze dell'attività di intercettazione telefonica svolta sull' utenza della persona offesa nonché su quella del ricorrente e del coimputato [OSCURATO:PERSONA] mira, in modo certamente inammissibile, ad una differente lettura dei dati probatori come interpretati in modo conforme dai giudici di merito.

Ove parla del travisamento del tenore dell' interrogatorio del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e di "parziale" travisamento dell' interrogatorio della coimputata [OSCURATO:PERSONA], richiama solo parzialmente il contenuto delle dichiarazioni, elemento questo che rende la censura inammissibile in quanto; in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte. (Sez. 1, Sentenza n. 23308 del 18/11/2014 Ud. (dep. 29/05/2015 ) Rv. 263601 - 01 Appare, infine, significativo rilevare che l'imputato del tutto infondatamente lamenta il travisamento del dato riguardante il fatto che il ricorrente si era prontamente attivato dopo la rapina con le richieste estorsive come desumibile dal verbale di s.i.t. del Mereu posto che risultava che la prima richiesta era stata effettuata dal ricorrente solo in data 27/11/2018 e quindi un mese dopo la rapina.

Tuttavia in tema di ricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione. (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 - dep. 11/10/2017, M e altri, Rv. 27122701).

In ultima analisi non appaiono sussistenti veri e propri travisamenti dotati di decisività e le censure proposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che con motivazione logica, adeguata e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso la tesi difensiva ritenendo univocamente dimostrata la compartecipazione del Crapanzano anche al reato di rapina. •

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è inammissibile;

2.1. Il ricorrente/Seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art.599 bis cod. proc. pen., ha ottenuto la rideterminazione della pena in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, con conferma della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

Osserva la Corte che i giudici di appello hanno correttamente confermato detta pena, in conformità al disposto di cui all' art. 29 c.p. trattandosi di pena accessoria operante nella misura indicata di anni cinque ex lege e non occorrendo, quindi, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente,alcuna specifica motivazione.

Deve in questa sede ribadirsi che è manifestamente infondata, in relazione all'art. 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, penultimo comma, ultimo periodo cod. pen. limitatamente al sintagma "per la durata di cinque anni".

Invero la scelta legislativa, intrinsecamente razionale in quanto tesa ad assicurare un corretto esercizio dell'amministrazione pubblica, rispetta il principio di legalità della pena, implicante solo la sua predeterminazione legislativa, ed appare rispettosa del principio di adeguatezza della pena e della sua funzione rieducativa, in quanto l'entità della pena accessoria è direttamente collegata a quella della pena principale irrogata (Sez. 1, n. 3995 del 17/11/1989), vedi anche Cass. 36299/2015.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA]'ANGELO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di DOMENICO R. SECCIA, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Torino in data 02/07/2019 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di concorso in rapina aggravata di cui al capo a) e concorso in estorsione aggravata di cui al capo b) e condannato alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 1.800,00 di multa; in parziale riforma della suddetta sentenza, a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminava la pena a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA] in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, confermando la pena accessoria. La corte territoriale, nel confermare la ricostruzione dei giudici di primo grado quanto alla posizione del Crapanzano, riteneva che sulla scorta delle complessive emergenze processuali andava ribadito il giudizio di responsabilità a carico del predetto individuato quale ideatore, organizzatore ed istigatore, unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], di una rapina con la tecnica del (1.,;,- c.d. falsi poliziotti in danno [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nonché coautore del tentativo di estorsione in danno del Mereu immediatamente successivo alla detta rapina. 2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo, articolato in più censure, lamenta vizio di motivazione anche per travisamento dei fatti in relazione alla ritenuta compartecipazione dello stesso al reato di cui al capo a). La difesa del ricorrente assume che il ragionamento della corte territoriale era illogico, contraddittorio e frutto di taluni travisamenti dettagliatamente indicati in ricorso e riguardanti, in particolare, la valenza attribuita ai contatti telefonici con la vittima nonché con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ed, ancora, le risultanze dell'interrogatorio del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e della coimputata [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con un unico motivo, la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena accessoria della interdizione dei pubblici uffici e solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 penultimo comma c.p.. ultimo periodo ) limitatamente al sintagma "per la durata di anni cinque" per contrasto con l'art. 27 Cost. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto contiene censure manifestamente infondate ovvero proposte per motivi non consentiti. 1.1. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito; quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Deve, inoltre, essere ricordato che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107). Va, ancora, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Occorre anche ribadire che nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio assenta mente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 26921701). 1.2. Fatte tali doverose considerazioni di ordine generale va osservato che nel caso in esame la corte di merito ha disatteso, con motivazione congrua in punto di fatto e corretta in diritto, le medesime censure afferenti la asserita insussistenza di elementi idonei a comprovare la compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla rapina di cui al capo a) valorizzando una serie di elementi indiziari gravi unitariamente valutati quali: il dato relativo alla telefonata effettuata prima della rapina dal ricorrente alla vittima Mereu i. il quale aveva affermato di essersi meravigliato di tale telefonata da parte dell' imputato che non sentiva da tempo, con la ulteriore considerazione che quest' ultimo, a sua volta, non aveva fornito spiegazioni plausibili quanto alle ragioni di tale telefonata; il contenuto dei tabulati telefonici che dimostravano i contatti fra i soggetti coinvolti nella vicenda (risultando numerosi contatti telefonici il giorno prima della rapina fra il Crapanzano ed il [OSCURATO:PERSONA] e fra quest' ultimo e la coppia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esecutori materiali dell' atto predatorio); le risultanze delle geolocalizzazioni dei telefoni cellulari in uso ai coimputati; le dichiarazioni auto ed etero accusatorie del correo [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva dichiarato che l' accordo era nel senso che i proventi della rapina dovevano essere divisi anche con il Crapanzano; i numerosi contatti fra il Crapanzano ed il [OSCURATO:PERSONA] il giorno dopo la rapina; il fatto che imputato si era prontamente attivato per formulare le richieste estorsive in danno della vittima collegate a detta condotta, dato questo che lasciava intendere la sua compartecipazione al reato ex art. 628 c.p. A fronte delle argomentazioni della corte di appello che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, le censure proposte devono ritenersi privo di fondamento alcuno in quanto mirano a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e non indica in maniera specifica vizi di legittimità o profili di illogicità della motivazione della decisione impugnata; il ricorrente cerca, in realtà, di far leva sulla asserita autonomia dei singoli elementi indiziari e, quindi, di frazionare l'insieme del quadro probatorio al fine di meglio confutarlo. Per contro, come ha ripetutamente ritenuto questa Corte, la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso-probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. Va, invero, evidenziato che la difesa laddove lamenta illogicità della motivazione ovvero presunti travisamenti in relazione alla valutazione delle risultanze dell'attività di intercettazione telefonica svolta sull' utenza della persona offesa nonché su quella del ricorrente e del coimputato [OSCURATO:PERSONA] mira, in modo certamente inammissibile, ad una differente lettura dei dati probatori come interpretati in modo conforme dai giudici di merito. Ove parla del travisamento del tenore dell' interrogatorio del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e di "parziale" travisamento dell' interrogatorio della coimputata [OSCURATO:PERSONA], richiama solo parzialmente il contenuto delle dichiarazioni, elemento questo che rende la censura inammissibile in quanto; in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte. (Sez. 1, Sentenza n. 23308 del 18/11/2014 Ud. (dep. 29/05/2015 ) Rv. 263601 - 01 Appare, infine, significativo rilevare che l'imputato del tutto infondatamente lamenta il travisamento del dato riguardante il fatto che il ricorrente si era prontamente attivato dopo la rapina con le richieste estorsive come desumibile dal verbale di s.i.t. del Mereu posto che risultava che la prima richiesta era stata effettuata dal ricorrente solo in data 27/11/2018 e quindi un mese dopo la rapina. Tuttavia in tema di ricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione. (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 - dep. 11/10/2017, M e altri, Rv. 27122701). In ultima analisi non appaiono sussistenti veri e propri travisamenti dotati di decisività e le censure proposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che con motivazione logica, adeguata e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso la tesi difensiva ritenendo univocamente dimostrata la compartecipazione del Crapanzano anche al reato di rapina. • 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è inammissibile; 2.1. Il ricorrente/Seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art.599 bis cod. proc. pen., ha ottenuto la rideterminazione della pena in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, con conferma della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. Osserva la Corte che i giudici di appello hanno correttamente confermato detta pena, in conformità al disposto di cui all' art. 29 c.p. trattandosi di pena accessoria operante nella misura indicata di anni cinque ex lege e non occorrendo, quindi, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente,alcuna specifica motivazione. Deve in questa sede ribadirsi che è manifestamente infondata, in relazione all'art. 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, penultimo comma, ultimo periodo cod. pen. limitatamente al sintagma "per la durata di cinque anni". Invero la scelta legislativa, intrinsecamente razionale in quanto tesa ad assicurare un corretto esercizio dell'amministrazione pubblica, rispetta il principio di legalità della pena, implicante solo la sua predeterminazione legislativa, ed appare rispettosa del principio di adeguatezza della pena e della sua funzione rieducativa, in quanto l'entità della pena accessoria è direttamente collegata a quella della pena principale irrogata (Sez. 1, n. 3995 del 17/11/1989), vedi anche Cass. 36299/2015. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
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