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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 20531/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 42314/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per il reato di furto in abitazione, con recidiva reiterata; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge con riferimento alla mancata esclusione recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. — non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inedito, dal momento che l'appello non aveva specificamente contestato il riconoscimento della recidiva e che, in ogni caso, la motivazione della Corte di appello è sufficiente a giustificare la decisione sul punto mentre il ricorso, pur affrontando il tema, non adduce specifiche ragioni che avrebbero dovuto indurre la Corte distrettuale ad escludere la circostanza aggravante; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Dichiara inammissibile il ricorso e condannai i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2023 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 42314/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per il reato di furto in abitazione, con recidiva reiterata; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge con riferimento alla mancata esclusione recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. — non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inedito, dal momento che l'appello non aveva specificamente contestato il riconoscimento della recidiva e che, in ogni caso, la motivazione della Corte di appello è sufficiente a giustificare la decisione sul punto mentre il ricorso, pur affrontando il tema, non adduce specifiche ragioni che avrebbero dovuto indurre la Corte distrettuale ad escludere la circostanza aggravante; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Dichiara inammissibile il ricorso e condannai i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2023 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 20531/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris